CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A PROTEZIONE DEL MUTUO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A PROTEZIONE DEL MUTUO
Mod. 1634 ed. 05.03.2020
Questo contratto è redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Xxxxxx" del Tavolo tecnico ANIA ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
xxx.xxxxxxx.xx
Presentazione della Polizza
BluMutuo, per la protezione del tuo mutuo
XxxXxxxx è una polizza assicurativa che il titolare di un mutuo può scegliere liberamente di abbinare al finanziamento concesso dalla Banca per far fronte agli impegni finanziari assunti.
BluMutuo protegge l’Assicurato garantendo l’estinzione del debito residuo in caso di grave infortunio o malattia e il rimborso delle rate del finanziamento, in caso di perdita di lavoro per giustificato motivo o inabilità temporanea totale.
Le coperture offerte per la protezione dell'importo residuo del mutuo:
Invalidità
Permanente da Infortunio
Invalidità
Permanente da Malattia
Un incidente sul lavoro o al volante, un importante
infortunio subìto durante una gita con la famiglia... possono mettere a repentaglio la capacità di svolge- re le attività quotidiane
Lo stato di salute viene compromesso definitivamen-
te da una grave patologia, a seguito di accertamenti medici viene diagnosticata una malattia...
Sono alcuni esempi di casi in cui interviene la garanzia
Cargeas interviene con un pagamento commisurato alla
gravità della malattia stessa
Le coperture offerte per la protezione della rata:
Perdita di impiego per giustificato motivo
Si viene licenziati, senza colpa, dall’Azienda per la quale si lavora da molti anni
Cargeas interviene, dopo il periodo di franchigia previsto dalla polizza
Inabilità temporanea totale per Infortunio e Malattia
Una caduta dalle scale di casa, una improvvisa malat- tia, una grave caduta dagli sci possono impedire di andare a lavorare o comunque costringere a rimanere immobile
Sono alcuni esempi di casi in cui interviene la garanzia
Questa presentazione della Polizza è, infatti, una informazione di sintesi predisposta da Cargeas per rendere più chiari ed immediati i contenuti principali dell'Assicurazione. Quanto ivi illustrato non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui la copertura assicurativa è prestata, che sono contenuti esclusivamente nei documenti contrattuali consegnati in forza delle vigenti disposizioni.
Vuoi parlare con uno Specialista Assicurativo di UBI Banca?
Chiama il numero 800.500.200, oppure rivolgiti alla tua filiale UBI Banca, troveremo insieme la soluzione adatta per proteggere tutto ciò che è importante per te
Hai bisogno di informazioni o assistenza sulla tua polizza BLUMUTUO?
Puoi inviare una email a xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure contattare il numero 035.0861051, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:30 - 17:30
Xxxx denunciare un sinistro?
Per denunciare un sinistro è possibile inviare una email a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Devi richiedere informazioni in merito a un sinistro già aperto?
Puoi inviare una email a xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx (indicando nell’oggetto il numero di sinistro) oppure contattare il numero 035.0861051, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8:00 - 19:30
Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della polizza?
Area Riservata Cargeas
Le informazioni di dettaglio sulla polizza sono disponibili accedendo all'Area Riservata sul sito xxx.xxxxxxx.xx con il Codice Cliente ricevuto al momento dell'acquisto. È possibile visualizzare i documenti e le coperture in essere, il dettaglio delle scadenze e i premi pagati
Per avere le informazioni utili sempre a portata di mano, fai una foto di questa pagina e salvala sul tuo cellulare
Legenda
I simboli descritti di seguito evidenziano importanti sezioni della documentazione contrattuale e ti aiuteranno a comprendere meglio il contenuto della tua Polizza:
Che cosa è assicurato
Qui trovi le informazioni sulle coperture presenti in Polizza. Ricordati che le coperture acquistate saranno indicate nel Modulo di Polizza
Che cosa non è assicurato
Qui trovi le informazioni relative alle coperture escluse
Ci sono limiti di copertura
Questa sezione indica le informazioni riguardanti eventuali esclusioni, rivalse, franchigie o scoperti previste per ciascuna garanzia
Che obblighi ho?
Qui trovi indicato cosa fare in caso di Xxxxxxxx e sono riportati gli obblighi e gli adempimenti sia dell’Assicurato/Contraente che dell’impresa
Quando incontri un box con il simbolo della lampadina leggi il contenuto con attenzione: troverai informazioni utili per capire meglio le caratteristiche della tua Xxxxxxx!
Qui sotto trovi il primo messaggio utile per te:
XxxXxxxx è redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” diramate da XXXX, per la semplificazione dei contratti assicurativi:
• nell’indice sono indicati tutti gli argomenti trattati
• gli argomenti trattati sono contraddistinti da simboli guida
• le parti evidenziate in grigio indicano le esclusioni, le franchigie, gli scoperti e i limiti In conclusione si trovano inoltre:
• il Glossario, che permette di approfondire il significato dei termini assicurativi più utilizzati, indicati nel testo con la lettera iniziale maiuscola
• i principali articoli del codice civile in materia di Assicurazione
Indice
1. INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA 6
Che cosa è assicurato 6
Che cosa non è assicurato 6
Limiti della copertura 7
Obblighi in caso di Sinistro 8
2. PERDITA D’IMPIEGO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 10
Che cosa è assicurato 10
Che cosa non è assicurato 10
Limiti della copertura 11
Obblighi in caso di Sinistro 12
3. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA 14
Che cosa è assicurato 14
Che cosa non è assicurato 14
Limiti della copertura 15
Obblighi in caso di Sinistro 16
NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE 17
GLOSSARIO 24
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 27
Premessa
Le presenti condizioni di assicurazione regolano il contratto di adesione individuale alla polizza collettiva stipulata dalla Banca Contraente UBI BANCA S.p.A. per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con l’Im- presa, CARGEAS Assicurazioni S.p.A..
Il contratto di adesione individuale alla polizza collettiva è abbinabile esclusivamente al contratto di Finanziamento stipulato con la Banca Contraente.
Oggetto dell’Assicurazione
Le coperture assicurative previste dalla presente Assicurazione sono prestate, nei limiti ed alle condizioni stabilite negli articoli successivi, in relazione ai seguenti eventi:
1. Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (IPT i/m), copertura assicurativa sempre operante, valida per tutti gli Assicurati;
2. Perdita di Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo (PI) conseguente a licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo, copertura assicurativa opzionale, riservata esclusivamente agli Assicurati che rive- stano la qualifica di Lavoratore Dipendente Settore Privato;
3. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (ITT i/m), copertura assicurativa opzionale, riservata agli Assicurati che rivestano la qualifica di Lavoratori Autonomi, Lavoratori Dipendenti Settore Pubblico, Non Lavoratori.
Le coperture assicurative “Perdita di Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo” e “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia” sono operanti solo se richieste dall'Assicurato e sono abbinate in relazione al suo effettivo status occupazionale al momento della sottoscrizione della Polizza. In caso di cambiamento dell’attività lavo- rativa nel corso del periodo di validità della Polizza, l’Assicurato è tenuto a dare tempestiva comunicazione per iscritto all’Impresa con le modalità previste dal successivo Art. 44.
