Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito un Collegio dei Revisori, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211.
2. In attuazione del principio di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della Federmanager.
3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6.
4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
8. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 revisori effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea, per metà in rappresentanza delle imprese e per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo. Per la nomina dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di tre candidati sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.
2. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. I revisori indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei revisori contabili.
4. I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
5. Tutti i componenti il Collegio, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Il venir meno dei requisiti appena richiamati comporta la decadenza dal Collegio, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il Collegio nomina al proprio interno il presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo.
Collegio dei Revisori. Organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all’ assicurato in forza di uno specifico contratto.
Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi cosi designati: uno scelto dalla parte delle Associazioni Nazionali degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni nazionali sindacali dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.
2. E’ compito dell’Assemblea dei Soci la nomina dei Revisori venuti meno per qual- siasi motivo.
3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’ENTE con ogni potere di accertamento e di ispezione.
4. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea dei Soci affinché assuma i provvedimenti di competenza.
5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque al- meno una volta all’anno.
6. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per la convoca- zione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Collegio dei Revisori. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e uno designato dalle organizzazioni sindacai dei lavoratori. Il terzo deve essere iscritto all’Albo dei revisori contabili ed è concordato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del C.C. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il collegio riferisce annualmente ai soci con relazione scritta.
Collegio dei Revisori. 1- Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2- La composizione del Collegio dei revisori di revisione è così articolata: - 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, - 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dalla Regione Toscana, - 1 (un) componente effettivo nominato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3- Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre quattro anni possono essere confermati una sola volta. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno nominati.
4- Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi. 5- I componenti del Collegio dei revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Collegio dei Revisori. 1. Se obbligatorio ai sensi di legge, la contabilità della gestione consortile sarà controllata da un collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente che dovrà essere iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, da due revisori, più due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Consorziati anche fra estranei al Consorzio.
2. La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.
3. L’Assemblea determina l’eventuale compenso.
4. I Revisori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. I Revisori sono rieleggibili.
5. I Revisori controllano l’amministrazione del Consorzio, vigilano sull’osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento e verificano la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprimono, altresì, collegialmente, con apposite relazioni da presentare all’Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I revisori possono partecipare all’Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
Collegio dei Revisori. Il Collegio dei revisori sarà composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà dei quali in rappresentanza delle imprese ed altrettanti in rappresentanza dei lavoratori aderenti. Il Presidente del Collegio dei revisori eletto nell'ambito dei componenti il Collegio dovrà, di volta in volta, appartenere alla rappresentanza che non avrà espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo pensione.
Collegio dei Revisori. Il collegio dei Revisori nominato dall’Assemblea sarà composto da tre membri effettivi così designati: 1 scelto tra i delegati di parte datoriale, 1 tra i delegati dei soci di parte sindacale, 1 scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ufficiali dei conti che svolgerà funzioni di Presidente del collegio stesso e 3 membri supplenti nominati con gli stessi criteri. Competerà all’Assemblea la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive del collegio. Il collegio dei Revisori interviene alle riunioni del Consiglio direttivo e avrà il compito di seguire attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendoli all’Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio. Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del collegio ne riferiranno al Consiglio direttivo e, ove lo ritengano necessario, all’Assemblea, affinchè assuma i provvedimenti di competenza. Il collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno ogni tre mesi. Le modalità di convocazione del collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio direttivo. Ai Revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico, e, ove deliberato dall’Assemblea e nella misura da questa fissata, competerà un gettone di presenza per ogni riunione del collegio o del Consiglio direttivo cui il revisore partecipi.
Collegio dei Revisori. L'associazione è controllata da un Collegio di revisori, costituito da membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci. I revisori controllano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sul bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e del patrimonio sociale, possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.