Convenzioni 12.2 All. 54
Convenzioni 12.2 All. 54
Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle Scienze Economiche, Statistiche e Sociali.
Tra
✓ L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, con sede legale in Xxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxxx, Xxx. Fisc. 80007370382 P.IVA 00434690384, rappresentata dalla Professoressa Xxxxx Xxxxxxxxxx, Rettrice
E
✓ IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (d’ora innanzi denominato “CNR”) con sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, cap. 00185, codice fiscale 80054330586 e P.IVA 02118311006 rappresentata persona del suo Rappresentante legale, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente
✓ L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Xxxxx X. Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx, Xxx. Fisc. 02133120150, rappresentata da
✓ L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, con sede legale in Xxx Xxxxx x.0, 00000 Xxxxxxxx, Xxx. Fisc. 94021400026 e P.IVA 01943490027, rappresentata dal Professor Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Rettore
✓ L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA, con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxxx, X.X. 98007650173, P.IVA 01773710171, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Rettore
✓ L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - con sede legale in Xxx Xxxxxxx x. 00/00, codice fiscale n. 94045260711 e P.IVA 03016180717, rappresentata dal Professore Xxxxxxx Xx Xxxxx, Rettore
✓ L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, con sede e domicilio fiscale in Xxxxxx, Xxxxxx xxxx’Xxxxxx Xxxxx x. 0, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla Professoressa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Rettrice
✓ L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx x.00, 00000 Xxxxx, P.IVA 00308780345, rappresentata dal Professor Xxxxx Xxxxxxxx, Rettore
✓ SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0,
00185 ROMA, C.F. 80209930587 e P.IVA 02133771002, rappresentata dalla Professoressa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Rettrice
✓ L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx x.000, 00000 XXXX, Xxx. Fisc.04400441004 e P.IVA 04400441004, rappresentata dal Professor Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Rettore
✓ L’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMASAPIENZA, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. Fisc./P.Iva 08134851008, rappresentata dal Professor Xxxxx Xxxxx, Rettore
di seguito anche definite – individualmente – la “Parte” o – collettivamente le “Parti”)
Premesso che
▪ Si stanno sempre più sviluppando attività di ricerca che necessitano di integrare le competenze derivanti da varie scienze sociali, per costruire ulteriori piattaforme di conoscenza di natura inter, multi e trans disciplinare, al fine di consentire approfondite disamine delle transizioni verso le sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Transizioni che riguardano la dinamica integrata della circolarità e bioeconomia, decarbonizzazione, digitalizzazione, demografia, tecnologia, che devono essere supportate dalla finanza privata e dalla fiscalità pubblica.
Il quadro in cui opererà l'Europa nei prossimi anni sta cambiando rapidamente. Al fine di realizzare una "transizione verso la sostenibilità" altamente trasformativa all'interno dell'Europa e oltre, le sfide attuali dal punto di vista economico, finanziario e geopolitico includono un'elevata inflazione, una bassa resilienza agli shock esterni, un'elevata dipendenza dall'energia e criticità importazioni di materie prime, elevati disavanzi fiscali e debiti pubblici in alcuni paesi, potenziali divergenze in termini di crescita e sviluppo umano tra paesi e regioni.
Il rapporto IPCC del 2022 indica che per stabilizzare il clima, le economie richiederanno riduzioni sostenute e rapide delle emissioni di gas serra. Se non viene aumentato, l'attuale livello di ambizione degli obiettivi politici in materia di mitigazione porterà probabilmente a un aumento della temperatura media globale superiore a 1,5°C. C'è anche una crescente preoccupazione relativa ai danni irreversibili agli ecosistemi e ai servizi ecosistemici (ad esempio, la perdita di biodiversità, l'esaurimento delle risorse naturali, comprese le crisi idriche che dipendono da fattori di cambiamento climatico) alla luce delle prove portate dall'IPCC (Sixth Assessment Report).
