Common use of Violazione del Patto di Integrità Clause in Contracts

Violazione del Patto di Integrità. L’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) esclusione del concorrente dalla procedura; b) perdita o risoluzione del contratto; c) risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: • inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; • misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); b) escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); c) responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; d) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; e) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni f) cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante

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Violazione del Patto di Integrità. L’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) : esclusione del concorrente dalla procedura; b) ; perdita o risoluzione del contratto; c) ; risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) ; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); b) ; escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); c) ; responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; d) ; responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; e) ; esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni f) anni cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante

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Violazione del Patto di Integrità. L’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) esclusione del concorrente dalla procedura; b) perdita o risoluzione del contratto; c) risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: • inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; • misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); be) escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); cf) responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; dg) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; eh) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni fi) cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante

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Violazione del Patto di Integrità. 1. L’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante Provincia all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) esclusione del concorrente dalla procedura; b) perdita o risoluzione del contratto; c) risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: • inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, Provincia e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante Provincia che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; • misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); be) escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); cf) responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante Provincia nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; dg) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; eh) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante dall’a Provincia per una durata di tre anni fi) cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltanteProvincia.

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Violazione del Patto di Integrità. L’operatore economico1) Il sottoscritto operatore economico è consapevole che, nel caso di violazione, sia in veste di partecipante alla procedura concorrente che di affidatario del contrattoaggiudicatario, accetta che di uno degli inmonpcheé gdininiosseprvarnezavdeillesti a disposizioni ivi contenute, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integritàcui la violazione è accertata, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) esclusione del concorrente l’esclusione dalla proceduraprocedura di affidamento; b) perdita o la risoluzione di diritto del contratto; c) risoluzione espressa l'escussione totale o parziale dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento (garanzia provvisoria) od ai fini della sottoscrizione del contratto di affidamento (garanzia definitiva); d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni; f) la segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora in cui si configurino fattispecie di reato. 2) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contradditorio dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, secondo le regole generali degli appalti pubblici. 3) Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale individua le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 4) In ogni caso, per le violazion, ciommdai1, letct. ua),ib), ca), ld)lde’l parersetnte.Patt2o, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento (garanzia provvisoria, garanzia definitiva), l’esclusione dalipsloaiure gdeal contratto, salvo che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’artic, doellDo.Lgs. 1n.12014/,2010c, noonmchmé al'inte2rdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dal Consorzio stesso per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2, comma 1 lett. a), b), c), d) e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dal medesimo Consorzio per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. ra o 5) Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, ai sensi dell’art. 1456 1382 c.c., s risarcimento del codice civilemaggior danno effettivamente subito, nei seguenti casi: • inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; • misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti delle altre garanzie di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, al superiore comma 1, d.lgslett. 50/2016); b) escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); c) responsabilità del presente articolo. 6) Ogni controversia relativa all’interpretazione ed es Bonifica della Sardegna Centrale ed i concorrenti sarà devoluta al Tribunale di Nuoro, competente per danno, territorio. 7) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implichino il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante del Consorzio le stesse saranno accertate dalla commissione di immagine, arrecato cui alle linee guida sul whistelblowing di cui alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% deliberazione della Giunta Regionale n.30/15 del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; d) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; e) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni f) cancellazione da elenchi o albi di prestatori 16 giugno2015 e fornitori della Stazione appaltantele sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

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Violazione del Patto di Integrità. L’operatore 1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura concorrente che di affidatario del contrattoaggiudicatario, accetta che in caso di inosservanza uno degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integritàprevisti a suo carico dall’articolo 2, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui corso viene garantito il contraddittoriola violazione è accertata, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) esclusione del concorrente l’esclusione dalla proceduraprocedura di affidamento; b) perdita o la risoluzione di diritto del contratto; c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni. 2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di 3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione espressa ipso iure del contratto contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 5) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1456 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del codice civilemaggior danno effettivamente subito, nei seguenti casi: • inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; • misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti delle altre garanzie di cui agli arttal precedente comma 2, lett. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); b) escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); c) responsabilità per danno, del presente articolo. 6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell’ufficio appaltante le stesse saranno accertate secondo quanto previsto dal paragrafo 7 delle linee guida sul whistleblowing di immagine, arrecato cui alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; d) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; e) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni f) cancellazione da elenchi o albi di prestatori 16 giugno 2015 e fornitori della Stazione appaltantess.mm.ii. e dal PTPC ASPAL vigente e le sanzioni saranno applicate dall’organismo ad esso direttamente superiore.

