Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione. 2. Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente. 3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’esecutore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 4. Trova altresì applicazione la disciplina di cui all’Art.65, in quanto compatibile.
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Samples: Contract for the Execution of Works, Contract for the Execution of Works, Service Agreement
Varianti per errori od omissioni progettuali. 1. I contratti possono essere modificatiQualora, a causa per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo qualora esecutivo, tali errori pregiudichino da pregiudicare, in tutto od o in parte parte, la realizzazione dell’opera o dell‟opera ovvero la sua utilizzazione.
2. Se , si rendono necessarie varianti eccedenti il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 106quinto dell‟importo originario del contratto, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.
3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltanteappaltante procede, ai sensi dell'artdell‟art. 106132, comma 64, del D.Lgs. 18 aprile 2016DLgs n. 163/06, n. 50, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà con indizione di una nuova gara alla quale sarà è invitato l’esecutorel‟appaltatore originario.
2. Tale La risoluzione darà titolo al del contratto comporta il pagamento all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e eseguiti, dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo dell‟importo del contrattocontratto originario
3. Ai sensi dell‟art. 132, comma 2, del DLgs n. 163/06, i titolari dell‟incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.
4. Trova altresì applicazione la disciplina di cui all’Art.65Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in quanto compatibilemateria come richiamata al comma 1 dell‟art. 44 del presente capitolato.
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Samples: Construction Contract