Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da 60 componenti (di seguito “Delegati”), dei quali metà in rappresentanza dei lavoratori e per metà in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, per metà designati dalle Amministrazioni su proposta dei competenti comitati di settore con le modalità stabilite dall’accordo istitutivo e per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.
2. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili o ridesignabili.
3. Ogni componente ha diritto a un voto in Assemblea fatta salva la rappresentanza di cui all’art. 17.
4. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica per il periodo residuo il soggetto risultante dalle procedure previste dal Regolamento elettorale. Qualora un Delegato designato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, lo stesso sarà sostituito dal supplente indicato dal designante per il periodo residuo.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante dello Statuto.
2. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di 2 volte consecutive.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da 60 componenti (di seguito “Delegati”) dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive. Nel caso in cui sia superata la soglia di 120.000 lavoratori associati, il numero dei Delegati è automaticamente elevato a 90; tale adeguamento ha luogo con il rinnovo quadriennale dell'Assemblea, immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica della composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione del primo invio utile del Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo.
2. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal Delegato con maggiore età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della riunione.
5. Costituiscono motivi di decadenza dalla carica di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento Elettorale e la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.
6. Qualora per effetto dei subentri di cui al precedente comma 1, la composizione originaria dell'Assemblea sia modificata per oltre 1/3 dei delegati dei lavoratori e per oltre 1/3 dei delegati delle imprese, si indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da …. componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali … in rappresentanza dei lavoratori, …. in rappresentanza delle imprese (qualora sia prevista l’associazione delle imprese/committenti), eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive (ovvero, in alternativa: del presente Statuto).
2. I Delegati restano in carica ….. anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da …. componenti (di seguito “Delegati”) [nel caso in cui sia prevista l’associazione delle imprese/committenti: dei quali … in rappresentanza dei lavoratori, …. in rappresentanza delle imprese], eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive [in alternativa: del presente Statuto].
2. I Delegati restano in carica … anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata inizialmente da 60 associati delegati, 50% eletti dalle imprese associate e 50% eletti dai lavoratori associati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che è parte integrante dell’accordo istitutivo. Nel caso in cui sia superata la soglia di 100.000 lavoratori associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 80, pariteticamente suddiviso fra eletti dai lavoratori e eletti dai datori di lavoro; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell’Assemblea immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica nella composizione dell’Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.
2. I delegati restano in carica tre anni e non possono essere rieletti più di due volte consecutive.
3. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato, la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal regolamento elettorale. Se nel corso del suo mandato un delegato venga a cessare dalla carica, per decadenza, morte, impedimento fisico, la sostituzione avviene secondo le procedure previste dal regolamento elettorale. Il subentrante resta in carica sino al termine di validità dell’Assemblea.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L'Assemblea è l’organo deliberativo del Fondo.
2. Essa è costituita da 42 Delegati, dei quali metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati iscritti al Fondo e metà nominati dalla società Capogruppo in rappresentanza delle Società associate al Fondo.
3. L’elezione dei Delegati che rappresentano i lavoratori e i pensionati iscritti al Fondo avviene in base alle norme contenute nel Regolamento elettorale che è allegato al presente Statuto.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ai quali non spetta il diritto di voto in Assemblea; in assenza di ambedue, sarà presieduta dal membro più anziano per età del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente nomina un segretario che redige il verbale della riunione e, se lo ritiene opportuno, nomina due scrutatori.
6. I Delegati dell’Assemblea durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
7. L’Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. L’Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, 30 in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto dei principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.