REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI PISA
REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI PISA
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale autonoma della procedura di mediazione e i relativi costi, nel rispetto ed in conformità alla legge, al D. Lgs. 28/2010 e al D.M. 180/2010.
2. La scelta dell’Organismo determina l’applicazione del suo regolamento e della tariffa allegata.
3. Il regolamento si applica alla mediazione e conciliazione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili per le quali le parti richiedano l’attività dell’Organismo, secondo le disposizioni del D. Lgs. 28/2010.
4. In quanto compatibile, può trovare applicazione per procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
5. Se per quanto oggetto di mediazione è prescritta l’assistenza tecnica in giudizio ai sensi dell’art. 82 cpc, le parti debbono partecipare al procedimento con l’assistenza di un legale.
Art. 2 Domanda di mediazione
1. La procedura inizia su richiesta di parte che la formula per libera scelta, per obbligo di legge, di contratto o di statuto, oppure per invito del Giudice.
2. L’istanza si presenta alla segreteria dell’Organismo, preferibilmente utilizzando l’apposita modulistica.
3. Essa deve contenere:
a) l’indicazione dell’Organismo
b) l’indicazione delle parti, compresi i loro rappresentanti legali o eventualmente negoziali, con la prova scritta del potere rappresentativo;
c) l’oggetto e le ragioni della controversia;
d) l’indicazione del suo valore, determinato a norma del codice di procedura civile;
e) l’indicazione del difensore, se necessario ai sensi dell’art. 1, comma 5° del presente regolamento.
Essa può contenere:
a) l’indicazione della clausola di mediazione in forza della quale è attivata la procedura;
b) l’indicazione di difensori, professionisti e/o persone di fiducia che assisteranno la parte nella mediazione;
c) la richiesta che, l’incontro col mediatore abbia luogo solo se l’altra parte aderisce alla procedura di mediazione; la presente disposizione non si applica quando l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
d) la disponibilità ad anticipare per intero i costi di procedimento, senza pregiudizio per una diversa ripartizione all’esito del procedimento;
4. La parte deve indicare se la mediazione che chiede è obbligatoria, volontaria o demandata dal Giudice.
5-‐ Sono di competenza esclusiva delle parti:
-‐ l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni e decadenze che non siano espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito del’istanza;
-‐ le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
-‐ l’individuazione dei soggetti che debbono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
-‐ l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
-‐ la determinazione del valore della controversia;
la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
-‐ le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al medaitore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Art. 3 Attività della Segreteria
1. Le istanze di mediazione sono annotate in ordine progressivo di ricezione in un registro, che può essere anche informatico, con nome delle parti, oggetto della controversia, mediatore designato, durata ed esito del procedimento.
2. La Segreteria verifica che le istanze abbiano i requisiti di cui all’art. 2 del regolamento; le annota nel registro del primo comma; provvede alla riscossione delle spese di avvio del procedimento.
3. Il Responsabile dell’Organismo, designato il mediatore ed acquisitane la disponibilità e la dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14 comma secondo del D. Lgs. 28/2010, fissa entro quindici giorni la data e luogo del primo incontro.
4. Alla parte istante viene dato avviso del nome del mediatore e della data del primo incontro; all’altra parte, anche a cura della parte istante ai sensi dell’art. 8 primo comma del D. Lgs. 28/2010, viene comunicata la domanda, il nome del mediatore e la data del primo incontro, salvo che la parte istante non vi provveda autonomamente, avendone fatta richiesta nell’istanza di mediazione.
5. Nella comunicazione di cui al 4° comma sono contenuti anche:
a) invito alla parte di manifestare almeno 8 giorni prima della data
dell’incontro se aderisce al procedimento e l’avvertimento che l’incontro non si terrà, se la parte istante, nell’istanza di mediazione, ha chiesto che esso non abbia luogo in difetto dell’altrui adesione;
b) informazione dei benefici fiscali ed economici di cui agli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 28/010;
c) avvertimento che il Giudice può trarre, dalla mancata adesione e partecipazione senza giustificato motivo alla procedura, argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 secondo comma c.p.c., così come previsto dal comma quinto dell’art. 8 del D. Lgs. 28/2010.
6. L’adesione avviene per atto scritto, depositato o trasmesso alla Segreteria, contenente le indicazioni previste dall’art. 2 comma terzo, in quanto applicabili, e del difensore se obbligatorio ai sensi dell’art. 1 comma quinto del regolamento.
7. Se manca la tempestiva adesione e la parte istante aveva chiesto che, in tal caso, non si facesse luogo all’incontro, la procedura non ha ulteriore corso e alla parte istante ne è rilasciata attestazione dalla segreteria, con specificazione del motivo e senza ulteriori costi.
8. La presente disposizione non si applica quando l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, ipotesi nella quale la segreteria dell’organismo rilascia attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2010
Art. 4 Sede
1. Il procedimento si svolge in Pisa, Piazza della Repubblica n. 5, presso la sede dell’Organismo o nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Pisa.
