Rapporti di lavoro. Ogni singolo intervento tecnico dovrà essere comprovato e documentato mediante l’emissione di un Rapporto di Lavoro (RIT) per singola apparecchiature. Il suddetto rapporto dovrà essere firmato dal Tecnico della Ditta aggiudicataria che effettua l’intervento e controfirmato dal Responsabile delle Apparecchiature. Non dovranno essere compilati e non saranno considerati validi documenti di lavoro cumulativi. L’originale dovrà essere inserita nel Fascicolo Macchina, una copia del Rapporto di lavoro dovrà essere consegnata al Responsabile dell'Apparecchiatura ed una copia all’Ingegneria Clinica, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione contraente. I dati e le informazioni contenute nei Rapporti di Xxxxxx dovranno essere inseriti dal personale della Ditta aggiudicataria nel Sistema Informativo entro e non oltre 8 (otto) ore lavorative dalla conclusione dell'intervento ad esclusione dei RIT relativi ai collaudi (art. 5.4) e delle attività preventive per i quali è prevista una diversa tempistica. Il Rapporto di Xxxxxx dovrà contenere le informazioni di minima di seguito specificate. Nel caso di interventi di manutenzione periodica e correttiva: - Identificazione anagrafica dell’Apparecchiatura: - N. Inventario e matricola - Tipologia - Ubicazione (struttura, reparto, locale); - Individuazione univoca del sistema di apparecchiature al quale appartiene; - Gruppo di appartenenza; - Data ed ora di inizio dell’intervento; - Tipologia dell’intervento; - Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva); - Periodicità dell’intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva); - Descrizione dell’intervento con indicazione delle principali operazioni svolte; - Luogo di esecuzione dell’intervento; - Materiali di ricambio sostituiti; - Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti; - Data ed ora di fine intervento; - Nominativo e firma dei tecnici che hanno effettuato l’intervento; - Ogni altro dato utile su indicazione dell'Amministrazione contraente e/o Ditta aggiudicataria; - Eventuali motivi che hanno impedito l’esecuzione della manutenzione nella data programmata e nuova data concordata con il Responsabile dell'Apparecchiatura e con il Responsabile dell'Amministrazione contraente per l’esecuzione della manutenzione programmata. Nel caso di verifiche di sicurezza elettrica: - Descrizione, con relative specifiche, dello strumento o degli strumenti di misura utilizzati secondo la denominazione individuata in gara; - Ubicazion...
Rapporti di lavoro. Dalla data di efficacia giuridica della cessione del Ramo, i rapporti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori ricompresi nel Ramo medesimo (di seguito, “personale in perimetro”) proseguono alle dipendenze di CF senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 cod. civ. ed avute presenti le previsioni dell’articolo 31, comma 5, del CCNL ABI 31/3/2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali. A decorrere dalla suddetta data, pertanto, nei confronti del personale in perimetro continua a trovare applicazione la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente e si applicano gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso CF, salvo quanto previsto dal presente Verbale di Accordo. Al personale in perimetro è mantenuto, presso CF, il complessivo trattamento di loro rispettiva pertinenza, in essere presso Carige al momento del passaggio per quanto riguarda gli aspetti normativi, retributivi (RAL, ivi compresi l’ “ex premio di rendimento” e gli assegni ad personam, che manterranno le stesse caratteristiche attuali) e di carriera acquisiti, l’inquadramento attribuito, nonché l’anzianità di servizio, anche convenzionale, maturata. Carige trasferirà a CF l’eventuale TFR accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza della cessione del ramo d’azienda e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci per le quali è prevista l’erogazione differita. L’inserimento in CF del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. In proposito, le Parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale.
