VARIANTI Clausole campione

VARIANTI. I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa. ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante. Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condi...
VARIANTI. Non sono ammesse offerte in variante.
VARIANTI. E’fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei Contratti, come previsto dalla vigente normativa in materia. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica l’art.149 del D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso l’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’Aggiudicatario maggiori oneri.
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti: a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali; b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra; d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico. 3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. 4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato. 5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’artic...
VARIANTI. 36.1 Il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art. 38. Il Contratto può limitare la facoltà del Committente di introdurre varianti al progetto originario stabilendo i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata. É in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 36.2 L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del Committente, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il prezzo calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 38. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 36.3 Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. 36.4 Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37. 36.5 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto stipulato.
VARIANTI. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto approvato [Progetto Definitivo/Esecutivo] richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni: - non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto definitivo e/o esecutivo; - non comportino incremento dei costi di gestione, ritardi nell’esecuzione delle opere così come previsto rispettivamente nel Piano Economico- Finanziario e nel Cronoprogramma. • Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’opera. • Le Varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente. • Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente ai sensi di legge. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. • La contabilizzazione delle opere oggetto di Variante avverrà mediante applicazione dell’elenco prezzi posto a base di gara scontato del ribasso offerto dal Concessionario. Qualora le attività/lavori non fossero contemplate nell’Elenco prezzi si farà riferimento al Xxxxxxxxxx Opere Pubbliche della Lombardia scontato del ribasso offerto dal Concessionario. • Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito.
VARIANTI. 1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento. 2. L’appaltatore si impegna altresì a eseguire qualsiasi variante richiesta al committente dall’Ufficio Speciale, in quanto resa necessaria da provvedimenti dell’autorità che impongano modifiche rispetto al progetto approvato, purché a seguito delle dette varianti l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del costo inizialmente calcolato. In tali ipotesi il maggiore costo sarà ammesso a contributo secondo i parametri stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento ed il contributo aggiuntivo è erogato in occasione della liquidazione del saldo. 3. Sono inoltre ammesse le varianti che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, anche ove comportanti incrementi di superficie o volumetria purché consentite dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione vigente, previo accordo scritto tra le parti contraenti. In tale ipotesi, le varianti saranno gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.
VARIANTI. Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
VARIANTI. 9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le varianti che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizio. 9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. 9.4.3. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variante richiesta dal Committente rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. 9.4.4. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. 9.4.5. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. 9.4.6. Le proposte dell’Appaltatore formulate sulle varianti richieste dalla Committente non formalmente accettate da quest’ultima non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
VARIANTI. E’ facoltà della Ge.S.A.C., estendere i servizi oggetto dell’appalto ad ulteriori impianti o parti di esso, così come è facoltà della Ge.S.A.C. escludere dall’espletamento dei servizi, in tutto o in parte, una o più impianti o parti di impianto, ovvero di apportare all’espletamento del servizio qualsivoglia modifica dovesse ritenere utile e/o necessaria, a condizione che non modifichi la natura dell’appalto e l’oggetto dello stesso. Le varianti dovranno essere ordinate per iscritto. La Ge.S.A.C., nell’ordine di variante, dovrà indicare la decorrenza della variante. In caso di variante in diminuzione (stralcio in tutto o in parte) dal corrispettivo di appalto sarà stralciata la quota del corrispettivo prevista e/o desumibile, applicando i criteri utilizzati dalla Ge.S.A.C. per la determinazione del corrispettivo contrattuale per le prestazioni stralciate (al netto del ribasso d’asta). In caso di variante in aumento (estensione dell’appalto e/o ampliamento dei servizi) il corrispettivo di appalto sarà incrementato valorizzando, applicando i criteri ai quali ha fatto riferimento la Ge.S.A.C. per la determinazione del corrispettivo di appalto, le prestazioni aggiuntive, sempre applicando il ribasso d’asta. Si precisa sin d’ora che, presumibilmente a partire dalla seconda metà dell’anno 2019, l’impianto di smistamento bagagli sarà oggetto di lavori di ristrutturazione che prevedono l’accorpamento di tutte le linee di trasporto in una unica area (quella che oggi accoglie l’HBS nuovo). In particolari tali lavori prevedono la realizzazione di una quarta linea di controllo, una terza linea di smistamento ed un terzo carosello oltre che la costruzione di una terza linea di trasporto nella zona che dai check-in all’area di allestimento voli. Tali lavori porteranno ad un lay out definitivo che potrebbero dare luogo ad un efficientamento delle attività di conduzione.