SOCIETÀ CONTROLLATE Clausole campione

SOCIETÀ CONTROLLATE. Poiché il MAR non impone obblighi in merito alla diffusione di Informazioni Privilegiate relative alle Controllate, la Società dovrà comunicare solo le Informazioni Privilegiate delle Controllate che possano influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. Al fine di monitorare i flussi informativi relativi alle Controllate, la presente Procedura sarà consegnata al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (ovvero all'Amministratore Unico) di ciascuna Controllata che, firmandola per accettazione, si impegneranno a comunicare tempestivamente al FGIP le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate relative a ciascuna Controllata, individuate come indicato al precedente Paragrafo 6.
SOCIETÀ CONTROLLATE. La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società stessa. Al fine di adempiere tale obbligo, le Controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Società le notizie necessarie secondo le disposizioni da questa impartite. Le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. Al fine di monitorare i flussi informativi relativi alle Controllate, la presente Procedura sarà consegnata al presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato (ovvero all'Amministratore Unico) di ciascuna Controllata (o a analoghi organi societari) che, firmandolo per accettazione, si impegneranno a comunicare tempestivamente al FGIP le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate relative a ciascuna Controllata, individuate come indicato al precedente Articolo 3.
SOCIETÀ CONTROLLATE a. Nuove SOCIETA’ CONTROLLATE
SOCIETÀ CONTROLLATE. Per Società Controllate si intendono: (a) le società su cui TIP dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria; (b) le società su cui TIP dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; (c) le società su cui TIP ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; (d) le società su cui TIP, in base ad accordi con altri soci, dispone da sola di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea. Ai fini dell’individuazione di un rapporto di controllo nei termini di cui sopra, si considerano anche i diritti spettanti a Società Controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone di TIP.
SOCIETÀ CONTROLLATE. Nella tabella si riepilogano in modo schematico alcune informazioni essenziali quali utile o perdita dell’esercizio, patrimonio netto, quota posseduta e valore della società controllata iscritto in bilancio.
SOCIETÀ CONTROLLATE. La copertura assicurativa per gli Assicurati di una società controllata si applicherà solo con riferimento agli atti illeciti da loro commessi mentre questa società era una società controllata.
SOCIETÀ CONTROLLATE. (i) Se durante il Periodo Assicurativo la Società acquisisce o costituisce una società che di conseguenza diventi una Società Controllata e se tale Società Controllata: (a) abbia un totale attivo (risultante dall’ultimo bilancio consolidato) inferiore alla percentuale indicata al Punto 8 della Scheda di Polizza; e (b) non abbia Titoli quotati e/o negoziati ovunque nel mondo; allora la Polizza sarà automaticamente estesa a tale Società Controllata, senza necessità di una comunicazione all’Assicuratore o di un premio aggiuntivo, ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi successivamente alla data di effetto dell’acquisizione o costituzione di tale Società Controllata. (ii) Una Società Controllata acquisita o costituita durante il Periodo Assicurativo che non rientri nei requisiti di cui al precedente paragrafo (i) sarà comunque automaticamente coperta dalla Polizza per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data di acquisizione o costituzione. La copertura potrà essere estesa oltre tale termine, con il consenso scritto dell’Assicuratore e dietro pagamento di un premio addizionale, nonché ai termini e alle condizioni che verranno determinate, ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi successivamente alla data di effetto dell’acquisizione o costituzione di tale Società Controllata. (iii) Qualora la Società ceda o sciolga una Società Controllata prima o durante il Periodo Assicurativo, la Polizza continuerà a coprire tale Società Controllata ma esclusivamente in relazione ad Atti Dannosi commessi o condotte verificatisi precedentemente alla data di effetto della cessione o dello scioglimento. (iv) L’Assicuratore risponderà unicamente dei Danni relativi ad Xxxx Xxxxxxx commessi o condotte verificatisi in una data in cui una società è una Società Controllata. (v) L’Assicuratore potrà, soggetto a premio, termini e condizioni aggiuntivi da concordarsi, estendere la copertura ai Danni relativi ad Atti Dannosi o condotte di Amministratori o Dipendenti di una Società Controllata acquisita, rispettivamente commessi o verificatisi precedentemente alla data in cui tale società è diventata una Società Controllata.
SOCIETÀ CONTROLLATE. L’Emittente non detiene partecipazioni in altre società.

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  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

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  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.