DURATA E IMPORTO Clausole campione

DURATA E IMPORTO. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal presente bando, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
DURATA E IMPORTO. La durata dell'assegno è biennale, fatta salva la verifica annuale dell'attività scientifica svolta secondo le modalità previste dal successivo art. 13. L'importo annuo lordo dell'assegno, di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'I.N.F.N., verrà rapportato al periodo di effettiva durata dello stesso ed sarà corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura di assegnazione. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i titolari di borsa di studio I.N.F.N..
DURATA E IMPORTO. La durata del contratto, comprensivo di manutenzione full-risk (nulla escluso), è di anni 5 (cinque). Pertanto, dopo la fase di installazione, la fornitura, in noleggio, dovrà essere garantita, compresi i servizi annessi, per 60 (sessanta) mesi. Tale durata decorrerà dalla data del collaudo positivo di ciascuna apparecchiatura. L’importo a base d’asta è pari ad € 4.000.000,00 (Quattromilioni,00) IVA esclusa. Tale importo deve essere comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa per i lavori, posa in opera, collaudo, messa in funzione delle due apparecchiature (trasporto, imballo, scarico, montaggio, addestramento personale, manutenzione full-risk, ecc.), quant’altro necessario per l’installazione “chiavi in mano” ed alla rimozione e smaltimento dei materiali di risulta. Gli oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ammontano ad un importo, non soggetto a ribasso, pari all’1% di quello a base d’asta. Il contratto, secondo la formula “chiavi in mano”, in noleggio quinquennale, comprensivo di contratto di manutenzione full-risk nulla escluso (sorgenti radiogene, pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura inclusi), prevede la fornitura delle attrezzature con i relativi lavori edili per la realizzazione/adeguamento/rifacimento dei locali/aree, di impiantistica, di installazione, etc. come meglio specificato al successivo art. 14. La A.O.U. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di riscattare, in toto o in parte, le apparecchiature oggetto di fornitura, ad un costo pari all’1 per mille del valore del bene (ad esclusione dei lavori) aggiudicato in gara. Si precisa che, nell’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. in seguito a gare centralizzate, durante la durata del contratto, il medesimo s’intenderà risolto senza ulteriori oneri a carico dell’A.O.U. e senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa La consegna di tutto quanto previsto nell’offerta si intende porto franco, comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, etc, quant’altro previsto nell’offerta e nel presente capitolato, nulla escluso necessario alla consegna. Se non diversamente indicato la consegna deve essere effettuata tramite passaggio presso il ricevimento merci (c/o magazzino) della sede “Ruggi” della A.O.U. per il controllo di ingresso, ma è responsabilità del fornitore il trasporto delle attrezzature presso i locali di destinazione; l’eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montag...
DURATA E IMPORTO. La durata di ciascun assegno è annuale. L'importo annuo lordo di ciascun assegno è di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'INFN ed è corrisposto in rate mensili posticipate. A ciascun assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura assegnata. Gli assegnatari inviati in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, godono del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i titolari di borsa di studio I.N.F.N..
DURATA E IMPORTO. La durata dell'assegno è annuale. L'importo annuo lordo dell'assegno è stabilito nella somma di € 29.471,88 al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, secondo le norme e alle condizioni vigenti nella Struttura assegnata. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale I.N.F.N.. Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, il vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca tecnologica che abbia conseguito la laurea di secondo livello in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell’assegno, beneficerà di un incentivo economico aggiuntivo, purché non risulti residente o non abbia avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Qualora il vincitore/la vincitrice di assegno di ricerca tecnologica sia in possesso anche del Dottorato di ricerca, ai fini dell’assegnazione dell’incentivo economico aggiuntivo si terrà conto della sede di conseguimento del Dottorato e non di quella della laurea di secondo livello. Tale incentivo, pari a euro 5.000 lordi annui, verrà erogato al vincitore che abbia le condizioni sopra richiamate entro 30 giorni dall’avvio del contratto e dall’inizio di ciascuno dei seguenti anni di vigenza del contratto, compresi eventuali rinnovi; in caso di risoluzione anticipata del contratto, il vincitore/la vincitrice dell’assegno di ricerca, dovrà restituire la parte di incentivo in proporzione al periodo residuo dell’anno in cui l’attività non è stata svolta; il costo onnicomprensivo di oneri, del suddetto incentivo, trova copertura con fondi ordinari centrali dell’Istituto.
DURATA E IMPORTO. La durata dell'assegno è annuale. L'importo annuo lordo dell'assegno, di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'I.N.F.N., verrà rapportato al periodo di effettiva durata dello stesso ed sarà corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura di assegnazione. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i titolari di borsa di studio I.N.F.N..
DURATA E IMPORTO. L’appalto avrà la durata di tre anni (3) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 , del D.Lgs. 50/2016, con opzione di rinnovo per un anno. L’Ersu, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un massimo di mesi quattro (4 ). In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ERSU. L’Appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto a garantire l’erogazione della fornitura delle carni refrigerate e prodotti lavorati secondo le date di funzionamento della mensa di cui al successivo articolo. Il valore complessivo presunto annuale, posto a base di gara, per le quantità presunte indicate nell’elenco referenze, ammonta ad € 156.965,00, IVA esclusa al netto degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale. Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto comprensivo dell'opzione di rinnovo, al netto dell’Iva ammonta ad 628.370,00 (seicentoventottomilatrecentosettanta/00), al lordo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 510,00 (cinquecentodieci/00). Nei prezzi unitari della merce è compreso il costo del trasporto e dell’imballaggio, effettuati in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, nonché di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.
DURATA E IMPORTO. Il presente accordo avrà inizio dalla data della sottoscrizione e avrà scadenza il giorno 31luglio 2022. Per lo svolgimento dell’attività Federsanità-Anci Toscana corrisponderà alla Società della Salute un contributo di Euro 10.000 a parziale ristoro degli oneri di personale e struttura sostenuti. Il contributo si intende omnicomprensivo di tutte le spese. La Società della Salute si impegna a fornire una relazione descrittiva del lavoro effettuato. Suddetto contributo verrà erogato all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.
DURATA E IMPORTO. 1. L’accordo quadro avrà una durata biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, in caso di persistenza dell’attualità dell’interesse dell’Università al detto servizio.
DURATA E IMPORTO. La durata dell’AQ, stipulato al termine della procedura, sarà di un anno e/o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo posto a base d’asta di Euro 180.000,00 (centoottantamila/00) a cui sommare Iva a norma di legge. La stipula dell’Accordo Quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, né comporta alcun obbligo per l’Ente di attivare le forniture né di utilizzare per intero il massimale di contratto. Pertanto nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Contraente nei confronti dell’Ente.