Varianti urbanistiche Clausole campione

Varianti urbanistiche. 1. Al fine della localizzazione dell’opera denominata “Collegamento della SS13 Pontebbana e A23 – Tangenziale sud di Udine - II lotto” e degli interventi d’inserimento territoriale dell’opera di cui all’art. 2, vengono apportate le conseguenti variazioni ai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali dei Comuni territorialmente interessati che determinano: La Variante n. 51 al Piano Regolatore Generale Comunale di Pozzuolo del Friuli che è composta dai seguenti elaborati, che vengono allegati sub A) al presente Accordo e di cui formano parte integrante e sostanziale: - A0100 Relazione di variante; - X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx xx xxxxx (xxx. 1.1) - scala 1:5.000; - X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx xx xxxxx (xxx. 1.2) - scala 1:5.000; - X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx xx xxxxx (xxx. 1.3) - scala 1:5.000; - X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx xx xxxxx (xxx. 1.4) - scala 1:5.000; - X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx (xxx. 1.1) - scala1:5.000; - X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx (xxx. 1.2) - scala 1:5.000; - X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx (xxx. 1.3) - scala 1:5.000; - X0000 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx (xxx. 1.4) - scala 1:5.000; - A0401 Piano Struttura, Elementi strutturali, obiettivi invarianti, strategie di piano - Stato di fatto - scala 1:10.000; - A0402 Piano Struttura, Elementi strutturali, obiettivi invarianti, strategie di piano - Stato di fatto - scala 1:10.000; - A0500 Estratto Norme tecniche di attuazione - Testo Vigente e Variante; - A0600 Relazione paesaggistica; - A0700 Relazione geologica; - A0800 Asseverazioni e attestazioni. La Variante n. 83 al Piano Regolatore Generale Comunale di Campoformido che è composta dai seguenti elaborati, che vengono allegati sub B) al presente Accordo e di cui formano parte integrante e sostanziale: - B0100 Relazione di variante; - B0201 Zonizzazione - Stato di fatto (generale est) - scala 1:5.000 - B0202 Zonizzazione - Stato di fatto (generale ovest)- scala 1:5.000; - B0203 Zonizzazione - Stato di fatto – Legenda – scala 1:5.000; - B0301 Zonizzazione – Variante (generale est) – scala 1:5.000; - B0302 Zonizzazione – Variante (generale ovest) – scala 1:5.000; - B0303 Zonizzazione – Variante – Legenda – scala 1:5.000; - B0401 Strategie di Piano - Stato di fatto – scala 1:10.000; - B0402 Strategie di Piano – Variante – scala 1:10.000; - B0500 Estratto Norme tecniche di attuazione - Testo Vigente e Variante – Estratto Obiettivi. Strategie - Testo vigente e Variante; - B0600 Relazione paesaggistica; - B0700 Relazione geologica; - B0800 Asseverazioni e att...
Varianti urbanistiche. Il presente Accordo di programma non determina, in relazione alle opere comprese nell’annesso Piano degli interventi, variazioni urbanistiche
Varianti urbanistiche. 7.1.- Per dar luogo agli interventi insediativi ed infrastrutturali previsti entro il perimetro di variante 7.2.- Ai sensi degli artt.7, comma 11 della L.R. n.19/2019 e 34, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000, la pubblicazione sul BURL del D.P.G.R. di approvazione del presente Atto Integrativo produrrà effetti di variante urbanistica, secondo quanto previsto negli elaborati di varianti urbanistiche sopra richiamati.
Varianti urbanistiche. 1. - Ogni eventuale variante al Programma Integrato deve essere autorizzata dal Comune. 2. - Sono ammesse, previa autorizzazione comunale, varianti non sostanziali e, cioè, quelle che non alterano le caratteristiche del Programma, non modificano il suo dimensionamento complessivo e non diminuiscono la dotazione di aree o attrezzature per servizi pubblici e di interesse pubblico.

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  • VARIANTI Non sono ammesse offerte in variante.

  • Caratteristiche tecniche Descrizione petrografica semplificata Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)

  • VARIANTI IN CORSO D’OPERA Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice degli Appalti. Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizione per la rimessa in pristino. Il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice degli Appalti, il Rup, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono quindi approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Rup, sempre che non alterino la sostanza del progetto. L’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone al riguardo che la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In particolare, il Rup deve darne comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzione, si evidenzia che anche l’esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Rup unitamente al proprio parere; il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.

  • Torna al sommario Il processo di conservazione

  • Protezione dei dati personali Come parte del Contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”). Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarà indicata al momento della raccolta dei dati. Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa. x. Xxx adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili b. Per l’esecuzione di un Contratto di cui il cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta i. i cessionari di contraenza, gli assicurati, i beneficiari, nonché i loro rappresentanti; ii. i soggetti ai quali il Contratto sia stato ceduto in pegno o in favore dei quali sia stato costituito un vincolo; iii. i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni. • alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie; • intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione. Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile previa richiesta alla Compagnia. Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati non richiede, di norma, la prestazione del consenso da parte del Cliente. c. Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia

  • Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

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