2. Il luogo di svolgimento della procedura è derogabile col consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo.
Art. 5 Designazione del mediatore
1. Il mediatore è designato tra i nominativi degli appositi elenchi in cui sono iscritti, a domanda, gli iscritti all’albo degli Avvocati di Pisa, degli iscritti al Registro dei praticanti abilitati e degli iscritti all’albo dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa che abbiano i requisiti prescritti dalla vigente normativa per le funzioni di mediatore.
2. Al fine di garantire l’imparzialità e la qualità nella prestazione del servizio l’Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione, tenuto conto dell’oggetto e del valore della controversia,
dell’esperienza e specifica competenza professionale dei mediatori, tenuto conto del anche del tipo di laurea posseduta.
3. Il mediatore al momento dell’iscrizione nell’elenco indica le materia rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
4. Il mediatore deve eseguire personalmente la prestazione.
5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della designazione, l'accettazione dell'incarico e rimette anche la dichiarazione di imparzialità, attenendosi a quanto prescritto dall’art. 6 del presente regolamento.
6. Le parti possono richiedere, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.
7. Il mediatore è sostituito qualora rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo.
8. Se mediatore è il responsabile dell’Organismo, decidere sulla sua sostituzione compete al Presidente del Consiglio Direttivo dell’Organismo.
9. Le parti possono nominare congiuntamente il mediatore.
Art. 6 Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.
1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano (o possano apparire) incidere sulla sua indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art. 7 Funzioni del mediatore
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo.
3. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di
un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali ovvero, su autorizzazione delle parti, da altri elenchi appositamente istituiti.
4. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri sulla base di quanto prevede la normativa vigente per il Consulente tecnico in materia civile (D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115; DPR 27 luglio 1988, n. 352; art. 4 della Legge 8 luglio 1980 n. 319). Alla liquidazione provvede il mediatore.
5. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
Art. 8 – Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'Organismo i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 9 -‐ Procedimento di mediazione
1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione, qualora ritenga di disporre degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 10 Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) per mancata adesione o partecipazione di una o più parti;
b) accordo tra le parti;
c) per mancata adesione alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi quattro mesi dalla domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell’Organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Il rilascio del verbale è subordinato al saldo dell’indennità di mediazione.
8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
Articolo 11 – Indennità
1. Per il procedimento di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.
2. L’indennità di cui alla tabella ricomprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto eventualmente nominato.
3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
4. Per le spese di mediazione e’ dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.
5. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà’ dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della
lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
6. Fatta eccezione per il primo scaglione, per il quale l’indennità anche nel minimo è fissata in Euro 65,00, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile;
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite e’ indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti.
10. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
11. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
12. In ogni altro caso, il mancato pagamento delle spese di mediazione autorizza l’Organismo a sospendere la procedura; la sospensione non può durare oltre 30 gg., decorsi i quali, se è avvenuto il pagamento, essa riprende; altrimenti è conclusa con dichiarazione di recesso dell’Organismo.
13. Le spese di mediazione comprendono l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore.
14. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
15. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
16. L'Organismo può rideterminare ogni tre anni l'ammontare delle indennità.
Art. 12 Non abbienti
1. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda
giudiziale ai sensi dell’art. 5 comma primo del D. Lgs. 28/2010, non è dovuta alcuna indennità dalla parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
2. A tal fine essa è tenuta a depositare alla Segreteria, con l’istanza o con l’atto di adesione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Art. 13 Valutazione del servizio
1. Al termine del procedimento, ad ogni parte viene chiesto di compilare una scheda di valutazione del servizio e copia della stessa, contenente le generalità della parte e la sua sottoscrizione, è trasmessa al responsabile della tenuta del Registro degli Organismi presso il Ministero a mezzo posta elettronica certificata o altra modalità che dia certezza del ricevimento (art. 7, comma quinto, lettera b) del D.M. 180/2010).
Art. 14 Accesso agli atti
1. Per ogni affare è formato apposito fascicolo registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione; in esso sono custoditi tutti gli atti del procedimento di mediazione. I dati sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 secondo comma del D. Lgs. 28/2010, le parti hanno diritto di accedere agli atti del procedimento di mediazione, eccetto quelli depositati dalle altre parti nelle eventuali sessioni private.
Art. 15 Accordi con altri organismi e utilizzo risultati di negoziazioni paritetiche
1. Ai sensi dell’art. 7 comma 2°, lettera c) del DM 180/2010, l’Organismo potrà raggiungere accordi per avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi, anche per singoli affari di mediazione.
2. L’Organismo potrà avvalersi dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d’intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto al medesima controversia.
Art. 16 – Tirocinio assistito
L’Organismo può assegnare al procedimento uno o più mediatori affinché svolgano il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3) lettera b) del DM
180/2010.
Tabella indennità
Valore della lite Indennità massima a Procedimento
carico di ogni parte in contumacia
Fino a Euro 1.000 Euro 65,00 Euro 40,00
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130,00 Euro 50,00
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240,00 Euro 50,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360,00 Euro 50,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600,00 Euro 50,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000,00 Euro 50,00
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000,00 Euro 50,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800,00 Euro 50,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200,00 Euro 50,00
Oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200,00 Euro 50,00