La transizione verso la sostenibilità è guidata dalla coevoluzione di diverse transizioni (ecologica, tecnologica/digitale, culturale, sociale, finanziaria/fiscale) che si verificano in diverse dimensioni geografiche e temporali con impatti a scale diverse (ad es. delle dotazioni di risorse). I megatrend progressivi nella demografia (ad esempio, l'invecchiamento della popolazione nei paesi più avanzati e in Cina, l'esplosione della popolazione nel sud-est asiatico e in Africa) e nella tecnologia
(ad esempio, intelligenza artificiale, eco-innovazioni), modelleranno inevitabilmente i percorsi verso la sostenibilità implicando cambiamenti nel consumo e nella produzione, influenzando così l'approccio politico alla transizione.
▪ Le Parti sono Atenei e enti pubblici di ricerca impegnati in Alta formazione e ricerca sui temi delle Transizioni verso la sostenibilità, e hanno in tale ambito un’esperienza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.
▪ Le Parti intendono intraprendere e continuare attività comuni inter e multi disciplinari con le seguenti finalità:
‐ svolgere un ruolo attivo nella ricerca nel settore delle Scienze Economiche, Statistiche e Sociali con particolare riferimento ai temi delle innovazioni e conoscenza per le transizioni verso la sostenibilità, e collaborare con le maggiori realtà europee e mondiali, anche nel quadro della partecipazione a progetti internazionali, europei, nazionali, e regionali utilizzando a tal fine le infrastrutture tangibili ed intangibili (competenze, centri di ricerca);
‐ promuovere, attività di formazione e comunicazione in relazione alle tematiche di comune interesse, secondo i rispetti regolamenti interni;
‐ svolgere in modo coordinato attività di ricerca sui temi suddetti.
Le Parti convengono quanto segue Art 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e presupposto essenziale del presente Accordo.
Art 2 – Oggetto e finalità dell’accordo
1. Con la stipula del presente Accordo di collaborazione, le Parti instaurano una collaborazione non episodica, costituente una rete nazionale, per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle Scienze Economiche, Statistiche e Sociali.
2. A tal fine potranno essere svolte attività miranti a:
‐ proporre progettualità di ricerca sui livelli nazionale, europeo e globale;
‐ proporre l’istituzione di master e percorsi di alta formazione a livello regionale, nazionale, europeo;
‐ proporre progettualità per la costituzione di Dottorati nazionali e Doctoral networks europei.
3. Tale Accordo si prefigge inoltre di:
‐ consolidare, rafforzare ed espandere la rete, anche partecipando a bandi competitivi nazionali ed europei
‐ ottimizzare attraverso una più efficace azione di coordinamento le attività e gli sforzi richiesti a ciascuna delle Parti per la partecipazione ai progetti internazionali, europei, nazionali e regionali.
Art. 3 – Progetti e obblighi delle Parti
1. Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di specifici “Progetti”,
di volta in volta definiti mediante la stipula di appositi accordi attuativi, di cui al successivo art. 10 che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.
2. Le Parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie all’uopo necessarie, quest’ultime costituite dalla quota parte del finanziamento che eventualmente verrà richiesto ed erogato dai soggetti finanziatori.
3. Xxxxxxxx Parte è responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a suo carico dai Progetti di cui al presente articolo e pertanto si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.
4. Altre istituzioni pubbliche e private della ricerca possono aderire al presente Accordo previa accettazione unanime di tutte le Parti e previa sottoscrizione del presente Accordo;
5. Le modalità di partecipazione di ciascun partner del presente Accordo ai diversi Progetti sarà stabilità di volta in volta, anche sulla base delle specifiche regole dettate dall’eventuale Ente finanziatore nel rispetto dei Regolamenti interni e previa approvazione degli organi.
Art. 4 – Gestione delle attività
Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2 le Parti convengono di avvalersi dell’operato dei seguenti organi:
− Il Comitato di Coordinamento;
− Il Coordinatore
− Il Direttore
Art. 5 – Il Comitato di Coordinamento
1. Il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo è assicurato da un Comitato composto dai rappresentanti delle Parti costituenti la JRU, anche se intervenute successivamente secondo quanto previsto al precedente art. 3.4. Ciascuna Parte nominerà un proprio componente effettivo ed indicherà un sostituto. Componente effettivo e sostituto resteranno in carica per un triennio, rinnovabile, nello stesso ruolo, una sola volta.
