Controlli e ispezioni. Il beneficiario incaricato del coordinamento può in ogni momento richiedere al beneficiario associato di adeguare il proprio modo di agire in modo da essere conforme a norme e indicazioni tecniche e amministrative emesse dalla Commissione. Il beneficiario incaricato del coordinamento può disporre in qualsiasi momento accertamenti e controlli sullo stato delle realizzazioni e degli adempimenti previsti dal progetto e dal presente Accordo, in esecuzione anche dell’art. II.27:1 delle Disposizioni Generali, dove si esplicita che la Commissione, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il beneficiario incaricato del coordinamento o un beneficiario associato a un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'esecuzione del progetto, e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo del contributo. In ottemperanza all’art. II.27 delle Disposizioni Generali il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati s'impegnano a garantire al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso, fino a cinque anni dopo il saldo finale. L’accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra la Commissione e il beneficiario incaricato del coordinamento.
Controlli e ispezioni. Regione Lombardia e Sistema camerale adottano tutte le misure necessarie a prevenire, ad individuare e a sanzionare eventuali comportamenti scorretti da parte delle imprese che presentano una richiesta di contributo. Nello specifico Regione Lombardia si riserva di applicare le sanzioni e le penali previste dal d.lgs. 123/98 nella misura massima applicabile, oltre a quanto previsto dal Codice Penale in materia di dichiarazioni mendaci e sotto richiamato. In caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione gli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e quindi, qualora dalle ispezioni e dai controlli effettuati da Regione Lombardia, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del presente bando, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell’articolo 76 inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso per conseguire benefici economici ai sensi del presente bando verrà punito ai sensi del codice penale e delle norme vigenti in materia. Regione Lombardia, oltre alle verifiche necessarie per l’erogazione del contributo, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche presso il beneficiario. I controlli e/o le ispezioni saranno comunque effettuati diffusamente sulle richieste di contributo per le quali si sia provveduto all’erogazione del contributo. I controlli saranno finalizzati alla verifica: - degli investimenti realizzati, - del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, - della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. Nel caso i controlli avessero esito negativo, a seguito di accertata esistenza di dichiarazioni mendaci, di non sussistenza dei requisiti ovvero di inosservanza delle prescrizioni previste dal bando, Regione Lombardia, procederà al recupero dell’agevolazione indebitamente percepita gravata da una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di interesse legale (calcolati sulla base dell’interesse in vigore), maggiorato di 5 punti e quantificato per il periodo intercorrente dalla data di erogazione dell’agevolazione a quello di avvenuto rimborso. Il soggetto richiedente dovrà restituire quanto indebitamente percepito oltre alle sanzioni e penali sopraindicate, ferma restando la sussistenza delle ulteriori responsabili...
Controlli e ispezioni. Controlli e ispezioni potranno essere disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. Inoltre il Ministero, direttamente o attraverso organismi nazionali e comunitari, la Banca e l’Esperto potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto e con la industrializzazione dei risultati, restando ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi di legge, il Ministero, la Banca e l’Esperto manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/i Soggetto/i finanziato/i, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello/degli stesso/i Soggetto/i finanziato/i. Il/I Soggetto/i finanziato/i si obbliga/no a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant’altro necessario. Al fine di consentire ai soggetti competenti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria ciascun/il Soggetto finanziato si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria. A tal proposito verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari del MEF, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all’uopo designati.
Controlli e ispezioni. 1. Nel corso dei procedimenti finalizzati all’assegnazione, alla concessione ed alla liquidazione della sovvenzione, nonché per tutta la durata dell’Operazione, possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000.
Controlli e ispezioni. L’Amministrazione comunale di Mazzè si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in ogni momento, controlli al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale, in ogni momento e senza preavviso.- La ditta accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli incaricati del Comune e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte, obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l’esame dei mezzi. L’amministrazione comunale segnalerà l’eventuale inosservanza di norme, per iscritto e a mezzo di posta elettronica certificata e, ove dovuto, alle autorità competenti. La ditta dovrà fornire, su richiesta dell’amministrazione comunale, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi, debitamente compilati, al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto. La ditta è, inoltre, tenuta ad esibire tutti gli atti e documenti di cui il Comune faccia richiesta, ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti agli stessi.----------------
Controlli e ispezioni. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare senza preavviso controlli, sopralluoghi ed ispezioni al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, ivi comprese quelle volte alla verifica della rispondenza dei locali adibiti dall’affidatario alla custodia dei documenti, del possesso dei requisiti obbligatori derivanti dalle vigenti norme e degli impegni contrattualmente stabiliti. L’affidatario solleva espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in caso di irregolarità riscontrata a seguito di ispezioni operate dagli enti e autorità preposti. Le verifiche potranno essere condotte direttamente dal Funzionario responsabile dell’Archivio Comunale, ovvero da personale all’uopo individuato dal Comune di Teramo i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto all’affidatario. Quest’ultimo dovrà assumere l’onere e l’obbligo di prestare la cooperazione necessaria al fine di garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché dovrà mettere a disposizione tutti i documenti gestiti per conto del Comune di Teramo e le informazioni ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 che saranno richiesti nel corso di tali verifiche.
Controlli e ispezioni. 1. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000.
Controlli e ispezioni. 1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento (anche mediante soggetti da esso incaricati con le modalità previste dai regolamenti comunitari e recepite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma) controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto.
Controlli e ispezioni. 59 19.3 Decadenza dal beneficio 61 19.4 Rinuncia 61 19.5 Revoca totale e parziale e recupero dell'aiuto 61
Controlli e ispezioni. 1. Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, il MIUR può disporre controlli e ispezioni direttamente o indirettamente. In particolare, l’Esperto Economico-Finanziario e/o l’Esperto-Tecnico Scientifico, potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto.