Contract
Xxxxx Xxxxxxxx alla Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, stipulata in data 28 maggio 2020.
TRA
La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, la “CDP) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Responsabile Finanziamenti Pubblici, in forza dei poteri conferiti con determina del Direttore Generale del 11 giugno 2021
E
Il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”) in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI,
parti del presente Addendum (di seguito, le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) l’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”), ha “istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (di seguito, il “Fondo”), con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" (di seguito, la “Sezione”), con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a
1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.”;
b) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020 prevede che: “Ai fini dell’immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione (di seguito, la “Convenzione”) e trasferisce le disponibilità delle Sezioni su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;
c) in data 28 maggio 2020, la CDP e il MEF hanno sottoscritto la Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del
D.L. 34/2020, approvata con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 45515 del 5 giugno 2020, ammesso dalla Corte dei conti alla registrazione in data 9 giugno 2020, al n. 776;
d) in data 9 settembre 2020, in attuazione dell’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la CDP e il MEF hanno sottoscritto un primo addendum alla Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 70063 del 15 settembre 2020, ammesso dalla Corte dei conti alla registrazione in data 18 settembre 2020, al n. 1080;
e) in data 20 gennaio 2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la CDP e il MEF hanno sottoscritto un secondo addendum alla Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 5802 del 27 gennaio 2021, ammesso dalla Corte dei conti alla registrazione in data 17 febbraio 0000, xx x. 000;
f) l’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, il “D.L. 73/2021”), ha previsto che la dotazione del Fondo sia incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e che tale incremento sia attribuito alla Sezione;
g) l’articolo 21, comma 2 del D.L. 73/2021, ha previsto che, al fine di garantire l’immediata operatività del Fondo, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, il MEF stipula con CDP un ulteriore addendum alla Convenzione. Il medesimo comma ha previsto altresì che in tale addendum siano definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, il “TUEL”) e delle regioni e province autonome (di seguito, congiuntamente, gli “Enti”) alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e di CDP, nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di CDP;
h) l’articolo 21, comma 2 del D.L. 73/2021 ha previsto che il MEF trasferisca le disponibilità della Sezione sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 25080, denominato, “MEF-DT DL 34-20 DEBITI DIVERSI” (di seguito il “Conto Corrente”), intestato al MEF medesimo;
i) l’articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021 ha previsto che gli Enti che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possano far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possano chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un’anticipazione di liquidità (di seguito, l’“Anticipazione”) da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nel predetto addendum. L'Anticipazione per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento;
j) l’articolo 21, comma 4 del D.L. 73/2021 ha previsto che “le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti
iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile.”;
k) l’articolo 21, comma 5 del D.L. 73/2021 ha previsto che “la richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 3 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.”;
l) l’articolo 21, comma 6 del D.L. 73/2021 ha previsto che “l'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.”;
m)l’articolo 21, comma 7 del D.L. 73/2021 ha previsto che “l’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.”;
n) l’articolo 21, comma 8 del D.L. 73/2021 ha previsto che “con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata
corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.”;
o) l’articolo 21, comma 9 del D.L. 73/2021 ha previsto che “gli enti provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8.”;
p) l’articolo 21, comma 10 del D.L. 73/2021 ha previsto che “all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.”;
q) l’articolo 21, comma 11 del D.L. 73/2021 ha previsto che “gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2021.”;
r) l’articolo 21, comma 12 del D.L. 73/2021 ha disposto che, per le attività oggetto dell’addendum alla Convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, sia autorizzata la spesa complessiva di 100.000,00 euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell’articolo 77;
s) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 108 del 28 maggio 2021, mediante il quale è stato reso noto il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, ai sensi dell’articolo l’articolo 21, comma 7 del D.L.73/2021;
t) alla luce di quanto sopra, il MEF e CDP stipulano il presente addendum alla Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa (di seguito, l’“Addendum”), in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 2 del D.L. 73/2021;
u) la stipula del presente Addendum rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Premesse e allegati)
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.
