Vincolo delle somme depositate Clausole campione

Vincolo delle somme depositate. 1. Successivamente all’attivazione del Servizio, il Cliente può decidere di vincolare – in tutto o in parte – le somme depositate su Contoforte, mediante apposite funzionalità del Servizio a distanza, alle condizioni e per i periodi di tempo indicati nel Foglio Informativo in vigore al momento del vincolo. Una volta eseguita l’operazione di vincolo al Cliente viene fornito un documento riepilogativo del vincolo che costituisce parte integrante del presente Contratto (“documento riepilogativo”).
Vincolo delle somme depositate. Qualora il Cliente decida di vincolare, in tutto o in parte, le somme disponibili sul suo conto potrà godere di tassi migliorativi rispetto al tasso base, a condizione che le somme vincolate siano mantenute sul Conto Deposito per periodo pattuito. I tassi applicati sono: quelli riportati nel Foglio Informativo frontespizio del contratto per i vincoli effettuati entro la data ivi indicata; quelli riportati del Foglio Informativo in vigore al momento del vincolo per quelli disposti successivamente alla data indicata nel Foglio Informativo frontespizio del contratto. Al termine del periodo pattuito il capitale viene accreditato sul Xxxxx Xxxxxxxx. Ogni prelevamento disposto dal cliente è effettuato a valere sulle somme non soggette a vincolo. Se il cliente svincola le somme prima del termine pattuito, le stesse sono remunerate al tasso ridotto del Conto Deposito tempo per tempo vigente al momento dell’operazione di vincolo, e gli interessi vengono poi liquidati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche. I servizi di pagamento offerti da Banca Privata Leasing consentono al cliente di versare, prelevare somme di denaro a valere sul Conto Deposito.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).