Assicurazione Responsabilità Civile Amministratori DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Assicurazione Responsabilità Civile Amministratori
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
-P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo
IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de con trôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese .
Prodotto: Elite MM
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza di assicurazione per società non quotate ed enti senza scopo di lucro a copertura della responsabilità civile degli organi societari apicali, vale a dire sono assicurate le persone fisiche che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente con deleghe da parte del consiglio di amministrazione e dipendenti con particolari funzioni manageriali. La copertura riguarda la società che stipula polizza, le sue società controllate nonché le partecipate.
Ci sono limiti di copertura?
! Sono coperte le richieste di risarcimento e le indagini avanzate per la prima volta durante il periodo assicurativo, purché relative ad atti dannosi successivi all’eventuale data di retroattività concordata (copertura in claims made)
! La polizza può prevedere l’applicazione di franchigie e scoperti, in relazione alla tipologia di sinistro e alla giurisdizione nel quale si origina
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione
Che cosa non è assicurato?
🗴 Sanzioni, multe e ammende di ogni genere, imposte e tasse
🗴 tutto ciò che non è permesso o non è
assicurabile secondo la legge applicabile
🗴 costi e spese in relazione a sostanze inquinanti
🗴 danni riferibili ad azioni od omissioni dolose o intenzionali violazioni di legge
🗴 danni riferibili a vertenze legali precedenti o in corso
🗴 danni riferibili a fatti già denunciati su altre polizze
🗴 richieste di risarcimento avanzate dalla società contro una persona assicurata negli Stati Uniti
🗴 danni riferibili a collocamenti privati od offerte
pubbliche di titoli o violazioni di normative applicabili a società con titoli di debito o di capitale quotati o negoziati
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione
Che cosa è assicurato?
✓ L’importo che la persona assicurata è legalmente e personalmente obbligata a risarcire a un terzo per un atto dannoso nello svolgimento della sua funzione, comprese le spese di difesa legale
✓ Spese, costi e onorari legali e professionali sostenuti da una persona assicurata in relazione a un’indagine ufficiale da parte di un’autorità amministrativa sulla società o sulla persona assicurata
✓ Spese legali e onorari professionali sostenuti da una persona assicurata per produrre documenti o comparire come testimone nel caso in cui ciò le sia richiesto da un ordine giudiziale
✓ Le persone assicurate in nuove società controllate acquisite durante il periodo assicurativo purché non quotate e con attivo entro il 20% di quello della società contraente
✓ Le persone nominate dalla società contraente in società partecipate non quotate o enti no-profit (assicurazione in eccesso)
✓ In caso di mancato rinnovo della polizza, copertura postuma di 6 anni per gli amministratori che hanno cessato l’incarico per decisione volontaria, scadenza dell’incarico o pensionamento
L’Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo
concordato e indicato in polizza (c.d. massimale)
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle garanzie e come esse operano si rimanda alle condizioni di assicurazione
Dove vale la copertura? ✓ In qualunque giurisdizione, salvo che la legge applicabile impediscano all’Assicuratore di prestare l’indennizzo |
Che obblighi ho? - Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore - Durante il periodo assicurativo, comunicare all’Assicuratore ogni fatto che possa costituire un aggravamento di rischio - Denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile non oltre 30 giorni da quando se ne viene a conoscenza e fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per la gestione del sinistro; in caso di scadenza del periodo assicurativo, la denuncia dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza - Impegnarsi a non pregiudicare i diritti dell’Assicuratore in relazione a ogni sinistro, né ammettere alcuna responsabilità o accettare una transazione o sostenere alcun danno o spesa senza il preventivo consenso scritto dell’ Assicuratore - In caso di evento rilevante per la società (fusione, incorporazione, passaggio di proprietà , liquidazione, procedura concorsuale, nomina di curatori, piano di risanamento, composizione assistita della crisi), informare entro 30 giorni l’Assicuratore e fornire tutte le informazioni richieste - Se sono in vigore altre assicurazioni con altri assicur atori, informare l’Assicuratore - Trasmettere la denuncia dei sinistri nonché ogni comunicazione che comporti la cessazione della polizza tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata - Trasmettere entro 75 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura che l’Assicuratore potrà richiedere per il rinnovo della polizza |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all’Assicuratore tramite bonifico bancario |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione , salvo il caso in cui venga acquistata la garanzia postuma, nel qual caso termina alla scadenza del periodo aggiuntivo concordato e per cui è stato pagato il relativo premio supplementare |
Come posso disdire la polizza? La polizza prevede il rinnovo tacito alla scadenza del periodo assicurativo, salvo il caso in cui venga inviata disdetta con raccomandata a/r o posta elettronica certificata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo. La polizza prevede inoltre la facoltà dell’Assicuratore di aumentare il premio di rinnovo tramite invio entro 60 giorni dalla scadenza di specifica quietanza, che viene equiparata a disdetta: in tal caso il Contraente potrà evitare il rinnovo della polizza di semplicemente non pagando il nuovo premio o comunicando la sua mancata accettazione del nuovo pr emio |
Versione Elite MM – aggiornato a gennaio 2021
Assicurazione Responsabilità Civile Amministratori
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)
Impresa: Chubb European Group SE
Prodotto: Elite MM
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2021. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx- financial-information.aspx.
Al contratto si applica la legge italiana.
✓ Xxxxx e spese sostenibili in una situazione di emergenza in caso di impossibilità ad ottenere il preventivo consenso scritto dell’Impresa fino a € 100.000 per periodo assicurativo
✓ Costi di gestione della crisi fino a € 50.000 per periodo assicurativo: onorari, costi e spese per avvalersi di uno psicologo o un consulente fiscale incaricato da una persona assicurata in relazione a un sinistro
✓ Costi di pubbliche relazione fino a € 50.000 per periodo assicurativo: onorari, costi e spese per una società o un consulente di pubbliche relazioni, una società specializzata in gestione della crisi o uno studio legale, di cui una persona assicurata può avvalersi al fine di prevenire o limitare gli effetti avversi in termini reputazionali, o la pubblicità negativa che si prevede possa derivare da un sinistro o un’indagine
✓ Costi di tutela della reputazione fino a € 100.000 per periodo assicurativo: onorari, costi e spese per una società o un consulente in pubbliche relazioni di cui una persona assicurata può avvalersi al fine di pubblicizzare l’esito di un giudizio definitivo derivante da un sinistro, se tale esito è favorevole a tale persona assicurata
✓ Costi connessi a un colloquio formale per insolvenza fino a € 50.000 per periodo assicurativo: costi, spese e onorari legali e professionali sostenuti da un persona assicurata ai fini della preparazione e partecipazione a un colloquio formale con un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario o supervisore o altra carica nell’ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione, in merito all’attività di una società insolvente, o di una persona assicurata nella sua funzione di amministratore, quando le circostanze dell’insolvenza sono tali da lasciare ragionevolmente pensare che possa originarsi un sinistro contro tale persona assicurata
✓ Costi di gestione di una situazione di emergenza con un’autorità amministrativa fino a € 1.000.000 per periodo assicurativo
✓ La responsabilità personale della persona assicurata per il mancato pagamento di tasse o di contributi previdenziali da parte della società
Che cosa è assicurato?
✓ La responsabilità personale della persona assicurata per violazione di leggi in materia di lavoro o di qualsiasi altra normativa connessa a un rapporto di lavoro effettivo o potenziale di una persona fisica con la società ✓ Le spese di difesa legale di una persona assicurata per omicidio involontario, preterintenzionale o colposo occorso in ragione di una violazione delle norme in materia di salute o sicurezza sul lavoro, o per violazione del D. Lgs. 81/2008 o dell’equivalente in altre giurisdizioni ✓ Costi per servizi essenziali (spese scolastiche, di alloggio, per utenze e premi per assicurazioni sulla persona) in caso di indisponibilità di beni a causa di un provvedimento giudiziario di congelamento beni, fino a € 100.000 per persona assicurata e € 300.000 per periodo assicurativo ✓ Spese sostenute da una persona assicurata per intentare un’azione legale finalizzata a ottenere l’annullamento, il rinvio o la revoca di un provvedimento di interdizione da cariche direttive, un provvedimento dell’autorità giudiziaria provvisorio o cautelare di confisca, sequestro o congelamento dei diritti di proprietà o di pignoramento, o un provvedimento dell’autorità giudiziaria che impone limitazioni della libertà personale o la revoca di un permesso di soggiorno ✓ Sanzioni civili e punitive imposte alla persona assicurata (non operante per l’Italia) ✓ Costi per ottenere una cauzione per la libertà provvisoria (non operante per l’Italia) | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione | |
Garanzia Postuma | In caso di mancato rinnovo della polizza ed entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo, la società contraente potrà acquistare un periodo addizionale di copertura per denunciare i sinistri avanzati in tale periodo ma relativi ad atti dannosi e indagini precedenti alla data di scadenza del periodo assicurativo. Il periodo viene quotato di volta in volta dall’Impresa seguito richiesta della società. La garanzia non può essere acquistata in caso si sia verificata una trasformazione societaria, nonché se è già stata acquistata un’altra assicurazione. |
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | 🗴 danni per lesioni fisiche, malattie mentali, sofferenze emotive, malessere emotivo, malattia, malessere fisico, morte, danneggiamento o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d’uso di tale bene (ad eccezione delle spese di difesa e di rappresentanza legale in un’indagine, del danno derivante da un sinistro relativo a titoli, e sofferenze emotive e/o malessere emotivo derivante da un atto dannoso sul lavoro) 🗴 danni riferibili ad atti dannosi e condotte precedenti la data di retroattività concordata |
! Se durante il periodo assicurativo si verifica un evento rilevante per la società che sia qualificabile come una trasformazione societaria (fusione, incorporazione, passaggio di proprietà, liquidazione, procedura concorsuale, nomina di curatore, piano di risanamento, composizione assistita della crisi), l’assicurazione viene limitata agli atti dannosi e alle indagini precedenti tale evento
! Se una società controllata coperta viene acquisita da parte dei suoi amministratori in carica (“management buy-out), la copertura relativa a tale società per fatti successivi all’acquisizione cessa allo scadere dei 30 giorni dopo l’acquisizione
! Qualora l’Assicurato abbia diritto alla copertura assicurativa ai sensi di qualsiasi altra polizza (ad eccezione di un’assicurazione appositamente prestata in eccesso), l’Impresa non sarà responsabile del danno se non per la parte in eccesso rispetto all’importo indennizzato ai sensi di tale altra polizza
! L’Impresa non sarà tenuta a prestare copertura, né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l’Impresa o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell’Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli USA
Ci sono limiti di copertura?
Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - Per tutte le richieste di indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare denuncia scritta all’Impresa nel più breve tempo possibile, ma non oltre 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza per la prima volta che il sinistro è stato avanzato o l’indagine è stata avviata. Se la polizza è scaduta, la denuncia dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo o, se acquistato e attivato, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di garanzia postuma. Qualora l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di adempiere a quanto sopra perché vietato legalmente da un’autorità amministrativa sulla base di un accordo di riservatezza, l’Assicurato potrà denunciare per iscritto all’Assicuratore entro il termine massimo di 24 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo, purché l’Impresa riceva la denuncia entro |
30 giorni dal momento in cui l’Assicurato non sia più sottoposto al divieto di cui sopra e sia in grado di dare evidenza dell’accordo di riservatezza - L’Assicurato dovrà difendersi in relazione a ogni sinistro o indagine avanzata nei suoi confronti, tranne l’ipotesi in cui l’Impresa assuma la difesa - L’Assicurato dovrà impegnarsi a non pregiudicare i diritti dell’Impresa in relazione a ogni sinistro - L’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare di transare con riferimento a un sinistro o un’indagine o sostenere alcun danno, senza il preventivo consenso scritto dell’Impresa | |
Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art.2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazione inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. |
Obblighi dell’Impresa | La polizza non prevede un termine entro il quale l’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - In merito al tempo e modalità del pagamento, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non è prevista regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate, ma è prevista la facoltà dell’Impresa di aumentare il premio al rinnovo tramite invio di quietanza entro 60 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo: in tal caso il Contraente potrà decidere se accettare o rifiutare il nuovo premio, procedendo o non procedendo al pagamento e in caso di mancato pagamento la polizza cessa automaticamente |
Rimborso | La polizza non prevede casi di rimborso del premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale |
Sospensione | La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. |
Società non quotate ed enti senza scopo di lucro.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 19%
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio Avvocato all’Assicuratore. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | La polizza prevede che qualora l’Impresa e l’Assicurato non fossero d’accordo sulla ragionevolezza di una transazione o sull’opportunità di proseguire nella difesa di un sinistro, le Parti potranno accordarsi e ottenere un parere da parte di un avvocato con almeno 10 anni di esperienza nel settore assicurativo, scelto di comune accordo tra le Parti o nominato in caso di mancato accordo dall’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, per decidere la questione. La decisione sarà vincolante per l’Impresa e per l’Assicurato, che dovranno pertanto agire di conseguenza. Inoltre, in caso di un sinistro che coinvolga soggetti assicurati e soggetti non assicurati o fatti non interamente coperti dalla polizza, se l’Impresa e l’Assicurato non concordino su come ripartire il danno, le Parti sottoporranno la controversia entro 28 giorni (o altro termine se espressamente concordato) a un avvocato con almeno 10 anni di esperienza nel settore assicurativo, scelto di comune accordo o nominato in caso di mancato accordo dall’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, al fine di ottenere una valutazione scritta neutrale e vincolante, sulla base di una memoria scritta fornita da ciascuna Parte e di eventuali altre informazioni che l’avvocato potrà richiedere, al fine di pervenire a una risoluzione rapida ed economicamente conveniente della controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI
ed. 01/2021
Condizioni Di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
A fronte del pagamento del premio o impegno a pagare il premio e in base a tutte le condizioni e limitazioni della presente
Polizza, l’Assicuratore conviene con la Contraente quanto segue:
1. Oggetto dell’Assicurazione
Garanzia A. L’Assicuratore terrà indenne la Persona Assicurata dal Danno derivante da un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo contro una Persona Assicurata, salvo il caso in cui la Società abbia indennizzato tale Danno.
Garanzia B. L’Assicuratore terrà indenne la Società dal Danno derivante da un Sinistro avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo contro una Persona Assicurata, qualora la Società abbia indennizzato o si sia impegnata a indennizzare tale Danno.
Garanzia C. L’Assicuratore terrà indenne:
(i) la Persona Assicurata dalle Spese di Rappresentanza Legale relative a un’Indagine, salvo il caso in cui la Società abbia indennizzato tali Spese di Rappresentanza Legale; e
(ii) la Società dalle Spese di Rappresentanza Legale relative a un’Indagine, qualora la Società
abbia indennizzato o si sia impegnata a indennizzare tali Spese di Rappresentanza Legale.
Garanzia D. L’Assicuratore terrà indenne la Persona Assicurata dalle Spese Conseguenti ad un’Intimazione.
Ai sensi della Legge n. 20/1994, nel caso in cui la Società sia a partecipazione pubblica, ovvero sia partecipata dallo Stato Italiano o da un ente pubblico italiano, la presente Polizza opera, ai termini e alle condizioni da essa previsti, per i Danni derivanti da Sinistri:
1) diretti a ottenere un risarcimento o altro rimedio per responsabilità amministrativa e contabile in caso di colpa grave di una Persona Assicurata; e
2) avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo dallo Stato Italiano o da un ente pubblico italiano,
esclusivamente qualora tale Persona Assicurata abbia stipulato individualmente la specifica estensione di garanzia (prestata con apposita appendice alla Polizza) e pagato il relativo premio aggiuntivo che l’Assicuratore abbia richiesto.
2. Estensioni di Copertura
2.1 Società Controllate
(i) Se durante il Periodo Assicurativo la Società acquisisce o costituisce una società che di conseguenza diventi una
Società Controllata e se tale Società Controllata:
(a) abbia un totale attivo (risultante dall’ultimo bilancio consolidato) inferiore alla percentuale indicata al Punto 8 della Scheda di Polizza; e
(b) non abbia Titoli quotati e/o negoziati ovunque nel mondo;
allora la Polizza sarà automaticamente estesa a tale Società Controllata, senza necessità di una comunicazione all’Assicuratore o di un premio aggiuntivo, ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi successivamente alla data di effetto dell’acquisizione o costituzione di tale Società Controllata.
(ii) Una Società Controllata acquisita o costituita durante il Periodo Assicurativo che non rientri nei requisiti di cui al precedente paragrafo (i) sarà comunque automaticamente coperta dalla Polizza per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data di acquisizione o costituzione. La copertura potrà essere estesa oltre tale termine, con il consenso scritto dell’Assicuratore e dietro pagamento di un premio addizionale, nonché ai termini e alle condizioni che verranno determinate, ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi successivamente alla data di effetto dell’acquisizione o costituzione di tale Società Controllata.
(iii) Qualora la Società ceda o sciolga una Società Controllata prima o durante il Periodo Assicurativo, la Polizza continuerà a coprire tale Società Controllata ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi precedentemente alla data di effetto della cessione o dello scioglimento.
(iv) L’Assicuratore risponderà unicamente dei Danni relativi ad Xxxx Xxxxxxx commessi o condotte verificatisi in una data in cui una società è una Società Controllata.
(v) L’Assicuratore potrà, soggetto a premio, termini e condizioni aggiuntivi da concordarsi, estendere la copertura ai Danni relativi ad Atti Dannosi o condotte di Amministratori o Dipendenti di una Società Controllata acquisita, rispettivamente commessi o verificatisi precedentemente alla data in cui tale società è diventata una Società Controllata.
2.2 Costi e Spese di Emergenza
Qualora, a causa di una situazione di emergenza, una Persona Assicurata sia impossibilitata a ottenere il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore a sostenere Spese di Difesa, Spese di Rappresentanza Legale, Costi per Cauzioni, Costi di Pubbliche Relazioni, Costi di Gestione della Crisi e costi per Pre-Indagini ai sensi dell’art. 2.14, tali spese e costi potranno comunque essere sostenuti in misura ragionevole anche in assenza del preventivo consenso entro il Sottolimite indicato al Punto 10 della Scheda di Polizza.
2.3 Copertura per Amministratori Cessati
Qualora la Polizza non sia stata rinnovata o sostituita con qualsiasi altra polizza di “Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali”, o al rinnovo la polizza non preveda più copertura per gli Amministratori Cessati, la copertura verrà estesa automaticamente agli Amministratori Cessati per i 6 anni successivi alla data di scadenza della Polizza relativamente a Sinistri o Indagini rispettivamente avanzati o avviate contro tali persone, ma esclusivamente in relazione ad Xxxx Xxxxxxx commessi o condotte verificatisi precedentemente alla data in cui tali persone hanno cessato di agire come Persone Assicurate.
2.4 Copertura “Run-Off” in caso di Trasformazione Societaria
Nel caso in cui si verifichi una Trasformazione Societaria (come definita ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) della definizione di Trasformazione Societaria), l’Assicuratore potrà accordare di estendere la Polizza ai Sinistri o alle Indagini rispettivamente avanzati o avviate contro una Persona Assicurata per la prima volta dopo la scadenza del Periodo Assicurativo durante il quale la Trasformazione Societaria si è verificata, per un periodo da determinarsi e soggetto ai termini e alle condizioni, nonché al premio aggiuntivo, che l’Assicuratore potrà stabilire.
2.5 Cariche Direttive in Società Partecipate
(i) La Polizza è estesa a una Persona Assicurata che, su specifica richiesta della Società, rivesta in una Società Partecipata la carica di amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi o consultivi, o l’equivalente in altre giurisdizioni, in tale loro funzione.