Articolo 2
(Conferimento dell’incarico)
1. Con la sottoscrizione del presente Addendum, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione, la CDP, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 2 del D.L. 73/2021, provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate in relazione alle Anticipazioni:
I. gestire le risorse finanziarie della Sezione operando sul Conto Corrente, nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente;
II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito le “Domande di Anticipazione”);
III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli Enti ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 come previsto dall’ articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021;
IV. trasmettere al MEF l’elenco delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel termine di cui al precedente punto III (di seguito, l’“Elenco”), con l’indicazione dell’importo dell’Anticipazione concedibile a ciascun Ente, determinato proporzionalmente alle Domande di Anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione;
V. comunicare a ciascun Ente, entro il termine del 23 luglio 2021, previsto dall’articolo 21, comma 6 del D.L. 73/2021, previa approvazione da parte del MEF dell’Elenco, la concessione delle Anticipazioni;
VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza, i contratti di Anticipazione, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”);
VII. erogare le Anticipazioni agli Enti beneficiari in conformità al Contratto di Anticipazione;
VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite mandato di addebito in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi dei Contratti di Anticipazione;
IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione;
X. versare sul Conto Corrente (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021, in entrambi i casi esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come previsto dall’ articolo 21, comma 11, del D.L. 73/2021, riverserà con cadenza annuale, all’entrata del bilancio dello Stato, su capitoli distinti, la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento;
XI. comunicare all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021;
XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione, che non siano state corrisposte dalle regioni e dalle province autonome
alle scadenze ivi previste, anche ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, comma 8, secondo periodo, del D.L. 73/2021;
XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione.
2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in relazione alle Anticipazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro, in quanto operazioni occasionali.
3. Il MEF autorizza la CDP ad avvalersi, nell’esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi tempo per tempo attribuiti.
4. Il MEF riconosce che i compiti della CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione.
5. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, la CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di risoluzione dei Contratti di Anticipazione, nei casi previsti dai Contratti di Anticipazione medesimi, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.
Articolo 3
(Criteri e modalità per l’accesso degli Enti alle Anticipazioni)
1. Le Anticipazioni possono essere richieste, previa delibera di Giunta, esclusivamente dagli Enti, nel periodo compreso tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 (di seguito, il “Termine Presentazione Domande”), presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente e corredata dall’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, la Domanda di Anticipazione deve essere corredata altresì da un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con
l’Anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la “Dichiarazione PCC”). La Dichiarazione PCC, a pena di inammissibilità della Domanda di Anticipazione, dovrà essere prodotta nello stato “pubblicata” (ossia definitiva) e dovrà anche contenere, in relazione al pagamento dell’IVA (con relativa quantificazione) dovuta in relazione alle fatture in regime di split payment, la specificazione da parte dell’Ente circa la propria volontà di provvedere con risorse proprie ovvero mediante il ricorso all’Anticipazione. Non potranno essere inseriti nell’elenco di cui alla Dichiarazione PCC debiti fuori bilancio che non siano stati previamente riconosciuti.
3. A ciascun Ente di cui al comma 1 è consentito presentare una sola Domanda di Anticipazione. Pertanto, non saranno ritenute ammissibili Domande di Anticipazione formulate in più soluzioni ovvero integrazioni/rettifiche di Domande di Anticipazione già presentate.
5. Le Domande di Anticipazione che, ancorché pervenute entro il Termine Presentazione Domande, risultino non debitamente e correttamente compilate e sottoscritte, ovvero non corredate della documentazione prevista dal presente Articolo, debitamente e correttamente compilata e sottoscritta, saranno ritenute inammissibili.
6. L’importo di ciascuna Anticipazione erogato dalla CDP deve essere destinato, secondo quanto dichiarato da ciascun Ente nella relativa Domanda di Anticipazione, al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili (come individuati nella Dichiarazione PCC), maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, ai quali l’Ente medesimo non possa far fronte per carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
7. Successivamente alla ricezione della comunicazione della CDP relativa alla concessione dell’Anticipazione, l’Ente deve inviare alla CDP, entro il termine del 10 settembre 2021, a pena di decadenza della concessione, la proposta del Contratto di Anticipazione, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale sono indicati l’importo e la durata di ammortamento dell’Anticipazione concessa, unitamente al modulo di accettazione delle clausole vessatorie debitamente sottoscritto. Il Contratto di Anticipazione è perfezionato all’atto della ricezione, da parte dell’Ente, del Contratto di Anticipazione sottoscritto dalla CDP, in nome e per conto del MEF, per
accettazione. Le modalità di perfezionamento del Contratto di Anticipazione sono rese note dalla CDP sul proprio sito internet xxx.xxx.xx.
