Fascicolo Informativo
Fascicolo Informativo
MY CARE
CATASTROFI NATURALI
Contratto di Assicurazione catastrofi naturali
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 06/2018
Società del Gruppo Assicurativo
“MY CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:
le Filiali UniCredit
Per informazioni è attivo:
il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito 000.00.00.00
dall’estero x00 00 00000000
Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di attivare le coperture e fruire dei servizi abbinati alla tua Polizza
Per i sinistri
può contattare il seguente Numero Verde 800.894.022 dall’estero x00 00 00000000
Indice
3
Nota Informativa
4
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 4
B. Informazioni sul contratto 4
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami 7
Glossario
9
Condizioni di Assicurazione
11
Condizioni generali di Assicurazione 11
Oggetto della copertura assicurativa 13
Operatività 17
In caso di sinistro 19
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza 23
Nota Informativa
4
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visio- ne delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Il preventivo verrà redatto sulla base di tutti gli elementi previsti dal prodotto “My Care”.
Il presente Preventivo è vincolante per l’Impresa di Assicurazione per 60 giorni dalla data dell’emissione dello stesso, purchè all’atto dell’emissione della Polizza non siano subentrate variazioni alle Condizioni di Assicurazione e/o alla tariffa.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
• Denominazione sociale e forma giuridica dell’Im- presa di Assicurazione
CreditRas Assicurazioni S.p.A., società apparte- nente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Al- bo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla direzio- ne e coordinamento di Allianz S.p.A.
• Sede legale
Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
• Recapito Telefonico: 000.00.00.00;
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• Indirizzo di posta elettronica: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assi- curazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00088.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanzia- ria, disponibile sul sito internet:
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Per stipulare il contratto
L’Assicurazione può essere stipulata da un cliente, ti- tolare di un conto corrente UniCredit o di Genius Card, presso una Filiale Unicredit S.p.A.
Si precisa che:
• è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni richieste all’Intermediario.
Unitamente al preventivo riceverà il Fascicolo Informa- tivo, comprensivo della Nota Informativa, Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, e consultabile anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx:
• prima della sottoscrizione dell’Assicurazione, e successivamente alla sottoscrizione della stessa, è possibile ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché le comunica- zioni successive alla stipula dell’Assicurazione trami- te supporto cartaceo o email; nel corso dell’Assicura- zione, è possibile, senza oneri aggiuntivi, modificare la scelta effettuata, recandosi presso l’Intermediario.
La Polizza, comprensiva di Scheda di Polizza e Sche- da tecnica di modulo, verrà inviata su supporto carta-
ceo, tramite servizio postale, oppure verrà acquisita su supporto elettronico, mediante email.
Qualora si volesse sottoscrivere l’Assicurazione, sarà necessario:
• controllare attentamente che i dati riportati nel pre- ventivo siano esatti;
• procedere al pagamento del Premio di Po- lizza con addebito diretto sul conto corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A..
L’Impresa di Assicurazione, ricevuto il pagamento del Premio, emette la Polizza con la decorrenza dalla data indicata nella Scheda di Polizza.
L’Assicurazione si intende conclusa nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza e a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.
Le garanzie operano esclusivamente se presenti nel- la Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecni- ca di modulo, se il Premio è stato pagato; altrimenti le garanzie stesse sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La polizza dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e restituita all’Impresa di Assicurazione tramite:
– fax, al numero +39 02/00643633;
– E-mail, all’indirizzo:
documenti@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
– consegnando il documento alla sua Agenzia UniCredit.
Rinnovo dell’Assicurazione
AVVERTENZA In assenza di disdetta esercitata me- diante la compilazione e la sottoscrizione dell’appo- sito modulo, disponibile presso la filiale dell’Inter- mediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che l’Assicurazione cesserà alla scadenza del con- tratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 60 giorni. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell’articolo “Durata e proro- ga dell’Assicurazione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
4. Copertura assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni
Copertura assicurative
Il presente contratto offre una serie di prestazioni contro il rischio terremoto, inondazione, alluvione e allagamento.
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina spe- cifica degli articoli “Cosa assicuriamo” e “Gli eventi assicurati” presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
Limitazioni ed Esclusioni
AVVERTENZA il contratto prevede una serie di limi- tazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indenniz- zo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina spe- cifica degli articoli “Le esclusioni della copertura as- sicurativa” presente nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA nonché “Destinazione dei locali”, “Tipologia abitativa”, “Anno di costruzione del fabbricato”, “Caratteristiche costruttive del fab- bricato” e “Stato d’uso del fabbricato” presenti nella Sezione OPERATIVITÀ nonché “Determinazione del danno” e “Limite massimo di Indennizzo” presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.
AVVERTENZA nel contratto le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali e/o delle som- me assicurate e/o dei limiti di indennizzo prescelti; si rammenta inoltre che può essere prevista l’appli- cazione di scoperti e/o franchigie in sede di corre- sponsione dell’indennizzo. Per maggior dettaglio
sull’ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli articoli “Gli eventi assicurati” presente nella Sezio- ne OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
nonché “Tipologia abitativa” e “Anno di costruzione del fabbricato” presenti nella Sezione OPERATIVITA’.
Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o franchigia:
• Franchigia di 10.000 euro.
• Danno accertato e coperto dall’assicurazione =
50.000 euro.
• Somma assicurata/Limite di indennizzo =
140.000 euro.
• Importo indennizzato = 50.000-10.000= 40.000 euro.
• Franchigia di 7.500 euro.
• Danno accertato e coperto dall’assicurazione =
130.000 euro.
• Somma assicurata/Limite di indennizzo =
100.000 euro.
• Importo indennizzato = 100.000 euro ovvero si ap- plica la Somma assicurata/Limite di indennizzo.
• Scoperto 10%.
• Danno accertato e coperto dall’assicurazione =
50.000 euro.