(ii) La copertura prevista dalla presente estensione sarà prestata in eccesso a qualsiasi indennizzo corrisposto dalla Società Partecipata e a qualsiasi altra assicurazione di “Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali” valida ed esigibile, laddove l’indennizzo sia corrisposto in relazione alla Società Partecipata.
(iii) Qualora l’assicurazione di “Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali” della Società Partecipata sia prestata dall’Assicuratore o da qualsiasi altra società del gruppo Chubb, l’importo complessivo in aggregato a disposizione per i Danni coperti dalla presente estensione verrà ridotto di un importo pari all’indennizzo corrisposto alla Società Partecipata o alla Persona Assicurata ai sensi di tale assicurazione.
2.6 Acquisizione da Parte del Management (“Management Buy-Out”)
Qualora una società cessi di essere una Società Controllata in seguito all’acquisizione da parte dei suoi amministratori in carica (“management buy-out”), l’Assicuratore s’impegna a mantenere la copertura ai sensi della presente Polizza in relazione a tale società per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione per gli Atti Dannosi commessi o le condotte verificatisi successivamente alla data di acquisizione.
La presente estensione non opera nel caso in cui sia in vigore un’altra assicurazione che presti copertura in relazione a tali Xxxx Xxxxxsi o condotte.
2.7 Tasse e Contributi Previdenziali
Un Atto Dannoso ai sensi di Polizza comprende la responsabilità personale di una Persona Assicurata, ai sensi della legislazione applicabile in materia di insolvenza, per il mancato pagamento di:
(i) tasse da parte della Società; o
(ii) contributi previdenziali da parte della Società,
esclusivamente quando la responsabilità derivi a tale Persona Assicurata dalla sua carica o posizione di Amministratore, senza che le venga contestata la commissione di alcun atto illecito. La presente estensione si applica nel caso in cui la Contraente sia diventata insolvente e la responsabilità non derivi da una violazione di obblighi di legge in materia di pagamento di tasse o contributi previdenziali da parte della Contraente che sia avvenuta su deliberata sollecitazione o con piena conoscenza e assistenza di tale Persona Assicurata, come accertato da un Giudizio Definitivo in merito al Sinistro. L’estensione di copertura di cui alla precedente lettera (ii) per contributi previdenziali è prestata entro il Sottolimite pari a Euro
250.000 in aggregato per Periodo Assicurativo.
2.8 Costi per Cauzioni, Costi di Gestione della Crisi, Costi di Pubbliche Relazioni e Costi di Tutela della Reputazione
La Polizza copre come Danno:
(i) i Costi per Cauzioni;
(ii) i Costi di Gestione della Crisi;
(iii) i Costi di Pubbliche Relazioni; o
(iv) i Costi di Tutela della Reputazione.
2.9 Procedimenti di Estradizione
La Polizza copre come Danno:
(i) le Spese di Difesa;
(ii) i Costi per Cauzioni;
(iii) i Costi di Gestione della Crisi;
(iv) i Costi di Pubbliche Relazioni;
(v) i Costi di Tutela della Reputazione; o
(vi) i Costi di Viaggio all’Estero,
in relazione a un Procedimento di Estradizione contro una Persona Assicurata.
2.10 Spese di Opposizione
La Polizza copre come Danno le Spese di Opposizione derivanti da un Sinistro o da un’Indagine.
2.11 Sanzioni Civili e Punitive
La Polizza copre come Xxxxx le sanzioni civili e punitive imposte dalla legge a una Persona Assicurata in conseguenza di un Sinistro o di un’Indagine, purché la copertura assicurativa sia ammessa e tali sanzioni siano assicurabili ai sensi della legge applicabile. La presente estensione di copertura non si applica a un Sinistro o un’Indagine rispettivamente avanzato o avviata in Italia.
2.12 Salute e Sicurezza sul Lavoro
Fatta salva l’esclusione 4.6 “Danni a Cose o Persone”, la Polizza copre come Danno le Spese di Difesa di una Persona Assicurata e le Spese di Rappresentanza Legale derivanti da un Sinistro o un’Indagine per omicidio involontario, preterintenzionale o colposo occorso in ragione di una violazione delle norme in materia di salute o sicurezza sul lavoro, o per violazione del D. Lgs. 81/2008 o dell’equivalente in altre giurisdizioni.
2.13 Costi per Servizi Essenziali in caso di Indisponibilità di Beni
La Polizza copre come Danno i Costi per Servizi Essenziali in caso di Indisponibilità di Beni derivanti da un
Sinistro o da un’Indagine.
La presente estensione di copertura è prestata entro il Sottolimite pari a Euro 100.000 per Persona Assicurata e Euro
300.000 per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo ai sensi di Polizza,
dall’importo di tali richieste o dal numero di Assicurati coinvolti.
2.14 Costi per Pre-Indagini
La Polizza copre come Danno gli onorari, i costi e le spese d’importo ragionevole (ad esclusione dei compensi o costi orari di qualunque Persona Assicurata o altri costi o spese generali di qualsiasi Società) sostenute da una Persona Assicurata direttamente in relazione a una Pre-Indagine.
Nel caso in cui, ai sensi della presente estensione di copertura, l’Assicuratore indennizzi il Danno di una Persona Assicurata derivante da una Verifica Interna come definita dalla lettera (i) della Definizione di Verifica Interna e non vi sia alcuna successiva Auto-Denuncia, la Contraente rimborserà all’Assicuratore il Danno pagato.
2.15 Costi Connessi a un Colloquio Formale per Insolvenza
La Polizza copre come Danno i Costi Connessi a un Colloquio Formale per Insolvenza di una Persona Assicurata. La presente estensione di copertura è prestata entro il Sottolimite indicato al punto 15 della Scheda di Polizza.
2.16 Reintegro del Massimale in caso di Recuperi
L’importo del Massimale ridottosi a seguito del pagamento di un Danno sarà reintegrato per un importo pari alle somme eventualmente recuperate dall’Assicuratore (al netto delle spese d’importo ragionevole sostenute dall’Assicuratore in relazione a tale recupero).
2.17 Costi di Gestione di una Situazione di Emergenza con un’Autorità Amministrativa
Purché non vi sia un Sinistro o un’Indagine o non sia in risposta a un’Intimazione, la Polizza copre come Danno gli onorari, i costi e le spese d’importo ragionevole per avvalersi di un consulente in pubbliche relazioni o in mezzi di comunicazione, scelto dall’Assicurato con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, a condizione che tali onorari, costi o spese siano sostenute per necessità in seguito a:
(i) un’ispezione o un sopralluogo presso una Società da parte di un’Autorità Amministrativa, che avviene per la prima volta durante il Periodo Assicurativo e prevede la produzione, esame, copia o confisca di documenti o l’audizione di una Persona Assicurata; e
(ii) un annuncio pubblico in relazione a un evento indicato al precedente punto (i); o
(iii) la ricezione da parte di una Persona Assicurata durante il Periodo Assicurativo di una comunicazione formale di un’Autorità Amministrativa, in base alla quale la Persona Assicurata, in tale sua funzione, è legalmente obbligata a produrre documenti, o rispondere a domande, o comparire innanzi all’Autorità Amministrativa per audizioni con la medesima.
La presente estensione di copertura è prestata entro il Sottolimite indicato al punto 15 della Scheda di Polizza e non opera in caso di controlli, ispezioni o verifiche di conformità aventi carattere routinario.
3. Definizioni di Polizza
Ogni termine che in Polizza sia indicato in grassetto, al singolare o plurale, s’intende definito come segue:
3.1 Amministratore
Un amministratore della Società.
3.2 Amministratore Cessato
Una Persona Assicurata (che non sia stata interdetta dal rivestire cariche direttive in qualunque società) che durante il
Periodo Assicurativo abbia cessato di agire nella sua funzione di Persona Assicurata:
(i) volontariamente;
(ii) per scadenza naturale del termine dell’incarico; o
(iii) per pensionamento obbligato o anticipato come definito dalla legge; e purché non si sia verificata una Trasformazione Societaria.
3.3 Amministratore di Fatto
Un Amministratore o Dipendente che agisce o che si presume agisca in qualità di amministratore di fatto (come definito dall’art. 2639 del Codice Civile o dall’equivalente in altre giurisdizioni) o in qualità di “shadow director” (come definito dalla Section 251 del Companies Act del 2006 vigente nel Regno Unito o dall’equivalente in altre giurisdizioni) in un’altra Società.
3.4 Assicurato
Una Persona Assicurata e, dove altrimenti il contesto lo richieda ai fini di dare effetto alla copertura della Polizza, anche la
Società.
3.5 Assicuratore
Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l’Italia.
3.6 Xxxx Xxxxxxx
un accertato o presunto errore, omissione, dichiarazione inesatta, falsa o fuorviante, dichiarazione diffamatoria, negligenza, violazione di doveri o qualsiasi altro fatto contestato a una Persona Assicurata in ragione del suo agire in tale qualità, incluso un Atto Dannoso sul Lavoro.
Si precisa che quanto sopra riportato è ricompreso anche se commesso dall’Assicurato con colpa grave.
3.7 Atto Dannoso sul Lavoro
La violazione, accertata o presunta, di leggi in materia di lavoro o di qualsiasi altra normativa connessa a un rapporto di lavoro effettivo o potenziale di una persona fisica con la Società.
3.8 Auto-Denuncia
La denuncia effettuata da un Assicurato verso un’Autorità Amministrativa ai sensi dell’obbligo previsto da una legge o un regolamento di informare tale Autorità Amministrativa di fatti da cui derivino problematiche rilevanti, accertate o potenziali, ai sensi di una legge o un regolamento, qualora l’omettere o il ritardare tale denuncia avrebbe anch’esso conseguenze giuridiche per l’Assicurato.
