VARIANTI Clausole campione

VARIANTI. Non sono ammesse offerte in variante.
VARIANTI. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante. La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo. La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto. In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria. Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’...
VARIANTI. E’fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei Contratti, come previsto dalla vigente normativa in materia. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica l’art.149 del D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso l’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’Aggiudicatario maggiori oneri.
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti: a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali; b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra; d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico. 3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. 4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato. 5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’artic...
VARIANTI. 1. E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx. 0. La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, del Codice, nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto. 3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del singolo Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. 4. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento (5%) dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti sono approvate dal Responsabile del Procedimento. 5. Nei casi previsti, la Stazione Appaltante può chiedere all’Aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’Aggiudicatario. 6. L’Aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto. 7. In ogni caso l’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che s...
VARIANTI. 1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c., il Committente, tramite il Direttore dei Lavori, potrà apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti, purché non importino notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavoro previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti e accettati dal Committente. 2. Le variazioni che comportino aumenti del corrispettivo dell’appalto, o comunque a titolo oneroso, saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori per iscritto e dovranno essere accompagnate dal preventivo concordamento del corrispettivo tra il Committente e l’Appaltatore. 3. L’accordo sul corrispettivo relativo alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e ordinate all’Appaltatore dal Direttore dei Lavori, avverrà con le stesse modalità stabilite per la determinazione del corrispettivo dei lavori oggetto del contratto. 4. L’Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente. Per le variazioni e/o le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le parti con le modalità sopra dette. 5. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e termini previsti dal presente contratto riguardante i pagamenti dei lavori principali, sommandosi ad essi.
VARIANTI. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettuali. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.
VARIANTI. 1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento. 2. L’appaltatore si impegna altresì a eseguire qualsiasi variante richiesta al committente dall’Ufficio Speciale, in quanto resa necessaria da provvedimenti dell’autorità che impongano modifiche rispetto al progetto approvato, purché a seguito delle dette varianti l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del costo inizialmente calcolato. In tali ipotesi il maggiore costo sarà ammesso a contributo secondo i parametri stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento ed il contributo aggiuntivo è erogato in occasione della liquidazione del saldo. 3. Sono inoltre ammesse le varianti che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, anche ove comportanti incrementi di superficie o volumetria purché consentite dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione vigente, previo accordo scritto tra le parti contraenti. In tale ipotesi, le varianti saranno gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.
VARIANTI. Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
VARIANTI. Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.