Common use of ZAMPE A BORDO Clause in Contracts

ZAMPE A BORDO. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear. Cosa assicura Oggetto dell’assicurazione Linear indennizza, nei limiti della garanzia e della somma indicata nella scheda contrattuale, le spese mediche derivanti da lesioni subite dall’animale da compagnia trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con veicolo identificato, se è accertata la totale responsabilità dell’assicurato nel causare il sinistro. La garanzia opera anche se il contraente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l’incidente avviene in concorso di colpa, e il contraente ottiene un risarcimento, l’indennizzo viene corrisposto per la sola quota di responsabilità. Ai fini della presente garanzia per animali da compagnia si intendono esclusivamente cani e gatti. La garanzia opera a condizione che: - il trasporto dell’animale sia effettuato in conformità al Codice della Strada 33 - le lesioni siano compatibili con la dinamica dell’incidente - l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato - l’animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge34 (in caso di mancata iscrizione presso l’anagrafe canina dovrà essere fornita prova della proprietà dell’animale con idonea documentazione: ad es. libretto delle vaccinazioni, fattura d’acquisto, documentazione di adozione ecc.) Il massimale indicato si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia copre un solo evento per annualità assicurativa. I massimali e le franchigie disponibili sono riepilogati all’art. 17.7 “Tabella riassuntiva di massimali e franchigie” Garanzie prestate

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ZAMPE A BORDO. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear. Cosa assicura Oggetto dell’assicurazione Linear indennizza, nei limiti della garanzia e della somma indicata nella scheda contrattuale, le spese mediche derivanti da lesioni subite dall’animale da compagnia trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con veicolo identificato, se è accertata la totale responsabilità dell’assicurato nel causare il sinistro. La garanzia opera anche se il contraente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l’incidente avviene in concorso di colpa, e il contraente ottiene un risarcimento, l’indennizzo viene corrisposto per la sola quota di responsabilità. Ai fini della presente garanzia per animali da compagnia si intendono esclusivamente cani e gatti. La garanzia opera a condizione che: - il trasporto dell’animale sia effettuato in conformità al Codice della Strada 33 32 - le lesioni siano compatibili con la dinamica dell’incidente - l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato - l’animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge34 legge33 (in caso di mancata iscrizione presso l’anagrafe canina dovrà essere fornita prova della proprietà dell’animale con idonea documentazione: ad es. libretto delle vaccinazioni, fattura d’acquisto, documentazione di adozione ecc.) Il massimale indicato si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia copre un solo evento per annualità assicurativa. I massimali e le franchigie disponibili sono riepilogati all’art. 17.7 “Tabella riassuntiva di massimali e franchigie” Garanzie prestate.

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