3.9 Autorità Amministrativa
Un ente di regolamentazione, un governo, un ente pubblico o amministrativo, un’agenzia con poteri giudiziari o amministrativi
e un organismo di auto-regolamentazione riconosciuto come tale ai sensi della giurisdizione applicabile.
3.10 Azione di Responsabilità del Socio
Un procedimento civile contro una Persona Assicurata avanzato da parte di un detentore de Titoli per conto della Società, ai sensi della normativa italiana o della normativa vigente in qualsiasi altra giurisdizione.
3.11 Contraente
La società indicata al punto 1 della Scheda di Polizza.
3.12 Costi Connessi a un Colloquio Formale per Insolvenza
Costi, spese e onorari legali e professionali d’importo ragionevole sostenuti da un Persona Assicurata, con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, ai fini della preparazione e partecipazione a un colloquio formale, richiesto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, con un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario o supervisore o altra carica nell’ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione, in merito all’attività di una Società insolvente, o di una Persona Assicurata nella sua funzione di Amministratore, quando le circostanze dell’insolvenza sono tali da lasciare ragionevolmente pensare che possa originarsi un Sinistro contro tale Persona Assicurata.
Il termine Costi Connessi a un Colloquio Formale per Insolvenza non comprende compensi o costi orari di qualunque
Persona Assicurata o altri costi o spese generali di qualsiasi Società.
3.13 Costi di Gestione della Crisi
Onorari, costi e spese d’importo ragionevole per avvalersi di:
(i) uno psicologo; o
(ii) un consulente fiscale;
incaricato da una Persona Assicurata, con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, in relazione a un Sinistro. Tali onorari, costi e spese saranno coperti entro il Sottolimite per Costi di Gestione della Crisi indicato al Punto 11 della Scheda di Polizza.
3.14 Costi di Pubbliche Relazioni
Onorari, costi e spese, d’importo ragionevole, per una società o un consulente di pubbliche relazioni, una società specializzata in gestione della crisi o uno studio legale, di cui una Persona Assicurata può avvalersi, con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, al fine di prevenire o limitare gli effetti avversi in termini reputazionali, o la pubblicità negativa che si prevede possa derivare da un Sinistro o un’Indagine. Tali onorari, costi e spese saranno coperti entro il Sottolimite per Costi di Pubbliche Relazioni indicato al Punto 12 della Scheda di Polizza.
3.15 Costi di Tutela della Reputazione
Onorari, costi e spese, d’importo ragionevole, per una società o un consulente in pubbliche relazioni di cui una Persona Assicurata può avvalersi al fine di pubblicizzare l’esito di un Giudizio Definitivo derivante da un Sinistro, se tale esito è favorevole a tale Persona Assicurata. Gli onorari, i costi e le spese potranno essere sostenuti esclusivamente con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore. Tali onorari, costi e spese saranno coperti entro il Sottolimite per Costi di Tutela della Reputazione indicato al Punto 13 della Scheda di Polizza.
3.16 Costi di Viaggio all’Estero
I costi di viaggio e soggiorno, d’importo ragionevole, per la Persona Assicurata e il relativo coniuge (per matrimonio o unione civile) o convivente more uxorio e figli di età inferiore ai diciotto anni, per un viaggio di andata e ritorno direttamente connesso a un Procedimento di Estradizione.
3.17 Costi per Xxxxxxxx
Nelle giurisdizioni ove applicabile, il premio d’importo ragionevole (esclusa qualsiasi garanzia collaterale) per ottenere una garanzia (“bail bond”) o altro strumento finanziario inteso a garantire a una Persona Assicurata una cauzione (o l’equivalente previsto in altre giurisdizioni) per la libertà provvisoria, quando ciò è richiesto da una autorità giudiziaria in relazione a un Sinistro. Tale premio verrà coperto entro un Sottolimite pari al 10% del Massimale.
3.18 Costi per Servizi Essenziali in caso di Indisponibilità di Beni a causa di Provvedimenti Giudiziari
Il pagamento dei seguenti servizi:
(i) spese scolastiche;
(ii) spese di alloggio;
(iii) spese per utenze;
(iv) premi per assicurazioni sulla persona,
effettuato direttamente al fornitore di tali servizi in caso di un provvedimento cautelare o temporaneo che comporti, durante il Periodo Assicurativo, la confisca, il sequestro o il congelamento dei diritti di proprietà su beni mobili o immobili di una Persona Assicurata, o il pignoramento di beni mobili o immobili di una Persona Assicurata.
Le suddette spese saranno corrisposte dall’Assicuratore solo una volta esaurita qualsiasi disponibilità personale lasciata alla
Persona Assicurata da un’autorità giudiziaria per il soddisfacimento di tali pagamenti.
Le spese saranno pagate dall’Assicuratore trascorsi 30 giorni dalla data di efficacia del provvedimento di cui sopra per un periodo massimo di 12 mesi.
3.19 Danno
L’importo che una Persona Assicurata è Obbligata Legalmente e Personalmente a pagare, compresi:
(a) risarcimenti pecuniari per danni riconosciuti con una sentenza, compresi gli interessi legali riguardanti un giudizio coperto e le spese legali sostenute dalla controparte attrice, o risarcimenti pecuniari per danni riconosciuti con una transazione;
(b) Spese di Difesa;
(c) Spese Conseguenti ad un’Intimazione;
(d) costi di gestione di una situazione di emergenza con un’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 2.17;
(e) Costi Connessi a un Colloquio Formale per Insolvenza;
(f) Spese di Rappresentanza Legale;
(g) Costi per Cauzioni;
(h) Costi di Gestione della Crisi;
(i) Costi per Servizi Essenziali in caso di Indisponibilità di Beni;
(j) Spese di Opposizione;
(k) Costi di Pubbliche Relazioni;
(l) Costi di Tutela della Reputazione;
(m) nelle giurisdizioni dove previsti, danni aggravati, punitivi ed esemplari, purché tali danni siano ammessi e siano assicurabili ai sensi della legge applicabile;
(n) nelle giurisdizioni dove previste, sanzioni civili e punitive ai sensi dell’art. 2.11;
(o) costi per Pre-Indagini ai sensi dell’art. 2.14; o
(p) Spese per Viaggio all’Estero.
Si precisa che il termine Danno comprende anche ciò che non è espressamente riportato alla presente Definizione purché espressamente coperto in specifici estensioni di copertura o appendici della Polizza.
Con riferimento a tutte le Garanzie ed estensioni di copertura previste dalla Polizza, il termine Danno non comprende:
(a) sanzioni, multe e ammende di ogni genere, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2.11 “Sanzioni Civili e Punitive”;
(b) tutto ciò che non è permesso o non è assicurabile secondo la legge applicabile;
(c) imposte, tasse o somme da pagare in relazione a imposte o tasse, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2.7 “Tasse e Contributi Previdenziali”;
(d) costi o spese sostenute per esaminare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, decontaminare, neutralizzare o valutare gli effetti di Sostanze Inquinanti o per riportare beni o risorse naturali al loro stato originale;
(e) qualunque importo che rappresenti l’ammontare relativo al prezzo o corrispettivo pagato o proposto per l’acquisizione o il completamento dell’acquisizione di tutta o sostanzialmente tutta la proprietà del capitale sociale o dei beni di una società od organizzazione (compresa una Società), che sia non adeguato. Il presente paragrafo non si applica alle Spese di Difesa o a qualunque importo altrimenti coperto ai sensi della Garanzia 1.A; o
(f) l’importo che l’Assicuratore ha il divieto di rimborsare ai sensi della legge applicabile alla Polizza o ai sensi della legge della giurisdizione nella quale il Sinistro è stato avanzato o dove l’Indagine è stata avviata.
3.20 Danno Non Indennizzabile
Un Danno dal quale la Società non può tenere indenne una Persona Assicurata a causa di:
(i) un divieto legale;
(ii) un divieto nell’atto costitutivo, statuto, regolamento, contratto o altro analogo documento della Società; o
(iii) insolvenza.
3.21 Dipendente
(i) un dipendente della Società che agisce in una funzione manageriale o di supervisione, compreso:
(a) il direttore generale;
(b) il dipendente designato quale responsabile della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lsg. 81/2008 o di analoga normativa vigente in altre giurisdizioni;
(c) il risk manager interno;
(d) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi della normativa italiana; o
(e) il dipendente designato quale responsabile interno del trattamento dei dati personali;
(ii) un dipendente della Società per un Atto Dannoso sul Lavoro; o
(iii) un dipendente della Società in relazione a un Sinistro o un’Indagine nel quale tale dipendente è coinvolto in qualità di convenuto co-imputato, o nel quale al dipendente è richiesto di partecipare, assieme a un Amministratore.
3.22 Ente No-Profit
Un ente senza scopo di lucro non soggetto a tassazione avente sede in Italia.
3.23 Esaurito
Quando l’assicuratore in questione:
(i) ha pagato un Danno; o
(ii) ha accettato di pagare un Danno; o
(iii) ha l’obbligo di pagare un Danno ai sensi di un Giudizio Definitivo,
con l’effetto di raggiungere o superare il massimale applicabile.
Ai fini della presente Definizione, tale pagamento viene considerato come effettuato nel giorno del pagamento, dell’accettazione o del giudizio, a seconda di ciò che avviene per primo.
3.24 Giudizio Definitivo
(i) una formale ammissione scritta, o
(ii) una condanna, una sentenza, un accertamento o una decisione di un’autorità giudiziaria o arbitrale, che:
(a) non è stata impugnata, per decorrenza del termine di impugnazione; o
(b) è stata impugnata, ma tale impugnazione è stata definita, abbandonata o è altrimenti cessata.
3.25 Giurisdizione Estera
Qualsiasi giurisdizione diversa da quella della legge che regola la Polizza.