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Samples: Contract for Services

Violazione del Patto di Integrità. L’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) : • esclusione del concorrente dalla procedura; b) ; • perdita o risoluzione del contratto; c) ; • risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: • inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; • misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 353bis del codice penale; • escussione della garanzia provvisoria (xxxart. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); b) ; • escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); c) ; • responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; d) ; • responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; e) ; • esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni f) anni • cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante

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Samples: Patto Di Integrità

Violazione del Patto di Integrità. L’operatore 1. Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità da parte dell'Operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura concorrente che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorioaggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni: a) : • esclusione del concorrente dalla procedura; b) perdita o procedura di affidamento; • revoca dell'aggiudicazione; • risoluzione del contratto; c) ; • incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto; • esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dal Comune di Alzano Lombardo; • cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito, per tre anni; • segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità; • nel caso di responsabilità per danno arrecato al Comune di Alzano Lombardo e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno; • risoluzione espressa del contratto contratto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del codice civileD.Lgs. 159/2011. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, nei seguenti casi: salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire; inadempimento dell’obbligo l'inadempimento dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva cui all'art. 2, punto 1.7 darà luogo alla Stazione Appaltanterisoluzione espressa del contratto, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditoreai sensi dell'art. 1456 c.c., degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’artdall'art. 317 c.p.; • nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 e nel caso previsto all'art. 3, punto 1.3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014; • la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e alla esecuzione successive integrazioni – ai fini del contratto; • misura cautelare disposta o rinvio gradimento dell'impresa sub- affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); b) escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); c) responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; d) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; e) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni f) cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltantecontrollo pubblico.

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Samples: Patto Di Integrità

Violazione del Patto di Integrità. L’operatore Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità da parte dell'Operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura concorrente che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorioaggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni: a) : • esclusione del concorrente dalla procedura; b) perdita o procedura di affidamento; • revoca dell'aggiudicazione; • risoluzione del contratto; c) ; • incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto; • esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dal Comune di Alzano Lombardo; • cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito, per tre anni; • segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità; • nel caso di responsabilità per danno arrecato al Comune di Alzano Lombardo e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno; • risoluzione espressa del contratto contratto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del codice civileD.Lgs. 159/2011. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, nei seguenti casi: salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire; inadempimento dell’obbligo l'inadempimento dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva cui all'art. 2, punto 1.7 darà luogo alla Stazione Appaltanterisoluzione espressa del contratto, alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditoreai sensi dell'art. 1456 c.c., degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’artdall'art. 317 c.p.; • nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 e nel caso previsto all'art. 3, punto 1.3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014; • la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e alla esecuzione successive integrazioni – ai fini del contratto; • misura cautelare disposta o rinvio gradimento dell'impresa sub- affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); b) escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); c) responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; d) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; e) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di tre anni f) cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltantecontrollo pubblico.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Educativi

Violazione del Patto di Integrità. L’operatore L'Operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura concorrente che di affidatario del contrattoaggiudicatario, accetta che in che, nel caso di inosservanza mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integritàintegrità, comunque accertato dalla Stazione Appaltante all’esito dall'Università all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso del quale viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto, nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta: - esclusione del concorrente dalla procedura di gara; - escussione della cauzione provvisoria; - risoluzione del contratto; - risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi: a) esclusione del concorrente dalla procedura; b) perdita o risoluzione del contratto; c) risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: • inadempimento dell’obbligo da parte dell'Operatore economico dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, all'Università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditoredell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ), ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’artdall'art. 317 del codice penale c.p. nei confronti dei di pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante l'Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e ed alla esecuzione del contratto; • ; b) misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore dell'Operatore economico (nelle persone dell’imprenditoredell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis319 bis, 319ter319 ter, 319quater319 quater, 320, 322, 322bis322 bis, 346bis346 bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); b) 353 bis c.p.. L'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Università è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione; - escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); c) cauzione definitiva; - responsabilità per danno, danno arrecato all'Università (anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante ) nella misura dell’8del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza dell'esistenza di un danno maggiore; d) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; e) esclusione ; -esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento ad evidenza pubblica indette dalla Stazione Appaltante dall'Università per una durata di tre 3 anni f) cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante; - segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

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Samples: Patto Di Integrità

Violazione del Patto di Integrità. 1. L’operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante Provincia all’esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) A. esclusione del concorrente dalla procedura; b) B. perdita o risoluzione del contratto; c) C. risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: - inadempimento dell’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante, Provincia e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Stazione appaltante Provincia che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto; - misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell’operatore economico (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 000xxx xxx xxxxxx xxxxxx; x) X. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016); b) E. escussione della garanzia per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016); c) F. responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante Provincia nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; d) G. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; e) H. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante dall’a Provincia per una durata di tre anni f) I. cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltanteProvincia.

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Samples: Patto Di Integrità