XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE Clausole campione

XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE. La famiglia La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc…, possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente. Il Consiglio di Classe/Team Docente La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe o Team Docente. Xxx non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe o Team Docente motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia. Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo. Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida. Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo: indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno; entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione; ad ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti; a novembre o i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico; entro la fine del primo periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni; durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà; durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere; a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team docente l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a str...
XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE. 12 2.1 Cosa faranno i genitori 12
XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE. Il Gruppo di lavoro per l’inclusione Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) svolge i seguenti compiti: cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri; formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall’art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR 394/1999 relativamente a: ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri; intese con soggetti del territorio per l’educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine; svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell’attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti. Il GLI si avvale stabilmente della mediazione di territorio messa a disposizione dall’U.O. Politiche per l’immigrazione - Casa delle culture del Comune di Ravenna. Il Consiglio di Classe/Team Docente La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente. In accordo con quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa 2019-2021, nei primi due anni dall’ingresso in Italia della studentessa o dello studente, questo percorso è descritto dal Piano di Studi Personalizzato (PSP), mentre in caso di necessità, dopo i due anni dall’ingresso in Italia, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come per gli alunni con BES non certificati con L.104/92 o L.170/10. Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta della famiglia. Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo. Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida. Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo: indicando all’interno del verbale della riunione del Consigli...
XXXXX E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE. La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc…, possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al C.d.C. Il consiglio di Classe - entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione; - nel Consiglio di classe di ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: