Common use of Verifica preliminare di ammissibilità Clause in Contracts

Verifica preliminare di ammissibilità. Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso agli incentivi. Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l’ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità. Prima dell’invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti di cui al Capitolo 1 Parte II che per gli impianti verranno valutati “a progetto”. Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante” secondo quanto indicato all’Appendice C. Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza di cui al paragrafo 2.1.1 Parte II. L'invio della richiesta di verifica preliminare deve essere effettuato dal Referente e implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto. La richiesta di verifica preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di verifica preliminare riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione. Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - non saranno tenute in considerazione. Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l’Acquirente Unico. Prima dell’invio della richiesta il Referente è tenuto, poi, a verificare che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla stessa cabina primaria presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE. Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell’Allegato 3. Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità. I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all’Allegato 2. Il GSE renderà disponibili sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati. Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata

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Samples: Cessione Dei Crediti, Cessione Dei Crediti

Verifica preliminare di ammissibilità. Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso agli incentivi. Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l’ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità. Prima dell’invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti di cui al Capitolo 1 Parte II che per gli impianti verranno valutati “a progetto”. Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante” secondo quanto indicato all’Appendice C. Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza di cui al paragrafo 2.1.1 Parte II. L'invio della richiesta di verifica preliminare deve essere effettuato dal Referente e implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto. La richiesta di verifica preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di verifica preliminare riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione. Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - non saranno tenute in considerazione. Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l’Acquirente Unico. Prima dell’invio della richiesta il Referente è tenuto, poi, a verificare che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla stessa cabina primaria presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE. Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell’Allegato 3. Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità. I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all’Allegato 2. Il GSE renderà disponibili sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati. Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata 2.2.1Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso Il GSE effettua le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione di cui all’Allegato 3. A valle dei suddetti controlli, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti descritti al Capitolo 1 della Parte II del presente documento, il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto contestualmente all’invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del Rappresentante Legale del GSE e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto. Il Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso. Nel caso in cui il Referente, nell’ambito dell’istanza di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso abbia richiesto al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione il ritiro dell’energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il Contratto regola altresì la remunerazione dell’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa in rete e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all’energia elettrica immessa. In tal caso, il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE viene attivato per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione, fermo restando la facoltà del Referente di richiedere la cessazione del ritiro tramite le apposite funzionalità del portale. Gli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione verranno pertanto esclusi dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE, coerentemente con le tempistiche previste nel Codice di Rete di Terna, a decorrere da una data successiva comunicata dal medesimo GSE al Referente e a Terna. Nel caso in cui il ritiro da parte del GSE non venga richiesto contestualmente all’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell’energia elettrica autoconsumata e incentivata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete. Rimane ferma la facoltà del Referente di richiedere il ritiro da parte del GSE per tutti gli impianti di produzione durante il periodo di validità del Contratto. In tal caso il servizio di ritiro decorrerà coerentemente con le tempistiche di cui al Codice di Rete di Terna, ovvero alla prima data utile in cui tutti gli impianti di produzione verranno ricompresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. Si precisa che il periodo di incentivazione, ove previsto, ha una durata pari a 20 anni considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. Al termine del periodo di incentivazione, il Contratto può essere tacitamente rinnovato annualmente in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata. L’Allegato 5 riporta lo schema di contratto per il riconoscimento del servizio.

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Samples: www.mase.gov.it

Verifica preliminare di ammissibilità. Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo l9autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso l9accesso agli incentivi. Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente dell9Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l’ammissibilità l9ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità. Prima dell’invio dell9invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti di cui al Capitolo 1 Parte II che per gli impianti verranno valutati <a progetto”. progetto=. Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante” <ex− ante= secondo quanto indicato all’Appendice all9Appendice C. Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza l9istanza di cui al paragrafo 2.1.1 Parte II. L'invio della richiesta di verifica preliminare deve essere effettuato dal Referente e implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto. La richiesta di verifica preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area l9area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “l9applicazione <Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” SPC= presente all’interno all9interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di verifica preliminare riportate nell’apposito nell9apposito Manuale Utente denominato <Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”SPC=, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazioneall9interno dell9applicazione. Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - non saranno tenute in considerazione. Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l’Acquirente l9Acquirente Unico. Prima dell’invio dell9invio della richiesta il Referente è tenuto, poi, a verificare che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla stessa cabina primaria presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE. Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell’Allegato nell9Allegato 3. Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione un9autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità. I fac-simile fac−simile della istanza di accesso sono riportati all’Allegato all9Allegato 2. Il GSE renderà disponibili sul proprio sito internet i fac-simile fac−simile dei mandati. Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata 2.2.1Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso Il GSE effettua le verifiche tecnico−amministrative sulla documentazione di cui all9Allegato 3. A valle dei suddetti controlli, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti descritti al Capitolo 1 della Parte II del presente documento, il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto contestualmente all9invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del Rappresentante Legale del GSE e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto. Il Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l9autoconsumo diffuso. Nel caso in cui il Referente, nell9ambito dell9istanza di ammissione al servizio per l9autoconsumo diffuso abbia richiesto al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione il ritiro dell9energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il Contratto regola altresì la remunerazione dell9energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell9energia elettrica immessa in rete e all9accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all9energia elettrica immessa. In tal caso, il ritiro dell9energia elettrica immessa in rete da parte del GSE viene attivato per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione, fermo restando la facoltà del Referente di richiedere la cessazione del ritiro tramite le apposite funzionalità del portale. Gli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione verranno pertanto esclusi dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE, coerentemente con le tempistiche previste nel Codice di Rete di Terna, a decorrere da una data successiva comunicata dal medesimo GSE al Referente e a Terna. Nel caso in cui il ritiro da parte del GSE non venga richiesto contestualmente all9accesso al servizio per l9autoconsumo diffuso, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell9energia elettrica autoconsumata e incentivata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l9energia elettrica immessa in rete. Rimane ferma la facoltà del Referente di richiedere il ritiro da parte del GSE per tutti gli impianti di produzione durante il periodo di validità del Contratto. In tal caso il servizio di ritiro decorrerà coerentemente con le tempistiche di cui al Codice di Rete di Terna, ovvero alla prima data utile in cui tutti gli impianti di produzione verranno ricompresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. Si precisa che il periodo di incentivazione, ove previsto, ha una durata pari a 20 anni considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. Al termine del periodo di incentivazione, il Contratto può essere tacitamente rinnovato annualmente in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell9energia elettrica autoconsumata. L9Allegato 5 riporta lo schema di contratto per il riconoscimento del servizio.

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