8. La CDP provvede ad erogare la quota di Anticipazione destinata al pagamento dei debiti indicati nella Dichiarazione PCC, in unica soluzione, a ciascun Ente, il settimo giorno lavorativo successivo al perfezionamento del relativo Contratto di Anticipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, comma 9 del D.L. 73/2021, ciascun Ente, entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’Anticipazione, provvede all’estinzione dei debiti riportati nella Dichiarazione PCC.
9. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, comma 7 del D.L. 73/2021, le Anticipazioni potranno avere, sulla base di quanto indicato dall’Ente nelle Domande di Anticipazione, durata da un minimo di 3 anni fino a un massimo di 30 anni, a partire dalla data di perfezionamento dei Contratti di Anticipazione. L’Ente dovrà rimborsare le Anticipazioni mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2023. Dalla data di erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti dall’Ente, il giorno lavorativo bancario antecedente la medesima data di decorrenza dell’ammortamento, interessi di preammortamento.
10. Il tasso di interesse nominale annuo da applicare alle Anticipazioni è pari allo 0,20%, così determinato dal MEF con Comunicato n. 108 del 28 maggio 2021, di cui alla premessa s).
Articolo 4
(Recupero somme non corrisposte da parte degli enti locali)
1. Con riferimento alle Anticipazioni concesse agli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 del TUEL, la CDP comunica all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione che non siano state corrisposte dagli enti locali alle scadenze ivi previste, che potranno essere recuperate secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 8, primo periodo, del D.L. 73/2021.
2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 ha inizio decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione di cui al comma precedente, in base all’ordine cronologico di ricezione.
3. Entro il giorno 15 di ciascun mese, il MEF, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate, provvede a versare alla CDP, sul conto indicato dalla stessa, le somme recuperate nel mese precedente, e a comunicare alla CDP i dati
delle operazioni effettuate. Il MEF, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate, provvede altresì a comunicare agli enti locali interessati di cui al comma 1, le somme recuperate, secondo le ordinarie modalità di rendicontazione ai medesimi del gettito riscosso attraverso il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le modalità di scambio dei dati tra MEF, CDP ed Agenzia delle Entrate, esclusivamente telematiche, nonché il contenuto dei dati di cui al presente articolo, saranno definiti con separate lettere d’intesa.
Articolo 5
(Recupero somme non corrisposte da parte delle regioni e delle province autonome)
1. Con riferimento alle Anticipazioni concesse alle regioni o alle province autonome, la CDP comunica al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione che non siano state corrisposte dalle regioni o dalle province autonome alle scadenze ivi previste.
2. Il MEF procederà al recupero delle somme a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo, di competenza di ciascuna regione o provincia autonoma, nei conti aperti presso la tesoreria statale, mediante addebito su tali conti per gli importi non corrisposti.
Articolo 6
(Dati personali)
1. Le Parti, nell’esecuzione del presente Addendum, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, come di volta in volta modificata e integrata, e tratteranno i dati per (a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione di quanto previsto dal presente Addendum, (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
2. La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità ex lett. (a) e (d) è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione del presente Addendum e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte delle Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il
rapporto commerciale. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di una delle parti e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati da parte delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di procedere con quanto previsto dal presente Addendum.
Articolo 7
(Commissioni per le attività espletate dalla CDP)
1. Il MEF riconosce alla CDP, ai sensi dell’articolo 21, comma 12 del D.L. 73/2021, una commissione per le attività previste dalla presente Convenzione nella misura di euro 100.000,00 per l’anno 2021, esente ai fini IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
2. La CDP presenta al MEF, unitamente alla rendicontazione relativa all’anno 2021, da rendere ai sensi del successivo articolo 8 del presente Addendum, specifica richiesta di pagamento della commissione di cui al comma 1.
Articolo 8
(Rendicontazione e invio dei dati al MEF)
1. La CDP trasmette al MEF la rendicontazione sulle attività svolte, con cadenza periodica, almeno una volta l’anno.
2. La rendicontazione consiste in una relazione in merito alla gestione delle risorse finanziarie della Sezione rese disponibili dal MEF sul Conto Corrente.
