Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da 60 componenti (di seguito "Delegati"), dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da sessanta componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali trenta in rappresentanza degli aderenti, trenta in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L'Assemblea è l’organo deliberativo del Fondo.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata inizialmente da 60 associati delegati, 50% eletti dalle imprese associate e 50% eletti dai lavoratori associati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che è parte integrante dell’accordo istitutivo. Nel caso in cui sia superata la soglia di 100.000 lavoratori associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 80, pariteticamente suddiviso fra eletti dai lavoratori e eletti dai datori di lavoro; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell’Assemblea immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica nella composizione dell’Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da …. componenti (di seguito “Delegati”) [nel caso in cui sia prevista l’associazione delle imprese/committenti: dei quali … in rappresentanza dei lavoratori, …. in rappresentanza delle imprese], eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive [in alternativa: del presente Statuto].
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli aderenti e degli enti aderenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli aderenti e tutti gli enti aderenti. L’elezione dei delegati avviene nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da 36 componenti (di seguito "Delegati") dei quali 18 eletti in rappresentanza degli aderenti, 18 nominati in rappresentanza delle imprese, sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità̀ di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Le elezioni sono indette con avviso del Presidente del Consiglio di amministrazione diramato in base alle previsioni del Regolamento elettorale stabilito dalle fonti istitutive. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, per metà designati dalle Amministrazioni su proposta dei competenti comitati di settore con le modalità stabilite dall'accordo istitutivo e per metà eletti, su base proporzionale, dai lavoratori associati al Fondo secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione. 1. L’Assemblea è formata da 60 componenti (di seguito “Delegati”) dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive. Nel caso in cui sia superata la soglia di 120.000 lavoratori associati, il numero dei Delegati è automaticamente elevato a 90; tale adeguamento ha luogo con il rinnovo quadriennale dell'Assemblea, immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica della composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione del primo invio utile del Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo.