DURATA E IMPORTO Clausole campione

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
DURATA E IMPORTO. 1. La durata del servizio è stabilita in max 12 mesi. Lo stesso avrà inizio dalla data indicata nel provvedimento di avvio e terminerà il 31.12.2021, a condizione che venga confermata l’assegnazione della Regione Lazio con nota prot. n.826210/2020 e gli impegni di spesa da parte dei Comuni, fatte salve ulteriori diverse determinazioni. 2. Ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di affidare all’operatore economico che risulterà aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi che costituiscano ripetizione di servizi analoghi per lo stesso importo di quelli già affidati ed alle medesime condizioni di aggiudicazione del presente appalto. 3. L’aggiudicatario, al termine della durata del contratto, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, avviata ma non ancora conclusa per cause tecniche organizzative, al fine di garantire la continuità del servizio, s'impegna ad accettare la proroga tecnica del contratto limitatamente al periodo necessario all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica agli stessi patti e condizioni del presente contratto. 4. L’importo complessivo a base di gara per tutta la durata del contratto è di max € 4.508.720,21, netto IVA all’aliquota vigente. Data la tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. Aziendali, art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlate alle attività oggetto dell'appalto, per cui essi sono pari a zero. In riferimento all'art. 51 D.lgs. 50/2016 non è possibile la suddivisione in lotti in considerazione della natura del servizio. 5. Il predetto importo complessivo, alla tariffa oraria a base di gara stimata in € 20,49 (esclusa IVA all’aliquota vigente), produce un monte ore complessivo in appalto di max 220.044,91 ore da ripartire sui singoli servizi secondo quanto specificamente indicato in ciascun allegato tecnico. Resta inteso che il numero delle ore è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione in ragione dell’effettivo avvio dell’appalto, di eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine all’aliquota IVA da applicare e delle varianti in corso d’opera come per legge previste. 6. Si precisa, altresì, che il predetto importo e proporzionalmente le ore da appaltare sono suscettibili di variazione per il verificarsi di cause impreviste e imprevedibili che comportino una riduzione degli stanziamenti originariamente...
DURATA E IMPORTO. La durata dell'assegno è biennale, fatta salva la verifica annuale dell'attività scientifica svolta secondo le modalità previste dal successivo art. 13. L'importo annuo lordo dell'assegno, di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'I.N.F.N., verrà rapportato al periodo di effettiva durata dello stesso ed sarà corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura di assegnazione. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i titolari di borsa di studio I.N.F.N..
DURATA E IMPORTO. L’appalto avrà la durata di tre anni (3) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 , del D.Lgs. 50/2016, con opzione di rinnovo per un anno. L’Ersu, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un massimo di mesi quattro (4 ). In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ERSU. L’Appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto a garantire l’erogazione della fornitura delle carni refrigerate e prodotti lavorati secondo le date di funzionamento della mensa di cui al successivo articolo. Il valore complessivo presunto annuale, posto a base di gara, per le quantità presunte indicate nell’elenco referenze, ammonta ad € 156.965,00, IVA esclusa al netto degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale. Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto comprensivo dell'opzione di rinnovo, al netto dell’Iva ammonta ad 628.370,00 (seicentoventottomilatrecentosettanta/00), al lordo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 510,00 (cinquecentodieci/00). Nei prezzi unitari della merce è compreso il costo del trasporto e dell’imballaggio, effettuati in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, nonché di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.
DURATA E IMPORTO. La durata dell'assegno è annuale. L'importo annuo lordo di ciascun assegno è stabilito nella somma di € 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura assegnata. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i titolari di borsa di studio I.N.F.N..
DURATA E IMPORTO. La durata dell'assegno è annuale. L'importo annuo lordo dell'assegno, di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'I.N.F.N., verrà rapportato al periodo di effettiva durata dello stesso ed sarà corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura di assegnazione. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i titolari di borsa di studio I.N.F.N..
DURATA E IMPORTO. L’importo a base di affidamento è stimato in € 100.000,00, Iva esclusa, complessivi per 2 anni con oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00. Il contratto di fornitura potrà essere risolto in caso di adesione a convenzione Consip o SoReSa di analogo contenuto. In tale ipotesi alla ditta affidataria verrà liquidato solo il servizio già reso senza ulteriori oneri a carico dell’ASL BN. Nel presentare l’offerta economica il concorrente dovrà indicare i prezzi praticati per i vari moduli e per licenze primarie e secondarie in modo tale da consentire all’ASL di scegliere quelli che sono effettivamente necessari. La fornitura verrà affidata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a della legge 120 dell’11-09-2020 come modificata dal DL 77 del 31-05-2021, alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica richiesti e delle caratteristiche tecniche minime sopra indicate. La suddetta verifica di conformità tecnica verrà effettuat dalla Direzione Sanitaria Aziendale o da suo delegato.
DURATA E IMPORTO. 1. La durata della borsa è di 6 mesi, eventualmente prorogabili, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di attribuzione salvo diversa decorrenza richiesta, dal Responsabile scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento e con il/la borsista sulla base di motivate esigenze. 2. L'importo lordo della borsa è di € 1.600,00 al mese ed è corrisposto in rate bimestrali posticipate previa verifica del regolare svolgimento dell’attività del borsista da parte del Responsabile scientifico. Al termine della durata della borsa il borsista è tenuto a trasmettere alla struttura di ricerca interessata una relazione sull’attività svolta. 3. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. 4. Le borse di cui al presente regolamento godono delle disposizioni di agevolazione fiscale come previsto dall’art. 4, comma 3, della Legge n. 210/1988 e dell’art. 6, comma 6 della Legge n. 398/1989 salvo eventuali diverse disposizioni normative. 5. Il conferimento della borsa di studio non configura alcun rapporto di lavoro subordinato con l’Università.
DURATA E IMPORTO. L’ammontare massimo posto a base d’asta è di € 97.500,00 (novantasettemilacinquecento/00), cui sommare Iva a norma di legge, per un periodo di un anno e/o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo cumulativo. La stipula dell’Accordo Quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, nè comporta alcun obbligo per l’Ente di attivare le forniture nè di utilizzare per intero il massimale di contratto. Pertanto nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Contraente nei confronti dell’Ente.
DURATA E IMPORTO. 1. L’accordo quadro avrà una durata annale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, in ca- so di persistenza dell’attualità dell’interesse dell’Università al detto servizio. 2. L’ammontare presunto annuale degli ordinativi discendenti dall’accordo quadro è al massimo stimato in € 75.000,00, al netto degli oneri fiscali. Si precisa che l’importo massimo indicato non è in alcun modo vincolante per l’Università, la quale potrà complessivamente acquisire dal fornitore individuato, forniture per importi inferiori a quanto indicato, o superiori al massimo per il 20%. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l’Operatore economico affidatario oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite 3. Nel caso in cui, al termine della durata contrattuale di un anno, non fosse stata interamente spesa la massima somma prevista, l’Università di Siena avrà facoltà di prorogare il termine dell’Accordo quadro per il periodo ragionevolmente correlato alla somma residua e comunque non superiore ad un ulteriore anno.