Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 4 supplenti eletti dall’Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e l’altra metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. Art. 25 - Collegio dei sindaci - Attribuzioni
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. È costituito un Collegio dei Sindaci, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, ed in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci del Fondo è costituito da due componenti effettivi e due supplenti di cui la metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e la metà nominata dalla società istitutrice in sua rappresentanza.
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due membri effettivi e due supplenti, di cui la metà designati dal Gruppo Eurovita e la metà eletti dagli aderenti.
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro a sei componenti effettivi e due supplenti dei quali due (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure tre effettivi (nel caso di Collegio formato da sei membri) e un supplente eletti con la maggioranza dei voti dei Delegati degli enti aderenti e due (nel caso di Collegio formato da quattro membri) oppure tre effettivi (nel caso di Collegio formato da sei membri) e un supplente eletti con la maggioranza dei voti dei Delegati dei dipendenti iscritti.
Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione. 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 componenti di cui 1 eletto dagli iscritti, che eleggono anche un supplente, e 1 nominato in rappresentanza delle imprese, che nominano anche un supplente.