• Somma assicurata/Limite di indennizzo =
140.000 euro.
• Scoperto = 10% su Danno accertato = 5.000 euro.
• Importo indennizzato = 50.000 – 5.000= 45.000 euro.
• Scoperto 10%
• Danno accertato e coperto dall’assicurazione =
130.000 euro.
• Somma assicurata/Limite di indennizzo =
100.000 euro.
• Scoperto = 10% su Danno accertato = 13.000 euro.
• Importo indennizzato = 100.000 ovvero si appli- ca la Somma assicurata/Limite di indennizzo.
5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reti- cenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del ri- schio da parte dell’Impresa di Assicurazione posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’As-
sicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo “Dichiara- zioni inesatte od omissioni” delle CONDIZIONI GE- NERALI DI ASSICURAZIONE.
6. Aggravamento e Diminuzione del rischio
Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempe- stivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli “Modifiche della copertura assicurativa”, “Ag- gravamento del rischio” e “Diminuzione del rischio” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
Esemplificazione
• Aggravamento
Modifiche alle strutture del fabbricato, aggiunta di tettoie o altre parti di fabbricato aventi caratteristi- che diverse da quelle originarie.
• Diminuzione
Modifiche migliorative alle caratteristiche costrutti- ve del fabbricato.
7. Premio
Il Premio di Assicurazione è annuale e rappresenta l’importo complessivamente dovuto dal Contraente.
Il Premio, determinato per periodi di Assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità men- sile mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A., intestati al Contraente.
Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla pre- stazione assicurativa.
A tale scopo il Contraente autorizza l’Impresa di Assi- curazione ad addebitare il Premio sul rapporto intrat- tenuto con UniCredit S.p.A.
8. Diritto di ripensamento
AVVERTENZA: Il contratto ha durata annuale e il Con- traente ha la facoltà di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso e di ottenere il rim- borso del Premio al netto dell’imposta, nei termini e
con le modalità disciplinate dall’articolo “Diritto di ripensamento” delle CONDIZIONI GENERALI DI AS- SICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.
9. Diritto di Disdetta e di Recesso
Diritto di disdetta
AVVERTENZA: il contratto ha durata annuale e le Par- ti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nello stesso, secondo le modalità definite all’articolo “Durata e proroga dell’Assicura- zione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURA-
XXXXX, cui si rinvia per maggior dettaglio.
Diritto di recesso
AVVERTENZA: le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Xxxxxxxx, come di seguito pre- cisato.
Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Con- sumatori ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La me- desima facoltà è prevista per l’Impresa di Assicura- zione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all’articolo “Re- cesso in caso di Sinistro” delle CONDIZIONI GENE- RALI DI ASSICURAZIONE.
10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italia- na; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
L’Impresa di Assicurazione propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme impe- rative del diritto italiano.
12. Regime Fiscale
Secondo le vigenti disposizioni di legge, l’aliquota applicata è del 22,25% sul premio imponibile di tutte le prestazioni.
13. Area Riservata per la consultazione via web della posizione assicurative
È attiva sul sito internet di CreditRas Assicurazio- ni S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal provvedimento IVASS n°7 del 16 Luglio 2013. Si tratta nello specifico, di uno spazio dedicato attraverso cui ciascun cliente può accedervi con la possibilità di consultare nonché di tenere costantemente monitorata la propria posizione assicurativa.
Per accedere basta selezionare l’apposito link pre- sente nella homepage del sito internet dell’Impresa
di Assicurazione e, dopo una semplice registrazione, l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, le credenziali identificative rilasciate per l’accesso.
Tramite l’Area Riservata diventa possibile consulta- re le proprie coperture attive, le relative condizioni contrattuali nonché le comunicazioni dell’Impresa di Assicurazione e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative pros- sime scadenze.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri - pagamento dell’indennizzo
AVVERTENZA l’Assicurazione prevede obblighi rela- tivi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l’accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquida- tive alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati:
“Obblighi”, “Assicurazione presso diversi assicurato- ri”, “Procedura per la valutazione del danno”, “Man- dato dei periti”, “Determinazione del danno”, “Antici- po dell’indennizzo” e “Pagamento dell’indennizzo” presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il contratto o un servi- zio assicurativo, compresi quelli relativi alle modali- tà di determinazione della prestazione assicurativa, possono essere presentati all’Impresa di Assicura- zione mediante:
• posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni
S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx;
• e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• fax: 02 72.16.25.88;
L’impresa di Assicurazione fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaborato- ri coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa di Assicu- razione, saranno gestiti direttamente dall’Intermedia- rio e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tut- tavia, ove il reclamo dovesse pervenire all’Impresa di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestiva- mente all’Intermediario affinché provveda ad analiz- zare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro i termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente
normativa regolamentare, dandone contestuale noti- zia al reclamante.
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competen- za dall’Impresa di Assicurazione e dall’Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.
In caso di mancato o parziale accoglimento del re- clamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato rite- nuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte dell’Impresa di Assicurazione nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: fax 00 00000000
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
corredando l’esposto con copia del reclamo già inol- trato all’Impresa di Assicurazione e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Im- presa di Assicurazione. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un recla- mo”, nonché sul sito dell’Impresa di Assicurazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) alla Sezione “Recla- mi”, attraverso apposito link al sito di IVASS.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la- mentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Au- torità Giudiziaria.
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possi- bile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive even- tuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e suc- cessive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa di Assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al siste- ma estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16. Arbitrato
AVVERTENZA In caso di Xxxxxxxx, qualora le Parti si- ano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammon- tare del danno, hanno la facoltà di risolvere la con- troversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’u-
tilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie conte- nute nella presente Nota Informativa.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Glossario
9
GLOSSARIO
Abitazione Fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.
Abitazione principale Dimora abituale dell’Assi- curato e del suo Nucleo familiare.
