DEL VENETO
ALLEGATO A) AL N. 100169/29908
STATUTO
ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEL VENETO
Articolo 1 - Costituzione, denominazione e Soci Fondatori.
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2007-2010 per la Formazione Professionale, è costituta una libera associazione ai sensi del capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile avente la denominazione “Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale del Veneto”, in sigla “EBiRFoP - Veneto”, di seguito denominato Ente.
2. Sono Soci Fondatori le Associazioni Regionali degli Enti Formativi aderenti a FORMA Veneto e CENFOP Veneto e le Organizzazioni Regionali del Veneto dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS- CONFSAL.
Articolo 2 - Sede e durata.
1. L’Ente Bilaterale ha sede legale in Padova via A. da Forlì 64 A ed ha durata illimitata. L’assemblea dei soci ha la facoltà di trasferire la sede nell’ambito della Regione del Veneto
Articolo 3 - Scopo e finalità.
1. L’Ente Bilaterale non ha fini di lucro ed esclude tassativamente qualsiasi operazione di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente stesso, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L’Ente Bilaterale assolverà , in particolare, i seguenti compiti:
a) promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all’Ente Bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l’attività dei fondi interprofessionali;
b) promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale nazionale tra le Parti;
c) promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;
d) promuovere e sostenere la realizzazione di seminari e convegni delle Parti sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la promozione e lo sviluppo della Formazione Professionale del Veneto;
e) sostenere, attraverso un. fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all’Ente Bilaterale;
f) attuare gli altri compiti, anche con l’istituzione di specifici fondi, che le Parti, con la contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale;
g) istituire e gestire, con apposito Regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali;
h) effettuare tra gli Enti Formativi aderenti all’Ente Bilaterale la ripartizione dei costi degli esoneri sindacali regionali e nazionali previste dal Regolamento (art. 17, allegato 11 del CCNL Formazione Professionale 2007/2010).
3. La contribuzione è fissata con una percentuale sul monte salari non inferiore da quanto previsto dall’articolo 3 comma 9 del CCNL 2007 -2010 e versata da ogni soggetto che applica il CCNL –FP all’Ente Bilaterale Regionale della regione Veneto, per la costituzione dei due fondi di intervento:
a) fondo per la formazione e gli interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali;
b) fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro;
Le quote percentuali da destinare ai singoli Fondi sono stabilite dal CCNL della Formazione Professionale all’art.3, comma 9/2 e verranno richiamate nel Regolamento statutario che sarà deliberato dall’assemblea.
4. Inoltre, ai sensi dell’ allegato 11 del CCNL Formazione Professionale 2007/2010, saranno versati i contributi in misura non inferiore di quanto previsto alle lettere b, c, ed e del citato allegato, per la costituzione e gestione dei fondi per la rappresentanza sindacale.
Articolo 4 - Soci Fondatori e Soci Affiliati.
1. Sono soci fondatori dell’Ente Bilaterale le Associazioni Regionali degli Enti Formativi del Veneto e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori che aderiscono allo stesso
e già citati all’Articolo 1 del presente Statuto.
2. I Soci Fondatori versano una quota pari a 500 € (cinquecento euro) per la costituzione dell’Ente.
Articolo 5 - Recesso ed esclusione del Socio.
1. La cessazione della qualità di Socio si verifica a causa:
A. del venire meno delle condizioni previste negli articoli 1 e 4;
B. dell’esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea dei Soci, per il mancato rispetto delle statuizioni di cui al presente statuto. In particolare potrà essere prevista l’esclusione del Socio in relazione al mancato pagamento delle quote associative, per lo svolgimento di attività che si pongano in aperto contrasto con le finalità istituzionali, per qualsiasi altra causa prevista dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. I Soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale quota associativa versata, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall’adesione all’Ente Bilaterale.
Articolo 6 - Organi dell’ENTE Bilaterale.
1. Sono Organi dell’Ente Bilaterale:
• L’Assemblea generale dei Soci Fondatori;
• Il Presidente e il Vicepresidente
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. In tali organi dovrà essere garantita e riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività a tutti i Soci Fondatori.
Articolo 7 - Assemblea generale dei Soci Fondatori.
