Variazione del Soggetto Referente Clausole campione

Variazione del Soggetto Referente. La variazione del Referente della configurazione deve essere comunicata tempestivamente al GSE tramite le apposite funzionalità del Portale. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l’erogazione dei corrispettivi al Referente subentrante. Il GSE, a seguito della richiesta di variazione del Referente, verifica la sussistenza, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti richiesti sulla base della disciplina ministeriale e regolatoria di riferimento, riservandosi in caso di mancato rispetto dei medesimi di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.
Variazione del Soggetto Referente. La variazione del Referente della configurazione deve essere comunicata tempestivamente al GSE tramite le apposite funzionalità del Portale. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l’erogazione dei corrispettivi al Referente subentrante. Il GSE, a seguito della richiesta di variazione del Referente, verifica la sussistenza, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti richiesti sulla base della disciplina ministeriale e regolatoria di riferimento, riservandosi in caso di mancato rispetto dei medesimi di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni. 2.2.2Contributi economici I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi, come meglio precisato ai paragrafi 2.2.1.1 e 2.2.1.2 Parte II. I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie: • incentivazione dell’energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (CACI); • valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (CACV); • ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID); Per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio, come specificato al paragrafo 2.2.2.1 Parte II. Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, come meglio specificato al paragrafo 2.2.2.2 Parte II. Si precisa che sull’energia autoconsumata all’interno di un Sistema di Distribuzione Chiuso non viene corrisposto il contributo di valorizzazione. Nella seguente tabella si riporta uno schema riepilogativo dei contributi economici spettanti per ciascuna delle configurazioni descritte nel paragrafo 2 Parte I. L’incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo: • l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spe...

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.