Abitazione saltuaria Dimora non abituale dell’As-
sicurato e del suo Nucleo familiare.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione Il contratto di Assicurazione.
Collezione Una raccolta, ordinata secondo deter- minati criteri, di oggetti o beni di una stessa specie e categoria.
Colpo d’ariete L’urto violento provocato in una con- duttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interru- zione.
Contraente Persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta tempe-
ratura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità
Franchigia La parte di danno, espressa in cifra fis- sa, che l’Assicurato tiene a suo carico e che viene dedotta, per singola partita (Fabbricato e Contenu- to), dal danno complessivo, considerando tutte le garanzie prestate e coinvolte nel Sinistro.
Impresa di Assicurazione CreditRas Assicura- zioni S.p.A.
Incendio Combustione, con fiamma, delle cose ma-
teriali al di fuori di appropriato focolare, che può auto- estendersi e propagarsi.
Incombustibili Sostanze e prodotti che alla tem- peratura di 750° centigradi non danno luogo a ma- nifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo Somma dovuta dall’Impresa di Assicu- razione all’Assicurato in caso di Sinistro, dopo l’appli- cazione di limiti, Franchigie e Scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.
Infissi Telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Intermediario UniCredit S.p.A.
Lastre Lucernari, lastre di cristallo, specchio, mez- zo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all’esterno che all’interno del fabbricato, stabilmente collocati su ve- trine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili. Limite di indennizzo Importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa di Assicurazione, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza.
Nucleo Familiare Il nucleo familiare è composto
dall’Assicurato indicato nella Scheda tecnica di mo- dulo e dalle persone che si trovino con lui nelle se- guenti condizioni:
a) Il coniuge non separato o il partner dell’unione ci- vile, anche se non residenti nella medesima abita- zione;
b) Il convivente more uxorio, a condizione che sia re- sidente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
c) Le altre persone residenti nella medesima abita- zione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parente- la, affinità, adozione e tutela.
L’abitazione dell’Assicurato deve essere nel territorio della Repubblica Italiana.
Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.
Glossario
10
Polizza Il contratto di Assicurazione tra l’Impresa di Assicurazione e il Contraente, di cui le presenti Con- dizioni di Assicurazione sono parte integrante.
Premio Somma dovuta dal Contraente all’Impresa di Assicurazione a titolo di corrispettivo per la pre- stazione.
Primo Rischio Assoluto Forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 co- dice civile.
Regola proporzionale Criterio secondo il quale l’Impresa di Assicurazione riduce proporzionalmente l’Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella presente copertura assicurativa sia inferiore a quello determinato al mo- mento del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1907 codice civile.
Scheda tecnica di modulo Documento riepiloga- tivo della copertura assicurativa allegato al contratto di Assicurazione (Scheda di polizza).
Scoperto La parte di danno, espressa in percen- tuale, che l’Assicurato tiene a suo carico e che viene calcolata, per singola partita (Fabbricato e Contenu- to), sul danno complessivo e dedotta dallo stesso, considerando tutte le garanzie prestate e coinvolte nel Sinistro.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d’ariete non sono considerati Scoppio.
Serramenti Strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, per- siane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.
Sinistro Verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavi- mentazioni e soffittature.
Somma assicurata L’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa di Assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene Terrorismo Qualsiasi azione violenta fatta col sup- porto dell’organizzazione di uno o più gruppi di per- sone (anche se realizzato da persona singola) diret- ta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere
definita come atto di guerra, invasione, atti di nemi- ci stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tu- multi popolari o come atto vandalico.
Tetto Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì com- presi i comignoli e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell’acqua piovana
Tipologia abitativa
• Appartamento: unità abitativa facente parte di fabbricato con presenza di altre unità tra loro con- tigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomu- nicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbrica- to;
• Villa indipendente: unità abitativa isolata costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione con proprio accesso dall’esterno del fabbricato;
• Xxxxxxxx a schiera o plurifamiliare: unità abitativa fa- cente parte di un fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio acces- so dall’esterno del fabbricato
Titoli di credito I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambia- li, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti di risparmio e simili.
Valore a nuovo la spesa necessaria per l’integrale
costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, esclu- dendo soltanto il valore dell’area o la spesa necessa- ria per rimpiazzare le altre cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimen- to economico, comprese le spese di trasporto, mon- taggio e fiscali
Valore allo stato d’uso il Valore a nuovo al mo- mento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destina- zione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante Valore intero forma di copertura assicurativa che prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Rego- la proporzionale di cui all’articolo 1907 codice civile.
Condizioni di Assicurazione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale. AVVERTENZA Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pa- gato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il suddetto Premio è dovuto per l’intera annualità e viene corrisposto con periodicità men- sile, mediante addebito diretto sul rapporto di con- to corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A., intestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrat- tuali delle stesse. In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva
e l’Assicurazione continua a produrre i propri effetti. Diversamente l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato paga- mento di due mensilità consecutive. L’Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l’addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate. Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.
Art. 2 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicura- zione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non go- duto, al netto dell’imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l’apposito modulo disponibile presso la filiale dell’Intermediario dove è stata sottoscritta
l’Assicurazione. Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si con- sidera la data della comunicazione all’Intermediario. Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all’esercizio del diritto di ripensamento, l’Impresa di Assicurazione non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.
Art. 3 Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Po- lizza. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Con- traente, l’Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraen-
te deve essere esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso la filiale dell’Intermediario dove è stata sotto- scritta l’Assicurazione. La disdetta da parte dell’Im- presa di Assicurazione deve essere comunicata me- diante lettera raccomandata.
Art. 4 Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione
Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compi- lare e sottoscrivere l’apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell’Intermediario, dove
è stata sottoscritta l’Assicurazione. Le eventuali mo- difiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall’Impre- sa di Assicurazione e dal Contraente.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di Assicurazione di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non ac-
cettati dall’Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa di Assi- curazione è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Pre-
mio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contra- ente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’As- sicurazione.