1. L’assemblea generale dei Soci Fondatori è il massimo organo deliberativo dell’Ente Bilaterale, è composta di 16 componenti effettivi, di cui 8 titolari nominati dalle Associazioni Regionali delle Agenzie Formative e 8 titolari nominati dalle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale.
2. La nomina di ciascun componente, è a carattere fiduciario. Il Socio Fondatore che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte dell’Associazione/Organizzazione di appartenenza. Il componente impossibilitato a partecipare potrà affidare, di volta in volta, delega a rappresentalo. La durata delle nomine è di due anni, rinnovabili.
3. Ogni componente effettivo o supplente ha diritto ad un voto. Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato a partecipare può delegare la partecipazione all’assemblea al suo componente supplente o ad altro componente purché appartenente alla stessa parte bilaterale.
4. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. E’ convocata dal Presidente, d’intesa con il Vicepresidente, oppure su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/3 dei componenti con l’ordine del giorno da loro proposto.
5. Nel proprio ambito l’Assemblea dei Soci nomina, ad ogni riunione, un Segretario.
6. L’assemblea si svolge nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Chi presiede l’assemblea ne constata la regolarità della costituzione. Al termine dell’assemblea è approvato il verbale redatto dal Segretario. Il verbale sarà inviato ai soci.
7. L’Assemblea generale dei Soci delibera sulle seguenti materie:
a) elezione del Consiglio Direttivo;
b) elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’Ente all’interno dei membri del Consiglio Direttivo;
c) approvazione del rendiconto economico e finanziario;
d) relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Ente Bilaterale;
e) definizione delle linee di indirizzo di attività;
f) presa d’atto della revoca o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
g) eventuale nomina e revoca componenti del Collegio dei Revisori;
h) approvazione del regolamento dell’Ente Bilaterale;
i) approvazione dei verbali delle sedute;
j) approvazione e modifiche dello statuto dell’Ente Bilaterale;
k) trasformazione o scioglimento dell’Ente Bilaterale;
l) nomina dei liquidatori;
m) devoluzione dei beni dell’Ente Bilaterale.
8. L’Assemblea generale dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e della relazione relativa all’attività svolta.
9. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata o fax (o mezzi equipollenti), da inviare ai componenti ed ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
10. L’Assemblea generale dei Soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti purché sia garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun socio fondatore. L’Assemblea generale delibera:
a : con la maggioranza qualificata dei ¾ dei soci fondatori presenti sulle seguenti materie:
• elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’Ente;
• elezione del Direttivo;
• approvazione del rendiconto economico e finanziario;
b: all’unanimità sull’elezione del Presidente e Vicepresidente dell’Ente; sull’ approvazione del rendiconto economico e finanziario;
sull’ approvazione e sulle modifiche dello statuto e sulla trasformazione o scioglimento dell’Ente Bilaterale
c : con la maggioranza assoluta dei soci fondatori presenti su tutte le altre materie.
Articolo 8 - Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 8 componenti effettivi 4 indicati dalle Associazioni Regionali degli Enti Formativi e 4 indicati dalle Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del CCNL F.P e dura in carica 24 mesi.
2. Il Presidente resta in carica per 24 mesi e, a turno, sarà espressione degli Enti Formativi o della Organizzazione Sindacale . La Parte che non esprime il Presidente esprime la Vicepresidenza.
3. Ogni componente effettivo ha diritto ad un voto e in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
4. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all’Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo spettano i poteri di:
a) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’Assemblea;
b) assicurare la gestione dei mezzi finanziari di cui Articolo 13 in conformità al regolamento di cui Articolo 13, deliberando, in particolare, su tutte le materie destinate alla sua competenza dal Regolamento medesimo;
c) promuovere progetti coerenti con le finalità dell’Ente, coinvolgendo dove possibile gli Enti Bilaterali regionali e le istituzioni;
d) attuare le decisioni dell’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, d’intesa con il Vicepresidente, ritenga necessario convocarlo ovvero ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.
5. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e di eventuale documentazione sono fatte mediante avviso a mezzo fax (o con altri mezzi equipollenti) da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, purché sia garantita la presenza di almeno un rappresentante di Parte Sindacale o degli Enti formativi. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate, di norma, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti. E’ possibile, all’inizio di ogni riunione, su richiesta di almeno 2 componenti, deliberare con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei suoi componenti presenti, arrotondata all’unità superiore, su tutti o alcuni punti previsti all’Ordine del Giorno.
8. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina, ad ogni riunione, un Segretario, che provvede a redigere il verbale dell’incontro, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva e inviato ai soci.
Articolo 9 - Presidente e Vicepresidente.
1. Le cariche di Presidente e Vicepresidente saranno alternativamente ricoperte da un rappresentante delle Organizzazioni regionali dei Sindacati dei Lavoratori e da un rappresentante delle Associazioni regionali delle Agenzie Formative, firmatarie del Contratto Nazionale di Lavoro.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell’Ente e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell’Ente e svolge ogni altro compito che venga a lui delegato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente d’intesa con il Vicepresidente convoca le Assemblee dei Soci, il Consiglio Direttivo e la Consulta dei Soci Affiliati.
5. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
Articolo 10 - Collegio dei Revisori.
1. E’ facoltà dell’Assemblea dei Soci l’eventuale istituzione di un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi cosi designati: uno scelto dalla parte delle Associazioni Regionali degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni Regionali sindacali dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.
2. I Componenti del Collegio dei Revisori non possono essere componenti dell’Assemblea dei soci o del Direttivo ne avere rapporti di parentela o affinità con i Componenti del Direttivo
3. E’ compito dell’Assemblea dei Soci la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo.
4. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione.
5. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea dei Soci affinché assuma i provvedimenti di competenza.
6. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno una volta all’anno.
7. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per la convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
8. Il Collegio dei Revisori dura in carica 24 mesi
Articolo 11 – Rimborsi spese e compensi.
1. Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto si intendono esclusivamente a titolo gratuito,
ad eccezione del Presidente dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ai consiglieri che abbiano svolto missioni o incarichi particolari per conto dell’Ente, sarà riconosciuto il rimborso delle spese documentate, nei limiti definiti dal Regolamento.
Articolo 12 - Mezzi Finanziari.
1. L’Ente è finanziato mediante le quote versate dai Soci Affiliati previsti all’Art 3, comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale e successivi rinnovi.
2. L’Ente potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:
a) contributi ed erogazioni liberali degli associati e di soggetti pubblici e privati;
b) proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statutari dell’Ente;
c) interessi e altri proventi maturati con le risorse finanziarie gestite dall’Ente e dai beni acquistati con le sopradescritte risorse, ad eccezione del fondo per la rappresentanza sindacale, i cui interessi e altri proventi maturati saranno gestite esclusivamente per le finalità indicate dall’allegato 11 CCNL 07 - 10;
d) finanziamenti pubblici ricevuti a fronte della presentazione o candidatura a realizzare progetti ed attività;
e) eventuali proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi successivi definiti dai Soci Fondatori.
Articolo 13 - Regolamento delle attività dell’Ente.
Le attività dell’Ente ed ogni altra materia attinente lo svolgimento delle stesse, sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto, da un apposito regolamento che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo entro un mese dal suo insediamento e deliberato dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 14 - Deliberazioni degli organi.
Gli organi dell’Ente non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo Statuto e con gli accordi sindacali stipulati dalle Parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale.
Articolo 15 – Esercizio sociale.
1. L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo, approva il Bilancio Consuntivo dell’esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull’attività svolta, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e ne invia copia ai soci.
Articolo 16 – Avanzi di gestione.
Gli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio Direttivo per lo sviluppo dell’attività dell’Ente, salva diversa determinazione dei soci.
Articolo 17 – Scioglimento dell’Ente.
1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l’Ente si scioglie in caso di disdetta dell’accordo di cui all’Articolo 1.
2. In caso di scioglimento l’Assemblea dei Soci provvede alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente dalle Associazioni Regionali degli Enti Formativi e dalle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori, di cui all’articolo 1, comma 2.
3. L’Assemblea determina, all’atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altro Ente avente fine analogo o prossimo, così come individuato dall’Assemblea dei soci.
Articolo 18 – Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 19 – Foro competente.
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Padova
Articolo 20 – Disposizioni transitorie finali.
I soci si impegnano a uniformare, anche attraverso la modifica del presente statuto il funzionamento e l’organizzazione dell’Ente a quanto sarà eventualmente definito, dai successivi rinnovi contrattuali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale.
X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx X.xx Xxxxxxxxx Xxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxx
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Xxxxxxxxxx Xxxx
X.XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX PREMUDA NOTAIO