VARIAZIONI DEI LAVORI. Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: — per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; — per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera; - per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera; - nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile; - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti; - entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro; - entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori. Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera. Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso. La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato: - dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute; - dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016e degli articoli 201 e 202 del D.P.R. 207/2010. Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera.L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016.
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VARIAZIONI DEI LAVORI. Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: — per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; — per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera; - per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera; - nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile; - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti; - : entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro; - entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori. ; Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Per i beni mobili e immobili di cui all’art.198 del Codice dei Contratti oltre ai casi previsti dall’art.132 possono essere ammesse varianti anche ai sensi dell’art. 205. Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera. Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso. La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato: - − dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute; - − dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 205 240 del Decreto Legislativo 50/2016e D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e degli articoli 201 e 202 del D.P.R. 207/2010. Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera.. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 106 132 del Decreto Legislativo 50/2016D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni.
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VARIAZIONI DEI LAVORI. Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: — per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; — per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera; - per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera; - nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile; - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti; - entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro; - entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori. Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera. Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso. La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato: - dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute; - dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016e degli articoli 201 e 202 del D.P.R. 207/2010. Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera.. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016.
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VARIAZIONI DEI LAVORI. Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e sentito il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: — • per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; — • per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera; - • per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale • per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera; - • nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile; - • per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera. • Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che siano contenuti; - entro un importo del 10 non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori del valore di recuperoogni singola categoria di lavorazione, ristrutturazione, manutenzione e restauro; - entro un importo nel limite del 5 dieci per cento dell'ammontare dell'importo complessivo dell'appalto contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Art 149 comma 1 D.lgs n°50/2016 • Sono ammesse, nel limite del venti per tutti gli altri lavoricento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera. Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso. La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato: - dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute; - dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016e degli articoli 201 e 202 del D.P.R. 207/2010. Art 149 comma 2 D.lgs n°50/2016 Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera.L'appaltatore non può introdurre . Nel caso di opere private le variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal direttore dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 106 1661 del Decreto Legislativo 50/2016codice civile.
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VARIAZIONI DEI LAVORI. Le L'appaltatore non può di propria iniziativa introdurre variazioni dei o addizioni ai lavori in corso d'opera potranno essere ammesseassunti rispetto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, sentiti nei limiti stabiliti dal successivo art. 21, tutte le variazioni ordinate dal committente, purché non mutino sostanzialmente l'essenza e l'economia del contratto o le caratteristiche tecniche delle opere previste. Tali varianti devono notificarsi tempestivamente per iscritto a cura del committente. L'attuazione delle varianti o modifiche non dà diritto all'appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il progettista e il direttore dei lavoripagamento, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: — per esigenze derivanti alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite; qualora siano da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; — per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità eseguire categorie di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie lavori non previste o si debbano impiegare materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera; - per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera; - nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile; - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti; - entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro; - entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori. Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera. Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso. La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato: - dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute; - dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016e degli articoli 201 e 202 del D.P.R. 207/2010. Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigentequali non risulti fissato il prezzo contrattuale, il direttore dei lavori dovrà predisporre provvederà preventivamente, d'accordo con l'appaltatore, alla formazione di nuovi prezzi, ragguagliandoli per quanto possibile a quelli dei lavori consimili compresi nel contratto, ovvero, quando non sia possibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, ragguagliate, salvo diversa esplicita pattuizione, alle analisi o ai prezzi correnti alla data dell'offerta. In sede di definizione dei nuovi prezzi occorrerà precisare se essi sono da intendersi già al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta e se essi sono suscettibili di revisione: in caso non fosse precisato essi si intendono già comprensivi del ribasso o aumento d'asta e suscettibili di revisione prezzi. Nel caso di disaccordo nella formazione dei nuovi prezzi, il direttore dei lavori ha il diritto di imporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. La stazione appaltanteesecuzione dei relativi lavori, nei limiti di cui al successivo art. 21, fatto salvo per l'appaltatore il diritto di esprimere le proprie riserve secondo quanto previsto dalla normativa vigente per dal successivo art. 50. Qualora le opere pubblichevariazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantità delle varie specie di opere, come desumibili dal capitolato speciale e dai disegni, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore, si riserva la facoltà farà luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche di introdurre nelle opere oggetto cui sopra non si considerano influenti ai fini del contratto presente comma quando le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera.L'appaltatore quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Il compenso non può introdurre variazioni in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto. Qualora, in conseguenza delle varianti o addizioni al progetto che modifiche, non siano disposte si possano impiegare i materiali già forniti a piè d'opera e dei quali sia dimostrata la già effettuata e non più annullabile ordinazione, questi verranno rilevati dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016pagati dal committente per il loro costo a piè d'opera.
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