IMPIANTI INTERNI Clausole campione
IMPIANTI INTERNI. Art. 30 (Impianti interni di acquedotto)
1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell’Utente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal punto c) del comma 5 dell’art. 11, qualora il Gestore accerti in qualsiasi modo perdite sull’impianto interno o prese non autorizzate, ferma restando la possibilità di segnalare l’avvenuto alle Autorità competenti, il Gestore disporrà la rimozione immediata della perdita; nel caso in cui l’Utente non provveda, il Gestore procederà alla sospensione dell’erogazione. In ogni caso l’Utente che si rifiuti di procedere alla riparazione della perdita rimarrà unico responsabile per i danni eventualmente cagionati a terzi.
3. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
4. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.
5. Qualora l’Utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.
6. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
7. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno.
8. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dal Gestore.
9. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
10. Per i permessi a costruire successivi all’approvazione del presente Regolamento, i lavori riguardanti la realizzazione degli impianti interni, a valle del punto di consegna, dovranno essere affid...
IMPIANTI INTERNI. (Impianti e reti interni di acquedotto)
IMPIANTI INTERNI. 8.1 L’esecuzione dell’allacciamento e la fornitura sono subordinate all’ottenimento, a cura ed a carico del richiedente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dagli impianti.
IMPIANTI INTERNI. Impianti interni di acquedotto pag.19
IMPIANTI INTERNI. (Impianti interni di acquedotto)
IMPIANTI INTERNI. 19.1 Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l’e- sclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Cliente si impegna ad adeguare tali parti di im- pianti in caso di necessità e/o di modifiche normative, consegnando il certificato di idoneità tecnica ai gestori delle reti. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell’uso dell’energia elettrica e del gas a valle dei punti di consegna o prelievo.
19.2 Il Fornitore può effettuare controlli e, se riscontra irregolarità, può sospendere le ri- spettive forniture, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, per tutto il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. In tal caso, il Cliente non ha diritto di ottenere dal Fornitore indennizzi, risarcimenti o comunque somme di denaro a fronte degli eventuali danni derivanti dalla detta sospensione.
19.3 Nessun abbuono sul consumo dell’energia elettrica o del gas è comunque riconosciu- to per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi determinatesi a valle dei misura- tori, da qualunque causa prodotte, né il Fornitore risponde, direttamente o indirettamente, dei danni agli impianti interni.
IMPIANTI INTERNI. 37.1 L’impianto interno costituisce l’impianto del Cliente e/o del proprietario. Conformemente all’OIBT l’impianto interno inizia dai morsetti d’entrata del DPS d’allacciamento. Per ulteriori dettagli si rinvia alle CG allacciamenti.
37.2 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente all’OIBT e alle prescrizioni e normative tecniche del settore. I proprietari degli impianti interni sono responsabili degli stessi e pertanto tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti di essi.
37.3 Gli incaricati dell’Azienda devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per casi urgenti e fondati motivi in ogni momento, per casi ordinari (il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori, ecc.) negli orari d’ufficio. Laddove si rendesse necessario, il Cliente è invitato a consegnare le chiavi all’Azienda per favorire l’accesso ai locali tecnici. In caso di impedimento all’accesso, l’Azienda si riserva di fatturare al Cliente i costi di trasferta supplementare.
37.4 Solo se gli obblighi derivanti dagli articoli precedenti sono rispettati, l’Azienda garantisce la fornitura di energia elettrica, fatta eccezione per i casi di limitazioni/sospensioni indicati al capitolo VII.
IMPIANTI INTERNI. 8.1 L’impianto interno è quello che collega il contatore (non compreso) con gli apparecchi utilizzatori. L’esecuzione dell’impianto interno è di competenza del Cliente.
8.2 Ogni singola installazione d’apparecchiature ed impianti utilizzatori (nuova installazione, ampliamento o modifica) deve soddisfare le norme SVGW (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches) o SSIGA (Società svizzera dell'industria del gas e delle acque) e le prescrizioni interne di MSA.
8.3 Il Cliente ha l’obbligo di informarsi presso MSA circa le possibilità e le condizioni d’allacciamento e di fornitura del gas.
8.4 L’esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti degli impianti interni sono interamente a carico del Cliente che dovrà farli eseguire da installatori in possesso dell’autorizzazione di MSA.
IMPIANTI INTERNI. L’esecuzione dell’allacciamento e la fornitura sono subordinate all’ottenimento, a cura ed a carico del richiedente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dagli impianti. L’Azienda sarà in ogni caso tenuta sollevata ed indenne dal richiedente in merito a eventuali richieste avanzate da terzi in relazione ai diritti di cui sopra. L’Azienda rimarrà proprietaria degli impianti a monte dei contatori compresi questi ultimi, salva diversa particolare previsione e avrà facoltà di servirsene liberamente anche per soddisfare nuove richieste di terzi, fermo quanto sopra. Gli impianti a valle dei contatori vengono realizzati dall’Utente in conformità ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti. L’Azienda si riserva la facoltà di eseguire controlli e verifiche su detti impianti, al solo scopo di garantirsi da perturbazioni ai servizi o da infrazioni al contratto, senza assumere comunque responsabilità alcuna circa il funzionamento e la sicurezza degli impianti dell’Utente. Per impianto interno si intende l’impianto per la distribuzione dell’acqua dopo il contatore, o comunque dall’estradosso del muro perimetrale verso l’interno dell’edificio. La manutenzione e la responsabilità di tale impianto rimangono ad esclusivo carico dell’Utente, in osservanza delle norme vigenti in materia. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza dell’Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti. In forza di ciò, qualora l’installazione non fosse ritenuta idonea, il Gestore potrà sospendere la fornitura dell’acqua previo preavviso scritto o, anche in assenza di preavviso, qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti all’impianto di proprietà dell’Utente. Ogni impianto interno dovrà comunque essere stato assoggettato a collaudo nonché dotato di certificato di conformità ai sensi della L. 46/90 e ss.mm.ii.. E’ severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. E’ inoltre vietato collegare i tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante. Tutte le bocche devono erog...
IMPIANTI INTERNI. Le sezioni delle tubazioni che costituiscono l'impianto dovranno essere tali da garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta, la cui perdita di pressione fra il contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione non superi i seguenti valori:
