Vincoli contrattuali. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. - art. 3 punto 3; - art. 5 comma 4; L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediane PEC. – e all’esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - art. 4 comma 4; - art. 5 comma 5; - art. 10 comma 13; - art. 17 ultimo comma; - art.19 ultimo comma; - art. 27 comma 1. Inoltre, qualora l‘Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente art.24, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
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Vincoli contrattuali. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. - art. 3 punto art.3, comma 3; - artart.5, paragrafo 3, 3° comma; - art.7, 4° comma; - art.12, 5° comma. 5 comma 4; L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere L’Amministrazione, oltre all’ipotesi prevista dall’art.14, 3° comma, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediane PEC. che verrà comunicata mediante PEC – e all’esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - art. 4 comma art.6, 4; - art. 5 comma 5; - art. 10 comma 13; - art. 17 ultimo ° comma; - art.19 ultimo art.7, 5° comma; - art. 27 comma 1art.13, 2° comma; - art.29, 2° comma. Inoltre, qualora l‘Impresa la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente art.24articolo, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
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Vincoli contrattuali. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. - art. 3 punto 3• art.4; - art. 5 • art.6; • art.8, comma 4; . L’applicazione di penali viene, altresì, contemplata all’art. 21, ultimo comma del presente contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediane PEC. mediante PEC – e all’esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - art. 4 • art.7, ultimo comma; • art.8, ultimo comma; • art.13, ultimo comma; • art.26, ultimo comma, nonché, alla risoluzione contrattuale in via facoltativa, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi: • art.11, comma 8; • art.12, comma 4; - art. 5 comma 5; - art. 10 comma 13; - art. 17 • art.18, ultimo comma; - art.19 • art.27, ultimo comma; - art. 27 comma 1. Inoltre, qualora l‘Impresa l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente art.24articolo, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giornigiorni solari. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara; si applica l’art.124, commi 1 e 2, del D.Lgs n.36/2023.
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Vincoli contrattuali. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta l‘Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. - art. 3 3; - art. 5, punto 3; - art. 5 7 comma 4; - art. 12 comma 5; L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale – mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione con comunicazione mediane PEC. – e all’esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto: - art. 4 6 comma 4; - art. 5 7 comma 5; - art. 10 13, comma 13; - art. 17 21 ultimo comma; - art.19 art.23 ultimo comma; - art. 27 32 comma 1. Inoltre, qualora l‘Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al secondo e al terzo comma del presente art.24art.28, l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
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