In particolare:
– la copertura assicurativa “Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia” impegna l’Impresa a corrispondere all’Assicurato una prestazione pari al Debito Residuo del Finanziamento per gli Infortuni e le Malattie che provochino all’Assicurato una Invalidità Permanente Totale di grado superiore al 59%;
– le coperture assicurative “Perdita di Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo” e “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia” impegnano l’Impresa al pagamento di una o più rate del Finanziamento, nei termini meglio illustrati all’Art. 11 e all’Art. 24.
Il Beneficiario delle coperture assicurative sopra menzionate è sempre l’Assicurato; in nessun caso quest’ultimo potrà designare la Banca Contraente come Beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative medesime.
1.Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia
Che cosa è assicurato
Art. 1 INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
L’Impresa corrisponde una somma pari al Debito Residuo del Finanziamento alla data del Sinistro nel caso in cui l’Assicurato subisca un Infortunio o manifesti una Malattia durante il periodo contrattuale e non oltre la sua scadenza, da cui derivi una invalidità permanente di grado superiore al 59% della totale.
Il grado di invalidità permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli in- fortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di più cointestatari Assicurati nell’ambito dello stesso Finanziamento, l’Indennizzo previsto per ciascun Assicurato è suddiviso in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di Adesione.
Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura assicurativa ha validità in tutti i paesi del mondo.
Gli accertamenti e la liquidazione dei Sinistri – in valuta corrente – verranno comunque effettuati in Italia.
Art. 3 DETERMINAZIONE DEL PREMIO
La determinazione del Premio avviene applicando la formula di seguito indicata:
P = T x Cap. Ass. x m
dove:
T = tasso (al lordo delle imposte) Cap. Ass. = Capitale Assicurato m = periodo espresso in mesi di durata del Finanziamento
Che cosa non è assicurato
Art. 4 PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affet- te da alcolismo o tossicodipendenza.
È prevista la possibilità di accedere alla copertura assicurativa per i soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico nei limiti di quanto indicato nell’Art. 7.9.
Sono altresì non assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali:
1. assistente di volo;
2. agente di un corpo militare o di polizia dello Stato italiano;
3. pilota civile e pilota militare;
4. Sportivo Professionista.
Nel corso della validità della Polizza, l’Assicurato è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Impresa dell’eventuale cambiamento dell’attività professionale, se successivamente rientrante tra quelle sopra indi- cate. La mancata comunicazione della modifica dell’attività professionale può compromettere il diritto alla prestazione in caso di Sinistro, in base a quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
Dal momento del ricevimento della comunicazione, l’Impresa provvederà a rimborsare all’Assicurato la par- te di Premio Unico pagato e non goduto.
Limiti della copertura
Art. 5 CARENZA
La copertura assicurativa, limitatamente al caso di Malattia, è soggetta ad un periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia manifestatasi entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo.
La copertura assicurativa, per il caso di Infortunio, non è soggetta a Carenza.
Dopo il periodo di Carenza sopraindicato, l’Impresa liquida all’Assicurato una somma pari al Debito Residuo alla data del Sinistro.
Art. 6 LIMITI DI INDENNIZZO
L’Indennizzo massimo riconosciuto dall’Impresa è pari all’importo del Debito Residuo del Finanziamento e non potrà, in ogni caso, eccedere l’importo massimo di Euro 500.000.
Art. 7 ESCLUSIONI
La copertura assicurativa non è operante per i casi di:
1. dolo dell’Assicurato;
2. partecipazione attiva dell’Assicurato a: delitti dolosi; fatti di guerra dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; risse, tranne per il caso di legittima difesa; atti di terrorismo e sabotaggio;
3. azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente;
4. Sinistri che siano conseguenza dell’uso o abuso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico;
5. Sinistri determinati da stati di ebbrezza o di alcolismo acuto o cronico;
6. guida di aeromobili, nonché loro uso in qualità di pilota o membro dell’equipaggio o semplicemente se l’As- sicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
7. partecipazione a corse o prove di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
8. Infortuni già verificatisi e Malattie Pregresse già note alla data di decorrenza della copertura assicurativa e loro conseguenze;
9. disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV-TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli im- pulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità);
10. Malattie e/o Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
11. Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; sono altresì esclusi i Sinistri derivanti dalla pratica, anche non professionistica, di: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, sci acrobatico, sci o snowboard estremi, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere nonché dall’uso, anche come passeggero, di mezzi di volo non considerati aeromobili dalle leggi in materia, quali ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili. Sono infine escluse le partecipazioni a competizioni (comprese relative prove e allenamenti) organizzate da fede- razioni sportive o per le quali comunque l’Assicurato percepisca una qualsiasi forma di remunerazione;
12. sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), ovvero altre patologie ad essa collegate.
Obblighi in caso di Sinistro
Art. 8 DENUNCIA DEL SINISTRO – DOCUMENTAZIONE
a. Nel caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla filiale della Banca Contraente alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa, entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell’articolo 1913 del codice civile.
La denuncia del Sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione di luogo, giorno e ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
b. Nel caso di Invalidità Permanente Totale da Malattia
L’Assicurato, mediante avviso scritto, deve denunciare la Malattia entro 15 (quindici) giorni da quando, secondo parere medico, si possa ritenere che la Malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumi- bili conseguenze, possa interessare la copertura assicurativa prestata.
L’Assicurato dovrà inoltre consegnare la seguente documentazione:
1. dichiarazione compilata dal medico curante attestante la diagnosi;
2. documentazione sanitaria (eventuale copia integrale e conforme all’originale della Cartella Clinica, esiti di esami strumentali e/o di laboratorio) comprovante l’invalidità permanente;
3. dichiarazione della Banca Contraente attestante l’importo del Debito Residuo del Finanziamento alla data del Sinistro ovvero, in alternativa, nei casi di anticipata estinzione (integrale o parziale) o di trasferimento del Finanziamento in cui l’Assicurato abbia optato per il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria, copia del piano originario di ammortamento;
L'Impresa si riserva in ogni caso di richiedere o disporre:
4. accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro;
5. copia del contratto di Finanziamento;
6. prospetto di ammortamento rate;
7. codice IBAN.
Art. 9 CRITERI DI LIQUIDAZIONE
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e ai controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa
ogni informazione, produrre copia delle eventuali Cartelle Cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.
In ogni caso, l’accertamento del grado di invalidità da Malattia viene effettuato non prima che siano tra- scorsi 6 (sei) mesi dalla data della denuncia e comunque entro e non oltre 12 (dodici) mesi da tale termine.
L’accertamento del grado di Invalidità Permanente Totale sarà effettuato singolarmente per ciascuna Ma- lattia o Infortunio.
Nel corso della copertura assicurativa, le invalidità permanenti già in essere ed accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di aggravamento sia in caso di concorrenza con nuo- ve Malattie o Infortuni. Nel caso, quindi, la Malattia o l’Infortunio colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente Malattia o Infortunio, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla precedente con- dizione menomativa.
Qualora la Malattia o l’Infortunio colpisca un soggetto già affetto da altre Malattie o Infortuni, saranno valu- tate solo le conseguenze dirette, escludendo il maggior pregiudizio derivante dalle condizioni patologiche preesistenti.
Art. 10 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso (compreso l’accertamento medico-legale eseguito nei termini temporali previsti dagli articoli precedenti), l’Impresa si impegna a liqui- dare le Indennità dovute entro i 30 (trenta) giorni successivi.
Nel caso in cui l’Assicurato dovesse decedere per cause diverse dall’Infortunio o dalla Malattia denunciata prima che l’Invalidità Permanente Totale sia stata accertata da un medico fiduciario dell’Impresa a mezzo di visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante consegna di documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di gua- rigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e della Cartella Clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l’Invalidità Permanente Totale.
Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione totale anticipata del Finanziamento ovvero il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx) e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione dell’Assicurazione, l’Impresa liquiderà gli Indennizzi dovuti ai sensi della Polizza in base al piano di ammor- tamento originario del Finanziamento o come risultante da eventuali estinzioni parziali.
2. Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo
Che cosa è assicurato
Art. 11 PERDITA D’IMPIEGO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
L’Impresa, in caso di Perdita di Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo, corrisponderà all’Assicurato un In- dennizzo per ogni rata di Finanziamento in scadenza durante il periodo di Disoccupazione, calcolato sulla base del piano di ammortamento al momento del Sinistro.
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito dello stesso Finanziamento, l’Indennità mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base a quanto indicato nella Dichiarazione di Adesione.
Art. 12 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura assicurativa vale per i contratti di lavoro stipulati nell’ambito del territorio italiano e regolati dalla legge Italiana.
Art.13 DETERMINAZIONE DEL PREMIO
La determinazione del Premio avviene applicando la formula di seguito indicata:
P = T x Cap. Ass. x m
dove:
T = tasso (al lordo delle imposte) Cap. Ass. = Capitale Assicurato m = periodo in mesi (massimo 180) di durata del Finanziamento
Che cosa non è assicurato
Art.14 PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affet- te da alcolismo o tossicodipendenza.
È prevista la possibilità di accedere alla copertura assicurativa per i soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico nei limiti di quanto indicato nell’Art. 7.9.
Sono altresì non assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali:
1. assistente di volo;
2. agente di un corpo militare o di polizia dello Stato italiano;
3. pilota civile e pilota militare;
4. Sportivo Professionista.
Nel corso della validità della Polizza, l’Assicurato è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Impresa dell’eventuale cambiamento dell’attività professionale, se successivamente rientrante tra quelle sopra indi- cate. La mancata comunicazione della modifica dell’attività professionale può compromettere il diritto alla
prestazione in caso di Sinistro, in base a quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
Dal momento del ricevimento della comunicazione, l’Impresa provvederà a rimborsare all’Assicurato la par- te di Premio Unico pagato e non goduto.
Limiti della copertura
Art.15 CARENZA
La copertura assicurativa è soggetta ad un periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni.
Pertanto, qualora il licenziamento venga notificato all’Assicurato entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo.
Art.16 FRANCHIGIA
La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia pari a 30 (trenta) giorni.
L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa desunta dalla lettera di licenziamen- to o messa in mobilità.
Pertanto, in caso di Xxxxxxxx, il primo Indennizzo (pari ad una rata del Finanziamento) è corrisposto soltanto nel caso in cui, a seguito della Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo, lo Stato di Disoccupazio- ne perduri per almeno 30 (trenta) giorni dopo la data del Sinistro. L’Impresa, dopo il Periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo nei limiti di cui all’Art. 20.
Art.17 RIPRESA DELL’OCCUPAZIONE
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subor- dinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. Pertanto, grava sull’Assicurato l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Impresa la ripresa di una attività lavorativa.
Art.18 DENUNCE SUCCESSIVE
Quando un Sinistro sia stato pagato, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Perdita d’Im- piego per Giustificato Motivo Oggettivo salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo Sinistro e il successivo, sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 3 (tre) mesi, ossia l’Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore Di- pendente Settore Privato ed abbia superato il periodo di prova. Ogni evento è considerato un Sinistro autonomo.
Art.19 LIMITI DELLA COPERTURA
La copertura assicurativa “Perdita di Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo” è prestata dall’Impresa unicamente a favore dei Lavoratori Dipendenti Settore Privato (ad esclusione dunque di Lavoratori Dipen- denti assunti con contratto a tempo determinato ovvero titolari di un rapporto di lavoro che abbia carattere stagionale e/o temporaneo); la stessa non potrà pertanto essere sottoscritta da un Lavoratore Dipendente Settore Pubblico, da un Lavoratore Autonomo o da un Non Lavoratore.
La copertura assicurativa è sottoscrivibile unicamente per Finanziamenti di durata non superiore a 180 mesi (15 anni).
Art.20 LIMITI DI INDENNIZZO
La copertura assicurativa è subordinata all’effettivo Stato di Disoccupazione e comunque opera entro i seguenti limiti:
a. per importo massimo di rata mensile Euro 2.000,00;
b. limite massimo per ogni Sinistro 18 Indennità mensili;
c. per la durata della copertura assicurativa 36 Indennità mensili.
La copertura assicurativa cessa la sua efficacia se è stato liquidato un Sinistro di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia.
Art. 21 ESCLUSIONI
Nessuna prestazione è dovuta qualora l’Assicurato:
1. nel momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, abbia già ricevuto notifica del licenzia- mento o sia a conoscenza della prossima disoccupazione;
2. percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
3. sia licenziato per mancato superamento del periodo di prova;
4. svolga la propria attività lavorativa di dipendente all’estero, salvo quanto indicato all’Art. 12.
La copertura assicurativa non sarà operativa nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro:
5. sia dovuta a Perdita d’Impiego per Giusta Causa o Giustificato Motivo Soggettivo;
6. sia dovuta alla carcerazione del lavoratore;
7. avvenga per volontà dell’Assicurato (escluse le dimissioni per giusta causa);
8. sia la conseguenza di pensionamento o prepensionamento o nel caso in cui si sia raggiunta l’età della quiescenza;
9. xxxxxxxx il coniuge, un parente entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore;
10. sia dovuta a superamento del periodo di comporto;
11. sia conseguenza di dimissioni concordate e/o incentivate dal datore di lavoro;
12. dipenda da eventi previsti dalle esclusioni specifiche della copertura “Invalidità Permanente Totale da In- fortunio o Malattia” di cui all’Art. 7.
Obblighi in caso di Sinistro
Art.22 DENUNCIA DEL SINISTRO – DOCUMENTAZIONE
Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della prima rata del Finanziamento coperta dall’Assicu- razione, l’Assicurato dovrà presentare:
1. copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro;
2. fotocopia del libretto di lavoro e/o della scheda professionale;
3. certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizio- nale per l’impiego);
4. documentazione in originale rilasciata dall’ente competente attestante lo Stato di Disoccupazione e/o il certificato di iscrizione alle liste di mobilità ovvero, su richiesta dell’Impresa, autocertificazione dello Stato di Disoccupazione, con firma autenticata;
5. copia degli ultimi due cedolini paga.
Per ottenere l’Indennizzo relativo alle successive rate coperte dall’Assicurazione, l’Assicurato dovrà fornire:
6. documentazione in originale rilasciata dall’ente competente attestante il perdurare dello Stato di Disoccu- pazione e/o il certificato di iscrizione alle liste di mobilità ovvero, su richiesta dell’Impresa, autocertificazio-
ne dello Stato di Disoccupazione con firma autenticata, oppure
7. qualora percepisca l’indennità di mobilità, l’attestazione del pagamento della stessa, oppure
8. qualora percepisca l’indennità di disoccupazione, l’attestazione del pagamento della stessa.
L’Impresa si riserva in ogni caso di richiedere o disporre:
9. prospetto di ammortamento rate;
10. codice IBAN.
Art.23 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Per data del Sinistro si intende la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso l’Impresa si impegna a liqui- dare le Indennità dovute entro i 30 (trenta) giorni successivi.
Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione totale anticipata del Finanziamento ovvero il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx) e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione dell’Assicurazione, l’Impresa liquiderà gli Indennizzi dovuti ai sensi della Polizza in base al piano di ammor- tamento originario del Finanziamento o come risultante da eventuali estinzioni parziali.
3. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
Che cosa è assicurato
Art.24 INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
L’Impresa, in caso di Inabilità Temporanea Totale in conseguenza di Infortunio occorso o di Malattia manifestatasi durante il periodo contrattuale e non oltre la sua scadenza, liquiderà all’Assicurato un Indennizzo per ogni rata di Fi- nanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità certificata, calcolato sulla base del piano di ammortamento al momento del Sinistro.
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito dello stesso Finanziamento, l’Indennità mensile prevista per ciascun Assicurato è suddivisa in base a quanto indicato nella Dichiarazione di Adesione.
Art.25 VALIDITÀ TERRITORIALE
La copertura assicurativa ha validità in tutti i paesi del mondo.
Gli accertamenti e la liquidazione dei Sinistri – in valuta corrente – verranno comunque effettuati in Italia.
Art.26 DETERMINAZIONE DEL PREMIO
La determinazione del Premio relativo alla copertura assicurativa avviene applicando la formula di seguito indicata:
P = T x Cap. Ass. x m
dove:
T = tasso (al lordo delle imposte) Cap. Ass. = Capitale Assicurato m = periodo in mesi (massimo 480) di durata del Finanziamento
Che cosa non è assicurato
Art.27 PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affet- te da alcolismo o tossicodipendenza.
È prevista la possibilità di accedere alla copertura assicurativa per i soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico nei limiti di quanto indicato nell’Art. 7.9.
Sono altresì non assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività professionali:
1. assistente di volo;
2. agente di un corpo militare o di polizia dello Stato italiano;
3. pilota civile e pilota militare;
4. Sportivo Professionista.
Nel corso della validità della Polizza, l’Assicurato è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Impresa dell’e- ventuale cambiamento dell’attività professionale, se successivamente rientrante tra quelle sopra indicate. La
mancata comunicazione della modifica dell’attività professionale può compromettere il diritto alla prestazione in caso di Sinistro, in base a quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
Dal momento del ricevimento della comunicazione, l’Impresa provvederà a rimborsare all’Assicurato la parte di Premio Unico pagato e non goduto.
Limiti della copertura
Art.28 CARENZA
La copertura assicurativa è soggetta, limitatamente al caso di Malattia, ad un periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni.
Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia manifestatasi entro 30 (trenta) giorni dalla data di de- correnza della Polizza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo.
La copertura assicurativa, per il caso di Infortunio, non è soggetta a Carenza.
Art.29 FRANCHIGIA
La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di Franchigia pari a 30 (trenta) giorni. L’inizio del pe- riodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità totale medicalmente accertata.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa (per i lavoratori) o delle normali attività quoti- xxxxx (per i Non Lavoratori), subisca – prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa – un nuovo evento a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa verrà ripri- stinata senza l’applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia.
Qualora invece il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il Periodo di Franchigia. L’Impresa, dopo il periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo nei limiti di cui all’Art. 30.
Art.30 LIMITI DI INDENNIZZO
La copertura assicurativa è subordinata all’effettiva durata dell’Inabilità Temporanea Totale e comunque opera entro i seguenti limiti;
a. per importo massimo di rata mensile Euro 2.000,00;
b. limite massimo per ogni Sinistro 18 Indennità mensili;
c. per la durata della copertura assicurativa 36 Indennità mensili.
La copertura assicurativa cessa la sua efficacia se è stato liquidato un Sinistro di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia.
Art.31 ESCLUSIONI
In aggiunta rispetto a quanto previsto dal precedente Art. 7, la copertura assicurativa non opera altresì qualora l’Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia sia dovuta a:
1. mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale;
2. interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio; prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche o fitoterapiche;
3. ricoveri ospedalieri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza, aborto volontario non terapeu- tico, infertilità, sterilità.
Obblighi in caso di Sinistro
Art.32 DENUNCIA DEL SINISTRO – DOCUMENTAZIONE
Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della prima rata del Finanziamento coperta dall’Assi- curazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta dall’Assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
1. certificazione del medico curante contenente la causa del Sinistro, la diagnosi, la prognosi e il periodo di Inabilità Temporanea Totale come da definizione contrattuale;
2. in presenza di ricovero, certificato del Pronto Soccorso e copia della Cartella Clinica;
3. documentazione attestante il tipo di attività lavorativa svolta al momento del Sinistro;
4. prospetto di ammortamento rate;
5. codice IBAN.
L’Impresa si riserva in ogni caso di disporre accertamenti medici e di richiedere ulteriore documentazione per procedere ad una corretta valutazione del Sinistro.
A tal fine, l’Assicurato si impegna a consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Impresa, il cui costo sarà a totale carico dell’Impresa medesima, sciogliendo da ogni vincolo al riserbo i medici curanti.
Per data del Sinistro si intende la data di inizio dell’Inabilità Temporanea Totale certificata dal medico curante.
Art. 33 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa si impegna a liquidare le Indennità dovute entro i 30 (trenta) giorni successivi.
Nel caso in cui si siano verificati l’estinzione totale anticipata del Finanziamento ovvero il trasferimento del Finanziamento stesso (ad esempio, nei casi di Xxxxxxx) e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione dell’As- sicurazione, l’Impresa liquiderà gli Indennizzi dovuti ai sensi della Polizza in base al piano di ammortamento originario del Finanziamento o come risultante da eventuali estinzioni parziali.
Norme comuni a tutte
le coperture assicurative:
1. Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia
2. Perdita d'Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo
3. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
Art. 34 QUALI SONO I REQUISITI DI ASSICURABILITÀ NECESSARI PER SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA?
Per poter sottoscrivere la Polizza, l’Assicurato, al momento dell’adesione, deve trovarsi nelle seguenti condizio- ni di assicurabilità:
1. aver perfezionato con la Banca un Finanziamento;
2. essere residente nel territorio della Repubblica Italiana;
3. avere, alla data della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, una età minima di anni 18 (diciotto) compiuti e non aver compiuto i 65 (sessantacinque) anni;
4. nel caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di Lavoratore Dipendente Settore Pubblico o Non Lavoratore, la somma tra l’età, come sopra definita, e la durata del contratto non deve esser uguale o superiore ad anni 75 (settantacinque);
5. nel caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di Lavoratore Dipendente Settore Privato, la somma tra l’età, come sopra definita, e la durata del contratto non deve essere uguale o superiore ad anni 68 (sessantotto);
6. qualora l’Assicurato abbia sottoscritto la copertura assicurativa “Perdita d’Impiego per Giustificato motivo Oggettivo”, deve svolgere un’attività lavorativa da almeno 6 (sei) mesi consecutivi per almeno 16 (sedici) ore settimanali, presso lo stesso datore di lavoro, con avvenuto superamento del periodo di prova.
Inoltre, l’assicurabilità è subordinata a:
7. una valutazione, da parte dell’Impresa, dello stato di salute dell’assicurando sulla base delle risultanze desunte dal Questionario Sanitario;
8. una valutazione dello stato di salute dell’assicurando attraverso un accertamento, da parte di un medico incaricato dall’Impresa che eserciti la sua attività in Italia (nei casi di capitale assicurato pari o superiore a € 200.000);
9. una valutazione dello stato di salute dell’assicurando attraverso un accertamento, da parte di un medico incaricato dall’Impresa che eserciti la sua attività in Italia (nei casi di assicurandi la cui età sia uguale o superiore ad anni 60 (sessanta)).
L’Impresa verificherà la sussistenza dei requisiti di assicurabilità entro la data di decorrenza dell’Assicurazione indicata nella Dichiarazione di Adesione.
Nel Finanziamento che prevede la cointestazione è possibile assicurare fino ad un massimo di 6 (sei) cointe- statari.
La prestazione assicurata è pari all’importo totale del Finanziamento e si intende ripartito in proporzione di volta in volta definibile tra i cointestatari, oppure in parti uguali tra tutti i cointestatari o ancora uno dei cointe- statari potrà esser assicurato per l’importo totale del Finanziamento.
Qualora, nel corso della validità della Polizza, uno dei cointestatari si trovi in una delle condizioni descritte nel presente articolo, le coperture assicurative opereranno interamente a favore del/i cointestatario/i assicurabi- le/i, se presente/i.
Art. 35 QUALI FORMALITÀ SONO NECESSARIE PER ADERIRE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE?
Per accedere alle coperture assicurative, l’Assicurato compila e sottoscrive:
– la Dichiarazione di Adesione;
– il Questionario Sanitario.
La Banca Contraente si impegna a consegnare all’Assicurato, prima dell’adesione alle coperture assicurative, il set informativo costituito da: (I) Documento Informativo Precontrattuale; (II) Documento Informativo Precon- trattuale Aggiuntivo; e (III) condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
La Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall’Assicurato riporta l’ammontare di tutti i costi effettivamente so- stenuti dall’Assicurato con evidenza dell’importo percepito dalla Banca Contraente.
Art. 36 COME PAGO IL PREMIO?
Le coperture assicurative sono offerte a fronte del pagamento di un Premio Unico anticipato, non frazionabile, per tutta la durata del periodo assicurativo.
All’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, il Premio Unico viene corrisposto all’Impresa me- diante addebito sul conto corrente aperto dall’Assicurato presso la Banca; in tale caso, l’Assicurato conferisce all’uopo (nella Dichiarazione di Adesione) mandato irrevocabile di pagamento di detto Premio.
In alternativa, in assenza di conto corrente intestato all’Assicurato, quest’ultimo può pagare il Premio Unico a mezzo di assegno circolare o denaro contante (per Premi di importo non superiore al limite massimo fissato dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione).
La Banca Contraente si impegna a versare il Premio Unico all’Impresa per conto degli Assicurati.
Il Premio Unico può essere finanziato da parte della Banca; in tal caso, all’importo del Finanziamento erogato dalla Banca viene aggiunto un importo pari al Premio Unico.
Art. 37 PERCHÉ DEVO COMUNICARE ALL’IMPRESA LE INFORMAZIONI SUL RISCHIO CHE HO ASSICURATO?
Le dichiarazioni dell’Assicurato hanno costituito la base sulla quale l’Impresa ha deciso di stipulare l’Assicura- zione e di determinare il Premio e i limiti di Indennità indicati nella Polizza.
Pertanto, le dichiarazioni errate o incomplete possono determinare per l’Assicurato la perdita del diritto all'Indennità o, nei casi più gravi, la cessazione dell’Assicurazione, a norma degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 38 COME SONO EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI TRA LE PARTI?
Tutte le comunicazioni tra l’Assicurato, la Banca Contraente e l’Impresa dovranno essere trasmesse a mezzo di lettera raccomandata A/R o mediante altra forma scritta, ove non diversamente previsto dal contratto.
Eventuali comunicazioni da parte dell’Impresa all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio di quest’ultimo come risultante dalla Dichiarazione di Adesione.
Art. 39 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Le coperture assicurative cominciano a decorrere dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento o, se successive, dalla data di decorrenza indicata nella Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall’Assicurato, a condizione che sia stato effettuato alla medesima data il pagamento del Premio Unico ai sensi dell’Art. 36.
Tutte le coperture assicurative hanno la stessa durata del Finanziamento, con un massimo di:
1. 480 mesi (40 anni) dalla data di decorrenza della Polizza, per la copertura “Invalidità Permanente To- tale da Infortunio o Malattia”;
2. 180 mesi (15 anni) dalla data di decorrenza della Polizza per la copertura “Perdita d’Impiego per Giusti- ficato Motivo Oggettivo”;
3. 480 mesi (40 anni) dalla data di decorrenza della Polizza per la copertura “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia”.
Resta fermo il fatto che, in caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alle coperture assicurative previste dalla Polizza, le stesse continueranno ad operare in favore del/i cointestatario/i assicurabile/i se presenti.
Le coperture assicurative cessano alle ore 24 del giorno indicato nella Dichiarazione di Adesione, oppure alle ore 24 del giorno in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:
a. Recesso dell’Assicurato;
b. Accollo del Finanziamento da parte di un soggetto terzo che non sia cointestatario del Finanziamento stesso;
c. estinzione integrale anticipata o trasferimento (Surroga) del Finanziamento, qualora l’Assicurato non ri- chieda che le coperture assicurative rimangano in vigore fino alla scadenza contrattualmente definita;
d. Sinistro pagato in relazione alla copertura “Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia”;
e. perdita dei requisiti di assicurabilità ai sensi dell’Art. 4 e dell’Art. 34;
f. decesso dell’Assicurato;
g. variazione dello status occupazionale dell’Assicurato per le coperture assicurative “Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo” e “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia”.
Art. 40 CHE COS’È LA LETTERA DI XXXXXXXXX?