Rapporti di lavoro. Non previsto
Rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
Rapporti di lavoro. 1I collaboratori / le collaboratrici fino al livello di funzione 9, nel rispetto del termine di disdetta di cui al CCL SG 2005, per il 1° gennaio 2016 riceveranno dal datore di lavoro una proposta per la prosecuzione del rapporto di lavoro in base alle condizioni d’impiego di cui al nuovo CCL. 2I collaboratori / le collaboratrici oltre il livello di funzione 9, nel rispetto del termine di disdetta di cui al CCL SG 2005, per il 1° gennaio 2016 riceveranno dal datore di lavoro una proposta per la prosecuzione del rapporto di lavoro in base alle condizioni d’impiego per i quadri medi. 3Il rifiuto di una proposta ai sensi del capoverso 1 e 2 si considera come motivo di disdetta e, in assenza di diverso accordo, porta a una cessa- zione del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2015.
Rapporti di lavoro. Vertenze individuali relative a rapporti di lavoro con i dipendenti del Condominio, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione dello stesso. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
Rapporti di lavoro. CONTRATTO A TERMINE
Rapporti di lavoro. 14.8.1 I dipendenti della Società Emittente (i “Dipendenti”) per quanto a conoscenza sono (e sono sempre stati) correttamente inquadrati in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi o aziendali applicabili. Non vi sono soggetti diversi da quelli regolarmente inquadrati che possano rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la Società Emittente o comunque possano essere qualificati come dipendenti della Società Emittente. Le mansioni effettivamente svolte da ciascuno dei Dipendenti corrispondono a quelle previste dalla relativa categoria di inquadramento e per quanto a conoscenza non vi è alcuno che abbia titolo per rivendicare il riconoscimento di mansioni o qualifiche superiori o danni da demansionamento o dequalificazione
14.8.2 La Società Emittente per quanto a conoscenza ha regolarmente retribuito i prestatori di lavoro subordinato ed autonomo, gli agenti ed i consulenti in genere per il complesso dell'attività da questi svolta nei confronti della Società Emittente nel corso dei singoli rapporti con la stessa intercorsi, salvo per quanto riguarda gli importi già maturati ma non ancora esigibili, per i quali la Società Emittente ha accantonato fondi sufficienti a garantire la copertura degli oneri conseguenti.
14.8.3 La Società Emittente per quanto a conoscenza ha sempre regolarmente effettuato, in conformità con le applicabili disposizioni di Xxxxx e con le norme previste dai contratti collettivi e individuali, tutti i versamenti e accantonamenti dovuti in relazione al trattamento di fine rapporto, alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi, anche integrativi ove esistenti, relativi a forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare e alle ritenute assicurative o previdenziali o di altra natura previsti dalle norme di legge applicabili e/o dai contratti collettivi e individuali, salvo per quanto riguarda gli importi e i compensi maturati ma non ancora esigibili o corrisposti (relativi, a titolo meramente esemplificativo, al TFR o analoghi trattamenti, alle ferie non godute), per i quali la Società Emittente ha iscritto o accantonato nelle proprie scritture contabili passività o fondi sufficienti a garantire la copertura degli oneri conseguenti.
Rapporti di lavoro. 1. Ogni intervento di manutenzione preventiva o correttiva, dovrà essere documentato dall'affidatario mediante l’emissione di “Rapporti di lavoro”
2. I rapporti di lavoro devono essere redatti in due copie di cui: ◦una copia dovrà essere consegnata al responsabile dell’apparecchiatura o altro soggetto incaricato da XXXXX; ◦una copia dovrà essere conservata dall'affidatario.
3. Il rapporto di lavoro dovrà essere controfirmato, per presa visione, dal Responsabile dell’apparecchiatura o altro soggetto incaricato da XXXXX.
4. Per una puntuale rintracciabilità della documentazione, tutte le richieste di attivazione di interventi e i relativi rapporti di lavoro devono essere riferite esclusivamente all’apparecchiatura oggetto dell’appalto.
5. Ogni rapporto di lavoro, sia esso di manutenzione preventiva che correttiva, dovrà essere redatto ed inviato ad ARPAT in formato elettronico entro 5 giorni dall’intervento stesso.
Rapporti di lavoro. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.