Programma di esecuzione dei lavori Clausole campione

Programma di esecuzione dei lavori. 1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Programma di esecuzione dei lavori. 1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.
Programma di esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 19 del capitolato speciale d’appalto, prima di intraprendere le opere l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecuti- vo dei lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazio- ne, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il documento, approvato dalla direzione lavori entro 5 (cin- que) giorni dal suo ricevimento, rimane vincolante per l’impresa aggiudicataria ma non per la stazione appaltante che potrà apportarvi modifiche in corso d’opera mediante propri ordini di servizio.
Programma di esecuzione dei lavori. 1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (allegato alla documentazione di contratto) costituente documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo (art. 45 comma 10 del RG) che l'Appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
Programma di esecuzione dei lavori. Fermo restando le tempistiche di cui al precedente art.34 l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione e sempre secondo le indicazioni date dalla direzione lavori sulle priorità di intervento. La D.L. ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore, senza che questi possa avanzare pretesa alcuna, l’ultimazione anticipata di lavorazioni o di parti delle opere in appalto e/o alla parziale modifica dell’ordine delle lavorazioni previste nel cronoprogramma. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili), sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara. Il programma redatto dall’Appaltatore sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Né particolari compensi l’Appaltatore potrà richiedere in quanto alcune opere del presente appalto richiedono una parziale simultaneità di esecuzione con le opere che vengono eseguite in altri lotti. Come già detto in precedenza si segnala in proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che le opere impiantistiche, potranno essere condotte contestualmente all’esecuzione delle opere edili di ristrutturazione e ampliamento. Dette opere dovranno pertanto essere temporalmente concordate con le altre imprese operanti e con le loro esigenze cantieristiche. Nella redazione del programma, l’Appaltatore dovrà tenere conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale. Della suddetta circostanza l’Amministrazione ha già tenuto conto nel determinare il termine di esecuzione dei lavori.
Programma di esecuzione dei lavori. L'Appaltatore, nel rispetto delle modalità e dei termini del cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, salvo eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori o da disposizioni della Direzione Lavori. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà comunque presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori elaborato nel rispetto del cronoprogramma, con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire ad A.R.T.E. l'approntamento dei pagamenti. A.R.T.E. si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, nonché di quelli dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Programma di esecuzione dei lavori. Art. 11-SC
Programma di esecuzione dei lavori. L’appaltatore deve fare riferimento, per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, al cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo, prima dell’inizio dei lavori, di presentare un programma esecutivo come indicato dall’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
Programma di esecuzione dei lavori. 1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che l’appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.
Programma di esecuzione dei lavori. 1. L’“Appaltatore”, una volta stipulato il contratto, e non oltre 7 giorni dalla data della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso il suddetto programma dovrà essere presentato alla “Provincia” entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto. Il Capitolato Speciale d’appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera “ ”, contiene in dettaglio i contenuti del suddetto programma. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all’art. 7 del presente contratto.