Dopo l’inizio delle coperture assicurative, la Banca Contraente provvederà, anche per conto dell’Impresa, ad inviare tempestivamente all’Assicurato la Lettera di Xxxxxxxxx, nella quale vengono riportati:
a. il riepilogo delle coperture assicurative sottoscritte;
b. la data di decorrenza delle stesse;
c. l’importo del Premio versato;
d. i termini per l’esercizio del diritto di Recesso, con l’indicazione, nel caso di finanziamento del Premio a norma dell’Art. 36: (I) di come si ridurrebbe l’importo del Finanziamento e della corrispondente rata dello stesso secondo quanto previsto dall’Art. 46; e (II) della facoltà dell’Assicurato di ricevere l’accredito diretto su un conto corrente a lui intestato della relativa somma secondo quanto previsto dall’Art. 46;
e. i riferimenti dell’Impresa cui rivolgersi per informazioni.
Art. 41 IL PREMIO PUÒ ESSERE RIMBORSATO UNA VOLTA CESSATA LA COPERTURA ASSICURATIVA?
1. Nel caso di cui al precedente Art. 39, lettera (a), l’Impresa rimborsa il Premio pagato all’atto della sotto- scrizione del Modulo di Adesione, secondo le modalità di cui al successivo Art. 42.
Nei casi di cui al precedente articolo Art. 39, lettere (b), (c), (d), (e), (f), (g) (e fatto salvo quanto previsto nel successivo comma) l’Assicurato (o i suoi eredi, in caso di decesso) riceverà il rimborso del Premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto previsto dall’Art. 42.
2. Il rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto è previsto anche nei casi di estinzione parziale anticipata del Finanziamento: in tale caso, le coperture assicurative proseguiranno sulla base dell’im- porto del Debito Residuo risultante da tale estinzione parziale anticipata.
In questi ultimi casi, l’Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza, pari ad Euro 15.
Qualora il Premio da restituire risultasse pari o inferiore a suddetto importo, non si darà luogo ad alcun rimborso.
3. In caso di anticipata estinzione integrale non successiva a liquidazione dell’Indennizzo, ovvero di tra- sferimento (Surroga) o di Accollo del Finanziamento, le coperture assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione/trasferimento/Accollo del Finanziamento.
Art. 42 COME VIENE RIMBORSATO IL PREMIO UNICO?
1. Nei casi di (I) Accollo del Finanziamento, (II) estinzione integrale anticipata o trasferimento (es. Surro- ga) del Finanziamento, (III) perdita dei requisiti di assicurabilità, (IV) modifica dello status occupazio- nale dell’Assicurato, e (V) decesso dell’Assicurato, il rimborso del rateo di Premio Unico viene effettuato dall’Impresa all’Assicurato secondo la formula seguente:
Pr = Pu x (Dr / Dp) – Sp
dove:
Pr = Premio da rimborsare all’Assicurato Dp = Durata dell’intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi
Pu = Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione
Sp = Spese di emissione
Dr = Xxxxxx residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data evento che determina la richiesta di rimborso
2. Nei casi di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, il rimborso del rateo di Premio Unico viene effettuato dall’Impresa all’Assicurato secondo la formula seguente:
Pr = Pu x (Dr / Dp) x (Cap. E / Cap. Res.) – Sp
dove: | |||
Pr = | Premio da rimborsare all’Assicurato | Cap. E = | Capitale che si è estinto al tempo t |
Pu = | Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione | Cap. Res. = | Capitale Residuo al momento dell’estinzione |
Dr = | Xxxxxx residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data evento che determina la richiesta di rimborso | Sp = | Spese di emissione |
Dp = | Durata dell’intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi |
In questi casi l’Impresa tratterrà le spese di emissione della Polizza pari a Euro 15. Qualora il Premio da restituire risultasse inferiore o pari a tale importo, non si darà luogo ad alcun rimborso.
Nel caso di modifica dello status occupazionale dell’Assicurato il rimborso sarà relativo al Premio pagato per la corrispondente copertura assicurativa (Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo o Inabi- lità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia).
Nessun rimborso del rateo di Premio Unico verrà effettuato dall’Impresa in caso di Sinistro pagato in relazione alla copertura assicurativa prestata dalla Polizza.
Art. 43 NEI CASI DI ANTICIPATA ESTINZIONE O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, È POSSIBILE MANTENERE IN VIGORE LE COPERTURE ASSICURATIVE?
Esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione, integrale o parziale, o del trasferimento del Finan- ziamento, in alternativa al rimborso del Premio, l’Assicurato può richiedere per iscritto all’Impresa di mante- nere in vigore le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria. La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato a mezzo lettera raccomandata A/R, oppure utilizzando l’apposito modulo dispo- nibile presso la sede della Banca Contraente.
Resta inteso che, in mancanza di espressa determinazione dell’Assicurato, contestuale all’estinzione anti- cipata o al trasferimento del Finanziamento:
a. in caso di estinzione anticipata integrale o trasferimento del Finanziamento, le coperture assicurative cesseranno e il rateo di Premio pagato e non goduto verrà rimborsato secondo quanto previsto all’Art. 42;
b. in caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, le coperture assicurative proseguiranno sulla base dell’importo del Debito Residuo risultante dall’intervenuta estinzione parziale e il rateo di Premio pagato e non goduto verrà rimborsato secondo quanto previsto all’Art. 42.
Nel caso di estinzione o di trasferimento del Finanziamento (Surroga), qualora l’Assicurato intenda man- tenere le coperture assicurative, la presente Polizza continuerà per la durata ed alle condizioni pattuite in relazione all’originario piano di ammortamento del Finanziamento al momento dell’adesione.
In caso di Xxxxxxx, le coperture assicurative vengono sempre estinte alla data di Accollo del Finanziamento.
MUTUO PRIVATI
Quanto mi restituisce l’Impresa se estinguo il Finanziamento in anticipo?
Esempio
Decorrenza delle coperture assicurative | 01/02/2019 |
Scadenza delle coperture assicurative | 01/02/2029 |
Capitale richiesto iniziale | € 100.000,00 |
Data estinzione anticipata | 01/08/2023 |
Età Assicurato | 45 |
Cointestatari | 1 |
IPTi + IPTm | obbligatoria |
PI | 100% |
ITT | 0% |
Durata originaria del Finanziamento richiesto espressa in mesi | 120 |
Mesi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di anticipata estinzione | 54 |
Premio | € 2.868,61 |
Costi sul premio imponibile in valore assoluto | € 1.463,00 |
Provvigioni | € 1.032,70 |
Spese di emissione | € 15,00 |
Premio versato al netto dei costi | € 1.405,61 |
Debito Residuo (*) | € 63.876,33 |
Estinzione anticipata PARZIALE
Capitale estinto | € 20.000,00 |
Premio da rimborsare all'Assicurato senza applicazione delle spese | € 404,18 |
Premio da rimborsare all'Assicurato con applicazione delle spese | € 389,18 |
Estinzione anticipata TOTALE
Capitale estinto (*) | € 63.876,33 |
Premio da rimborsare all'Assicurato senza applicazione delle spese | € 1.290,87 |
Premio da rimborsare all'Assicurato con applicazione delle spese | € 1.275,87 |
(*) Il debito residuo è calcolato ipotizzando un tasso di ammortamento del 4%
Applicazione della formula
In caso di estinzione totale del Finanziamento
Pr = Pu x (Dr / Dp) – Sp
Premio da rimborsare 1.276,51 x (51 / 60) – 15,00 = 1.070,03 €
In caso di estinzione parziale del Finanziamento
Pr = Pu x (Dr / Dp) x (Cap. E / Cap. Res.) – Sp
Premio da rimborsare 1.276,51 x (51 / 60) x (5.000,00 / 28.191,50) – 15,00 = 177,44 €
Art. 44 COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI CAMBI LA MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL CORSO DELLA VALIDITÀ DELLA POLIZZA?