3.26 Indagine
Un’indagine, inchiesta o verifica formale o ufficiale sulla Società o una Persona Assicurata in quanto operante in tale sua funzione, nella quale un’Autorità Amministrativa richiede per iscritto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo la partecipazione di tale Persona Assicurata, o indica per iscritto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo tale Persona Assicurata quale sottoposta ad indagine o quale testimone.
Laddove il contesto della Polizza lo richieda e subordinatamente alle specifiche condizioni di copertura, il termine Indagine
comprende una Pre-Indagine.
Il termine Indagine non comprende qualunque controllo, ispezione, verifica di conformità, revisione, esame, produzione di documenti o audit avente carattere routinario o frequenza regolare.
3.27 Indisponibile
quando l’assicuratore in questione o altro soggetto che presta un indennizzo:
(i) è insolvente; o
(ii) non risponde, riconoscendo la copertura totale o parziale di un Danno od obbligandosi a indennizzare totalmente o parzialmente un Danno, entro 60 giorni dal giorno in cui l’Assicurato gli richiede il pagamento di tale Danno.
3.28 Intimazione
L’ordine giudiziale notificato a una Persona Assicurata, in tale sua funzione, in qualità di testimone non coinvolto in un
Sinistro o in un’Indagine, con il quale si richiede a tale Persona Assicurata di:
(i) produrre informazioni (contenute o che si presume essere contenute in documenti o altri mezzi); o
(ii) comparire in qualità di testimone,
in relazione a un Sinistro coperto ai sensi della Polizza.
3.29 Massimale
Il massimale indicato al Punto 4 della Scheda di Polizza.
3.30 Obbligato Legalmente e Personalmente
Un obbligo di pagare emesso da un’autorità giudiziaria, un collegio arbitrale, un’Autorità Amministrativa o altro ente con potere di autotutela, o contenuto in un accordo legalmente valido, efficace ed esecutivo incluso un compromesso o una transazione per una responsabilità accertata o presunta.
3.31 Periodo Assicurativo
Il periodo di tempo compreso tra le date indicate al Punto 3 della Scheda di Polizza, e ogni volta che la Polizza venga tacitamente rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.
Laddove il contesto della Polizza lo richieda e subordinatamente a quanto previsto dall’art. 5.10 “Garanzia Postuma”, con il termine Periodo Assicurativo s’intende anche il Periodo di Garanzia Postuma.
3.32 Periodo di Garanzia Postuma
I periodi di cui al Punto 9 della Scheda di Polizza, decorrenti dalla data di scadenza del Periodo Assicurativo.
3.33 Persona Assicurata
Una persona fisica che è stata, è o diventerà durante il Periodo Assicurativo:
(i) un Amministratore;
(ii) un Amministratore di Fatto;
(iii) un Dipendente;
(iv) il coniuge (per matrimonio o unione civile) di una persona fisica indicata ai punti (i), (ii), (iii) o (vi), ma esclusivamente
in relazione all’Xxxx Xxxxxxx di tale persona identificata;
(v) l’erede, il legale rappresentante o l’avente diritto di una persona fisica indicata ai punti (i), (ii), (iii) o (vi), ma esclusivamente in relazione all’Atto Dannoso di tale persona identificata;
(vi) il membro di un comitato esecutivo o di supervisione, incluso l’organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001; o
(vii) membro del collegio sindacale,
ma esclusivamente se e fino alla misura in cui tale Persona Assicurata agisce per e in nome e per conto della Società in una delle funzioni di cui sopra.
Il termine Persona Assicurata non comprende il revisore contabile esterno.
Il termine Persona Assicurata comprende inoltre:
(a) una persona giuridica che, ai sensi di un contratto, ha messo a disposizione una persona fisica che la rappresenti nella funzione di Amministratore, ma esclusivamente se e fino alla misura in cui tale persona giuridica venga ritenuta responsabile come Amministratore assieme alla persona fisica debitamente nominata quale suo rappresentante; o
(b) un consulente persona fisica che, ai sensi di un contratto con la Società, svolga la funzione di Amministratore.
3.34 Polizza
Il presente contratto di assicurazione comprensivo di tutte le appendici eventualmente emesse.
3.35 Pre-Indagine
(i) Un’ispezione, irruzione o un sopralluogo presso una qualsiasi Società o Persona Assicurata da parte di un’Autorità Amministrativa, che preveda la produzione, l’esame, la copia o la confisca di documenti, registri o registrazioni o l’audizione di una Persona Assicurata;
(ii) una Verifica Interna; o
(iii) un’Auto-Denuncia,
che non si qualifichi come Sinistro o Indagine e che avvenga per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.
3.36 Procedimento di Estradizione
Indipendentemente dalla sussistenza di un Atto Dannoso:
(i) una richiesta, ai sensi del trattato applicabile, di un Paese (“il Paese richiedente”) verso un altro Paese (“il Paese destinatario”) di estradare una Persona Assicurata dal Paese destinatario al Paese richiedente; e
(ii) qualunque ricorso ad essa connesso, compreso il ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
3.37 Sinistro
(i) Una richiesta di risarcimento scritta;
(ii) un procedimento civile o arbitrale o qualunque procedimento giurisdizionale previsto dalla legge (inclusi una richiesta o procedimento avanzati in via riconvenzionale);
(iii) un procedimento penale;
(iv) un formale procedimento amministrativo o di un’autorità amministrativa di regolamentazione o di vigilanza;
(v) un procedimento di mediazione;
(vi) un procedimento legale per ottenere una tutela inibitoria di tipo pecuniario o non pecuniario o un risarcimento in forma specifica o altro rimedio giuridico;
(vii) un’Azione di Responsabilità del Socio; o
(viii) una richiesta formale innanzi ad una autorità giudiziaria per opporsi all’instaurarsi di un procedimento di cui al
precedente punto (vi),
contro una Persona Assicurata per un Xxxx Xxxxxxx.
Il termine Sinistro comprende anche:
(ix) un Procedimento di Estradizione; o
(x) una richiesta scritta per interrompere o sospendere il periodo di prescrizione in relazione a un Sinistro.
3.38 Sinistro Unico
Tutti i Sinistri o tutte le Indagini, o altri i fatti che danno origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della Polizza, in relazione alla stessa fonte o causa originante o alla stessa fonte o causa sottostante, indipendentemente dal fatto che tali Sinistri, Xxxxxxxx o altri fatti che danno origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della Polizza coinvolgano uno o più richiedenti, Assicurati, eventi o ragioni legali.
3.39 Società
La Contraente e qualsiasi Società Controllata che sia tale alla data o prima della data di decorrenza del Periodo Assicurativo.
3.40 Società Controllata
Una società in cui la Contraente, direttamente o indirettamente:
(i) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
(ii) controlli da sola la maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci; o
(iii) disponga del diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
Il termine Società Controllata comprende anche una “joint venture” o analoga società sulla quale la Contraente eserciti direttamente o indirettamente un effettivo controllo sulla gestione.
3.41 Società Partecipata
Una società che non sia una Società Controllata e non abbia titoli di debito o di capitale negoziati in qualsiasi mercato negli USA, salvo che tale società sia espressamente indicata come coperta con condizione particolare o appendice alla Polizza.
Il termine Società Partecipata comprende un ente che sia un Ente No-Profit.
3.42 Sostanza Inquinante
Qualsiasi sostanza contaminante o irritante o altro materiale o sostanza, compresi anche ma non solo: olio, fumo, vapore, fuliggine, asbesto, materiali contenenti asbesto, esalazioni, acidi, alcali, materiale nucleare o radioattivo, gas a effetto serra, sostanze chimiche e rifiuti. Il termine rifiuti comprende materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
3.43 Spese Conseguenti ad un’Intimazione
Spese legali e onorari professionali connessi, d’importo ragionevole, sostenuti personalmente da una Persona Assicurata con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore per produrre informazioni o per comparire in qualità di testimone, come richiesto da un’Intimazione.
3.44 Spese di Difesa
Spese, costi e altri onorari legali e professionali, d’importo ragionevole, sostenuti da parte o per conto di un Assicurato, con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, in conseguenza di un Sinistro e direttamente correlati alla valutazione, difesa, transazione o appello relativi a tale Sinistro. Sono esclusi qualsiasi compenso o costo orario di qualunque Persona Assicurata o altri costi o spese generali di qualsiasi Società.
Nei termini di quanto sopra, il termine Spese di Difesa comprende:
(i) xxxxx, spese e onorari d’importo ragionevole per avvalersi di un esperto abilitato nominato dal legale incaricato della difesa dell’Assicurato al fine di redigere una valutazione, una relazione, un parere, una diagnosi o una confutazione delle prove in relazione alla difesa di un Sinistro;
(ii) costi, spese e onorari d’importo ragionevole sostenuti per la difesa di un’Azione di Responsabilità del Socio contro un Assicurato, compresi costi e spese della Società sostenuti da una Persona Assicurata (anche attraverso un comitato speciale per il contenzioso) al fine di rigettare un’Azione di Responsabilità del Socio contro un Assicurato.
3.45 Spese di Opposizione
Spese, costi e altri onorari legali e professionali d’importo ragionevole sostenuti da una Persona Assicurata con il preventivo
consenso scritto dell’Assicuratore per intentare un’azione legale finalizzata a ottenere l’annullamento, il rinvio o la revoca di:
(i) un provvedimento con il quale si interdice una Persona Assicurata dal rivestire cariche direttive in società;
(ii) un provvedimento dell’autorità giudiziaria provvisorio o cautelare:
(a) di confisca, sequestro o congelamento dei diritti di proprietà su beni mobili o immobili di tale Persona Assicurata; o
(b) di pignoramento di beni immobili o mobili della Persona Assicurata;
(iii) un provvedimento dell’autorità giudiziaria che impone la limitazione della libertà personale della Persona Assicurata; o
(iv) l’espulsione di una Persona Assicurata in seguito alla revoca di un permesso di soggiorno idoneo, valido e vigente, per qualunque motivo ad eccezione di una condanna della Persona Assicurata per un reato.