3. Con separata lettera d’intesa tra CDP e MEF, possono essere definiti ed aggiornati tutti i dettagli tecnici, procedurali e di tempistica per la trasmissione dei dati recati dalla relazione di cui al precedente comma 2. Le eventuali modifiche di tali evidenze informatiche devono sempre garantire una struttura di alimentazione coerente con la base dati storica del MEF.
4. La CDP, con la stessa tempistica prevista al comma 1, attesta e certifica l’ammontare di quanto riscosso per conto del MEF.
5. Tutti i dati trasmessi dalla CDP al MEF ai sensi del presente articolo sono da intendersi come certificati dalla CDP medesima, e saranno forniti su supporti informatici che rispondono alle caratteristiche di autenticità e non ripudio, secondo la normativa vigente.
6. Tutte le attività di rendicontazione di cui al presente articolo non comportano costi aggiuntivi a carico del MEF.
Articolo 9
(Uffici di riferimento)
1. Nell’ espletamento dell’attività inerente alla gestione delle Anticipazioni, nonché per quant’altro previsto dal presente Addendum, gli uffici di riferimento per ciascuna delle Parti sono:
- per la CDP: Area Finanziamenti Pubblici
- per il MEF: Dipartimento del Tesoro - Direzione VI
Articolo 10
(Efficacia e durata)
1. Il presente Addendum, con i relativi allegati, è approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e diviene efficace dal giorno successivo alla data di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo, che sarà tempestivamente comunicata dal MEF alla CDP.
2. Il presente Xxxxxxxx ha durata sino all’estinzione definitiva di tutte le Anticipazioni, salvo disdetta che ciascuna Parte può comunicare all’altra mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno di durata del presente Addendum.
Articolo 11
(Adempimenti fiscali)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il presente Addendum, le Domande di Anticipazione, i Contratti di Anticipazione e tutti gli atti e le operazioni posti in essere dalla CDP per l’esecuzione del presente incarico
sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.
Articolo 12
(Allegati)
1. Al presente Addendum sono allegati:
- Allegato 1 – Domanda di Anticipazione;
- Allegato 2 – Contratto tipo di Anticipazione;
Roma, 11 giugno 2021
Per la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Responsabile Finanziamenti Pubblici
Per il Ministero dell’economia e delle finanze
Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI
Xxxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxx Data:11/06/2021 13:33:24
Xxxxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione:MEF/80415740580 Unita':DIP.TESORO-UCID Data:11/06/2021 17:27:21
DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’
AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Oggetto: domanda di anticipazione di liquidità ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, l’“Anticipazione di Liquidità”)
Posizione n. [•] Protocollo Ente n. [•] Protocollo Ente data [•] ENTE [•] Prov. [•]
[•] (di seguito, l’ “Ente”) rappresentato da [•] , nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Ente,
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, il “D.L. 73/2021”) e dell’addendum alla convenzione stipulata in data 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, la “Convenzione”), stipulato tra la CDP e il MEF in data 11 giugno 2021 (di seguito, l’“Addendum”), a codesta Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la “CDP”), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”), la concessione di un’Anticipazione di Liquidità, a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 115 del
D.L. 34/2020, avente le seguenti caratteristiche:
(i) importo complessivo: € [•] (euro [•]);
(ii) scadenza: 31 ottobre [•]1;
(iii) scopo: pagamento dei debiti di cui all’articolo 3, comma 6, dell’Addendum (di seguito, i “Debiti”), individuati nell’elenco di cui alla dichiarazione trasmessa in allegato sub 2 alla presente domanda, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la “Dichiarazione PCC”), per un importo pari a € [•] (euro [•]);
1 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2024 e il 2050 (inclusi).
