Common use of Xxxxxx e sostituzione nell'incarico Clause in Contracts

Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. 1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. 2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista11▸. 3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione. 4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione. 5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Quadro, Accordo Collettivo Nazionale Quadro

Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. 1. I componenti della RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. 2automaticamente. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componentiun componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista11▸. 3lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSUIn caso di mancanza o esaurimento di nominativi in tale lista, le singole Organizzazioni potranno designare un sostituto. Quest’ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione Al termine del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile contratto non a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione. 4. Il componente RSU decade tempo indeterminato e in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro, in caso il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSUcui sopra. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie non possono concernere un numero superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa degli stessi, pena la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione. 5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti decadenza della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti), Rappresentanza Sindacale Unitaria con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordocontratto collettivo nazionale di lavoro. E' compito delle Organizzazioni sindacali territoriali comunicare per iscritto all'azienda e all'Organizzazione imprenditoriale di appartenenza l'elenco dei propri componenti la RSU, sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni, nonché i nominativi dei sostituti, ai sensi di quanto sopra previsto. Il cambiamento di appartenenza sindacale o la cessazione dall’iscrizione da parte di un componente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

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Samples: Collective Labor Agreement

Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. 1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. 2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista11▸.lista11F. 3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione. 4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione. 5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. 61F2 . Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all’amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell’ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell’intera RSU.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Quadro

Xxxxxx e sostituzione nell'incarico. 1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. 2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista11▸lista. 3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione. 4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione. 5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. 6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all’amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell’ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell’intera RSU. 7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche dall’amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni. 8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all’art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest’ultima. 9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 In relazione a quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 (Xxxxxx e sostituzione nell’incarico), le parti precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l’impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Quadro