3.46 Spese di Rappresentanza Legale
Spese, costi e altri onorari legali e professionali, d’importo ragionevole, sostenuti da parte o per conto di una Persona Assicurata (ad esclusione di compensi o costi orari di qualunque Persona Assicurata o altri costi o spese generali di qualsiasi Società) con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, direttamente in relazione alla collaborazione di tale Persona Assicurata in un’Indagine.
3.47 Titoli
Strumenti di debito o di capitale emessi dalla Società.
3.48 Trasformazione Societaria
Il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
(i) la Contraente si fonde o viene incorporata in altra persona giuridica;
(ii) la Contraente vende più del 90% del suo attivo a una persona fisica o giuridica o a un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto;
(iii) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto acquistano più del 50% del capitale sociale emesso dalla Contraente;
(iv) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto acquisiscono il controllo del diritto di nomina della maggioranza degli amministratori della Contraente;
(v) la Contraente entra in fallimento, liquidazione di qualunque tipo, amministrazione straordinaria o qualunque procedura concorsuale o para-concorsuale (ossia e specificatamente: accordi di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 182 bis e 182 septies L.F. - o artt. 57 e ss. del D.lgs n. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” applicabile ratione temporis -, il concordato preventivo, anche in bianco, il concordato in continuità), o viene nominato per la gestione di tutto o parte del suo attivo un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario, un supervisore o un’altra carica equivalente nell’ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione; o
(vi) la Contraente concorda piani attestati di risanamento ex art. 67, c.3 lett. d L.F. (o art. 56 del D.Lgs n. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” applicabile ratione temporis) e/o accordi con i creditori a seguito di una composizione assistita della crisi presso l’OCRI, che prevedono congiuntamente o disgiuntamente: (a) operazioni societarie straordinarie, quali scissioni; (b) l’avverarsi di una delle situazioni descritte sub (i), (ii), (iii) e (iv); (c) l’emissione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346 C.C.
3.49 Verifica Interna
(i) una verifica interna, condotta dalla Società, al fine di stabilire se debba essere effettuata un’Auto-Denuncia sulla base di considerazioni ragionevoli della Società circa la possibilità che si possa essere verificata una violazione sostanziale di obblighi derivanti da leggi o regolamenti a carico della Società o di una Persona Assicurata; o
(ii) una verifica interna, condotta dalla Società, richiesta da un’Autorità Amministrativa in seguito a un’Auto- Denuncia.
Il termine Verifica Interna non comprende qualunque controllo, ispezione, verifica di conformità, revisione, esaminazione, produzione di documenti o audit avente carattere routinario o frequenza regolare.
4. Esclusioni
La Polizza non copre il Danno:
4.1 Dolo e Profitti Personali
per:
(i) un’azione od omissione dolosa o deliberatamente illecita o fraudolenta o qualsiasi violazione intenzionale di legge da parte
di un Assicurato; o
(ii) un guadagno o vantaggio personale ottenuto dall’Assicurato al quale tale Xxxxxxxxxx non avesse legalmente diritto,
purché tali condotte siano accertate con un Giudizio Definitivo nell’ambito del Sinistro o dell’Indagine a cui si riferisce il
Danno.
4.2 Vertenze Legali Precedenti o in Corso
che si basi su, derivi da o sia riferibile a qualsiasi vertenza o altro procedimento precedente o in corso (compresi procedimenti o indagini di tipo civile, penale, amministrativo o da parte di un’autorità amministrativa di regolamentazione o di vigilanza) che coinvolgano la Società, una Società Partecipata o una Persona Assicurata e siano stati iniziati o avviati prima della data indicata al punto 6 della Scheda di Polizza, o che siano relativi o derivino dagli stessi o sostanzialmente gli stessi fatti o circostanze su cui si fonda la vertenza o il procedimento precedente o in corso.
4.3 Fatti Denunciati su Altre Polizze
che si basi su, derivi da o sia riferibile a un Atto Dannoso o a una serie di Atti Xxxxxxx connessi a cui si riferisce un Sinistro, una circostanza o un’Indagine denunciati e accettati ai sensi di qualunque polizza in vigore o scaduta alla data o prima della data di decorrenza della presente Polizza.
4.4 Società Contro Assicurato
che si basi su, derivi da o sia riferibile a un Sinistro avanzato o promosso da o per conto:
(i) della Società contro una Persona Assicurata; o
(ii) della Società Partecipata contro una Persona Assicurata in tale sua funzione per tale Società Partecipata, negli USA o in un territorio sottoposto alla giurisdizione degli USA, tranne:
(a) se tale Sinistro avviene con chiamata di terzo per regresso o garanzia e deriva direttamente da un altro Sinistro che sarebbe altrimenti coperto ai sensi della Polizza;
(b) se tale Sinistro è un’azione di responsabilità del socio avanzata o promossa per conto della Società o di una Società Partecipata senza la sollecitazione o partecipazione di una Persona Assicurata, Società o Società Partecipata, tranne il caso in cui esse siano legalmente tenute a farlo;
(c) se tale Sinistro è avanzato o promosso da un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario,
un supervisore o un’altra carica equivalente nell’ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione; o
(d) per le Spese di Difesa.
4.5 Collocamenti o Negoziazioni di Xxxxxx
che si basi su, derivi da o sia riferibile a:
a) un collocamento privato o a un’offerta pubblica di Xxxxxx durante il Periodo Assicurativo, o
b) qualunque violazione di qualunque legge o regolamento specificamente applicabile a società aventi titoli di debito o di capitale quotati o negoziati in qualunque mercato mobiliare ovunque nel mondo.
4.6 Danni a Cose o Persone
(i) per lesioni fisiche, malattie mentali, sofferenze emotive, malessere emotivo, malattia, malessere fisico o morte di una persona fisica; o
(ii) per danneggiamento o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d’uso di tale bene.
La presente esclusione non si applica tuttavia a:
(a) Spese di Difesa o Spese di Rappresentanza Legale; o
(b) sofferenze emotive e/o malessere emotivo derivante da un Atto Dannoso sul Lavoro.
4.7 Retroattività della Copertura
che si basi su, derivi da o sia riferibile ad Atti Dannosi commessi, e condotte verificatisi, precedenti la data indicata al punto 7 della Scheda di Polizza, qualora prevista.
Si precisa che al fine di stabilire l’applicabilità delle esclusioni sopra riportate nessun Atto Dannoso o condotta di un
Assicurato sarà imputato a una Persona Assicurata.
5. Norme che Regolano l’Assicurazione RC Amministratori, Sindaci e Direttori
Generali
5.1 Estensione Territoriale
La Polizza è operante, ai termini e alle condizioni da essa previsti, in relazione ai Danni derivanti da:
a) Sinistri avanzati in qualsiasi giurisdizione;
b) Indagini avviate in qualsiasi giurisdizione; o
c) altri i fatti che danno origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della Polizza,
salvo che la legge applicabile ai sensi della Polizza o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il Sinistro è stato
avanzato o l’Indagine è stata avviata o l’altro fatto si è verificato, impediscano all’Assicuratore di prestare l’indennizzo.
5.2 Validità della Copertura (Claims Made)
La Polizza copre esclusivamente:
a) i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, o durante la Garanzia Postuma qualora operante;
b) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, o durante la Garanzia Postuma qualora operante; o
a) altri i fatti che danno origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della Polizza che si siano verificati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, o durante la Garanzia Postuma qualora operante.
5.3 Massimale
(i) L’importo indicato al Punto 4 della Scheda di Polizza rappresenta l’importo massimo a cui l’Assicuratore è obbligato in aggregato per Periodo Assicurativo ai sensi di Polizza, ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo (iii), indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo ai sensi di Polizza, dagli importi richiesti, dal numero di Assicurati che avanzano tali richieste o dal momento in cui tali richieste vengono denunciate ai sensi della presente Polizza.
(ii) Se non viene espressamente diversamente convenuto, qualsiasi Sottolimite prestato dalla Polizza rappresenta l’importo massimo a cui l’Assicuratore è obbligato in aggregato per Periodo Assicurativo in relazione a tale Sottolimite, indipendentemente dal numero di richieste di indennizzo ai sensi di Polizza, dagli importi richiesti o dal numero di Assicurati che avanzano tali richieste. Qualsiasi Sottolimite è da intendersi parte integrante del Massimale indicato al punto 4 della Scheda di Polizza e non in aggiunta allo stesso.
(iii) Ai sensi dell’Art. 1917 X.X., xxxxx 0, xx Xxxxx xx Xxxxxx consistenti in spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
5.4 Sinistri e Fatti Correlati
Un Sinistro Unico è valido ai fini della presente Xxxxxxx solo se la denuncia del primo Sinistro, della prima Indagine o del primo altro fatto che dà origine a una richiesta di indennizzo ai sensi di una polizza, divenuto poi tale Sinistro Unico, è stata effettuata dall’Assicurato durante il Periodo Assicurativo.
5.5 Franchigia
(i) La franchigia d’importo più elevato indicata al punto 5 della Scheda di Polizza verrà applicata a ogni Sinistro Unico.
La franchigia non verrà applicata a un Danno Non Indennizzabile, alle coperture previste dagli articoli 2.9 “Procedimenti di Estradizione” e ai Costi di Pubbliche Relazioni. Per tutti gli altri Danni la franchigia rimarrà a carico dell’Assicurato e l’Assicuratore non sarà obbligato a pagare alcun importo entro tale franchigia.
(ii) Qualora la Società non indennizzi una Persona Assicurata l’Assicuratore, fermo quanto previsto dai termini e dalle condizioni della Polizza, anticiperà l’importo della franchigia e la Società sarà tenuta a rimborsare tale importo all’Assicuratore.