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
ATTESTA:
• che il ricorso all’Anticipazione di Liquidità è stato autorizzato con delibera di Giunta n. [•] del [•], assunta ai sensi dell’articolo 21, comma 3, D.L. 73/2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
• di aver preso visione della Convenzione, inclusiva dell’Addendum, e di conoscere, accettare ed approvare integralmente i termini e le condizioni per la concessione dell’Anticipazione di Liquidità ivi previsti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:
(i) le modalità di presentazione e compilazione della domanda;
(ii) le modalità di determinazione dell’importo dell’Anticipazione di Liquidità, disciplinate in conformità a quanto previsto dall’articolo 21, comma 6, D.L. 73/2021; e
(iii) le modalità di perfezionamento dell’operazione, da effettuarsi mediante stipula di un contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente, sulla base del contratto tipo allegato sub 2 all’Addendum e pubblicato sui siti internet della CDP e del MEF, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, D.L. 73/2021 (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”);
• di aver preso visione del Contratto di Anticipazione, di conoscerne integralmente il contenuto, e di impegnarsi, mediante la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione medesimo, tra l’altro, a:
(i) iscrivere nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile;
(ii) stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell’Anticipazione di Liquidità richiesta;
(iii) [NEL CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI ENTE LOCALE] soddisfare per tutta la durata dell’Anticipazione di Liquidità richiesta i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL;
• la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell’Anticipazione di Liquidità, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile in data [•];
• che l’Anticipazione di Liquidità richiesta sarà utilizzata esclusivamente per lo scopo indicato al punto “(iii) – scopo” che precede;
• che i Debiti individuati nell’elenco di cui alla Dichiarazione PCC sono debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, ai quali l’Ente non può far fronte per carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19;
• che il Consiglio dell’Ente, con atto n. [•] del [•], ha effettuato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali [PER I SOLI ENTI LOCALI: ex art 194 del TUEL] [PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME: ex art 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118] ricompresi tra i Debiti individuati nell’elenco di cui alla Dichiarazione PCC;
• che l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, a cui la CDP potrà inviare eventuali comunicazioni relative alla presente domanda, è il seguente [•];
• di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata sub 1 alla presente domanda;
• che il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all’Ente su cui la CDP potrà accreditare l’Anticipazione di Liquidità è il seguente [•].
• In allegato alla presente domanda, l’Ente inoltra alla CDP:
(1) l’informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
(2) la Dichiarazione PCC, nello stato “pubblicata” (ossia definitiva), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dell’Addendum.
[nome ente], [gg/mm/aaaa]
[•] Il Legale Rappresentante (firma)
Referente Ente: [•]
Email: [•] @ Cell. [•]
ALLEGATO 1
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Xxxx, xxx Xxxxx x. 0 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxx@xxx.xx.
2. Fonti e Tipologia di dati trattati
I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la clientela e possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.
3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.
b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. “Antiriciclaggio” che impone l’adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) GDPR;
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Conservazione dei dati personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali al Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad altri soggetti terzi (responsabili del trattamento o Titolari autonomi) qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati e/o siano richieste da specifici obblighi normativi.
7. Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP garantisce che il trattamento sarà effettuato secondo le modalità consentite dalla legge vigente.
8. Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti che potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a CDP, all’attenzione del RPD, ovvero a mezzo mail direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1.
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE PCC
[•]
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx x. 0
00000 Xxxx Xxxxxx
Egregi Signori,
con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (di seguito, "Contratto di Anticipazione") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come infra descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.
La presente proposta è valida dalla Data di Proposta ed è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 24 settembre 2021 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).
* * *
CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE TRA
(di seguito, “Ente”) rappresentato da2
, nella sua qualità di:
□ Dirigente dell’Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
□ Responsabile dell’Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell’Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
