Gestione delle attività Clausole campione

Gestione delle attività. 5.1 – Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi: − l’Assemblea Generale; − il Comitato di Coordinamento.
Gestione delle attività. Le Parti si impegnano a nominare i propri referenti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, i cui nominativi saranno comunicati tra le Parti medesime. La sostituzione di ogni referente è comunicata e approvata dalle Parti.
Gestione delle attività. Le disposizioni concernenti la gestione operativa e la rendicontazione delle attività, compresa la relativa modulistica di riferimento, saranno oggetto di successivo provvedimento a cura della Regione Veneto. Nell’ambito di tale provvedimento potranno essere fornite ai soggetti attuatori apposite linee guida in continuità e in coerenza con la presente Direttiva, con particolare riferimento alle innovazioni che saranno apportate al portale regionale dedicato all’apprendistato.
Gestione delle attività. All’Istituto capofila della rete compete: A ciascuna istituzione scolastica della rete compete:
Gestione delle attività. All’Istituto coordinatrice della rete compete:
Gestione delle attività. Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3 e quindi di consentire un minor aggravio per ciascun ente nella procedura di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici in ordine all’affidamento di servizi e forniture, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano che avverrà un mutuo scambio della documentazione di attestazione della sussistenza dei requisiti per la stipulazione dei contratti pubblici ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Gestione delle attività. In riferimento agli obiettivi di cui all’art. 2, le parti concordano di intraprendere una collaborazione per definire una programmazione di attività condivise da realizzarsi annualmente. In particolare l’Università si impegna a mettere a disposizione le competenze scientifiche e professionali per la progettazione e la promozione delle attività pianificate, anche attraverso i propri canali web e social. Si impegna inoltre a far conoscere la presente Convenzione ai Dipartimenti e a sollecitare proposte di iniziative da realizzarsi nell’ambito della collaborazione. L'Associazione Stazione Xxxxxx si impegna a mettere a disposizione i locali della Stazione Xxxxxx di Xxxx Xxxxxxx 00 (Xxxxxxx) per la realizzazione e lo svolgimento del programma di iniziative condivise. Si impegna inoltre a mettere a disposizione le competenze scientifiche e professionali per la progettazione, il coordinamento, l’organizzazione, l’amministrazione, la promozione e la definizione dell’identità visiva coordinata - mediante i propri canali web, social, newsletter, materiale a stampa - delle attività pianificate. L’Università provvede su base annua a riconoscere ad Associazione Stazione Xxxxxx, per l’organizzazione, il coordinamento, l’amministrazione, la realizzazione, la promozione, la comunicazione delle attività pianificate, un importo massimo di 13.000,00 Euro (IVA inclusa) che avverrà dietro presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e delle attività da parte dell’Associazione.
Gestione delle attività. L’Aggiudicatario deve effettuare, coordinandosi col Capo Progetto Committente” (CPC), le attività di riscossione coattiva con le modalità previste dal Regio Decreto n. 639/1910 e s.m.i., dall’art. 7, comma 2, lett. gg-quater del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge 106/2011, e s.m.i., dal titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e s.m.i., dall’art. 1, comma 544, della Legge 228/2012 e s.m.i., nonché dalla Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020), in quanto compatibili e dai regolamenti comunali di riferimento. Da 1/1/2020 la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie diverse dalle sanzioni amministrative si effettua tramite l’emissione di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 792, L. 160/2019. L’atto diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giorni: - dal termine per la presentazione del ricorso per le entrate tributarie; - dalla notifica per le entrate extratributarie. Per le entrate tributarie rimane in essere la riscossione coattiva tramite ingiunzione ex R.D. 639/1910 (ingiunzione ex art. 1, comma 804, L. 160/2019) nel caso in cui risultino già emessi e notificati avvisi di accertamento alla data del 31/12/2019, purché notificati positivamente. L’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 continua inoltre ad essere l’unico strumento di riscossione per il recupero coattivo di sanzioni amministrative (esempio per violazioni del codice della strada), che risultano estranee alla riforma introdotta con la L. 160/2019 . Pertanto, il processo di riscossione coattiva si attiva sulla base di diverse Liste di Carico fornite dall’Ente:
Gestione delle attività. Le disposizioni concernenti la gestione operativa e la rendicontazione delle attività, compresa la relativa modulistica di riferimento, saranno oggetto di successivo provvedimento. Contestualmente potranno, inoltre, essere fornite all’organismo di formazione responsabile delle attività (così come definito al paragrafo 15), apposite linee guida in continuità e in coerenza con la presente Direttiva, con particolare riferimento alle innovazioni che saranno apportate al portale regionale dedicato all’apprendistato.
Gestione delle attività. Nella figura che segue viene descritto il flusso adottato per la Gestione delle Attività nell’ambito della funzione di Direzione Lavori. La funzione di gestione delle attività consiste nello svolgimento delle seguenti attività: ▪ verifica della disponibilità della documentazione necessaria e della pianificazione di dettaglio; ▪ consuntivazione delle attività, verifica dell’effettiva erogazione di servizi e della consegna di prodotti e della corrispondente documentazione riferita a pianificazione, progettazione, installazione, gestione, utilizzo; ▪ valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e analisi degli scostamenti tra pianificato e consuntivato, relativamente ad obiettivi, tempi, costi e utilizzazione di risorse. La funzione di monitoraggio dei livelli di qualità contrattualmente previsti consiste nello svolgimento delle seguenti attività: ▪ verifica dell’accuratezza e della validità delle misure prodotte dal Fornitore, mediante esame dei processi di misura messi in atto e/o attraverso l’esecuzione, a campione, di parte delle misure già effettuate dal Fornitore stesso; ▪ verifica del rispetto dei valori di soglia dei livelli di servizio, operata accedendo al sistema di misura predisposto dal Fornitore. Rimangono esclusi i sistemi software di supporto alle misure di esclusiva competenza del Fornitore; ▪ rappresentazione ed interpretazione delle misurazioni effettuate, per seguire l’evoluzione dei fenomeni. ▪ Valutazione della soddisfazione degli utenti.