2. Il Comitato è presieduto da un Presidente di cui all’art. 8.
3. Il Comitato è competente per gli aspetti tecnico-scientifici ed ha il compito di:
‐ valutare ed approvare per quanto di competenza le proposte di adesione di nuovi partner alla JRU;
‐ individuare e valutare ulteriori iniziative che siano di interesse per la JRU;
‐ promuovere pratiche d’uso ai partner della JRU;
‐ nominare un referente tecnico-scientifico per i Progetti eseguiti dalla JRU;
‐ redigere un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell’eventuale rinnovo o proroga dell’atto: la documentazione in parola deve essere tale da consentire di rilevare, oltre ai risultati della collaborazione pregressa e agli
obiettivi di quella futura, anche quali vantaggi la collaborazione abbia oggettivamente portato alle Parti, ivi incluso un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili accordi attuativi.
Il rapporto finale di attività dovrà, tra l’altro, contenere le seguenti informazioni:
• i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
• le attività compiute nell’ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
• ogni altra attività condotta.
Xxxxxxx membro è altresì tenuto agli adempimenti previsti al successivo art. 23 (Trattamento dei dati).
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore della JRU.
Art. 6 – Coordinatore
1. Per i Progetti per i quali si intende proporre congiuntamente domanda di finanziamento, le Parti individueranno concordemente, di volta in volta, di progetto in progetto, il soggetto a cui conferire il mandato, quale Coordinatore, affinché, in nome e per conto di tutte le Parti:
‐ avanzi domande di finanziamento e stipuli con gli Enti finanziatori il contratto di affidamento del Progetto, di cui all’art. 3 del presente Accordo, nonché predisponga e sottoscriva tutti gli atti ulteriori presupposti, necessari e conseguenti;
‐ rediga e presenti tutta la documentazione necessaria, renda dichiarazioni, rilasci quietanza e comunque rappresenti le Parti nei confronti della Commissione o degli altri enti finanziatori, nonché all’interno degli organismi direttivi, ove previsti, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura conseguenti al suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto e con promessa di rato e valido fin da ora.
Art. 7 – Obblighi del Coordinatore
1. Il Coordinatore si impegna a svolgere a favore della collaborazione ogni adempimento amministrativo e contabile necessario all’erogazione dei finanziamenti, nonché a svolgere in favore delle Parti qualsiasi attività atta a garantire un’efficiente gestione del Progetto finanziato.
2. In particolare provvederà a:
‐ presentare, previo parere favorevole del Comitato di Coordinamento, domanda di ammissione a finanziamento secondo quanto previsto nei Progetti di cui all’art. 3 e sottoscrivere il relativo contratto di affidamento, nonché compiere gli ulteriori connessi presupposti e consequenziali atti, assumendo, anche in nome e per conto delle altre Parti, tutte le relative obbligazioni;
‐ versare alle altre Parti la quota di loro competenza del finanziamento erogato secondo le modalità previste da ciascun programma e fermo
restando il regolare svolgimento delle attività ad opera di ciascuna Parte per quanto di propria competenza;
‐ coordinare la rendicontazione scientifica e finanziaria delle attività finanziate svolte, fino alla data di scadenza dei singoli Progetti, conformemente alle norme stabilite dal Finanziatore.
3. Il Coordinatore si impegna ad eseguire diligentemente i compiti ad esso assegnati, dedicandovi risorse commisurate, nonché ad attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel Progetto.
Art. 8 – Presidente del Comitato di Coordinamento
1. I membri del Comitato di Coordinamento eleggono al proprio interno il Presidente.
2. Il Presidente resterà in carica per la durata di sei anni.
3. Il Presidente:
‐ convoca e presiede il Comitato di coordinamento;
‐ presenta al Comitato di coordinamento la relazione annuale scientifica e economica sull'attività svolta congiuntamente dalle Parti del presente Accordo;
‐ presenta al Comitato di coordinamento il programma annuale dell'attività congiunta delle Parti;
‐ svolge ogni altro compito assegnatogli dalle Parti.