Dal momento che le coperture assicurative “Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo” e “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia” sono modulate sullo status occupazionale dell’Assicurato, in caso di cambiamento dell’attività lavorativa nel corso del periodo di validità della Polizza, l’Assicurato è tenuto a dare tempestiva comunicazione per iscritto all’Impresa. Dal momento del ricevimento della co- municazione, l’Impresa è tenuta a rimborsare all’Assicurato la parte di Premio Unico pagato e non goduto.
Qualora l’Assicurato non ottemperi a tale comunicazione, si applica quanto segue:
1. con riferimento alla copertura assicurativa “Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia”, il cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza non pregiudica, in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell’Indennizzo;
2. con riferimento alla copertura assicurativa “Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo”, il cambiamento di stato lavorativo dell’Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza comporta la cessazione dell’assicurazione e, quindi, la perdita del diritto al pagamento dell’Indennizzo;
3. con riferimento alla copertura assicurativa “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia” il cam- biamento di stato lavorativo dell’Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza comporta la cessazione dell’assicurazione e, quindi, la perdita del diritto al pagamento dell’Indennizzo.
In occasione della denuncia del Sinistro, relativamente alle coperture assicurative di cui ai precedenti nu- meri 2 e 3, l’Impresa verificherà che l’effettivo status occupazionale dell’Assicurato, alla data del Sinistro, sia quello corrispondente alla copertura assicurativa attivata in sede di sottoscrizione della Polizza.
Qualora lo status non corrisponda a quello dichiarato, l’Impresa non è tenuta al pagamento di alcuna prestazio- ne. In tal caso, l’Impresa provvederà a rimborsare all’Assicurato la parte di Premio Unico pagato e non goduto. Nessun rimborso del rateo di Premio Unico verrà effettuato dall’Impresa in caso di Sinistro pagato in relazione alla copertura assicurativa prestata dalla Polizza.
Art.45 È POSSIBILE MODIFICARE L’ASSICURAZIONE?
Qualsiasi modifica all’Assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art.46 È POSSIBILE RECEDERE DALL’ASSICURAZIONE?
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della Po- lizza. Il Recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale della Banca Contra- ente, oppure dandone comunicazione scritta all’Impresa mediante lettera raccomandata A/R. Il Recesso dell’Assicurato determina la cessazione delle coperture assicurative dalla data di emissione della Polizza.
Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il Premio Unico, l’Impresa provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte e senza applicazione di alcun costo o onere per l’Assicurato, entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso.
Nel caso in cui il Premio Unico fosse stato finanziato dalla Banca Contraente, l’importo rimborsato sarà destinato alla parziale estinzione del Debito Residuo in linea capitale, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento del Finanziamento e riduzione dell’importo della rata o (a scelta dell’Assicurato) della durata del Finanziamento, senza applicazione di alcun costo o onere per l’Assicurato stesso. In tale caso, l’Assicurato esonera l’Impresa da qualsiasi responsabilità derivante dalla messa a disposizione della Ban- ca Contraente dell’importo rimborsato.
In alternativa a quanto sopra, l’Assicurato può ricevere dall’Impresa l’accredito diretto del Premio Unico su un conto corrente a lui intestato, facendone espressa richiesta nella comunicazione di Recesso.
Resta inteso che, in assenza di tale indicazione, l’importo rimborsato sarà destinato alla parziale estinzio- ne del Debito Residuo secondo le modalità sopra descritte.
In caso di esercizio del Diritto di Recesso da parte dell’Assicurato nei 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza, il contratto di Finanziamento resta valido ed efficace.
Art. 47 LE COPERTURE ASSICURATIVE PRESTATE DALL’IMPRESA POSSONO CUMULARSI CON QUELLE PREVISTE DA ALTRE POLIZZE?
Le coperture assicurative prestate dall’Impresa con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione a favore dell’Assicurato.
Art. 48 L’IMPRESA CHE MI HA INDENNIZZATO PUÒ SURROGARSI NEI MIEI DIRITTI VERSO I TERZI RESPONSABILI DEL SINISTRO?
No, perché, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1916 del codice civile, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalersi nei confronti dei responsabili del Sinistro per quanto corrisposto all’Assicurato a titolo di Indennizzo.
Art. 49 POSSO CEDERE AD ALTRI I DIRITTI DERIVANTI DALL’ASSICURAZIONE?
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Assicurazione.
Art. 50 A CARICO DI CHI SONO GLI ONERI FISCALI?
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art. 51 LA BANCA CONTRAENTE HA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA?
La Banca Contraente si impegna a comunicare tempestivamente all’Impresa qualsiasi comunicazione x xxxxxx- sta ricevuta da parte dell’Assicurato tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. l’estinzione anticipata, l’Accollo o trasferimento del Finanziamento;
b. in caso di estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento, l’eventuale contestuale richiesta sot- toscritta dall’Assicurato che le coperture assicurative rimangano in vigore secondo quanto previsto nell’o- riginario piano di rimborso;
c. l’esercizio del diritto di Recesso così come disciplinato all’Art. 46;
d. la denuncia del Sinistro;
e. tutte le informazioni necessarie per consentire l’esecuzione dell’Assicurazione.
Art. 52 QUANDO SI PRESCRIVONO I DIRITTI DERIVANTI DALL’ASSICURAZIONE?
I diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni ai sensi dell’articolo 2952 del co- dice civile.
Art. 53 È POSSIBILE RISOLVERE EVENTUALI CONTROVERSIE RICORRENDO ALL’ARBITRATO?
L’Assicurato e l’Impresa hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali con- troversie su natura e valutazione delle lesioni, degli Infortuni, delle Malattie o sul grado di Invalidità Permanente oggetto della copertura assicurativa prestata con la presente Polizza. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa con- feriranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di co- mune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. L’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti.
Art.54 IN QUALI ALTRI MODI POSSONO ESSERE RISOLTE EVENTUALI CONTROVERSIE?
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione alla Polizza, esse devono, ai sensi del decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di mediazione rivolgendosi ad un Organismo di me- diazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia e avente sede nel medesimo luogo ove il giudice territorialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia. In tal caso, la parte che propone la mediazione deve trasmettere all’altra parte la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per qua- lunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicu- rato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 55 QUALE LEGGE DISCIPLINA L’ASSICURAZIONE?
L’Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Glossario
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti condizioni di assicurazione. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa, ove il contesto lo richieda.
