Periodo di Garanzia Postuma Clausole campione

Periodo di Garanzia Postuma. (Art. 3.5) Comunicazione del sinistro all'Assicuratore entro 60 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza. 3 90 giorni 1 120 giorni 3 Riferimento Elemento tecnico Condizione prevista da Punteg gio Miglioria tecnica Punteg gio Offert a Capitol ato capitolato di polizza massim o assegn ato Art. 1.8 Facoltà di recesso (per l’Assicuratore) Ciascuna scadenza annuale 10 Rinuncia alla facoltà di recesso per l’intero periodo contrattuale 10 Art. 3.6 Somme assicurate Caso Morte € 200.000,00 20 € 230.000,00 6 € 300.000,00 20 Art. 3.6 Somme assicurate Caso Invalidità Permanente € 200.000,00 20 € 230.000,00 6 € 300.000,00 20 Art. 3.6 Somme assicurate Rimborso Spese Mediche € 30.000,00 20 € 33.000,00 6 Riferim ento Capitol ato Elemento tecnico Condizione prevista da capitolato di polizza Punteg gio massim o Miglioria tecnica Punteg gio assegn ato Offert a Art. 1.8 Facoltà di recesso (per l’Assicuratore) Ciascuna scadenza annuale 10 Rinuncia alla facoltà di recesso per l’intero periodo contrattuale 10 Art. 2.3 Somme assicurate (Massimale) € 30.000,00 20 € 32.500,00 6 € 35.000,00 12 € 40.000,00 20 Art. 3.2 – 1) Traino o Recupero del veicolo € 700,00 10 € 800,00 2 € 1.000,00 10 Art. 3.2 – 3) Noleggio veicolo sostitutivo € 350,00 10 € 450,00 2 € 750,00 10 Art. 3.3 Riparazione diretta Presenza di almeno 9 (nove) officine/carrozzeri e convenzionate per ogni Regione italiana ad eccezione di Molise e Valle d’Aosta 10 12 2 15 4 18 10 Art. 3.3 Riparazione diretta Presenza di almeno 4 (quattro) officine/carrozzeri e convenzionate per Molise e Valle d’Aosta 10 6 2 Riferim ento Capitol ato Elemento tecnico Condizione prevista da capitolato di polizza Punteg gio massim o Miglioria tecnica Punteg gio assegn ato Offert a Art. 1.9 Facoltà di recesso (per la Società) ciascuna scadenza annuale 10 Rinuncia alla facoltà di recesso per l’intero periodo contrattuale 10 Art. 3.1 Effetto dell’assicurazio ne Sezioni I – IV e VII Si intendono compresi i fatti scoperti e denunciati durante la vigenza della polizza, purché avvenuti non anteriormente a 12 (dodici) mesi, dalla data di effetto della polizza stessa 12 24 mesi 6 36 mesi 12 Art. 3.1 Effetto dell’assicurazio ne Sezioni I – IV e VII l’Assicurato avrà 6 (sei) mesi di tempo per scoprire e denunciare all’Autorità competente ed all’Assicuratore eventuali sinistri che siano avvenuti antecedentemente la cessazione della polizza 12 12 mesi 6 18 mesi 12 Allegat o A Sezioni e Somme assicur ate Somma complessivame nte assicurata € 15.00...
Periodo di Garanzia Postuma il periodo di tempo successivo al Periodo di Assicurazione entro il quale l’Assicurato può denunciare all’Assicuratore i Sinistri coperti ai sensi della presente Xxxxxxx, come meglio descritto alla Garanzia R di cui all’art. 1.
Periodo di Garanzia Postuma. 3.1.1 In caso di mancato rinnovo o risoluzione (per cause diverse dal mancato pagamento del premio) della presente Polizza o in caso di Modifica nel controllo (come definito nella Sezione 8 della presente Polizza) l’Impresa Aderente avrà automaticamente diritto, senza obbligo di pagamento di alcun premio addizionale, ad una (1) sola estensione della copertura prestata dalla presente Polizza di assicurazione per il periodo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla scadenza del Periodo di assicurazione. Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato durante il Periodo di garanzia postuma, ma limitatamente ad Atti illeciti commessi prima della scadenza del Periodo di assicurazione ovvero prima della Modifica nel controllo. 3.1.2 In caso di mancato rinnovo o risoluzione (per cause diverse dal mancato pagamento del Premio) o in caso di Modifica nel controllo (come definito nella Sezione 8) della presente Polizza di assicurazione, la Contraente avrà diritto a richiedere per iscritto una (1) sola estensione della copertura prestata dalla presente Polizza per il periodo a scelta di: (i) 12 mesi, (ii) 24 mesi, (iii) 36 mesi, (iv) 48 mesi o (ii) 60 mesi a decorrere dalla scadenza del Periodo di assicurazione. Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato durante il Periodo di garanzia postuma scelto dalla Contraente, ma limitatamente agli Atti illeciti commessi prima della scadenza del Periodo di assicurazione ovvero della Modifica nel controllo e, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo Paragrafo 3.1.3, a condizione che il premio addizionale lordo indicato al Punto 12 della Scheda per il Periodo di garanzia postuma scelto sia stato interamente versato dalla Contraente nel termine indicato dall’Assicuratore. La scelta di un Periodo di garanzia postuma disciplinato dal presente Paragrafo esclude il diritto di avvalersi dell’estensione di cui al Paragrafo 3.1.1 che precede. 3.1.3 Il diritto a richiedere il Periodo di garanzia postuma previsto dal Paragrafo 3.1.2 è soggetto al termine di decadenza di trenta (30) giorni dalla data di mancato rinnovo o risoluzione della Polizza o dalla data del Modifica nel controllo, termine entro il quale la richiesta scritta della Contraente deve perv...
