VENDITA E ACQUISTO DELL’ENERGIA Clausole campione

VENDITA E ACQUISTO DELL’ENERGIA. A partire dalla data di entrata in esercizio e primo parallelo con la rete di distribuzione e per tutta la durata del presente Contratto, il Produttore dovrà fornire e il Cliente Finale dovrà acquistare il 100% dell’energia prodotta dall’Impianto Fotovoltaico. il Cliente Finale potrà utilizzare tale energia solo all’interno dell’Unità di Consumo e potrà cedere la parte eccedente i propri fabbisogni esclusivamente tramite la rete di distribuzione pubblica. Il presente Contratto sarà applicabile solo all’energia generata dall’Impianto Fotovoltaico. Il Produttore non avrà diritto, ai sensi del presente Contratto, di vendere al Cliente Finale elettricità procurata dal Produttore da fonti diverse dall’Impianto Fotovoltaico, se non diversamente concordato. Il punto di consegna dell’energia corrisponde al contatore di misura dell’energia elettrica prodotta dall’Impianto Fotovoltaico; a partire da tale punto, la proprietà e il rischio di perdita dell’energia si trasferiranno dal Produttore al Cliente Finale. La verifica dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta dall’Impianto Fotovoltaico e quella immessa nella rete di distribuzione ai sensi del presente Contratto sarà compiuta su base mensile o con le più brevi cadenze che saranno imposte dalla normativa vigente. Il contatore di produzione sarà gestito dai soggetti a ciò preposti in conformità alla disciplina di legge e regolamentare, o ove possibile dal Produttore.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).