VARIANTI. Non sono ammesse offerte in variante.
VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condi...
VARIANTI. E’fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei Contratti, come previsto dalla vigente normativa in materia. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica l’art.149 del D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso l’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’Aggiudicatario maggiori oneri.
VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo, forfetario e onnicomprensivo da parte del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidament...
VARIANTI. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere esegui...
VARIANTI. La Direzione Lavori si riserva il diritto di ordinare durante l'esecuzione degli impianti, tutti quegli spostamenti e di apportare tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessarie per una migliore utilizzazione degli impianti o per ragioni costruttive ed estetiche. Ciò non potrà dar luogo a richieste di compensi da parte dell'Assuntore salvo quanto di seguito precisato. Nessun compenso in aumento spetterà all'Assuntore se, per il perfetto funzionamento e riuscita degli impianti, dovessero impiegarsi quantitativi di materiali superiori a quelli indicati nei preventivi, ovvero dovessero adottarsi apparecchiature, dispositivi ed accessori di qualità, numero, potenza e caratteristiche superiori o più pregiate di quelle preventivate. Qualora all'atto dell'esecuzione, in base alle precisazioni che farà la Direzione Lavori, dovessero essere variate le quantità delle apparecchiature indicate negli schemi e quelle delle prese, centri, comandi, segnali, etc. indicate nei disegni allegati, nonché la loro potenza, si darà corso al conguaglio sulla base dei prezzi unitari allegati all'offerta. Si precisa, però, agli effetti del citato conguaglio, che le variazioni di quantità saranno riferite all'intero impianto e che quindi non costituiranno variazioni gli spostamenti di prese, comandi, apparecchiature, centri, etc. rispetto alla posizione indicata sulle planimetrie, così come non costituiranno variazioni quelle opere che venissero eseguite, per ordine della Direzione Lavori, in un locale diverso da quello previsto dalle planimetrie. (Non si procederà cioè in questo caso a conguagli per variazioni delle quantità delle canalizzazioni, scatole di derivazione, conduttori, etc.) Per quanto riguarda le canalizzazioni, i conduttori, etc. si precisa anche che, ove in sede di esecuzione dei vari impianti fosse comunque necessario (quindi anche per necessità dipendenti dalla struttura dell'edificio, dalle esigenze dell'impianto e per salvaguardare l'estetica e le finiture del fabbricato, etc.) l'impiego di canalizzazioni, conduttori, pezzi speciali, scatole di derivazione, etc. in misura maggiore e di tipi diversi da quelli previsti nei preventivi, l'Assuntore non potrà richiedere compensi ne avanzare pretese di alcun genere. Ogni variante ed aggiunta eseguita in difformità delle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori, ovvero eseguite in difformità della descrizione del Capitolato speciale o dell'offerta o del progetto esecutivo e se...
VARIANTI. Data la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/o regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016). Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente. Nel caso in cui il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata.
VARIANTI. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento dei lavori. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.
VARIANTI. Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
VARIANTI. 1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. L’appaltatore si impegna altresì a eseguire qualsiasi variante richiesta al committente dall’Ufficio Speciale, in quanto resa necessaria da provvedimenti dell’autorità che impongano modifiche rispetto al progetto approvato, purché a seguito delle dette varianti l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del costo inizialmente calcolato. In tali ipotesi il maggiore costo sarà ammesso a contributo secondo i parametri stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento ed il contributo aggiuntivo è erogato in occasione della liquidazione del saldo.
3. Sono inoltre ammesse le varianti che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, anche ove comportanti incrementi di superficie o volumetria purché consentite dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione vigente, previo accordo scritto tra le parti contraenti. In tale ipotesi, le varianti saranno gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.