Common use of Verifica preliminare di ammissibilità Clause in Contracts

Verifica preliminare di ammissibilità. Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso agli incentivi. Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l’ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità. Prima dell’invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti di cui al Capitolo 1 Parte II che per gli impianti verranno valutati “a progetto”. Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante” secondo quanto indicato all’Appendice C. Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza di cui al paragrafo 2.1.1 Parte II. L'invio della richiesta di verifica preliminare deve essere effettuato dal Referente e implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto. La richiesta di verifica preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di verifica preliminare riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione. Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - non saranno tenute in considerazione. Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l’Acquirente Unico. Prima dell’invio della richiesta il Referente è tenuto, poi, a verificare che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla stessa cabina primaria presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE. Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell’Allegato 3. Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità. I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all’Allegato 2. Il GSE renderà disponibili sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati. Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata

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Verifica preliminare di ammissibilità. Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo l9autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso l9accesso agli incentivi. Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente dell9Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l’ammissibilità l9ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità. Prima dell’invio dell9invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti di cui al Capitolo 1 Parte II che per gli impianti verranno valutati <a progetto”. progetto=. Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante” <ex− ante= secondo quanto indicato all’Appendice all9Appendice C. Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza l9istanza di cui al paragrafo 2.1.1 Parte II. L'invio della richiesta di verifica preliminare deve essere effettuato dal Referente e implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto. La richiesta di verifica preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area l9area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “l9applicazione <Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” SPC= presente all’interno all9interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di verifica preliminare riportate nell’apposito nell9apposito Manuale Utente denominato <Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”SPC=, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazioneall9interno dell9applicazione. Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - non saranno tenute in considerazione. Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l’Acquirente l9Acquirente Unico. Prima dell’invio dell9invio della richiesta il Referente è tenuto, poi, a verificare che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla stessa cabina primaria presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE. Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell’Allegato nell9Allegato 3. Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione un9autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità. I fac-simile fac−simile della istanza di accesso sono riportati all’Allegato all9Allegato 2. Il GSE renderà disponibili sul proprio sito internet i fac-simile fac−simile dei mandati. Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata 2.2.1Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso Il GSE effettua le verifiche tecnico−amministrative sulla documentazione di cui all9Allegato 3. A valle dei suddetti controlli, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti descritti al Capitolo 1 della Parte II del presente documento, il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto contestualmente all9invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del Rappresentante Legale del GSE e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto. Il Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l9autoconsumo diffuso. Nel caso in cui il Referente, nell9ambito dell9istanza di ammissione al servizio per l9autoconsumo diffuso abbia richiesto al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione il ritiro dell9energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il Contratto regola altresì la remunerazione dell9energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell9energia elettrica immessa in rete e all9accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all9energia elettrica immessa. In tal caso, il ritiro dell9energia elettrica immessa in rete da parte del GSE viene attivato per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione, fermo restando la facoltà del Referente di richiedere la cessazione del ritiro tramite le apposite funzionalità del portale. Gli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione verranno pertanto esclusi dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE, coerentemente con le tempistiche previste nel Codice di Rete di Terna, a decorrere da una data successiva comunicata dal medesimo GSE al Referente e a Terna. Nel caso in cui il ritiro da parte del GSE non venga richiesto contestualmente all9accesso al servizio per l9autoconsumo diffuso, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell9energia elettrica autoconsumata e incentivata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l9energia elettrica immessa in rete. Rimane ferma la facoltà del Referente di richiedere il ritiro da parte del GSE per tutti gli impianti di produzione durante il periodo di validità del Contratto. In tal caso il servizio di ritiro decorrerà coerentemente con le tempistiche di cui al Codice di Rete di Terna, ovvero alla prima data utile in cui tutti gli impianti di produzione verranno ricompresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. Si precisa che il periodo di incentivazione, ove previsto, ha una durata pari a 20 anni considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. Al termine del periodo di incentivazione, il Contratto può essere tacitamente rinnovato annualmente in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell9energia elettrica autoconsumata. L9Allegato 5 riporta lo schema di contratto per il riconoscimento del servizio. 