Società controllate Clausole campione

Società controllate. Poiché il MAR non impone obblighi in merito alla diffusione di Informazioni Privilegiate relative alle Controllate, la Società dovrà comunicare solo le Informazioni Privilegiate delle Controllate che possano influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. Al fine di monitorare i flussi informativi relativi alle Controllate, la presente Procedura sarà consegnata al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (ovvero all'Amministratore Unico) di ciascuna Controllata che, firmandola per accettazione, si impegneranno a comunicare tempestivamente al FGIP le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate relative a ciascuna Controllata, individuate come indicato al precedente Paragrafo 6.
Società controllate a. Nuove SOCIETA’ CONTROLLATE Qualora durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE la SOCIETA’ dovesse costituire un'altra entità giuridica o acquisire, direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile italiano di un’altra entità giuridica, questa sarà considerata SOCIETA’ CONTROLLATA dalla data di costituzione o acquisizione, a condizione che la stessa: - non abbia un totale attivo superiore al 40% del totale attivo del bilancio consolidato del gruppo ANCI; o - non abbia i propri TITOLI quotati in una borsa valori negli Stati Uniti d’America, suoi territori o possedimenti; o - non abbia un volume di vendite o un totale attivo superiore a USD 500.000.000 negli Stati Uniti d’America, suoi territori o possedimenti; o - non sia una ISTITUZIONE FINANZIARIA Qualora non dovessero essere rispettati i parametri sopra indicati la SOCIETA’ dovrà fornire all’ASSICURATORE le informazioni relative a tale entità giuridica, pagare il relativo premio addizionale e accettare le eventuali modifiche contrattuali proposte dall’ASSICURATORE al fine di considerare la stessa come SOCIETA’ CONTROLLATA ai fini della polizza. Nel caso in cui l’ASSICURATORE dovesse decidere di estendere la definizione di SOCIETA’ CONTROLLATA alla nuova entità giuridica, l’estensione sarà retrodatata alla data di costituzione o acquisizione della stessa. Nel caso in cui durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE un’entità giuridica dovesse diventare CONTROLLATA, la garanzia opererà solo ed esclusivamente per gli ATTI DANNOSI commessi dalle PERSONE ASSICURATE successivamente alla data in cui tale entità giuridica è diventata SOCIETA’ CONTROLLATA.
Società controllate. L’Emittente non detiene partecipazioni in altre società.
Società controllate. (i) Se durante il Periodo Assicurativo la Società acquisisce o costituisce una società che di conseguenza diventi una Società Controllata e se tale Società Controllata:
Società controllate i. La copertura assicurativa per gli Assicurati di una società controllata si applicherà solo con riferimento agli atti illeciti da loro commessi mentre questa società era una società controllata.
Società controllate. Per Società Controllate si intendono:
Società controllate. La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società stessa. Al fine di adempiere tale obbligo, le Controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Società le notizie necessarie secondo le disposizioni da questa impartite. Le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. Al fine di monitorare i flussi informativi relativi alle Controllate, la presente Procedura sarà consegnata al presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato (ovvero all'Amministratore Unico) di ciascuna Controllata (o a analoghi organi societari) che, firmandolo per accettazione, si impegneranno a comunicare tempestivamente al FGIP le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate relative a ciascuna Controllata, individuate come indicato al precedente Articolo 3.
Società controllate. Nella tabella si riepilogano in modo schematico alcune informazioni essenziali quali utile o perdita dell’esercizio, patrimonio netto, quota posseduta e valore della società controllata iscritto in bilancio. Aci Consult SpA – in liquidazione 150.000 -877.211 -1.883.999 100,00 -1.883.999 0 Aci Global SpA 5.000.000 213.656 7.433.552 100,00 7.433.552 6.446.968 Aci Global Servizi SpA 10.000.000 43.914 17.352.813 100,00 00.000.000 00.000.000 Aci Immobiliare Automotive SpA 12.000.000 24.011 41.180.546 99,00 00.000.000 00.000.000 Aci Infomobility SpA 210.000 79.053 1.587.378 100,00 1.587.378 1.081.456 Aci Informatica SpA 2.064.000 75.256 10.883.032 100,00 00.000.000 0.000.000 Aci Progei SpA 62.526.357 873.338 140.494.844 100,00 000.000.000 000.000.000 Aci Sport SpA 510.000 46.203 1.144.542 100,00 1.144.542 520.428 Aci Vallelunga SpA 6.000.000 -710.933 6.233.147 99,98 6.231.900 8.459.418 Xxxx Xxxxxxxxxxxxx SpA 54.675.000 80.667.507 732.817.351 80,00 000.000.000 000.000.000 SIAS SpA 550.000 -2.034.738 2.105.573 90,00 1.895.016 1.306.786 Ventura SpA 2.350.000 7.399.836 15.392.551 90,00 00.000.000 0.000.000 Come rilevato già nella precedente relazione, l’Ente ha adottato un proprio regolamento di governance delle società controllate dall’ACI, ai sensi dell’art. 00, x. 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018 n. 108, che ha riconosciuto all’ACI e agli Automobile club ad esso federati una specifica facoltà di adeguamento con propri regolamenti ai soli principi generali desumibili dal decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica, in considerazione delle specificità ad essi già riconosciute dal decreto legge n. 101 del 2013. È stato, quindi, adottato un modello che non prevede piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, bensì un monitoraggio continuo, effettuato sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle società, con applicazione di interventi puntuali di razionalizzazione delle stesse, ove ritenuti necessari 7.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.