Accollo contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l’Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza del Finanziamento. A seconda della volontà delle parti, l’Accollo può prevedere o meno la liberazione dell’accollato (articolo 1273 del codice civile).
Assicurato la persona fisica che, in qualità di titolare o cointestatario del Finanziamento, ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione ed il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa. Non sono comprese le ditte individuali.
Assicurazione contratto che regola i rapporti tra l’Assicurato, la Banca Contraente e l’Impresa, nell’ambito del quale l’Impresa, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a corrispondere all’Assicurato una Indennità al verificarsi di un Sinistro.
Attività Sportiva Professionistica
attività sportiva svolta a titolo oneroso e con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparato- ri atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Banca la banca che eroga il Finanziamento.
Beneficiario l’Assicurato. Resta inteso che la Banca Contraente non può essere designata come beneficiario/ vincolatario della Polizza.
Carenza periodo di tempo che intercorre fra la data di efficacia della Polizza e l’inizio della garanzia assicurativa, durante il quale la copertura per la prestazione indicata si intende inoperante.
Cartella Clinica documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Banca Contraente UBI Banca S.p.A., che eroga il Finanziamento e che ha stipulato la polizza collettiva per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile.
Debito Residuo, Capitale Assicurato
l’importo residuo in linea capitale del Finanziamento, come risultante dal relativo piano di ammortamento, dovuto dall’Assicurato alla Banca erogatrice del Finanziamento (al netto di eventuali rate insolute), compresi gli interessi maturati al momento del Sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall’Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc.
Dichiarazione di Adesione
documento o modulo sottoscritto dall’Assicurato con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle condizioni e ai termini ivi indicati.
Finanziamento il contratto con il quale la Banca Contraente concede all’Assicurato un finanziamento per un’operazione di mutuo ipotecario, di durata non superiore a 480 mesi (40 anni) e di importo erogato fino ad un massimo di Euro 500.000.
Franchigia (Periodo di) periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini di Polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.
Franchigia Assoluta percentuale/punti di Invalidità Permanente per la quale non viene corrisposto alcun indennizzo.
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Inabilità Temporanea Totale
nel caso di Lavoratore Autonomo, l’impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il Sinistro, l’Assicurato eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa. Nel caso invece di Non Lavoratore o di Dipendente Pubblico, l'Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capa- cità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali e domestici.
Indennità/Indennizzo la somma liquidabile dall’Impresa a termini di Polizza.
Infortunio evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Invalidità Permanente Totale
la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolta dall’Assicurato, in misura superiore al 59% della capacità totale.
Lavoratore Autonomo la persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non perce- pisce un reddito da lavoro dipendente.
Sono comunque considerati Lavoratori Autonomi ai fini della Polizza:
– i collaboratori coordinati e continuativi;
– i lavoratori subordinati che svolgono la loro attività nell’ambito di contratti di lavoro intermit- tente o ripartito;
– i lavoratori che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro su- bordinato a tempo determinato o per un orario settimanale inferiore a 16 ore;
– i lavoratori che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di altri in forza di contratti di inseri- mento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato;
– collaboratori / dipendenti di imprese familiari intendendosi per tali quelle imprese che si avvalgono in modo continuativo della collaborazione di coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dell’imprenditore.
Lavoratore Dipendente Settore Privato
la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 (sei) mesi e con periodo di prova già superato, con un orario settimanale di almeno 16 (sedici) ore, non ricompresa nella definizione di Lavoratore Autonomo o in quella di Non Lavoratore.
Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero e non sia regolato dalla legge italiana.
Lavoratore Dipendente Settore Pubblico
persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una Pub- blica Amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, non ricompresa nella definizione di Non Lavoratore. Si intende per Pubblica Amministrazione: tutte le amministra- zioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Isti- tuti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo. 30 luglio 1999, n.
300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato, così come definiti dalla legge.
Non Lavoratore la persona fisica che, al momento del Sinistro, non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente Settore Privato o Pubblico. Rientrano convenzionalmente in questa categoria i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro accessorio occasionale. Resta inteso che rientrano in tale categoria anche i pensionati.
Lettera di Benvenuto lettera inviata all’Assicurato dalla Banca Contraente, anche in nome e per conto dell’Impresa, successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa.
Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Pregressa Malattia che è l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza, già nota all’Assicurato in quanto già diagnosticata alla data di sot- toscrizione della Polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie.
Perdita d’Impiego per Giusta Causa
la perdita del lavoro, subita dall’Assicurato che rivesta la qualifica di Lavoratore Dipendente Set- tore Privato, a seguito di licenziamento motivato da un grave inadempimento da parte del dipen- dente, tale da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro.
Perdita d’Impiego
per Giustificato Motivo Oggettivo
la perdita del lavoro, subita dall’Assicurato che rivesta la qualifica di Lavoratore Dipendente Settore Privato, a seguito di licenziamento, individuale o collettivo, per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604) indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato. A titolo esemplificativo rientra nella nozione di Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo il licenziamento derivante da soppressione della posizione aziendale ricoperta dell’Assicurato nell’ambito di una riorganizzazione delle attività e di una razionalizzazione delle funzioni aziendali volte ad incrementare l’efficienza del modello operativo e a contenere i costi fissi, ivi inclusi quelli afferenti al personale dipendente.
Perdita d’Impiego
per Giustificato Motivo Soggettivo
la perdita di lavoro, subita dall’Assicurato che rivesta la qualifica di Lavoratore Dipendente Set- tore Privato, a seguito di licenziamento motivato da comportamenti disciplinarmente rilevanti, ma non di gravità tale da comportare il licenziamento per giusta causa.
Periodo
di Riqualificazione
il periodo di tempo successivo alla cessazione dello Stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi della Polizza, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere un’attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Settore Privato prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Perdita d’impiego.
Polizza il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio la somma dovuta all’Impresa per la copertura assicurativa.
Premio Unico importo da corrispondere all’Impresa in un’unica soluzione al momento della stipula della Polizza.
Questionario Sanitario modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che l’Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con l’Assicurazione.
Recesso diritto dell’Assicurato di liberarsi dagli obblighi contrattuali, sciogliendo l’Assicurazione.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Sportivo Professionista il soggetto che svolge un’Attività Sportiva Professionistica.
Stato di Disoccupazione lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Settore Privato, qualora egli:
– abbia cessato la sua attività lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o supe- riore alle 16 (sedici) ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno;
– sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali.
Surroga sostituzione nel Finanziamento ai sensi dell’articolo 120-quater del Decreto Legislativo 1° settem- bre 1993, n. 385 (c.d. “portabilità passiva”).
UBI Banca UBI Banca S.p.A., con sede in Bergamo, Piazza Xxxxxxxx Veneto, 8.
Articoli del codice civile richiamati nelle condizioni di Assicurazione
Art. 1273. ACCOLLO.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla conven- zione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espres- sa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.
Art. 1891.
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA.
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obbli- ghi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avreb- be dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893.
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichia- razioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1913.
AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO.
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, en- tro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915.
INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO.
L’assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916.
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952.
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta so- spende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pa- gamento dell'indennità.