Programma di esecuzione dei lavori Clausole campione

Programma di esecuzione dei lavori. 1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Programma di esecuzione dei lavori. 1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.
Programma di esecuzione dei lavori. 1. Tutti i lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma di cui all’art. 40 del REG e costituente documento progettuale contrattuale e al conseguente programma esecutivo per ogni categoria d’opera di cui all’art. 43 comma 10 del REG da presentarsi prima dell'inizio dei lavori da parte dell’Appaltatore. 2. Tutti i lavori dovranno svolgersi anche in conformità alle prescrizioni dei Capitolati speciali d’appalto e alle indicazioni del DL nei termini e tempi stabiliti nei relativi Ordini di servizio, in modo da risultare a perfetta regola d’arte e conformi alle normative vigenti. 3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del DL e del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione ex. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e con le esigenze che possono sorgere dalle contemporanee altre attività lavorative nel contesto (scuola), dalla viabilità e dall’eventuale esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori. 4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di quelli contenuti nei Piani di sicurezza di cui al successivo art. 25. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il DL e il Coordinatore alla sicurezza vorranno impartire. 5. L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nei termini indicati dal DL. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l'art. 27 del CG. 6. Il DL potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal DL. 7. Nessuna eccezione potrà sollevare l’Appaltatore per eventuali sospensioni di lavoro causate da: a) difficoltà di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della mano d’opera; b) disposizioni o richieste di autorità, enti sindacali relative all’amministrazione delle maestranze, alle dotazioni ed organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull’esecuzione del lavoro, a provvedimenti e disposizioni antinfortunistiche; c) irregolarità, sospensioni o scioperi nel campo ...
Programma di esecuzione dei lavori. Fermo restando le tempistiche di cui al precedente art.34 l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione e sempre secondo le indicazioni date dalla direzione lavori sulle priorità di intervento. La D.L. ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore, senza che questi possa avanzare pretesa alcuna, l’ultimazione anticipata di lavorazioni o di parti delle opere in appalto e/o alla parziale modifica dell’ordine delle lavorazioni previste nel cronoprogramma. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili), sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara. Il programma redatto dall’Appaltatore sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Né particolari compensi l’Appaltatore potrà richiedere in quanto alcune opere del presente appalto richiedono una parziale simultaneità di esecuzione con le opere che vengono eseguite in altri lotti. Come già detto in precedenza si segnala in proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che le opere impiantistiche, potranno essere condotte contestualmente all’esecuzione delle opere edili di ristrutturazione e ampliamento. Dette opere dovranno pertanto essere temporalmente concordate con le altre imprese operanti e con le loro esigenze cantieristiche. Nella redazione del programma, l’Appaltatore dovrà tenere conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale. Della suddetta circostanza l’Amministrazione ha già tenuto conto nel determinare il termine di esecuzione dei lavori.
Programma di esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 19 del capitolato speciale d’appalto, prima di intraprendere le opere l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecuti- vo dei lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazio- ne, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il documento, approvato dalla direzione lavori entro 5 (cin- que) giorni dal suo ricevimento, rimane vincolante per l’impresa aggiudicataria ma non per la stazione appaltante che potrà apportarvi modifiche in corso d’opera mediante propri ordini di servizio.
Programma di esecuzione dei lavori. L'Appaltatore, nel rispetto delle modalità e dei termini del cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, salvo eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori o da disposizioni della Direzione Lavori, fermo restando la priorità assoluta della lavorazione relativa alla rimozione e smaltimento a norma delle lastre in cemento amianto. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà comunque presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori elaborato nel rispetto del cronoprogramma, con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire ad A.R.T.E. l'approntamento dei pagamenti. A.R.T.E. si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, nonché di quelli dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Programma di esecuzione dei lavori. L’appaltatore deve fare riferimento, per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, al cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo, prima dell’inizio dei lavori, di presentare un programma esecutivo come indicato dall’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
Programma di esecuzione dei lavori. 1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.
Programma di esecuzione dei lavori. 1. I lavori dovranno svolgersi ad andamento lineare costante per tutta la durata ed al conseguente "programma di esecuzione" dei lavori che l’Appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori nel rispetto delle tempistiche indicate dalla Stazione appaltante. 2. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L., tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’immobile affidate ad altre ditte, con le quali l’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi. 3. L’Appaltatore è soggetto alle disposizioni che la D.L. impartisce con appositi "ordini di servizio" annotati nel "giornale dei lavori", firmati per accettazione dall’Appaltatore o inviati dalla D.L. tramite mailpec. E’ altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei Piani di sicurezza, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 4. La D.L. potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, potrà fornire schemi, schizzi, e disegni, indicazioni e annotazioni, senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla D.L.
Programma di esecuzione dei lavori. 1. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizie- vole alla buona riuscita dei lavori, alla esecuzione delle opere correlate ed agli interessi dell'Amministrazione; 2. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzio- ne dei lavori un cronoprogramma esecutivo dei lavori, articolato per singole parti d'ope- ra, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammonta- re presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministra- zione l'approntamento dei pagamenti; 3. Nel corso dei lavori il cronorogramma dovrà essere costantemente aggiornato e qualo- ra si dovessero manifestare condizioni che potrebbero far slittare i tempi contrattual- mente previsti dovranno essere relazionate alla D.L. azioni correttive onde rientrare nei termini previsti per ultimazione dei lavori. Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei gior- ni di andamento stagionale sfavorevole. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: − delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere; − della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di fe- rie degli addetti ai lavori; − delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere. 4. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a respon- sabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'even- tuale incremento della scadenza contrattuale. 5. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effet- tiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 6. L’Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto e- secutivo a norma di legge. L’Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assogg...