VOUCHER. MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 81/2015 - LAVORO ACCESSORIO - VOUCHER (ARTT.48-50) Gli articoli da 48 a 50 operano una revisione dell'istituto del lavoro accessorio (cd. voucher) che, come noto, consiste in prestazioni retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato. Rispetto alla disciplina previgente - artt. 70, 72 e 73 del d.lgs. n. 276 del 2003 che vengono contestualmente ed espressamente abrogati (art. 55, c.1, lettera d) - il nuovo decreto legislativo apporta, in via generale, le seguenti modifiche: • viene elevato a 7.000 euro (netti) il limite annuo relativo all'importo complessivo del valore dei buoni lavoro che ciascun prestatore può percepire (il predente limite era pari, per l'anno 2015, a 5.060 euro netti); • resta fissato a 2.000 euro annui il limite che il prestatore di lavoro può ricevere da un singolo committente qualora quest’ultimo sia un imprenditore o un professionista. La nuova formulazione, che abbandona l’aggettivo “commerciali” (prima infatti si parlava di imprenditori commerciali), potrebbe lasciare intendere la volontà del legislatore di estendere l’ambito di applicazione del limite ristretto dei 2.000 euro a tutti gli imprenditori, anche non commerciali, compresi quelli agricoli. A nostro avviso una lettura del genere non è corretta. Per l’agricoltura, nel bene e nel male, ci sono regole speciali e queste debbono comunque prevalere, compresa quella che fissa nel limite generale (7.000 euro, già 5.060) quello applicabile alle imprese agricole; • viene messa a regime la norma, già operante in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 (e prorogata di volta in volta dalle cosiddette leggi milleproroghe), che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione, etc.) di effettuare prestazioni di lavoro accessorio (anche in agricoltura) nel limite unico di 3.000 euro annui; • viene introdotto il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'esecuzione di appalti di opere o di servizi, salve specifiche ipotesi, individuate entro sei mesi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali; • viene reso obbligatorio l'acquisto telematico dei carnet di buoni-lavoro per gli imprenditori e i professionisti. A tal proposito si segnala che, con nota del 26 giugno, la Federazione Italiana Tabaccai ha precisato che - stando alla vigente convenzione con INPS - l’emissione dei voucher in tabaccheria equivale all’acquisto “con modalità telematica”. Sul punto occorrerà tuttavia attendere i chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro o dell’INPS; • viene modificata la disciplina della comunicazione obbligatoria che precede l'inizio della prestazione: ✓ deve essere effettuata, alla direzione territoriale del lavoro competente (prima: all'INPS). A tal proposito si segnala che - al fine di consentire i necessari adeguamenti informatici - l'obbligo di comunicazione, nelle more, dovrà continuare ad essere assolto con le modalità attuali (Ministero del lavoro, nota del 25 giugno u.s. che si allega alla presente); ✓ deve indicare anche il luogo della prestazione (prima: solo dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore); ✓ riguarda prestazioni rese in un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi (prima non era specificato dalla norma). Particolare rilievo assume, nel nuovo sistema dei voucher, la disciplina del valore del buono sul quale, come si ricorderà, molto si è dibattuto in passato. In via transitoria il valore del buono resta fissato in 10 euro, in attesa del decreto ministeriale che dovrà fissare il valore tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative, oltre che del parere delle parti sociali. Il decreto legislativo inoltre conferma che i buoni sono orari e che quindi per una prestazione accessoria della durata di un’ora non può essere corrisposto meno di un voucher (attualmente, come detto, del valore di 10 euro). Per il settore agricolo viene invece precisato che tale valore è pari all'importo della retribuzione oraria fissata della contrattazione collettiva, stipulata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In sostanza viene codificata la previsione (prima solo amministrativa contenuta nella nota ministeriale 18.02.2013) secondo la quale in agricoltura si può anche non rispettare il criterio di equivalenza (un voucher = un’ora di lavoro), purché le ore di lavoro del prestatore accessorio siano retribuite con un numero di voucher che garantisca il rispetto della retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento. Vale la pena sottolineare che per il lavoro accessorio in agricoltura vengono mantenute le particolari caratteristiche relative alle tipologie di prestatori e di mansioni: o attività stagionali effettuate da pensionati e giovani studenti under 25 per la generalità delle aziende;
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