Periodo di Garanzia Postuma il periodo di tempo successivo al Periodo di Assicurazione, entro il quale l’Assicurato può denunciare all’Assicuratore i Sinistri coperti dalla presente Polizza, ai sensi di quanto descritto alla Garanzia G “Garanzia Postuma” dell’art. 1 “Oggetto dell’Assicurazione”.
Periodo di Garanzia Postuma. Qualora la presente Xxxxxxx non venga rinnovata, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio, e purché non venga sostituita, in tutto o in parte, da altra polizza di contenuto analogo o similare stipulata con altro assicuratore, l’Assicurato avrà diritto a un Periodo di Garanzia Postuma pari ai giorni indicati al punto 3 della Scheda di Polizza, a decorrere dalla data di mancato rinnovo della presente Polizza, durante il quale l’Assicurato potrà denunciare all’Assicuratore:
Periodo di Garanzia Postuma. La Contraente ha diritto ad un periodo di garanzia postuma di 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, automaticamente efficace senza il pagamento di alcun premio supplementare. L'estensione di copertura è operante solo in relazione a: i. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 3.1.1 - "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza", 3.1.2 - "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete" e 3.1.3 - "Responsabilità derivante dai media": Atti illeciti commessi interamente prima della scadenza del Periodo assicurativo e notificati all'Assicuratore prima della scadenza del Periodo di garanzia postuma; e ii. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 3.1.4 - "Cyber-Estorsione", 3.1.5 - "Perdita di Dati" e 3.1.6 - "Interruzione d'attività": Eventi di cyber-estorsione, Incidenti relativi ai Dati o Incidenti di interruzione d'attività verificatisi prima della scadenza del Periodo assicurativo e notificati all'Assicuratore prima della scadenza del Periodo di garanzia postuma. Il Periodo di garanzia postuma non potrà essere attivato in caso di risoluzione o annullamento del presente Contratto di assicurazione. In caso di sottoscrizione di altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, il periodo di postuma cesserà automaticamente.
Periodo di Garanzia Postuma il periodo di estensione della copertura, qualora operante, descritto agli art. 5.6 “Trasformazioni Societarie” e 5.14 “Periodo di Garanzia Postuma per Mancato Rinnovo della Polizza”.
Periodo di Garanzia Postuma. La Contraente ha diritto ad un periodo di garanzia postuma di 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, automaticamente efficace senza il pagamento di alcun premio supplementare. L'estensione di copertura è operante solo in relazione a:
Periodo di Garanzia Postuma. I periodi di cui al Punto 9 della Scheda di Polizza, decorrenti dalla data di scadenza del Periodo Assicurativo.

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  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • Estensioni di garanzia La garanzia comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato, derivante: 1) dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali, indicati in polizza, compreso l’eventuale deposito di riser- va, nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; la garanzia com- prende inoltre i danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua, il risar- cimento viene corrisposto con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro; 2) dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove viene svolta l’attività effettuati in economia e/o affidati a terzi; 3) da lavori di straordinaria manutenzione inclusi tra questi l’ampliamento, il ripristino di locali, capannoni ed edifici vari in cui si svolge l’attività indicata in polizza. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96. 4) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stands; 5) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio Italiano, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; 6) dall’uso di apparecchiature elettroniche in genere poste al servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività; 7) dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano sia all’interno delle aree occupate dall’Assicurato che all’esterno; 8) dal possesso di cani anche da guardia (compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani); 9) dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardia anche se armata; 10) dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui dete- nute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale sta- bilito in polizza per ogni anno assicurativo; l’assicurazione di cui al presente settore si intende inoltre estesa ai danni: 11) diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzi- dette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato; 12) diretti e materiali ai veicoli di terzi e dei dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è pre- stata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni veicolo; 13) conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci; 14) cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del pro- dotto. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo; 15) derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro; 16) cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 C.C. 17) derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei pro- pri dipendenti anche all’esterno delle aree ove viene svolta l’attività; 18) da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di ser- vizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 500,00, con limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato con il massimo di € 60.000,00 per anno assi- curativo; 19) da sottrazione, distruzione e deterioramento, a parziale deroga dell’art. 5.6 lettera d), di cose dei clienti da essi portate, a qualsiasi titolo nei locali dell’esercizio indicato in polizza - consegnate e non - con un limite di risarci- mento di € 1.200,00 per ogni cliente danneggiato con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo. 20) da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in deposito nel- l’ambito dell’azienda, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a ter- mini di legge.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.