5.6 Denuncia di Xxxxxxxx, Indagini e Circostanze
(i) Per tutte le richieste di indennizzo ai sensi di Xxxxxxx, l’Assicurato dovrà inviare denuncia scritta all’Assicuratore nel più breve tempo possibile, ma non oltre 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza per la prima volta che il Sinistro è stato avanzato o l’Indagine è stata avviata o abbia conoscenza per la prima volta di altro fatto che dia origine a una richiesta di indennizzo ai sensi di Polizza.
In caso di scadenza del Periodo Assicurativo, la denuncia dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del Periodo Assicurativo, o, in relazione a un Sinistro o a un’Indagine rispettivamente avanzato o avviata o a un altro fatto che dia origine a una richiesta di indennizzo ai sensi di Polizza per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma, qualora operante, entro 30 giorni dalla scadenza di tale Periodo di Garanzia Postuma.
In ogni caso, qualora l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di adempiere a quanto sopra perché vietatogli legalmente da un’Autorità Amministrativa sulla base di un accordo di riservatezza, l’Assicurato potrà denunciare per iscritto all’Assicuratore tale Sinistro o Indagine o altro fatto entro il termine massimo di 24 mesi dalla scadenza del Periodo Assicurativo, purché l’Assicuratore riceva la denuncia entro 30 giorni dal momento in cui l’Assicurato non sia più sottoposto al divieto di cui sopra e sia in grado di dare evidenza dell’accordo di riservatezza.
Qualora un Assicurato non abbia denunciato, perché vietatogli legalmente da un’Autorità Amministrativa, laddove applicabile, sulla base di un accordo di riservatezza, un Sinistro o un’Indagine o altro fatto che dà origine a una richiesta di indennizzo sotto una polizza in vigore o scaduta alla data o prima della data di decorrenza della presente Polizza, l’Assicuratore s’impegna a non esercitare il diritto di annullare o recedere dalla presente Xxxxxxx per dichiarazioni precontrattuali false o reticenti, ma esclusivamente in relazione a tale Sinistro o Indagine o altro fatto che dà origine a una richiesta di indennizzo precedenti.
(ii) Se durante il Periodo Assicurativo l’Assicurato venga a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine a un Sinistro o un’Indagine ai sensi di Polizza e ne dà comunicazione scritta all’Assicuratore, l’eventuale Sinistro o Indagine che successivamente dovesse essere rispettivamente avanzato o avviata nei confronti di un Assicurato saranno considerati ai fini di Polizza come un Sinistro o un’Xxxxxxxx rispettivamente avanzato o avviata durante il Periodo Assicurativo. La comunicazione scritta delle circostanze dovrà espressamente identificare l’Atto Dannoso o la condotta, la data in cui sono stati commessi, il danno potenziale, le persone che potrebbero richiedere il risarcimento, le persone che potrebbero essere accusate di aver causato un danno e il modo con cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta di tali circostanze.
(iii) Una denuncia effettuata ai sensi di una polizza di “Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali” stipulata da una Società Controllata in una Giurisdizione Estera con l’Assicuratore (o qualsiasi altra società del gruppo Chubb) per un periodo di copertura equivalente alla presente Polizza, sarà considerata come una denuncia effettuata ai sensi della presente Polizza, e viceversa.
5.7 Gestione dei Sinistri
(i) Ad eccezione dei Sinistri di cui al successivo paragrafo (iii) del presente articolo, è dovere dell’Assicurato, e non dell’Assicuratore, difendersi in relazione a un Sinistro o un’Indagine denunciati ai sensi di Xxxxxxx. L’Assicuratore avrà comunque il diritto di unirsi all’Assicurato nella difesa di un Sinistro o un’Indagine.
(ii) L’Assicuratore s’impegna ad accettare una rappresentanza legale separata qualora sussista un sostanziale conflitto di interessi tra Persone Assicurate o la Società che rende tale rappresentanza legale separata necessaria.
(iii) L’Assicuratore avrà il diritto di assumere la difesa in relazione ai Sinistri contro una Persona Assicurata da parte o per conto di:
(a) qualsiasi Società; o
(b) qualsiasi Società Partecipata, salvo il caso in cui tale Sinistro sia:
i) con chiamata di terzo in regresso o garanzia se tale Sinistro derivi direttamente da un altro Sinistro che sarebbe altrimenti coperto ai sensi di Polizza;
ii) un’azione di responsabilità del socio avanzata o promossa per conto della Società o Società Partecipata senza la sollecitazione o partecipazione di una Persona Assicurata, della Società o Società Partecipata, tranne il caso in cui esse siano legalmente tenute a farlo; o
iii) avanzato o promosso da un liquidatore, curatore, commissario, amministratore straordinario, supervisore o altra
carica equivalente nell’ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione.
In relazione a tali Sinistri l’Assicuratore non avrà alcun dovere od obbligo di fornire comunicazioni a qualsiasi altro
Assicurato.
(iv) L’Assicurato dovrà impegnarsi a non pregiudicare i diritti dell’Assicuratore in relazione a una richiesta di indennizzo avanzata ai sensi di Xxxxxxx.
(v) L’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare di transare con riferimento a un Sinistro o un’Indagine o sostenere alcun Danno (salvo quanto previsto all’art. 2.2 “Costi e Spese di Emergenza”), senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore. Si precisa che un’Auto-Denuncia non costituisce un’ammissione di responsabilità.
(vi) L’Assicuratore s’impegna a non negare o ritardare il consenso alla conclusione di una transazione ragionevole di un
Sinistro quando l’Assicurato ne chiede il preventivo consenso.
Ai fini della Polizza, per “transazione ragionevole” s’intende una definizione totale o parziale di un Sinistro,
indipendentemente dal fatto che l’Assicurato sia stato o sarebbe riconosciuto legalmente responsabile, che:
(a) sia proporzionata, adeguata ed economicamente prudente considerate tutte le circostanze, intendendo per tali anche:
i) la possibile responsabilità legale dell’Assicurato; e
ii) l’importo delle Spese di Difesa che sarebbero potenzialmente sostenute in assenza di una transazione; e
(b) sia comunque d’importo non superiore all’importo per cui, se le accuse connesse al Sinistro fossero dimostrate in un
Xxxxxxxx Finale, l’Assicurato sarebbe legalmente responsabile, inclusi:
i) risarcimenti (sia aventi carattere riparatorio del danno che, nelle giurisdizioni ove ammessi, d’importo fisso
stabilito dalla legge o calcolati secondo le regole relative a danni esemplari, punitivi o aggravati);
ii) spese giudiziarie della parte attrice e costi, oneri o spese connessi; e/o
iii) interessi.
(vii) L’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore e agli incaricati che lo stesso potrà nominare tutte le informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste e fornire tutta la collaborazione e l’assistenza in relazione all’indagine e alla difesa delle richieste di indennizzo ai sensi di Xxxxxxx.
(viii) Qualora l’Assicuratore e l’Assicurato non fossero d’accordo sulla ragionevolezza di una transazione o sull’opportunità di proseguire nella difesa di un Sinistro (valutando le probabilità di successo della difesa e le possibilità di concludere una transazione), le Parti potranno accordarsi e ottenere un parere da parte di un avvocato con almeno 10 anni di esperienza nel settore assicurativo, scelto di comune accordo tra le Parti o nominato in caso di mancato accordo dall’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, per decidere la questione. La decisione sarà vincolante per l’Assicuratore e per l’Assicurato, che dovranno pertanto agire di conseguenza.
5.8 Anticipo delle Spese di Difesa e Ripartizione del Danno
(i) L’Assicuratore anticiperà progressivamente le Spese di Difesa coperte fino al Giudizio Definitivo o alla transazione di un Sinistro e anticiperà le Spese di Rappresentanza Legale coperte. Qualsiasi somma anticipata ai sensi di quanto sopra dovrà essere restituita all’Assicuratore qualora si accerti che l’Assicurato non abbia diritto all’indennizzo di tali somme.
(ii) Con gli stessi criteri di quanto stabilito al precedente punto (i), l’Assicuratore anticiperà le Spese di Difesa e le Spese di Rappresentanza Legale che la Società ometta di anticipare o indennizzare.
(iii) In caso di:
(a) un Sinistro o un’Indagine contro un Assicurato che non siano interamente coperti dalla Polizza; e/o
(b) un Sinistro o un’Indagine contro una Persona Assicurata che siano avanzati anche contro un soggetto che non sia un Assicurato;
l’Assicuratore e l’Assicurato si adopereranno al meglio per definire una ripartizione ragionevole del Danno coperto dalla Polizza e del danno non coperto sulla base delle relative posizioni giuridiche ed economiche.
(iv) In caso di mancato accordo in merito alla ripartizione del Danno di cui al precedente punto (iii), l’Assicuratore e l’Assicurato dovranno sottoporre la controversia entro 28 giorni (o altro termine se espressamente concordato) a un avvocato con almeno 10 anni di esperienza nel settore assicurativo, scelto di comune accordo tra le Parti o nominato in caso di mancato accordo dall’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, al fine di ottenere una valutazione scritta neutrale e vincolante, sulla base di una memoria scritta fornita da ciascuna Parte e di eventuali altre informazioni che l’avvocato potrà richiedere, al fine di pervenire a una risoluzione rapida ed economicamente conveniente della controversia.
(v) In caso di controversia tra Assicuratore e Assicurato circa l’ammissibilità della copertura assicurativa o la possibilità di assicurare determinati fatti ai sensi della legge applicabile, l’Assicuratore rimborserà gli onorari, i costi e le spese, d’importo ragionevole, sostenute da un Assicurato, con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, per stabilire se la copertura assicurativa sia ammissibile o i fatti siano assicurabili.