Art. 8 Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare all’Im- presa di Assicurazione l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione
di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.
Art. 9 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei ter- mini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’In- dennizzo, l’Impresa di Assicurazione ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza del- la prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa di Assicurazione al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella catego-
ria dei consumatori ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione all’Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa di Assicurazione, non può essere inter- pretato come rinuncia dell’Impresa di Assicurazione stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 10 Interruzione dell’assicurazione per cessato rischio
Nel caso di interruzione dell’Assicurazione per ces- sato rischio, il Contraente dovrà compilare e sotto- scrivere l’apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. L’Impresa
di Assicurazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della docu- mentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell’articolo 1896 del codice civile.
Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio con- seguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o
restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’A- merica, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.
OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione
La copertura è operante per l’Abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 2 Condizioni di assicurabilità
Il Contraente deve avere un’età pari o superiore a 18 anni compiuti e deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.
L’Abitazione assicurata, anche se di proprietà di terzi, deve essere:
– la dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato;
– ubicata nel territorio della Repubblica Italiana;
– avere le caratteristiche riportate ai successivi ar- ticoli “Caratteristiche costruttive dell’Abitazione assicurata”, “Caratteristiche costruttive del xxxxxx- cato” e “Destinazione del fabbricato”.
Art. 3 Cosa assicuriamo
Sono assicurate, anche se di proprietà di terzi e sem- preché siano indicati le relative Somme assicurate nella Scheda tecnica di modulo, le partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto) di seguito descritte.
Fabbricato (partita sempre assicurata)
È assicurato il fabbricato o parte di esso, la cui ubi- cazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:
– i locali di abitazione;
– le relative pertinenze;
– e precisamente: la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrate, impianti e instal- lazioni al servizio e ad uso del fabbricato consi- derati immobili per natura o destinazione, quali a titolo esemplificativo: impianti geotermici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di allarme, centrale termica, ascensori, montacarichi, montascale, Infissi, Serramenti, can- celli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radiote- lericetrasmittenti, insegne, rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione, campi da tennis, piscine ed attrezzatu- re sportive e da gioco.
Sono compresi, se non hanno valore artistico, anche gli affreschi e le statue.
Non sono assicurate le cose rientranti nella partita Contenuto nonché gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.
Se la copertura assicurativa è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Nella determinazione della Somma assicurata, devo- no essere considerati, limitatamente a quelli necessa-
ri a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate:
• gli oneri di urbanizzazione e di concessione edili- zia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pub- blica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
• gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
• gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di catego- ria.
Contenuto (partita facoltativa)
È assicurato il contenuto posto nei locali di abitazione siti nell’ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo, e precisamente: mobilio, arredamento, ve- stiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale, oppure per l’ufficio o lo studio professio- nale in quanto coesistenti all’interno dell’abitazione o intercomunicanti con quest’ultima.
Sono compresi:
• gli oggetti pregiati e precisamente: pellicce, qua- dri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed al- tri oggetti d’arte o di antiquariato, oggetti d’argento nonché Collezioni e raccolte di oggetti non prezio- si, con l’applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato nella Scheda tecnica di modulo;
• i preziosi e precisamente:
– gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle na- turali o coltivate, Collezioni e raccolte di oggetti preziosi, con l’applicazione del Limite di inden- nizzo, per singolo oggetto, indicato nella Scheda tecnica di modulo;
– carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefo- niche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, con l’applicazione del Limite di indenniz- zo complessivo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
Relativamente alle pertinenze dei locali di abitazione e con l’applicazione del Limite di indennizzo, per sin- golo oggetto, indicato nella Scheda tecnica di modulo, si assicura esclusivamente:
• mobilio, arredamento, vestiario;
• provviste, attrezzature per attività del tempo libe- ro, attrezzi per giardinaggio ed attrezzature in ge- nere.
Non sono assicurati i veicoli a motore soggetti ad as- sicurazione obbligatoria di legge nonché gli alberi, le piante, diverse da quelle d’appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.
La copertura assicurativa è estesa, se non diversa- mente stabilito, alle cose – fisse e/o mobili - descritte nel presente articolo poste all’aperto, a condizione che siano nell’area di proprietà del fabbricato indica- to nella Scheda tecnica di modulo.
Qualora la copertura assicurativa sia riferita ad un’A- bitazione locata, in uso o in comodato, si assicurano esclusivamente le cose descritte nel presente artico- lo appartenenti all’Assicurato in quanto proprietario dell’abitazione
L’Impresa di Assicurazione ha sempre il diritto di visi- tare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 4 Gli eventi assicurati
La copertura assicurativa vale per le garanzie espres- samente richiamate nella Scheda tecnica di modulo. La copertura assicurativa è prestata entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda tecnica di modulo e con l’applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e all’articolo “Le esclusioni della copertura assicurativa”.
GARANZIA TERREMOTO
La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle cose assicurate da Xxxxxxxxx.
L’assicurazione è operante per i soli terremoti di ma- gnitudo Xxxxxxx (Ml) uguale o superiore a 4.0 localiz- zati dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazio- nale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Xxxxxxx (Ml), si farà riferimento ai dati uf- ficiali rilasciati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Si- nistro.
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezio- namento del contratto. Qualora il presente contratto sia stato stipulato - senza soluzione di continuità – in sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con l’Impresa di Assicurazione, riguardanti la stessa ubicazione, le stesse cose assicurate e l
stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di perfezionamento del pre- sente contratto ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le Somme assicurate già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del ventesi- mo giorno dalla data di perfezionamento del presente contratto ha pieno effetto quest’ultimo.
Questa copertura assicurativa è prestata con l’appli- cazione della Franchigia indicata nella Scheda tecnica di modulo e del limite di indennizzo ivi indicato.
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ALLA- GAMENTO
La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle cose assicurate da:
a) fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, ce- dimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
b) allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di:
• formazione di ruscelli o accumulo esterno di ac- qua;
• fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da im- pianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni.
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezio- namento del contratto. Qualora il presente contratto sia stato stipulato - senza soluzione di continuità – in
sostituzione o in rinnovo di altro contratto, sempre stipulati con l’Impresa di Assicurazione, riguardanti la stessa ubicazione, le stesse cose assicurate e la stessa garanzia, il periodo di venti giorni non viene computato dalla data di perfezionamento del pre- sente contratto ma dalla data di perfezionamento del contratto precedente fermo restando che operano le prestazioni e le Somme assicurate già in essere nel contratto precedente mentre dalle ore 24 del ventesi- mo giorno dalla data di perfezionamento del presente contratto ha pieno effetto quest’ultimo.
Questa copertura assicurativa è prestata con l’appli- cazione della Franchigia indicata nella Scheda tecnica di modulo e del limite di indennizzo ivi indicato.
Condizioni valide per entrambe le garanzie
Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autori- tà e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso.
L’Impresa di Assicurazione, in caso di Sinistro inden- nizzabile a termini della presente copertura assicura- tiva, indennizza, limitatamente a quelli che si sono resi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristi- no delle cose assicurate distrutte o danneggiate:
1) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edili- zia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pub- blica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
3) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di catego- ria.
Relativamente agli oneri di cui ai punti 1) e 2), previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successiva-
mente alla data di stipulazione del presente contratto, la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.
Vengono rimborsate, in caso di Sinistro indennizza- bile a termini della presente copertura assicurativa senza applicazione della Regola proporzionale e con l’applicazione dei Limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo:
• le spese sostenute per demolire, sgomberare, tra- sportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;
• le spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi delle cose assicurate poste nei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo e/o nelle relative pertinenze, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per ese- guire le riparazioni ai suddetti locali;
• le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti dell’Assicurato, compresa la perdita dei suoi dati posti su supporti informatici, con esclu- sione di qualsiasi riferimento a valore d’affezione, artistico o scientifico, a condizione che tali spese siano sostenute entro 12 mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole;
• le spese sostenute per il pernottamento dell’Assi- curato, se persona fisica, in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, per un periodo non su- periore a 3 mesi, a condizione che i locali assicurati siano destinati ad Abitazione principale e siano ri- masti obiettivamente inagibili;
• le pigioni non percepibili per i locali assicurati, per il tempo necessario al loro ripristino ma comunque con il limite di 12 mesi dal Sinistro, a condizione che i locali stessi siano regolarmente affittati e siano rimasti danneggiati;
Art. 5 Le esclusioni della copertura assicurativa
La copertura assicurativa non vale per i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qual- siasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazio- nali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tu- multi popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occu- pazione militare, di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di ema- nazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, di radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particel- le atomiche, a condizione che il Sinistro sia avve- nuto in relazione a tali eventi;
d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell’unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesi- ma abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
e) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o partner dell’unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesi-
ma abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
f) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o impu- tabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettri- ci ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
h) subiti dalle cose in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è pre- stata la copertura assicurativa;
i) subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazio- ni floreali e agricole in genere;
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, man- canza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Relativamente alla garanzia Xxxxxxxxx, sono inoltre esclusi i danni:
k) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione e da xxxxxxxx;
l) causati da mancata o anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate.
Relativamente alla garanzia Alluvione, inondazione ed allagamento – lettere a) e b) dell’articolo “Gli even- ti assicurati”, sono inoltre esclusi i danni:
m)causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx, pene- trazione di acqua marina;
n) di franamento, cedimento o smottamento del terre- no;
o) a cose mobili poste all’aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie;
p) causati da mancata o anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, dell’alluvione o dell’alla- gamento sulle cose assicurate.
Relativamente alla garanzia Alluvione, inondazione ed allagamento – lettera b) dell’articolo “Gli eventi assicurati”, sono inoltre esclusi i danni:
q) causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a se- guito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni;
r) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni pro- vocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
s) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti auto- matici di estinzione;
t) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento og- getto della copertura assicurativa.
OPERATIVITÀ
Art. 6 Destinazione dei locali
La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubi- cazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e siano adibiti ad abitazione. L’abitazione:
• può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
• può occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell’ubicazio- ne indicata nella Scheda tecnica di modulo e a con- dizione che l’abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un’unica unità abitativa;
• può essere su più piani ma a condizione che le va- rie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell’ubi- cazione indicata nella Scheda tecnica di modulo e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a con- dizione che l’abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un’unica unità abitativa.
Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma a con-
dizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa.
I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle sopra indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affitta- camere o bed and breakfast.
Le pertinenze dei locali di abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separa- to rispetto ai locali di abitazione, ma devono essere poste nell’ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d’aria, dall’ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano desti- nate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l’attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se ac- cessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomu- nicanti con i locali di abitazione.
Art. 7 Tipologia abitativa
Relativamente alla garanzia Alluvione, inondazione ed allagamento, la copertura assicurativa è prestata a condizione che la tipologia dell’abitazione assicurata, la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, sia costituita da:
(è operante esclusivamente la sola opzione riportata nella Scheda tecnica di modulo)
• Appartamento;
• Villa indipendente;
• Xxxxxxxx a schiera o plurifamiliare.
Relativamente alla tipologia appartamento, inoltre, la copertura assicurativa è prestata a condizione che il piano dell’appartamento dove sono posti i locali di abitazione assicurati sia:
(è operante esclusivamente la sola opzione riportata nella Scheda tecnica di modulo)
• il piano terra o rialzato;
• un piano differente da terra o rialzato.
