SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:
Sinistri 14.1 In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa, il Locatario dovrà assumere ogni misura necessaria a preservare il Veicolo ed alla limitazione del danno. 14.2 In caso di sinistro, il Locatario è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.” La “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” con l’eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune dovranno essere trasmesse dal Locatario al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice,i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative. Qualora si verificasse un ritardo o in caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette, il Locatore potrà addebitare al Locatario il danno subito in conseguenza delle suddette inadempienze. 14.3 In caso di sinistro e/o guasto che produca danni riparabili al Veicolo, il Locatario continua ad essere tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione e dovrà procedere alla rimessione in pristino del Veicolo. Tale rimessione in pristino dovrà essere effettuata da un Centro Autorizzato dal Locatore. 14.4 In caso di sinistro e/o guasto in cui il Veicolo sia dichiarato tecnicamente o economicamente non riparabile dal perito della Compagnia assicurativa o dal Locatore, il Contratto si risolverà di diritto alla data del sinistro e/o guasto. Il Locatario dovrà di conseguenza, per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nella Proposta di Locazione, corrispondere al Locatore una somma a titolo di penale pari alla valutazione commerciale del Veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento dell’evento, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, incluse le relative tasse, salvo il risarcimento del maggior danno. 14.5 In caso di atti vandalici, furto e/o incendio del Veicolo, il Locatario dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità competente e farsi rilasciare attestato di resa denuncia. Il Locatario dovrà inviare la suddetta denuncia in originale al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice, i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative e, in caso di furto e/o incendio, dovrà allegare anche la chiave originale ed i duplicati. 14.6 In caso di furto, qualora il Veicolo non venga ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia, il Contratto si intenderà risolto di diritto dalla data del furto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore la somma definita all’art. 14.4. 14.7 In caso di sinistro senza terzi danneggiati, il Locatario potrà comunicare tale accadimento al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice, i cui riferimenti sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative, entro 3 (tre) giorni lavorativi mediante invio via e-mail del “Modulo di denuncia senza controparte”, disponibile anche nell’area Documenti Utili dei siti xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx. 14.8 Nei casi previsti dal presente articolo, le somme dovute dal Locatario al Locatore saranno decurtate dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dal Locatore, ferme restando eventuali franchigie, scoperti, ecc. a carico del Locatario. 14.9 In caso di noleggio di un Veicolo Elettrico, per ragioni di sicurezza legate alla commercializzazione degli stessi, le operazioni di deposito e di rimessa in pristino della Batteria potranno essere effettuate solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore. In caso di restituzione della Batteria, essa potrà essere effettuata solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore. Anche in caso di invio della Batteria ad un Centro di Smaltimento l’organizzazione di questa operazione potrà essere effettuata solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore.
Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze
REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.