Accordi attuativi Clausole campione

Accordi attuativi. 1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.
Accordi attuativi. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/ o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).
Accordi attuativi. 1. La collaborazione tra Università degli studi di Genova e il Centro Xxxxxx, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attua- tivi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente. 2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Accordi attuativi. Per la realizzazione delle finalità oggetto del presente Accordo, le Parti procederanno alla stipula di specifici Accordi Attuativi in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività di collaborazione di cui all'articolo 2. Tali Accordi Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo. Per le Parti, gli Accordi Attuativi dovranno essere approvati e sottoscritti dai rispettivi organi competenti. Unioncamere e l’Università valuteranno le singole iniziative, con particolare riferimento ai contenuti degli Accordi Attuativi e alle modalità della collaborazione, tenendo conto della strategia di Unioncamere e della coerenza con il sistema di relazione sviluppato da Unioncamere, individuando, se pertinente, il Delegato per le attività di Terza Missione dell’Università e i referenti coinvolti nello sviluppo e nella gestione delle attività necessarie alla sottoscrizione degli Accordi Attuativi di cui al presente articolo. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, gli Accordi Attuativi dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - il richiamo espresso al presente Accordo quadro; - gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare; - la durata; - i termini dell'impegno assunto dalle Parti interessate; - i referenti delle Parti interessate; - i termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalle Parti per lo svolgimento delle attività di comune interesse; - le risorse finanziarie necessarie; - il personale coinvolto nelle attività; - l’eventuale finanziamento o il corrispettivo per l'attività oggetto degli Accordi Attuativi, - gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale e industriale, obblighi di riservatezza ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal presente Accordo, che dovessero essere ritenuti opportuni in ragione del singolo Accordo Attuativo.
Accordi attuativi. 1. La collaborazione tra Università e l’Ente Ospedaliero potrà con- cretizzarsi in tutte le attività scientifiche e didattiche di comune inte- resse e troverà attuazione anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente. 2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. 3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Accordi attuativi. Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare: - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione; - i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; - la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa. Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso; tuttavia, nel caso in cui per la realizzazione a livello centrale e territoriale delle iniziative programmate sia indispensabile un impegno di risorse, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso specificato all’art.5 (oneri figurativi), potranno essere ammessi investimenti diretti e indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per ciascuna delle parti, secondo importi e modalità di spesa come dedotte nei singoli Accordi attuativi.
Accordi attuativi. 1. La collaborazione tra Università degli Studi di Genova e Alfa Ligu- ria finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presen- te convenzione quadro e della normativa vigente. 2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Accordi attuativi. La collaborazione tra l’Università e la Società è attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente accordo. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all’articolo 2 e individuano le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.
Accordi attuativi. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, i programmi e la durata delle attività, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale ed eventualmente finanziaria, e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché spe- cifici aspetti relativi alla sicurezza.
Accordi attuativi. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.