4. In caso di cessazione del Presidente, entra 30 giorni i membri del Comitato di Coordinamento procedono ad eleggere un nuovo Presidente.
Art. 9 – Domande di finanziamento
Per i Progetti di cui al presente Accordo, le Parti congiuntamente potranno presentare apposite domande di finanziamento sui bandi internazionali, europei, nazionali e regionali. Le attività dei Progetti di cui sopra saranno di volta in volta definite anche mediante la stipula di appositi accordi attuativi, di cui al successivo art. 10.
Art. 10 – Accordi attuativi
1 La collaborazione per la realizzazione dei Progetti sarà definita tramite la stipula di appositi accordi attuativi cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dalle regole dello specifico grant agreement cui si riferiscono, nonché dal presente accordo, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali degli enti partecipanti.
2 La cooperazione tra le parti troverà attuazione nel rispetto del principio di equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.
3 Gli accordi attuativi per lo svolgimento di attività in collaborazione dovranno puntualmente indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
‐ le parti contraenti con specificazione della denominazione, sede, recapito
PEC, codice fiscale e partita IVA, ruolo, nominativo e data di nascita dei/delle rappresentanti legali;
‐ l’oggetto della collaborazione, ovvero la descrizione non generica dell’attività comune;
‐ la descrizione dettagliata e, preferibilmente, separata degli impegni/obblighi che ciascuna parte si assume ai fini del raggiungimento dell’oggetto dell’accordo, anche in termini di personale, mezzi, risorse e strutture coinvolte;
‐ l’eventuale concessione di spazi in uso esclusivo o condiviso e la quantificazione degli oneri di gestione ad essi commisurati, secondo la regolamentazione interna dell’ente concedente;
‐ l’ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali), nonché individuazione della/e struttura/e di ciascuna parte alla quale detti costi saranno imputati;
‐ i/le referenti scientifici e amministrativi di ciascuna parte, con i relativi recapiti mail e/o PEC, e l’obbligo di redigere un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e un’eventuale relazione programmatica di attività futura;
‐ il regime della proprietà delle conoscenze e dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle parti (d’ora in poi per Risultati si intendono tutte le conoscenze generate nell’ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione), della loro tutela e valorizzazione, tenendo sin d’ora conto che la ripartizione tra le parti della titolarità dei Risultati dovrà necessariamente essere correlata al contributo intellettuale, infrastrutturale, di attrezzature di ricerca ed eventualmente finanziario che ciascuna parte apporta a ciascun progetto a cui aderisce
‐ le disposizioni in materia di riservatezza, trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, sicurezza dei luoghi di lavoro e coperture assicurative;
‐ la durata (validità temporale) degli effetti dell’atto definita, in accordo con i principi espressi dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii., nonché correlata a quella del presente Accordo;
‐ le modalità di proroga e rinnovo dell’atto, con richiamo alla valutazione del rapporto finale di attività redatto dai/dalle referenti;
‐ la facoltà di recesso e possibilità di scioglimento o risoluzione consensuale;
‐ la specifica regolamentazione della risoluzione di eventuali controversie;
‐ le modalità di sottoscrizione dell’atto;
‐ le modalità di registrazione dell’atto e regolamentazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e delle modalità di rimborso alla parte che se ne sia fatta carico delle quote di spettanza dell’altra parte.
4. Gli accordi di cui al presente articolo saranno autorizzati e sottoscritti secondo le normative e procedure interne di ciascuna Parte.
Art.11– Partecipazione a progetti esterni alla JRU
1. Il presente Accordo di collaborazione non costituisce a carico delle parti alcun vincolo di esclusiva: esse saranno libere di partecipare o meno di volta in volta alle iniziative proposte dalla JRU.
2. Ciascuna Parte potrà i n o g n i c a s o individualmente partecipare a progetti, sia come partecipante che come coordinatore.