□ , in base ai poteri attribuiti da
E
1 Inserire data (gg/mm/aa).
2 Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa a CDP un’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità
Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione (di seguito, la “CDP”), che agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”) in forza dell’Addendum (come di seguito definito);
PREMESSO CHE
a) l’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”), ha “istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (di seguito, il “Fondo”), con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" (di seguito, la “Sezione”), con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.”;
b) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020 prevede che: “Ai fini dell’immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle sezioni su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette sezioni. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;
c) in data 28 maggio 2020, la CDP e il MEF hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, approvata con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 45515 del 5 giugno 2020, ammesso dalla Corte dei conti alla registrazione in data 9 giugno 2020, al n. 776 (di seguito, la “Convenzione”);
d) in data 9 settembre 2020, in attuazione dell’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la CDP e il MEF hanno sottoscritto un primo addendum alla Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 70063 del 15 settembre 2020, ammesso dalla Corte dei conti alla registrazione in data 18 settembre 2020, al n. 1080;
e) in data 20 gennaio 2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la CDP e il MEF hanno sottoscritto un secondo addendum alla Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del
D.L. 34/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 5802 del 27 gennaio 2021, ammesso dalla Corte dei conti alla registrazione in data 17 febbraio 0000, xx x. 000;
f) l’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, il “D.L. 73/2021”), ha previsto che la dotazione del Fondo sia incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e che tale incremento sia attribuito alla Sezione;
g) l’articolo 21, comma 2 del D.L. 73/2021, ha previsto che, al fine di garantire l’immediata operatività del Fondo, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, il MEF stipula con CDP un ulteriore addendum alla Convenzione. Il medesimo comma ha previsto altresì che in tale ulteriore addendum siano definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, il “TUEL”) e delle regioni e province autonome (di seguito, congiuntamente, gli “Enti”) alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e di CDP, nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di CDP;
h) l’articolo 21, comma 3 del D.L. 73/2021 ha previsto che gli Enti che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possano far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possano chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un’anticipazione di liquidità (di seguito, l’“Anticipazione”) da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nel predetto addendum. L'Anticipazione per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento;
i) l’articolo 21, comma 6 del D.L. 73/2021 ha previsto che “l'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.”;
j) l’articolo 21, comma 7 del D.L. 73/2021 ha previsto che “l’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.”;
k) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 108 del 28 maggio 2021, mediante il quale è stato reso noto il tasso di interesse da applicare all’Anticipazione, ai sensi dell’articolo l’articolo 21, comma 7 del D.L. 73/2021;
l) in data 11 giugno 2021 è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF l’addendum alla Convenzione, di cui all’articolo 21, comma 2 del D.L. 73/2021, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione medesima (di seguito, l’“Addendum”), approvato in data [•] con decreto del direttore generale del Tesoro registrato in data [•] dalla Corte dei conti, pubblicato sul sito internet del MEF e della CDP;
m) l’Ente con delibera di Giunta n. [•], assunta in data [•], esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un’Anticipazione di € [•],[•] (euro [•]/[•]) per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a
obbligazioni per prestazioni professionali, come risultanti dalla dichiarazione generata dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (come di seguito definita), allegata alla Domanda di Anticipazione (di seguito, “Debiti”), per l’importo di € [•],[•] (euro [•]/[•]) (di seguito, le “Spese”);
n) in data [•], l’Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (di seguito, la “Domanda di Anticipazione”), sottoscritta dal legale rappresentante e correttamente compilata secondo il modello allegato all’Addendum e reso noto mediate pubblicazione sui siti internet del MEF e della CDP, corredata della documentazione prevista dall’articolo 3 dell’Addendum, debitamente e correttamente compilata e sottoscritta;
o) l’Ente prende atto che l’importo dell’Anticipazione è stato determinato secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 6 del D.L. 73/2021;
p) la CDP ha comunicato all’Ente la concessione dell’Anticipazione in data [•];
q) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dell’Anticipazione, i documenti previsti per l’accesso alle Anticipazioni resi noti con la pubblicazione dell’Addendum, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
r) l’Ente dichiara di aver rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a chiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente intestato all’Ente precedentemente comunicato a CDP di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al predetto Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP;
s) l’Ente, unitamente alla presente proposta, invia alla CDP: i) l’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l’approvazione specifica, da parte dell’Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Anticipazione cui si applichi l’art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
t) l’Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato sub 2 all’Addendum e le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione sono corrette e veritiere;
u) la stipula del Contratto di Anticipazione rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.