Nella determinazione del piano:
• deve essere considerato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi non devono essere considerate le eventuali pertinenze, quali box e cantine;
• deve essere considerato per l’abitazione posta in più corpi di fabbricato, il piano più basso;
• deve essere considerato, per le abitazioni su più piani, il piano più basso;
• i soppalchi non si considerano piano mentre si considerano piano i locali abitati immediatamente sottostanti al tetto.
Art. 8 Anno di costruzione del fabbricato
La copertura assicurativa è prestata a condizione che l’anno di costruzione del fabbricato, la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, dove sono posti i locali di abitazione assicurati sia:
(è operante esclusivamente la sola opzione riportata nella Scheda tecnica di modulo)
• fino al 2004;
• dal 2005;
• informazione non conosciuta.
Nella determinazione dell’anno di costruzione:
• deve essere considerato l’anno in cui è stata effettuata la dichiarazione per l’iscrizione al catasto del fabbricato;
• deve essere considerato il fabbricato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi – se poste in corpo di fabbricato separato - non devono essere considerate le eventuali pertinenze, quali cantine ed autorimesse priva- te. Nel caso di locali di abitazione posti in più corpi di fabbricato, deve essere considerato l’anno di costruzio- ne del corpo più vecchio.
8
Art. 9 Caratteristiche costruttive del fabbricato
La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati di cui fanno parte i locali la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e le eventuali pertinenze, siano costruiti con:
• strutture portanti verticali in materiali Incombusti- bili e/o in legno lamellare;
• pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in le- gno lamellare;
• Solai in materiali anche combustibili;
• strutture portanti del Tetto in materiali anche com- bustibili;
• manto di copertura del Tetto in materiali Incombu- stibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bitumino- se oppure in materiali combustibili ma in quest’ul- timo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
– se aderente a struttura continua in materiali In- combustibili e/o in legno lamellare;
– se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
– se le strutture portanti del Tetto sono in mate- riali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
• materiali combustibili impiegati per impermeabi- lizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strut- ture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.
Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pare- ti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
È possibile non considerare le caratteristiche costrut- tive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso.
Art. 10 Stato d’uso del fabbricato
La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di mo-
dulo e le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.
Art. 11 Forma della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è prestata:
• per la partita Fabbricato a Valore intero, tranne i casi in cui è diversamente stabilito;
• per la partita Contenuto a Primo rischio assoluto.
In tutti i casi, salvo quanto diversamente stabilito nell’articolo “Determinazione del danno” della pre- sente sezione, la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo.
Art. 12 Colpa grave e dolo
L’Impresa di Assicurazione indennizza i danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è presta- ta la copertura assicurativa anche se avvenuti con:
• colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicu- rato, dei rappresentanti legali, degli amministratori
o dei soci a responsabilità illimitata e delle perso- ne del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• dolo delle persone del fatto delle quali il Contraen- te o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 13 Rinuncia al diritto di surrogazione verso gli ospiti
L’Impresa di Assicurazione rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 codice civile verso le persone che, in qualità di ospiti dell’Assicurato, siano presenti nella sua abitazione
purché il Contraente o l’Assicurato stesso, a sua vol- ta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 14 Concomitanza di Scoperti e/o Franchigie
Qualora dal medesimo Sinistro derivi l’applicazione di uno Scoperto e una o più Franchigie, verrà ap- plicato lo Scoperto indicato nella Scheda tecnica di modulo con un minimo di Scoperto che sarà pari all’importo più elevato tra l’eventuale minimo di Sco- perto e la Franchigia/Franchigie previsti nella Scheda tecnica di modulo.
Qualora dal medesimo Sinistro derivi l’applicazione di più Scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, ferma l’applicazio- ne di un eventuale minimo di Scoperto che sarà pari all’importo più elevato tra i minimi di Scoperto e la Franchigia/Franchigie previsti nella Scheda tecnica di modulo.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 15 Obblighi
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impre- sa di Assicurazione secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 Codice Civile;
b) fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AWP Ser- vice Italia S.c.a.r.l. chiamando ai seguenti numeri:
– 800.894.022 Verde per telefonare dall’Italia;
– 02.26609596 (chiamando dall’estero anteporre i prefissi necessari per l’Italia).
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazio- ne probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall’Impresa di Assicurazione o dai periti per le loro indagini e verifiche;
e) denunciare tempestivamente il danneggiamento di Xxxxxx di credito, anche al debitore, nonché esperire
– ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento
Art. 16 Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l’Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero In- dennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà
diritto di regresso nei confronti degli altri per l’Inden- nizzo corrisposto.
In caso di richiesta all’Impresa di Assicurazione, essa corrisponderà l’Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.
Art. 17 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamen- te dall’Impresa di Assicurazione, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di ri- solvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a mag- gioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coa- diuvare da altre persone, le quali potranno intervenire
nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sem- pre ripartiti a metà.
Art. 18 Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiara- zioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o
l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo “Obblighi”;
c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stima- re il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i cri- xxxx di cui all’articolo “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti
c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, im-
pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o ecce- zione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere atte- stato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni for- malità.
Art. 19 Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente copertura assicurativa, l’ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all’atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati.
Relativamente alle cose assicurate per le quali la co- pertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo:
1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore allo stato d’uso degli stessi dedu- cendo il valore eventualmente ricavabile dai resi- dui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esisten- te, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento di indennità.
Si procede con corrispondere l’Indennizzo in base al Valore allo stato d’uso.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordina- to all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
• in caso di rimpiazzo, in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiaz- zo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
• in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a con- correnza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documen- tato dall’Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all’Assicurato) l’inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all’Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La rico- struzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l’Impresa di Assicurazione.
Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo “As- sicurazione parziale”:
• qualora la Somma assicurata risulti superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall’intero ammontare del sup- plemento stesso;
• qualora la Somma assicurata risulti inferiore al ri- spettivo Valore a nuovo ma superiore al Valore allo stato d’uso, per cui risulta assicurata solo una par- te dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rap- porto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
• qualora la Somma assicurata risulti uguale o in- feriore al Valore allo stato d’uso, il supplemento di indennità diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicura- ta dalle assicurazioni stesse.
Si conviene inoltre che:
• in nessun caso verrà indennizzato per ciascun fab- bricato un importo superiore al doppio del Valore allo stato d’uso;
• qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d’impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costru- zione a nuovo con l’impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
• con riferimento a televisori, impianti stereofoni- ci, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, telefoni cellulari, smartphone, tablet, e-reader, e-book reader, netbook, personal computer e notebook il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per le cose assicurate acquistate da non più di 24 mesi, rico- noscendo negli altri casi il Valore allo stato d’uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, della cosa assicurata;
• per gli oggetti d’arte e di antiquariato, i preziosi, le Collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base al Valore allo stato d’uso; per le Collezioni, in particolare, l’Impresa di Assicurazione pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento del-
la Collezione stessa o delle rispettive parti; in ogni caso, l’Indennizzo per la riparazione di una cosa assicurata danneggiata non potrà mai superare il Valore allo stato d’uso della cosa stessa;
• per quanto riguarda le altre cose assicurate, l’In- dennizzo per la riparazione di una cosa danneg- giata non potrà in alcun caso superare:
– il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura as- sicurativa è prestata al Valore a nuovo;
– il valore che la cosa stessa aveva al momento del Sinistro, se la copertura assicurativa è pre- stata al Valore allo stato d’uso.
Per quanto riguarda i Xxxxxx di credito (esclusi gli ef- fetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l’Impresa di As- sicurazione indennizzerà, in caso di Xxxxxxxx, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene conve- nuto che:
1) la copertura assicurativa vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) l’Impresa di Assicurazione non è obbligata a paga- re l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire all’Impresa di Assicura- zione l’Indennizzo riscosso, non appena, per ef- fetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappre- sentativi di credito e le carte valori, l’Impresa di As- sicurazione indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, qualora le cose assicurate distrutte possano essere duplicate,
l’Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assi- curato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
Per quanto riguarda le spese, in generale, sostenute dall’Assicurato, l’Impresa di Assicurazione rimborsa solo quelle documentate ed effettivamente sostenute, a condizione che siano:
• strettamente necessarie in relazione all’evento ac- caduto;
• sostenute in modo non inconsiderato;
• sostenute entro 12 mesi dalla data dell’atto di li- quidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, se non diversamente indicato alle singole voci di spesa.
Assicurazione parziale
Nel caso in cui la copertura assicurativa sia prestata a Valore intero, se al momento del Sinistro il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, le Somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l’Impresa di Assicura- zione risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello effettivo risultante al momen- to del Sinistro, entro comunque i limiti delle Somme assicurate.
In caso di Sinistro il cui importo presumibile non su- peri il 10% della Somma assicurata per ciascuna par- tita colpita da Sinistro e con il massimo complessivo di Euro 2.000, l’Impresa di Assicurazione corrispon- derà l’Indennizzo senza applicare la Regola propor- zionale. Nell’effettuare la valutazione del Sinistro, ai fini della determinazione di tali limiti, non si terrà conto di eventuali Scoperti o Franchigie o Limiti di inden- nizzo che, invece, verranno regolarmente applicati in fase di liquidazione del danno. Questa condizione non è operante ove l’importo complessivo del danno sia superiore al limite sopra indicato.
Art. 20 Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo quanto previsto dall’articolo 1914 codice civile, in nessun altro caso l’Impresa di Assicurazione può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro e per sin-
gola partita, Indennizzi maggiori delle Somme assicu- rate, partita per partita.
Art. 21 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla copertu- ra assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa di Assicurazione. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet- tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini della copertura assicura- tiva non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 22 Anticipo dell’Indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liqui- dazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell’Indennizzo complessivo sia pari ad almeno 25.000 euro.
Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario rela- tivo al Sinistro, è facoltà dell’Impresa di Assicurazione posticipare il pagamento dell’anticipo dell’Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tutta- via l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’anticipo dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria, a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa di Assicurazione, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli in- teressi legali, qualora dal certificato di chiusura dell’i- struttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una
causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’Indennizzo.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre- ché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a
500.000 euro, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell’acconto dovrà esse- re effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità sud- detta, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della ri- chiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’Indennizzo.
Art. 23 Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della copertura assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documen- tazione, l’Impresa di Assicurazione provvede al paga- mento dell’Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno. Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario rela- tivo al Sinistro, è facoltà dell’Impresa di Assicurazio- ne posticipare il pagamento dell’Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assi- curato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’Inden- nizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria,
a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa di Assicurazione, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certifi- cato di chiusura dell’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della coper- tura assicurativa o del diritto all’Indennizzo.
Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate, ai sensi dell’articolo 2742 codice civile.
Art. 24 Servizio di salvataggio e risanamento
Il Contraente e/o l’Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose as- sicurate, l’erogazione - da parte di un’azienda specia- lizzata - di servizi di pronto intervento per l’esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risana- mento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.
A fronte di evento indennizzabile a termini della pre- sente copertura assicurativa, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell’Impresa di Assicurazione.
• numero verde dall’Italia: 800.894.022
• numero dall’estero: x00 00 00000000
attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l’a- zienda specializzata. Il personale inviato dall’azienda specializzata provvederà ad identificare e coordina- re, con la collaborazione e in accordo con l’Assicu-
rato, tutte le azioni necessarie a limitare l’entità del danno, quali a titolo esemplificativo: decontamina- zione, sanificazione, rimozione e smaltimento fanghi. L’azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l’Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risana- mento delle Cose assicurate.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente copertura assicurativa, i costi sostenuti dall’As- sicurato verranno rimborsati dall’Impresa di Assicu- razione in conformità alle condizioni del contratto.