3. Ciascuna Parte potrà presentare domande di finanziamento sui Bandi internazionali, europei, nazionali e regionali.
Art. 12 – Accordi di collaborazione con altre iniziative di interesse scientifico Nel caso le Parti propongano accordi di collaborazione con progetti afferenti a Roadmap nazionali ed internazionali e progetti soggetti a finanziamento di interesse scientifico per la JRU, si procederà, a seguito del parere favorevole del Comitato di Coordinamento, d a p a r t e d e g l i e n t i a d e r e n t i a l l a r e t e c h e s i a n o i n t e r e s s a t i alla sottoscrizione di tali accordi al fine di promuovere, attraverso programmi comuni, la cooperazione negli ambiti della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica di interesse comune.
Art. 13 – Responsabilità verso l’Ente finanziatore Indipendentemente dal regime di responsabilità del Coordinatore nei confronti dell’Ente finanziatore la Parte che, fermo restando quanto previsto dall’art. 3.3, si renda responsabile di eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o sia inottemperante alla normativa applicabile, sarà esclusiva responsabile nei confronti dell’Ente finanziatore e tenuta altresì al risarcimento dei danni eventualmente patiti o patiendi dal Coordinatore e dalle altre Parti.
Art. 14 – Gestione dei Fondi
L’importo dell’eventuale contributo erogato dall’Ente finanziatore per ciascuna Parte è indicato nel contratto o atto di affidamento sottoscritto dal Coordinatore, appositamente delegato dalle parti e dagli accordi specifici sottoscritti tra i partner partecipanti all’iniziativa e sarà di regola erogato al Coordinatore. Il Coordinatore provvederà a distribuire il suddetto importo alle altre Parti solo successivamente all’avvenuta ricezione del finanziamento da parte dell’Ente erogante e, salvo che per il caso di anticipazioni, dell’accertamento del regolare adempimento a cura di ciascuna Parte delle attività e delle obbligazioni di propria spettanza. Per ciascun progetto si applicheranno di volta in volta le disposizioni di ciascun bando.
2. Nel caso di contributi effettivamente erogati in misura diversa da quella richiesta, le Parti si impegnano a rivedere le risorse che saranno da esse messe a disposizione.
3. Ciascuna Parte provvederà ad incassare e a gestire autonomamente il
contributo trasferito dal Coordinatore secondo le proprie norme contabili e amministrative interne.
Art. 15 – Rendicontazione
1. Ciascuna Parte è tenuta al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dall’Ente finanziatore per quanto riguarda l’effettuazione, il controllo e la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto.
2. In particolare, ciascuna Parte è tenuta alla elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza nel rispetto delle norme e delle procedure suddette, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo Progetto, compresa la relazione finale, assumendo nei riguardi del Coordinatore i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell’ente finanziatore.
3. Il Coordinatore assicura il coordinamento delle attività di rendicontazione fornendo alle altre Parti, di volta in volta, le opportune indicazioni.
Art.16 – Conoscenze, apparecchiature, diritti di utilizzazione economica e riservatezza
1. 1. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell’attuazione delle attività previste dall’Accordo tra loro verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura b a c k g r o u n d , know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l’altra parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo.
Premesso ciò, i “Risultati” concepiti e conseguiti in via esclusiva autonomamente e con mezzi propri da una parte rimarranno di proprietà esclusiva della stessa, mentre tutti i Risultati concepiti e conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi saranno e resteranno di proprietà congiunta in proporzione al rispettivo contributo allo sviluppo dei Risultati stessi. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, fornendo il medesimo peso inventivo, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili in accordo con normative vigenti in materia, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
2. L’eventuale brevettazione o registrazione dei Risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell’ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, le modalità di gestione, uso e sfruttamento delle stesse, saranno oggetto di separato accordo scritto tra le Parti. Per la pubblicazione dei Risultati si applicheranno le disposizioni di cui al punto seguente.
3. Le pubblicazioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività dovranno recare l’indicazione che il lavoro è stato svolto con il contributo di tutte le Parti. L’eventuale pubblicazione dei Risultati sarà preventivamente concordata tra i responsabili scientifici di tutte le Parti interessate, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina:
a) nell’ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
b) Nell’evenienza di Risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i Risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione dell’attività oggetto del presente Accordo. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione scritta alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
La pubblicazione dei Risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali Risultati inventivi. Il posticipo di una pubblicazione non può comunque comportare un tempo superiore a 90 giorni.
4. Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi erogati che vengono comunque messi a disposizione del Progetto e per i suoi futuri eventuali sviluppi.
5. Ciascuna Parte conviene che:
a) dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per mantenere riservati i dettagli d i n a t u r a r i s e r v a t a dell’Accordo e qualsiasi altra informazione riservata scambiata fra le Parti;
b) senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, non potrà rivelare alcuna delle informazioni riservate di cui sarà venuta a conoscenza, ad una persona diversa dai suoi funzionari, dipendenti, agenti o consulenti, i quali sono e saranno messi a conoscenza di tali informazioni riservate esclusivamente per lo scopo contemplato dall’Accordo; ciascuna Parte inoltre né utilizzerà o riprodurrà o permetterà a persone non autorizzate di avere accesso ad alcuna delle informazioni riservate per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo;
c) collaborerà con le altre Parti in ogni azione che possa essere intrapresa
per proteggere la confidenzialità delle informazioni riservate, scambiate per gli scopi previsti dal presente Accordo.
Art. 17 – Costi
Il presente accordo non comporta costi a carico delle Parti: eventuali costi saranno specificati negli accordi attuativi di cui all’art. 10 che individueranno anche la/e struttura/e di ciascuna parte alla quale detti costi saranno imputati nel rispetto dei regolamenti interni e previa approvazione degli Organi competenti.
Art. 18 – Altre Disposizioni
1. La collaborazione, il conferimento dell’incarico al Coordinatore della JRU, la costituzione di una Joint Research Unit e quant’altro svolto dalle Parti o dal Coordinatore non determinano la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali.
2. Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente Accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.
Art. 19 – Risoluzione delle dispute e Foro Competente.
Per qualsiasi controversia inerente il presente accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Ferrara.
Art.20 – Validità del presente atto
1. II presente atto entra in vigore con l'apposizione della firma dell'ultima parte contraente e la sua durata è fissata in 6 anni.
2. Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività previste dal presente Accordo, o non dovessero sussistere più le condizioni perché le Parti, tramite esso, possano continuare a raggiungere i propri scopi, l’Accordo potrà in qualsiasi momento essere concluso, concludendo altresì ogni rapporto tra le Parti.
3. In caso di cessazione, l’Accordo resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste dai Progetti di cui all’art. 3 non ancora conclusi alla data di scadenza del presente atto. L’Accordo sarà altresì valido ed avrà effetto sino alla completa verifica amministrativa contabile effettuata dagli Enti finanziatori, e finché sussistano pendenze tra le Parti e/o tra di esse e l’Ente finanziatore tali da rendere applicabile il presente atto.
4. Le Parti si impegnano a garantire comunque la realizzazione dei Progetti
attivati.
Art. 21 – Recesso e Esclusione dalla JRU
1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo, comunicando tale
decisione per iscritto con un preavviso di trenta (30) giorni al Direttore, al Coordinatore e al Comitato di Coordinamento.
2 In caso di inadempienza grave e/o violazione di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi e eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle parti, il Comitato di Coordinamento può deciderne l'esclusione. Tale decisione va comunicata dal Comitato di Coordinamento all’organizzazione interessata per iscritto. Se tale inadempienza grave e/o violazione non viene sanata entro il termine di 30 giorni o non è possibile sanarla, il Comitato di Coordinamento può decidere di dichiarare la Parte come inadempiente e decidere le eventuali conseguenze.
3 In caso di recesso o esclusione, gli obblighi delle Parti resteranno comunque validi fino alla completa realizzazione delle attività previste dai Progetti di cui all’art.3, attivati e non ancora conclusi. Le obbligazioni gravanti sulle Parti recedenti o escluse saranno in ogni caso efficaci fino alla completa verifica amministrativa contabile effettuata dagli Enti finanziatori e finché sussistano pendenze tra le Parti e/o tra di esse e l’Ente finanziatore.