Articolo 1 Premesse e definizioni
1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
“Anticipazione” indica l’operazione oggetto del Contratto di Anticipazione;
“Addendum” indica l’addendum alla Convenzione di cui alla precedente premessa l), che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione medesima;
“CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, come meglio individuata nelle comparizioni del presente Contratto di Anticipazione;
“Codice Etico” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet; “Contratto di Anticipazione” indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente;
“Convenzione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa c); “D.L. 34/2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a); “D.L. 73/2021” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa f));
“Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell’intervenuta conoscenza dell’accettazione da parte dell’Ente, ossia, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data di ricevuta di avvenuta consegna;
“Data di Erogazione” indica la data che corrisponde al settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione;
“Data di Inizio Ammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 4;
“Data di Pagamento” indica, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 31 ottobre di ciascun anno;
“Data di Pagamento Interessi di Preammortamento” indica il Giorno TARGET immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento;
“Data di Proposta” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;
“Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 3; “Debiti” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa m);
"Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e l’importo complessivo delle quote capitale rimborsate anche mediante la procedura, attivata, a seconda dei casi, dal MEF o dall’Agenzia delle Entrate, per il recupero degli importi non corrisposti, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021;
“Domanda di Anticipazione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa n);
“Ente” indica l’ente locale, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero la Regione ovvero la Provincia Autonoma, che contrae l’Anticipazione;
“Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System);
“Interessi di Mora” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 5;
“Interessi di Preammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 4; “Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato di addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP, reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;
“MEF” indica il Ministero dell’economia e delle finanze;
“Modello D.Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;
“Periodo di Interessi” indica ciascun periodo di 12 mesi che decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);
“Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento predisposto dalla CDP e trasmesso dalla CDP medesima entro il 31 dicembre 2021;
“Piattaforma dei Crediti Commerciali” indica la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
“Sezione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a);
“Sito Internet” indica il sito internet della CDP, xxx.xxx.xx
“Somma Anticipata” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 1; “Somma da Rimborsare” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 9, comma 1;
“Somma Erogata” indica, ad ogni data, la somma complessivamente erogata ai sensi del Contratto di Anticipazione;
“Spese” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa m);
“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 3, comma 1; “Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente;
“TUEL” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
3. Qualsiasi riferimento ad un “Articolo” e una “Premessa” si intende riferito ad un articolo e una premessa del Contratto di Anticipazione.
4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
Articolo 2 Oggetto, scopo e durata
1. La CDP concede all’Ente, che accetta, l’Anticipazione, per l’importo complessivo di € [•], [•] (euro [•]/[•]) (di seguito, “Somma Anticipata”), che sarà erogata alla Data di Erogazione.
2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese, conformemente a quanto indicato nella Domanda di Anticipazione.
3. L’Anticipazione ha durata fino al 31 ottobre [•]3 (di seguito, “Data di Scadenza”).
4. La decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° novembre 2022 (di seguito, “Data di Inizio Ammortamento”).
Articolo 3 Interessi
1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura dello 0,20% nominale annuo (di seguito, “Tasso di Interesse”).
2. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, sono corrisposti dall’Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
Articolo 4
Interessi di preammortamento
3 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2024 e il 2050 (inclusi).
1. A decorrere dalla Data di Erogazione (esclusa) e fino alla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Erogata maturano interessi determinati, sulla base del Tasso di Interesse, secondo il criterio giorni 360/360 (di seguito, “Interessi di Preammortamento”).
2. Gli Interessi di Preammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento.
3. La CDP comunica l’esatto importo della somma da pagare almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza di cui al precedente comma 2.
Articolo 5 Interessi di mora
1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto di Anticipazione per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (di seguito, “Interessi di Mora”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell’Ente, come previsto dal successivo Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
Articolo 6 Rimborso dell’Anticipazione
1. L’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso del Debito Residuo, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza (inclusa), in rate annuali costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. In conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, l’Ente ha l’obbligo di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, della Somma Erogata, che potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o di una Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP entro il decimo giorno lavorativo antecedente tale data. La somma oggetto di rimborso anticipato, il cui importo dovrà essere indicato dall’Ente nella predetta comunicazione, dovrà essere corrisposta dall’Ente, senza alcuna commissione o penale, unitamente alla rata in scadenza alla data del rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento.
Articolo 7
Erogazione e condizioni sospensive
1. La Somma Anticipata sarà erogata all’Ente, alla Data di Erogazione, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero nel conto corrente bancario per gli enti non assoggettati alla tesoreria unica, intestato all’Ente IBAN [•].
2. L’obbligo della CDP di effettuare l’erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che, alla Data di Erogazione, non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 11.
3. L’Ente si impegna a provvedere al pagamento dei Debiti entro il trentesimo giorno successivo alla Data di Erogazione, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 21, comma 9, del D.L. 73/2021. Resta inteso che le eventuali quote di Somma Erogata che risultassero residue a seguito del pagamento dei Debiti dovranno essere rimborsate anticipatamente dall’Ente alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero, ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tali pagamenti, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. In tal caso, inoltre, la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.