5.9 Trasformazioni Societarie
Qualora durante il Periodo Assicurativo si verifichi una Trasformazione Societaria:
(i) la copertura prevista dalla Polizza si applicherà soltanto agli Atti Dannosi commessi, o alle Indagini relative a condotte verificatisi, precedentemente alla data di efficacia della Trasformazione Societaria;
(ii) la Contraente dovrà informarne per iscritto l’Assicuratore entro 30 giorni dalla data di efficacia della
Trasformazione Societaria, fornendo tutte le informazioni che verranno richieste; e
(iii) la Polizza sarà da intendersi automaticamente cancellata alla scadenza del Periodo Assicurativo durante il quale si è verificata la Trasformazione Societaria, senza applicazione di quanto previsto dall’Art. 6.16) “Rinnovo dell’Assicurazione (Tacito Rinnovo) – Obbligo di Inviare Informazioni Finanziarie Aggiornate”.
5.10 Garanzia Postuma
(i) Qualora la Contraente decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza.
Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a:
(a) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo di Garanzia Postuma
purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo; o
(b) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo.
(iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma
qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.
6. Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale
6.1 Come Leggere la Polizza
Le presenti Condizioni di Assicurazione, la Scheda di Polizza, tutte le appendici e ogni dichiarazione emessa dall’Assicuratore alla decorrenza della Polizza che assoggetta l’efficacia della copertura a un determinato elemento, costituiscono un contratto unico, nel quale, salvo il caso in cui il contesto richieda altrimenti:
a) il titolo degli articoli ha solo scopo descrittivo e non vale a fini interpretativi;
b) il singolare comprende il plurale e viceversa;
c) il maschile comprende il femminile e viceversa;
d) il riferimento a una specifica norma di legge comprende qualsiasi sua modifica o nuova promulgazione;
e) il riferimento a cariche, uffici, organizzazioni o titoli comprende il loro equivalente in altre giurisdizioni;
f) il consenso dell’Assicuratore, qualora richiesto ai sensi di Xxxxxxx, non verrà negato o ritardato senza ragione; e
g) gli esempi che seguono a espressioni quali “incluso”, “include” o espressioni similari hanno intento di esemplificazione
non esaustiva.
In caso di coassicurazione, il testo della presente Xxxxxxx viene accettato e adottato come testo vincolante da tutti gli assicuratori che sottoscrivono il rischio, anche nel caso in cui esso sia stato proposto in tutto o in parte dall’Assicurato e/o suoi intermediari assicurativi o terzi.
6.2 Pagamento del Premio
L’assicurazione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati, altrimenti ha decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se la Contraente non paga i premi o le rate
di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o all’Assicuratore.
6.3 Dichiarazioni Inesatte o Reticenze relative alle Circostanze del Rischio
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente e/o Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, si applica quanto previsto dagli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
6.4 Aggravamento del Rischio
La Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 C.C.).
6.5 Diminuzione del Rischio
In caso di diminuzione del rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (Art. 1897 C.C.).
6.6 Modifiche dell’Assicurazione
Nessuna modifica o trasferimento di diritti ai sensi della presente Polizza sarà efficace ai fini della presente Polizza se non
espressamente riportato per iscritto in un’appendice emessa dall’Assicuratore.
6.7 Altre Assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Qualora l’Assicurato abbia diritto alla copertura assicurativa ai sensi di qualsiasi altra polizza (ad eccezione di un’assicurazione appositamente prestata in eccesso alla presente Polizza) per un Sinistro o un’Indagine o altro fatto che dia origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Polizza, l’Assicuratore non sarà responsabile del Danno se non per la parte in eccesso rispetto all’importo indennizzato ai sensi di tale altra polizza.
6.8 Diritto di Surroga
L’Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell’ammontare del risarcimento nei diritti di ogni Assicurato verso i terzi responsabili. Ogni Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 C.C.).
6.9 Clausola di Autorizzazione
La Contraente accetta di agire per conto di tutti gli Assicurati in relazione alla presente Xxxxxxx, salvo il caso di un Sinistro o un’Indagine in cui abbia un conflitto di interessi con una Persona Assicurata, nel qual caso la Persona Assicurata agirà per conto proprio.
6.10 Ordine di Priorità tra Indennizzi
L’Assicuratore pagherà:
(i) per primo il Danno coperto a, o per conto di, una Persona Assicurata; e
(ii) successivamente il Danno coperto pagato dalla Società per conto di una Persona Assicurata.
Lo stato di insolvenza di qualsiasi Società non costituirà per l’Assicuratore una motivazione valida per seguire un ordine diverso da quello sopra esposto.
6.11 Sanzioni Economiche e Commerciali
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l’Assicuratore o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell’Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli USA.
6.12 Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa
Nel caso in cui la Contraente denunci un Sinistro o un’Indagine o un altro fatto che dia origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Polizza essendo a conoscenza che lo stesso è o potrebbe essere falso o doloso, sia in ordine all’ammontare del Danno sia in ordine ad altri elementi determinanti, o nel caso in cui produca dichiarazioni o documenti falsi, occulti prove, o agevoli intenti fraudolenti di terzi, la Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì l’Assicurato il diritto a qualsiasi indennizzo, fermo restando per l’Assicuratore il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell’eventuale danno provocato.
6.13 Forma delle Comunicazioni della Contraente all’Assicuratore
Le comunicazioni ai sensi dell’art. 5.6 “Denuncia di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx e Circostanze”, la disdetta e ogni altra comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovranno essere trasmesse all’Assicuratore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere trasmesse, anche tramite altro valido mezzo documentabile, all’Assicuratore o all’Intermediario indicato al punto 2 della Scheda di Xxxxxxx, ma in quest’ultimo caso avranno effetto soltanto se tempestivamente trasmesse all’Assicuratore.
6.14 Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.
6.15 Legge Applicabile e Foro Competente
La presente Xxxxxxx è regolata dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia relativa alla sua validità, interpretazione o esecuzione è competente il foro di Milano.
6.16 Rinnovo dell’Assicurazione (Tacito Rinnovo) – Obbligo di Inviare Informazioni Finanziarie Aggiornate
In mancanza di disdetta, spedita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del Periodo Assicurativo in corso, la Polizza s’intende tacitamente rinnovata per un nuovo Periodo Assicurativo.
Su specifica richiesta scritta dell’Assicuratore, la Contraente dovrà trasmettere all’Assicuratore, almeno 75 giorni prima della scadenza del Periodo Assicurativo in corso, le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura che l’Assicuratore potrà richiedere. Esaminata la documentazione ricevuta, l’Assicuratore avrà facoltà di determinare se vi è stata una diminuzione o un aggravio di rischio e provvederà di conseguenza a modificare il premio di rinnovo e/o i termini e le condizioni di Polizza. Si precisa che l’offerta da parte dell’Assicuratore di termini e condizioni di rinnovo diversi da quelli in corso non costituisce disdetta alla Polizza, salvo quanto espressamente previsto all’art. 6.17 “ Diritto dell’Assicuratore di Aumentare il Premio – Deroga al Tacito Rinnovo” che segue.
6.17 Diritto dell’Assicuratore di Aumentare il Premio - Deroga al Tacito Rinnovo
Prima di ogni rinnovo tacito annuale della Polizza, l’Assicuratore avrà il diritto di modificare il premio annuo per il Periodo Assicurativo successivo. Il premio annuo così modificato verrà comunicato al Contraente tramite l’emissione di una quietanza, che dovrà essere trasmessa al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza del Periodo Assicurativo in
corso. Tale appendice sarà da intendersi quale disdetta ai sensi dell’art. 6.16 che precede, in espressa deroga alla forma di comunicazione richiesta da tale articolo per la disdetta.
Il pagamento da parte del Contraente del premio annuo modificato equivarrà ad accettazione del premio modificato e la
Xxxxxxx verrà rinnovata agli stessi termini e condizioni in corso con l’eccezione del premio annuo.
Nel caso in cui il Contraente non comunichi la sua volontà di accettare il premio annuo modificato, né paghi il premio annuo modificato, la Polizza dovrà intendersi terminata alla data di scadenza del Periodo Assicurativo durante il quale il premio annuo modificato è stato comunicato al Contraente.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
La Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Sinistri, Xxxxxxxx o altri fatti che diano origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Polizza con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Xxxxxxx e anche qualora la Contraente ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
Anche agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., si avverte la Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto all’indennizzo.
La Contraente
(Timbro e Firma)
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 C.C. la Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli di Polizza:
Art. | 2.1 | Società Controllate |
Art. | 4 | Esclusioni |
Art. | 5.1 | Estensione Territoriale |
Art. | 5.2 | Validità della Copertura (Claims Made) |
Art. | 5.3 | Massimale |
Art. | 5.4 | Sinistri e Fatti Correlati |
Art. | 5.5 | Franchigia |
Art. | 5.6 | Denuncia di Xxxxxxxx, Indagini e Circostanze |
Art. | 5.7 | Gestione dei Sinistri |
Art. | 5.8 | Anticipo delle Spese di Difesa e Ripartizione del Danno |
Art. | 5.9 | Trasformazioni Societarie |
Art. | 5.10 | Garanzia Postuma |
Art. | 6.7 | Altre Assicurazioni |
Art. | 6.9 | Clausola di Autorizzazione |
Art. | 6.12 | Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa |
Art. | 6.15 | Legge Applicabile e Foro Competente |
Art. | 6.16 | Rinnovo dell’Assicurazione (Tacito Rinnovo) – Obbligo di Inviare Informazioni Finanziarie Aggiornate |
Art. | 6.17 | Diritto dell’Assicuratore di Aumentare il Premio – Deroga al Tacito Rinnovo |
La Contraente
(Timbro e Firma)
La Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione, nonché, ove ne sia prevista la consegna, la documentazione precontrattuale costituente il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Proposta, ove previsto). Qualora si siano concordate Condizioni aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo consegnato, la Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno a integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto lì disciplinato.
La Contraente
(Timbro e Firma)
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell’interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell’interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell’interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l’interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra de scritte.
L’interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei d ati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 00-000000– Fax: 00-00000000 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
L’Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet xxx.xxxxx.xxx/xx o direttamente al seguente link xxxxx://xxx0.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.
Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.