Art. 23 – Trattamento dei Dati
1. Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR”) e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a (i) trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto del presente Accordo solo fine dell’espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, (ii) osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati, e (iii) informare immediatamente l’altra Parte in caso di violazione dei dati.
2.Le parti sono titolari autonomi dei dati indicati nel presente Accordo. Gli Accordi attuativi per lo svolgimento di attività in collaborazione regoleranno le rispettive responsabilità delle Parti in merito al trattamento dei dati nei singoli progetti, come indicato nell’art. 10 del presente Accordo.
Art. 24 – Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali; per ciò che concerne le pubbliche amministrazioni, le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all’Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell’attuazione del presente Accordo di collaborazione, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni, ed in particolare di:
a) collaborare nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attività discendenti dal presente accordo, a porre in essere tutte le iniziative volte a favorire la prevenzione ed il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il controllo dell’invio, se dovuto, di autodichiarazioni da parte della persona autorizzata alla firma del presente atto;
b) attenersi alle norme discendenti dai propri regolamenti e codici di condotta interni.
Art. 25 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell’altra parte (incluse abbreviazioni).
2. L’eventuale utilizzo dovrà essere approvato di volta in volta dalle parti interessate secondo le rispettive prassi vigenti solo per le specifiche finalità del presente Accordo e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti coinvolti.
Art.26 – Comunicazioni
Le comunicazioni relative all’Accordo potranno essere indirizzate: se all’Università degli Studi Ferrara:
per comunicazioni amministrative Xxxxxx Xxxxxx: E-mail xxx@xxxxx.xx;
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx – e-mail xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx
• Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx
Se al Consiglio Nazionale delle Ricerche:
per comunicazioni amministrative: ……………….: E-mail…………… ; PEC: XXX
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Se all’Università Cattolica del Sacro Cuore:
per comunicazioni amministrative: ……………….: E-mail…………… ;
PEC: Xxxxxxxxx.xxxx-xx@xxx.xxxx.xx
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Se all’Università degli Studi del Piemonte Orientale:
per comunicazioni amministrative: ……………….: E-mail…………… ; PEC: XXX
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Se all’Università degli Studi di Brescia:
per comunicazioni amministrative: ……………….: E-mail…………… ;
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Se all’Università degli Studi di Foggia:
per comunicazioni amministrative: ……………….: E-mail…………… ;
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Se all’Università degli Studi di Milano-Bicocca:
per comunicazioni amministrative: Area della Ricerca E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx;
PEC: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Se all’Università degli Studi di Parma :
per comunicazioni amministrative: ……………….: E-mail…………… ;
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Se per Sapienza Università di Roma:
per comunicazioni amministrative: ……………….: E-mail…………… ; PEC: XXX
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Se per l’Università degli Studi Roma Tre:
per comunicazioni amministrative: ……………….: E-mail…………… ; PEC: XXX
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Se per l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza:
per comunicazioni amministrative: ……………….: E-mail…………… ;
per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
• Prof.ssa/Prof. XXX – e-mail XXX
Articolo 27 – Firma digitale, registrazione e spese
1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università degli Studi di Ferrara, autorizzazione n. 7035/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. L’Università di Ferrara con nota scritta chiederà alle controparti, il rimborso della quota di competenza.
Xxxxx, approvata, sottoscritta. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Il Legale rappresentante
(Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, Rettrice)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Il Legale rappresentante
(Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente )
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Il Legale rappresentante (……)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
Il Legale rappresentante
(Professor Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Rettore)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA,
Il Legale rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Rettore)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Il Legale rappresentante
(Professore Xxxxxxx Xx Xxxxx, Rettore)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Il Legale rapresentante
(Professoressa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Rettrice)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Il Legale Rapresentante (Professor Xxxxx Xxxxxxxx, Rettore)
SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA
Il Legale Rappresentante (Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Il Legale rappresentante
(Professor Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Rettore)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMASAPIENZA
Il Legale rappresentante (Professor Xxxxx Xxxxx, Rettore)