Rimborso spese di cura Clausole campione

Rimborso spese di cura. La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato, entro un anno dall’infortunio, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza ancorché in franchigia, ma comunque non risarcite da altra garanzia o polizza, per: a) gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento; b) le rette di degenza in istituto di cura; c) il trasporto in ambulanza all’istituto di cura o all’ambulatorio; d) le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere ed i relativi ticket; e) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura; f) l’acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l’infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura. Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate, previa presentazione da parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi. Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso. Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’invalidità accertata non sia in franchigia verrà riconosciuta una diaria alternativa di Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, fino ad un massimo di Euro 500,00.
Rimborso spese di cura. Genertel indennizza fino all’importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per: • onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; • uso della sala operatoria; • rette di degenza in istituti di cura; • medicinali prescritti dal medico curante; • xxxxxxx xxx xxxxxx; • accertamenti diagnostici; • cure fisioterapiche e rieducative; • applicazione di apparecchi tutori; • cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Rimborso spese di cura. La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino all’importo indicato in contratto, degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Rimborso spese di cura. Genertel indennizza, fino all’importo indicato in contratto, le somme spese per i seguenti motivi: • onorari dei veterinari; • uso della sala operatoria; • rette di degenza in cliniche veterinarie; • medicinali prescritti dal veterinario; • cure fisioterapiche e rieducative; • applicazione di apparecchi tutori.
Rimborso spese di cura. La Società garantisce l’indennizzo, fino alla concorrenza di € 5.000 per veicolo assicurato e per anno assicurativo, delle spese sanitarie di seguito elencate e sostenute per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini di polizza, unicamente qualora l'infortunio abbia comportato un ricovero con almeno un pernottamento in istituto di cura: • onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; • uso della sala operatoria; • rette di degenza in istituti di cura; • medicinali prescritti dal medico curante; • onorari dei medici; • accertamenti diagnostici; • cure fisioterapiche e rieducative; • applicazione di tutori immobilizzanti; • cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio INFORTUNI CIRCOLAZIONE DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Rimborso spese di cura. Genertel rimborsa nei limiti del massimale indicato in contratto le spese di cura sostenu- te per: a) onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; b) uso della sala operatoria; c) rette di degenza in istituti di cura; d) medicinali prescritti dal medico curante; e) onorari dei medici;
Rimborso spese di cura. La garanzia vale, fino all’importo indicato in contratto, per il rimborso: degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio. sito a più di 50km dalla residenza dell’Assicurato Sono inoltre rimborsate le spese di viaggio (andata e ritorno) sostenute dall’Assicurato per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione massimo di Euro 500. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Rimborso spese di cura. La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sino a concorrenza del massimale convenuto. Per cure mediche si intendono: - spese ospedaliere o cliniche, rette di degenza in ospedale o in clinica; - xxxxxxx x xxxxxx, chirurghi, assistenti ed anestesisti; - accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, diritti di sala e materiali d’intervento; - spese di trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’instituto di cura o ambulatorio; - spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche; - spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie; rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente laddove tale garanzia viene prestata.
Rimborso spese di cura. Per la cura delle lesioni causate da infortunio la Società rimborsa le spese effettivamente rimaste a carico dell'Assicurato per: - accertamenti diagnostici; - visite mediche e specialistiche, consulti e prestazioni infermieristiche; - medicinali prescritti dal medico curante; - onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento; - apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico; - rette di degenza; - trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro; - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; - protesi odontoiatriche rese necessarie da infortunio con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza di € 1.000. e non sono rimborsabili spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio. Per le prestazioni sopraelencate che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di trenta giorni dalla data dell'infortunio e per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute; il rimanente 20% con il minimo di € 75 resta a carico dell'Assicurato. In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura, fermi i limiti massimi indennizzabili sopra indicati, il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali della documentazione medica, e delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato, la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro. Per i paesi non aderenti all'Euro, il cambio sarà quello medio della settimana in cui la spesa...
Rimborso spese di cura. Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, XXXX xxxxxxxx - fino a concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per: a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante, terapie fisiche; b) rette di degenza. Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.