Common use of Verifiche periodiche di sicurezza elettrica Clause in Contracts

Verifiche periodiche di sicurezza elettrica. Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle apparecchiature rappresentano un’attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito sanitario, pertanto, il parco apparecchiature, deve essere sottoposto alle verifiche di sicurezza previste con frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia dell’apparecchiatura, del suo ambito di impiego e di quanto previsto dalle specifiche norme, linee guida e disposizioni legislative di riferimento: norme CEN e CENELEC armonizzate per la Direttiva 93/42/CEE, il D. Lgs. 8 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs 25 febbraio 1998, n. 95 e D. Lgs. 8 settembre 2000, n. 332), norme e guide emanate da UNI e CEI. Lo scopo delle verifiche di sicurezza elettrica non è quello di dichiarare la conformità di un’apparecchiatura ad una particolare norma CEI, UNI, EN o altra norma ma accertare che: - un’apparecchiatura abbia mantenuto nel tempo le caratteristiche di sicurezza dichiarate; - il livello di rischio associato all’utilizzo dell’apparecchiatura sia accettabile. I principi fondamentali su cui si basano le norme sono: - Sicurezza di base: si indica il requisito secondo il quale un’apparecchiatura elettromedicale garantisce protezione contro pericoli fisici diretti ed indiretti, se utilizzata in condizioni usuali o in condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili; - Efficienza/prestazione: si intende la capacità di un apparecchio di rispondere ad una richiesta di prestazione quantitativa fissata; - Efficacia: è la capacità di un’apparecchiatura di ottenere i risultati attesi mentre coadiuva ad una diagnosi o terapia. Dispositivi che non diano la prestazione attesa possono essere fonte di rischi inaccettabili. Es: capacità di un defibrillatore di arrestare la fibrillazione, accuratezza di un elettrocardiografo a rilevare la reale frequenza cardiaca del paziente. Gli interventi devono essere rivolti ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo e ad individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza dell’intero parco di apparecchiature, tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali ed operative in cui si trovano ad operare le apparecchiature e delle singole caratteristiche costruttive e progettuali delle stesse, riferite al periodo di immissione sul mercato. L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica su tutte le apparecchiature per le quali è corrisposto il canone, secondo i termini previsti nel presente articolo e più in generale negli atti di gara, salvo offerta migliorativa. In ogni caso, a prescindere dalla periodicità prevista dal Fabbricante, l’Aggiudicatario dovrà prevedere ed eseguire almeno n. 1 (una) Verifica di Sicurezza Elettrica annuale per ogni apparecchiatura per la quale è corrisposto il canone nel piano periodico. Oltre alle scadenze previste dal Piano di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente articolo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi:

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Verifiche periodiche di sicurezza elettrica. Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di della sicurezza elettrica delle apparecchiature biomediche rappresentano un’attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito sanitario, pertanto, il parco apparecchiature, . L’obiettivo finale della verifica di sicurezza è quello di valutare se l’apparecchiatura garantisce un livello di sicurezza accettabile e quindi se può continuare ad essere utilizzata o se invece richiede un intervento di adeguamento (o rimozione delle non conformità) per continuare ad essere utilizzata. Il servizio di verifica periodica della sicurezza elettrica deve essere sottoposto svolto su tutte le apparecchiature incluse nell’Allegato B e C presenti nei locali del GOM comprese quelle in comodato d’uso, leasing, service, visione ecc., ove tale verifica non sia compresa nei relativi contratti, nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste dalla normativa tecnica e giuridica vigente, che nel caso delle apparecchiature elettromedicali, è rappresentata dalla Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza previste con frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia dell’apparecchiaturae/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione”. È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, entro 60 giorni dalla data di attivazione del suo ambito servizio di impiego e di quanto previsto dalle specifiche norme, linee guida e disposizioni legislative di riferimento: norme CEN e CENELEC armonizzate per la Direttiva 93/42/CEE, rendere noto all’Azienda il D. Lgs. 8 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs 25 febbraio 1998, n. 95 e D. Lgs. 8 settembre 2000, n. 332), norme e guide emanate da UNI e CEI. Lo scopo calendario delle verifiche di sicurezza elettrica non è quello di dichiarare la conformità di un’apparecchiatura ad una particolare norma CEI, UNI, EN o altra norma ma accertare che: - un’apparecchiatura abbia mantenuto nel tempo le caratteristiche di sicurezza dichiarate; - il livello di rischio associato all’utilizzo dell’apparecchiatura sia accettabile. I principi fondamentali su cui si basano le norme sono: - Sicurezza di base: si indica il requisito secondo il quale un’apparecchiatura elettromedicale garantisce protezione contro pericoli fisici diretti ed indiretti, se utilizzata in condizioni usuali o in condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili; - Efficienza/prestazione: si intende la capacità di un apparecchio di rispondere ad una richiesta di prestazione quantitativa fissata; - Efficacia: è la capacità di un’apparecchiatura di ottenere i risultati attesi mentre coadiuva ad una diagnosi o terapia. Dispositivi che non diano la prestazione attesa possono essere fonte di rischi inaccettabili. Es: capacità di un defibrillatore di arrestare la fibrillazione, accuratezza di un elettrocardiografo a rilevare la reale frequenza cardiaca del paziente. Gli interventi devono essere rivolti ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo e ad individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza dell’intero parco di apparecchiature, tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali ed operative in cui si trovano ad operare le apparecchiature e delle singole caratteristiche costruttive e progettuali delle stesse, riferite al periodo di immissione sul mercato. L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’esecuzione (programma delle verifiche di sicurezza elettrica su tutte le apparecchiature sicurezza) redatto per le quali è corrisposto il canoneciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità previste dalle norme tecniche e giuridiche. Detto calendario, secondo redatto per reparto/centro di costo, dovrà essere trasmesso, a cura della Ditta Aggiudicataria ed entro i termini previsti sopra riportati, al Responsabile del reparto/centro di costo Aziendale. In tale calendario gli interventi di verifica dovranno essere pianificati nel presente articolo e più tempo a scadenze periodiche contraddistinte da intervalli uguali tra loro secondo le indicazioni specificate dalla Guida CEI. Non verranno valutate ai fini qualitativi periodicità di ripetizione delle verifiche inferiori a quelle sopra specificate, in generale negli atti quanto ritenute ininfluenti ai fini del miglioramento complessivo dei parametri di gara, salvo offerta migliorativasicurezza. In fase di esecuzione le date previste dovranno essere rispettate con una tolleranza del +/-20% della periodicità di ripetizione delle verifiche. In ogni caso, a prescindere dalla periodicità prevista dal Fabbricante, l’Aggiudicatario dovrà prevedere ed eseguire almeno n. 1 (una) Verifica di Sicurezza Elettrica annuale per caso ogni apparecchiatura per la quale è corrisposto il canone nel piano periodicooggetto del presente Appalto dovrà risultare verificata entro i primi 12 mesi dalla data di attivazione del servizio. Oltre alle scadenze previste dal Piano Calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente articolo paragrafo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi:: o a seguito di interventi di manutenzione correttiva;

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