CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
REV. 01 DEL 06 LUGLIO 2020 / VALIDE PER I CONTRATTI SIGLATI DAL 6 LUGLIO 2020
Condizioni generali di fornitura
Per tutte le nostre offerte e forniture, anche se concluse oralmente, valgono le condizioni generali di seguito riportate che in ogni caso prevarranno sulle eventuali condizioni generali d’acquisto del Contraente.
Art. 1 / Definizioni
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto con Mixa per la fornitura di uno o più servizi. Contratto: la proposta di Mixa per la fornitura di uno o più servizi accettata dal Contraente.
Contratto spot: il contratto avente ad oggetto uno o più servizi una tantum. In ogni caso il contratto che riporta tale nomen- clatura nel titolo.
Contratto periodico: contratto avente ad oggetto uno o più servizi di durata con pagamento rateale (es. mensile, trimestrale
…). In ogni caso il contratto che riporta tale nomenclatura nel titolo.
Contratto a consumo: richiesta di prestazioni giornaliere -predeterminate- “a chiamata” del Contraente. In ogni caso il con- tratto che riporta tale nomenclatura nel titolo.
Condizioni generali: le presenti condizioni contrattuali che disciplinano la fornitura dei servizi. Prestazione giornaliera: attività da eseguirsi nei locali del Contraente e/o nei locali di Mixa ed avente durata pari ad ore otto/die.
Personale di Xxxx e collaboratori: con personale di Xxxx si intendono tutti i dipendenti della società, indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro, dalla qualifica e dall’incarico rivestito, compresi i soci. I collaboratori invece sono tutte quelle persone fisiche o giuridiche, autonome rispetto a Mixa srl, di cui la società può servirsi per concludere il Contratto e/o per la realizzazione dei servizi richiesti dal Contraente.
Servizi: l’insieme delle prestazioni offerte da Mixa e indicate nel contratto.
Art. 2 / Perfezionamento del contratto
A seconda delle modalità di trattativa, il Contratto si intenderà perfezionato nei seguenti modi alternativi:
a) sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e consegna materiale dell’originale a Mixa;
b) trasmissione del Contratto sottoscritto dal Contraente al numero di fax di Mixa o al seguente indirizzo email commer- xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. In quest’ultimo caso resta comunque l’obbligo in capo al Contraente di trasmettere a Mixa, entro dieci giorni dalla comunicazione a mezzo fax/email, l’originale del Contratto sottoscritto, con prova di avvenuta ricezione a carico del Contraente stesso. La mancata trasmissione non comporta comunque invalidità o inefficacia del Contratto già perfezionatosi.
Art. 3 / Modalità di esecuzione del contratto
Le tempistiche di fornitura dei servizi eventualmente indicate nel Contratto non possono essere considerate termini essen- ziali.
L’obbligazione assunta da Mixa con il Contratto deve intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato.
Art. 4 / Durata del contratto
Il Contratto spot avrà durata dalla data di perfezionamento dell’accordo sino al termine delle attività oggetto della pattuizione indicata nel Contratto.
Il Contatto periodico e quello a consumo invece avranno validità annuale con decorrenza dalla data di perfezionamento dell’accordo.
Art. 5 / Rinnovo tacito
Il rinnovo tacito è previsto per il Contratto periodico e per quello a consumo. Il Contratto periodico e a consumo si intende- ranno rinnovati tacitamente di anno in anno qualora il Contraente non comunichi tramite lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC una formale disdetta scritta che dovrà pervenire a Mixa almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza del Contratto.
Art. 6 / Divieto di cessione
Il Contratto siglato tra il Contraente e Mixa, i diritti ed obblighi da esso derivanti, i Servizi acquistati non potranno essere oggetto di cessione a terzi -in tutto o in parte-, salvo il preventivo consenso scritto della controparte contrattuale, eccezion fatta per la cessione del credito che Xxxx potrà liberamente cedere a terzi.
Art. 7 / Obblighi del Contraente e penale nel caso di violazione del divieto di contrarre con il personale di Xxxx e/o suoi collaboratori
Per consentire la corretta esecuzione del Contratto da parte di Mixa, il Contraente si impegna a:
- Indicare tempestivamente i nominativi di competenti referenti interni con cui interloquire per l’esecuzione del servizio of- ferto;
- Indicare i nominativi e recapiti delle persone (interne/esterne) a cui il personale di Xxxx può rivolgersi per acquisire docu- mentazione e/o informazioni utili all’espletamento dell’incarico professionale conferito;
- Fornire tempestivamente a Mixa e/o suoi collaboratori ogni informazione/documentazione dagli stessi richiesta per l’ese- cuzione dell’incarico conferito: le informazioni e la documentazione devono essere corrette, veritiere ed intellegibili;
- Il Contraente si impegna a compiere tutto quanto sia necessario per consentire a Xxxx e/o suoi collaboratori la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
- Fornire a Mixa informazioni, dati personali di dipendenti o terzi preventivamente acquisiti e trattati dal Contraente stesso (titolare del trattamento) nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- Mantenere segrete, riservate e non diffondere le notizie, informazioni, dati acquisiti nel corso dell’incarico eseguito da Xxxx e/o suoi collaboratori;
- Nel contratto a consumo, il Contraente si impegna a sottoscrivere un rapportino dell’attività giornaliera svolta dall’incaricato Mixa con indicazioni della durata oraria della prestazione;
- Il Contraente si impegna a non intrattenere, per i ventiquattro mesi successivi alla conclusione del Contratto con Xxxx (sia che essa avvenga per scadenza naturale, adempimento, volontà/facoltà delle parti, decisione giudiziale…), neanche mediante interposta persona (fisica o giuridica), alcun rapporto contrattuale con il personale di Xxxx o suoi collaboratori, che abbiano prestato la propria attività, anche solo incidentalmente, per la conclusione del Contratto, l’esecuzione delle stesso e la rea- lizzazione dei servizi acquistati dal Contraente, salvo espressa autorizzazione scritta di Xxxx. Nel caso di violazione di tale disposizione il Contraente sarà tenuto ex art. 1382 c.c. a corrispondere a Mixa la somma di euro quarantamila/00 a titolo di penale, senza rinuncia da parte di Mixa a richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dal comportamento del Contraente;
- Il Contraente infine prende atto che Mixa ha adottato un proprio Codice Etico, pubblicato nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e si impegna a rispettarne i principi e le norme di comportamento ivi contenute.