2.2.1.1 Data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso La data di decorrenza del servizio per l9autoconsumo diffuso può essere differente per ogni impianto/UP di produzione la cui energia rileva per la configurazione. La data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP nel caso in cui l9impianto/UP sia entrato/a in esercizio prima dell9entrata in vigore del Decreto CACER coincide: • con la data di entrata in vigore del medesimo Decreto CACER se la richiesta di accesso al servizio è presentata entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente; • con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre il termine di cui al punto precedente oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro il termine di cui al punto precedente comporta la perdita del diritto al riconoscimento dei contributi per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto CACER e il giorno di invio della richiesta. Nel caso di impianti/UP entrati in esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto CACER coincide: • con la data di entrata in esercizio del singolo impianto o UP se la richiesta di accesso al servizio perviene entro 120 (centoventi) giorni solari dall9ultima tra la data di entrata in esercizio dell9impianto/UP e la data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE, ovvero con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente; • con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre i termini di cui al punto precedente o con una data successiva se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro i termini comporta la perdita del diritto al contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell9impianto o UP e il giorno di invio della richiesta. Nel caso di impianti/UP che beneficiano dello Scambio sul Posto, l9inserimento dell9impianto/UP nella configurazione e quindi la decorrenza del servizio in riferimento a tale impianto/UP potrà comunque avvenire solo a partire da una data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto. Nel caso, inoltre, di gruppo di autoconsumatori e gruppo di clienti attivi, la data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell’associazione definita come la data di sottoscrizione, da parte dei soggetti facenti parte del gruppo, del contratto di diritto privato che regola i rapporti tra loro intercorrenti, di cui ai paragrafi 1.2.3.2 e 1.3.2.2. Parte II. Nel caso di CEC la data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell’associazione definita come la data in cui l9Atto costitutivo/Statuto della CEC rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.3.1.2 Parte II. In tutti i casi la data di decorrenza generale del servizio sarà la meno recente tra tutte le date di decorrenza degli impianti/UP. 2.2.1.2 Data di decorrenza del ritiro dell’energia elettrica immessa in rete Qualora il Referente richieda al GSE, nell9ambito della istanza di ammissione al servizio per l9autoconsumo diffuso, il ritiro dell9energia elettrica immessa, il GSE determinerà la data di decorrenza del ritiro di ogni singolo impianto di produzione ovvero unità di produzione facente parte della configurazione, secondo le seguenti casistiche, fissandola: • alla data di entrata in esercizio dell9impianto di produzione ovvero unità di produzione, qualora l9istanza venga inviata entro 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti/unità di produzione; • al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione di eventuali altri contratti di Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato in essere afferenti all9impianto di produzione / unità di produzione; • a una data definita dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all9inserimento delle UP che compongono l9impianto di produzione nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, nel caso in cui il Referente inoltri la richiesta oltre i 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti di produzione / unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione ovvero l9impianto di produzione / unità di produzione facente parte della configurazione non risulti ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

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Verifica preliminare di ammissibilità. Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso agli incentivi. Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l’ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità. Prima dell’invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti di cui al Capitolo 1 Parte II che per gli impianti verranno valutati “a progetto”. Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante” secondo quanto indicato all’Appendice C. Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza di cui al paragrafo 2.1.1 Parte II. L'invio della richiesta di verifica preliminare deve essere effettuato dal Referente e implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto. La richiesta di verifica preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di verifica preliminare riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione. Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - non saranno tenute in considerazione. Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l’Acquirente Unico. Prima dell’invio della richiesta il Referente è tenuto, poi, a verificare che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla stessa cabina primaria presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE. Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell’Allegato 3. Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità. I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all’Allegato 2. Il GSE renderà disponibili sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati. Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata 2.2.1Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso Il GSE effettua le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione di cui all’Allegato 3. A valle dei suddetti controlli, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti descritti al Capitolo 1 della Parte II del presente documento, il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto contestualmente all’invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del Rappresentante Legale del GSE e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto. Il Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso. Nel caso in cui il Referente, nell’ambito dell’istanza di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso abbia richiesto al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione il ritiro dell’energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il Contratto regola altresì la remunerazione dell’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa in rete e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all’energia elettrica immessa. In tal caso, il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE viene attivato per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione, fermo restando la facoltà del Referente di richiedere la cessazione del ritiro tramite le apposite funzionalità del portale. Gli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione verranno pertanto esclusi dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE, coerentemente con le tempistiche previste nel Codice di Rete di Terna, a decorrere da una data successiva comunicata dal medesimo GSE al Referente e a Terna. Nel caso in cui il ritiro da parte del GSE non venga richiesto contestualmente all’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell’energia elettrica autoconsumata e incentivata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete. Rimane ferma la facoltà del Referente di richiedere il ritiro da parte del GSE per tutti gli impianti di produzione durante il periodo di validità del Contratto. In tal caso il servizio di ritiro decorrerà coerentemente con le tempistiche di cui al Codice di Rete di Terna, ovvero alla prima data utile in cui tutti gli impianti di produzione verranno ricompresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. Si precisa che il periodo di incentivazione, ove previsto, ha una durata pari a 20 anni considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. Al termine del periodo di incentivazione, il Contratto può essere tacitamente rinnovato annualmente in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. L’Allegato 5 riporta lo schema di contratto per il riconoscimento del servizio. 2.2.1.1 Data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso La data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso può essere differente per ogni impianto/UP di produzione la cui energia rileva per la configurazione. La data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP nel caso in cui l’impianto/UP sia entrato/a in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER coincide: • con la data di entrata in vigore del medesimo Decreto CACER se la richiesta di accesso al servizio è presentata entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente; • con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre il termine di cui al punto precedente oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro il termine di cui al punto precedente comporta la perdita del diritto al riconoscimento dei contributi per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto CACER e il giorno di invio della richiesta. Nel caso di impianti/UP entrati in esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto CACER coincide: • con la data di entrata in esercizio del singolo impianto o UP se la richiesta di accesso al servizio perviene entro 120 (centoventi) giorni solari dall’ultima tra la data di entrata in esercizio dell’impianto/UP e la data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE, ovvero con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente; • con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre i termini di cui al punto precedente o con una data successiva se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro i termini comporta la perdita del diritto al contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto o UP e il giorno di invio della richiesta. Nel caso di impianti/UP che beneficiano dello Scambio sul Posto, l’inserimento dell’impianto/UP nella configurazione e quindi la decorrenza del servizio in riferimento a tale impianto/UP potrà comunque avvenire solo a partire da una data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto. Nel caso, inoltre, di gruppo di autoconsumatori e gruppo di clienti attivi, la data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell’associazione definita come la data di sottoscrizione, da parte dei soggetti facenti parte del gruppo, del contratto di diritto privato che regola i rapporti tra loro intercorrenti, di cui ai paragrafi 1.2.3.2 e 1.3.2.2. Parte II. Nel caso di CEC la data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell’associazione definita come la data in cui l’Atto costitutivo/Statuto della CEC rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.3.1.2 Parte II. In tutti i casi la data di decorrenza generale del servizio sarà la meno recente tra tutte le date di decorrenza degli impianti/UP. 2.2.1.2 Data di decorrenza del ritiro dell’energia elettrica immessa in rete Qualora il Referente richieda al GSE, nell’ambito della istanza di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso, il ritiro dell’energia elettrica immessa, il GSE determinerà la data di decorrenza del ritiro di ogni singolo impianto di produzione ovvero unità di produzione facente parte della configurazione, secondo le seguenti casistiche, fissandola: • alla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione ovvero unità di produzione, qualora l’istanza venga inviata entro 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti/unità di produzione; • al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione di eventuali altri contratti di Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato in essere afferenti all’impianto di produzione / unità di produzione; • a una data definita dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all’inserimento delle UP che compongono l’impianto di produzione nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, nel caso in cui il Referente inoltri la richiesta oltre i 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti di produzione / unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione ovvero l’impianto di produzione / unità di produzione facente parte della configurazione non risulti ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

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