4. Qualora a seguito delle eventuali verifiche effettuate dalla CDP, anche mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, risulti che l’Ente non ha adempiuto agli impegni di cui al precedente comma 3, la CDP potrà chiedere all’Ente la restituzione anticipata della Somma Erogata, limitatamente all’importo corrispondente al mancato pagamento. Tale importo dovrà essere rimborsato anticipatamente dall’Ente (i) alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero (ii) ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla richiesta della CDP, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento, ovvero (iii) in una data diversa dalla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o da una Data di Pagamento, sulla base delle istruzioni fornite a tal riguardo a CDP dal MEF. A seguito del rimborso anticipato la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.
5. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l’effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.
Articolo 8 Garanzia
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l’Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell’Anticipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, del D.L. 73/2021.
2. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle somme annualmente dovute ai sensi del Contratto di Anticipazione, nonché, nel caso di Anticipazione concessa ad enti locali, a soddisfare per tutta la durata dell’Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL.
Articolo 9
Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione
1. È fatta salva la facoltà dell’Ente di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, dell’Anticipazione, in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta, da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso con indicazione dell’importo (fino a concorrenza della Somma Erogata) oggetto di rimborso al netto della rata in scadenza a tale data (di seguito, “Somma da Rimborsare”).
2. In caso di rimborso anticipato, l’Ente deve corrispondere alla CDP, unitamente alla Somma da Rimborsare, la rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento. Qualora il rimborso non venga effettuato entro la data prescelta, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all’Ente.
3. Esclusivamente in caso di rimborso anticipato parziale, a seguito del rimborso la CDP inoltra all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.
Articolo 10 Pagamenti
1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.
4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione, è tenuto a:
(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dell’Anticipazione e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, compatibilmente con le prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica;
(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni incluso il bonifico bancario.
Articolo 11 Risoluzione
1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell’Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione;
d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi della Convenzione, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori.
4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l’Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, la CDP ne informerà l’Agenzia delle Entrate e il MEF, nel caso in cui l’Ente sia un comune, una città metropolitana o una provincia, ovvero il MEF, nel caso in cui l’Ente sia una regione o una provincia autonoma, ai fini dell’attivazione della procedura di recupero delle somme non corrisposte, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del D.L. 73/2021.
5. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto di Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di Anticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.
Articolo 12 Compensazione
Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l’Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
Articolo 13 Trattamento fiscale
Il Contratto di Anticipazione è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
24 novembre 2003.
Articolo 14 Trattamento dei dati personali
La CDP e l’Ente, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione del Contratto di Anticipazione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 15
Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via PEC:
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
PEC: xxxxxx@xxx.xxx.xx Att.: Finanziamenti Pubblici
Ente:
PEC:
Att.:
Articolo 16
Impegni e dichiarazioni dell’Ente
1. L’Ente dichiara:
a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibile nel Sito Internet;
b) di avere preso visione della Convenzione, inclusiva dell’Addendum, pubblicato sul Sito Internet e sul sito internet del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
c) di non aver potuto procedere al pagamento delle Spese a causa di temporanea carenza di liquidità;
d) che i Debiti sono debiti certi, liquidi ed esigibili dell’Ente maturati alla data del 31 dicembre 2020;
e) che i Debiti non sono debiti fuori bilancio non riconosciuti.
2. L’Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico e nel Modello D.Lgs. 231/01:
(a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera (a), e
(c) i collaboratori esterni della CDP.
Articolo 17 Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
* * *
Qualora siate d’accordo sul contenuto di quanto precede, Xx preghiamo di volerci restituire la presente da Xxx debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.
Distinti saluti,
[FIRMA ENTE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
PER ACCETTAZIONE
L’Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:
- Articolo 6 (Rimborso dell’Anticipazione)
- Articolo 7 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 8 (Garanzia)
- Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione)
- Articolo 10 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Risoluzione)
- Articolo 12 (Compensazione)
- Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)
- Articolo 16 (Impegni e dichiarazioni dell’Ente)
- Articolo 17 (Foro competente)
[FIRMA ENTE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]