Art. 8 / Manleva
Con la sottoscrizione del Contratto il Contraente si impegna a tenere indenne Mixa da qualsivoglia conseguenza pregiudi- zievole derivante da proprie violazioni di disposizioni di leggi, regolamenti, usi, consuetudini, clausole contrattuali, relative o anche solo connesse al Contratto.
Art. 9 / Recesso e relativa penale
Mixa ed il Contraente possono recedere dal presente contratto, ad nutum, mediante comunicazione scritta da trasmettere con lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC alla controparte contrattuale con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.
Nel caso di recesso esercitato dal Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere a Mixa, entro trenta giorni dalla vali- dità dello stesso, l’importo delle spese sostenute e dell’attività prestata fino alla data di cessazione del Contratto oltre ad una penale, a titolo di mancato guadagno, pari a: il 50% dell’importo complessivo residuo, oltre accessori di legge, nei contratti spot; il 50% dell’importo complessivo residuo annuale, oltre accessori di legge, nei contratti periodici.
Art. 10 / Risoluzione del contratto – clausole risolutive espresse
Impregiudicata ogni ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge, il Contratto tra Mixa e il Contraente si intenderà automaticamente risolto ex art. 1456 c.c.:
a) Nel caso in cui il Contraente venga sottoposto a fallimento o altre procedure concorsuali, o a protesti e/o procedure ese- cutive.
b) Nel caso di violazione dei termini e modalità di pagamento perentori indicati nel Contratto.
c) Nel caso di violazioni da parte del Contraente delle obbligazioni contenute negli articoli 2 “perfezionamento del contratto”, 6 “divieto di cessione”, 7 “obblighi del contraente e penale nel caso di violazione del divieto di contrarre con il dipendente/ incaricato Xxxx”, 8 “manleva”, 13 “varie ed eventuali”, delle presenti condizioni generali di contratto.
Ricorrendo una delle circostanze di cui al punto precedente il Contratto si intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento.
La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere fatta valere, dalla sola parte non inadempiente, con invio di specifica comunicazione a mezzo lettera raccomanda a/r o PEC ai recapiti della controparte contrattuale, come indicati nel Contratto o nell’eventuale comunicazione di variazione, e avrà validità dal giorno del suo invio.
In ogni caso la parte inadempiente dovrà ristorare alla controparte contrattuale l’integrale risarcimento del danno patito.
Art. 11 / Modifiche del contratto
Ogni modifica e/o integrazione del Contratto dovrà essere preventivamente approvata dalle parti ed effettuata per iscritto.
Art. 12 / Comunicazioni
Ogni variazione della sede societaria e/o dati di contatto (indirizzo PEC, numero di fax, indirizzo email del referente…) dovran- no essere comunicate per iscritto alla controparte contrattuale.
Nel caso di variazioni non preventivamente comunicate, ogni comunicazione inviata agli indirizzi indicati nel Contratto deve reputarsi conosciuta dal destinatario, a prescindere dalla sua effettiva lettura.
Art. 13 / Varie ed eventuali
Il Contratto non attribuisce al Contraente alcuna titolarità su diritti di proprietà intellettuale relativi ai servizi offerti da Mixa o su eventuali software/dispositivi necessari per la fornitura dei predetti servizi, tantomeno riconosce espressi diritti di licenza. Il Contratto non concede al Contraente diritti d’uso dei marchi o loghi di Mixa.
Con la sottoscrizione del Contratto il Contraente autorizza Mixa ad utilizzare il proprio nome e marchio, a mero titolo di refe- renza, tra i propri clienti o prospect nell’ambito di presentazioni, eventi formativi o altro materiale promozionale, ivi compresa la pubblicazione nell’apposita area del sito web di Mixa e/o sue pagine social.
L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti posti in essere dall’altra parte in violazione delle disposizioni del Contratto e delle presenti Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e delle condizioni contenuti nel Contratto o nelle presenti Condizioni.
Art. 14 / Giurisdizione, Foro esclusivo e Legge applicabile
In caso di controversie derivanti o anche solo connesse al Contratto e/o alle Condizioni Generali la Giurisdizione sarà quella italiana ed il Foro esclusivo competente a decidere sarà quello di Padova.
La legge applicabile all’intero Contratto e alle presenti Condizioni Generali è la legge italiana.