In caso di Sinistro non indennizzabile a termini del- la presente copertura assicurativa, l’Assicurato po- trà comunque, a sue spese, avvalersi dell’azienda specializzata. Resteranno a carico dell’Impresa di Assicurazione i soli costi relativi al diritto di chiamata dell’azienda specializzata.
A termini dell’articolo 1914 del codice civile, le spese sostenute dall’Assicurato ai soli fini di salvataggio, sa- ranno rimborsate dall’Impresa di Assicurazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
La normativa vigente, definita in relazione al Regola- mento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat- tamento dei dati personali, nonché alla libera circola- zione di tali dati (regolamento generale sulla protezio- ne dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fi- siche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell’interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che per- vengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisia- mo che la nostra società deve acquisire (o già de- tiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/ Assicurati).
1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto
Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assicu- razioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.
La presente informativa riguarda pertanto anche l’at- tività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamen- te scrivendo CreditRas Assicurazioni S.p.A – P.zza Tre Torri 3 – 00000 Xxxxxx, ove sonodisponibili anche
la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contatta- to scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Tor- ri 3 – Milano, oppure scrivendo all’indirizzo mail: Dpo. XxxxxxXxx.Xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Categorie di dati raccolti
La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all’appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all’esecuzione del rapporto assicurativo.
Le categoria di dati che potremo trattare sono le se- guenti:
• Dati personali;
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento ses- suale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamen- to;
• Dati giudiziari;
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
3. Finalità del trattamento
II dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all’azienda infor- mazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.. sono utilizzati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o for- nirLe il prodotto assicurativo, nonché dare ese- cuzione a servizi connessi, accessori e strumen- tali all’erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
• limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimi- nose e di finanziamento al terrorismo.
I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di an- tifrode (come anche indicato nel Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, an- che per l’individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla con- clusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3.a Base Giuridica del trattamento
Tenuto conto che CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha previsto di chiedere il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti
consiste nel fatto che, in talune circostanze, il tratta- mento è necessario all’esecuzione di prestazioni con- trattuali, cui CreditRas Assicurazioni S.p.A. è tenuta, e per soddisfare le richieste dell’ interessato stesso.
3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
CreditRas Assicurazioni S.p.A chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati per- sonali strettamente necessari per la fornitura di ser- vizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha ne- cessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la li- quidazione dei sinistri.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda an- che tali dati per queste specifiche finalità.
Premesso che il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, preme precisare che, in caso di rifiuto, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all’esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamen- te dagli interessati per l’esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell’ interes- xxxx stesso.
4. Modalità d’uso dei dati
I dati personali sono trattati solo con modalità e pro- cedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualo- ra si acconsenta, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, de- gli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. La Società utilizza le
medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del Gruppo Al- lianz SE, in Italia e all’estero.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi ven- gono utilizzati.
5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati
Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizza- ti soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il persegui- mento delle finalità di fornitura del servizio assicu- rativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la ridistribuzione del rischio.
Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’e- stero.
Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di “re- sponsabile”, di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti par- te del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali(intermediari bancari, agenti, subagenti, media- tori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazio- ne), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liqui- dazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operati- ve di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi
informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale;, società di revisione e di consulenza;, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
Così pure i dati personali, per obbligo di legge, de- vono altresì essere comunicati da CreditRas Assi- curazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autori- tà Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
In considerazione della complessità dell’organizza- zione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsa- bili o soggetti incaricati del trattamento, possono ve- nire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
Si informa inoltre che i dati personali degli interessa- ti non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove rite- nute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari fi- nanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.
5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali
Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comuni- cati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’in- teressato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, ban- che, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
6. Trasferimento all’estero dei suoi dati
I dati personali deli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabi- lite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito in- ternet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, CreditRas Assicurazio- ni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati per- sonali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata prote- zione per il trasferimento dei dati personali.
Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati
trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di
conservazione può scrivere a: CrediRas Assicurazio- ni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – telefono 000.00.00.00 e mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero es- sere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, CreditRas Assi- curazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all’adozione di particolari clau- sole contrattuali standard che disciplinano il trasferi- mento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trat- tamento degli stessi.
7. I suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiu- dicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene ri-
portato l’elenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.
L’interessato potrà:
1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 re- stringere il campo di trattamento dei suoi dati (limita- zione) in determinate circostanze per esempio qualo- ra venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l’esistenza di eventuale processo de- cisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. adire la funzione privacy di CreditRas Assicurazio- ni S.p.A. ovvero il Garante della Privacy.
7.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, gli interessati potranno anche eser- citare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
L’eventuale richiesta di cancellazione non pregiudi- cherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta du- rante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.
Per l’esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a CreditRas Assicura- zioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, Tel.: 000.00.00.00 o e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispet- to delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilan- ciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato. Conseguentemente, in assen- za di norme specifiche che prevedano tempi di con- servazioni differenti, CreditRas Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono. In ogni caso Credi- tRas Assicurazioni S.p.A. adotterà ogni cura per xxx- xxxx un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del
soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il tratta- mento per le finalità sopra precisate.
In applicazione di questi criteri, di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione:
15 anni dalla cessazione dell’utilizzo dei dati stessi, in ossequio al combinato disposto della vigente norma- tiva civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006, Reg. IVASS 27/2008, e s.m.i.).
Nei residuali casi in cui non sia possibile individuare uno specifico termine di conservazione del dato per- sonale, il termine di conservazione sarà determinato secondo i criteri finalizzati al rispetto dei principi di correttezza, bilanciamento degli interessi, necessità e minimizzazione.
9. Diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modali- tà indicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 12.000.000
Iscritta all’albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.