Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a con- cludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizza- to alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salva- taggio o di constatazione del Sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore, in proporzio- ne al valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser- vazione non pregiudica i suoi diritti. L’Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicurato.
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre gior- ni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicura- tore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. • Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale • Interventi di cranioplastica • Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale • Asportazione tumori dell’orbita • Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari) • Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore o posteriore • Interventi sul plesso brachiale • Interventi per neoplasie del globo oculare • Intervento di enucleazione del globo oculare • Asportazione di tumori maligni del cavo orale • Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di cordectomia) • Interventi demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale) • Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare • Ricostruzione della catena ossiculare • Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico • Asportazione di tumori glomici timpanogiugulari CHIRURGIA DEL COLLO • Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale • Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia • Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici • Interventi per fistole bronchiali • Interventi per echinococcosi polmonare • Pneumectomia totale o parziale • Interventi per cisti o tumori del mediastino CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE • Interventi sul cuore per via toracotomica • Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica • Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica • Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale • Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasversario • Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi • Asportazione di tumore glomico carotideo
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autoriz- zato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…) L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00064 - Impresaautorizzataall’eserciziodelleassicurazionicon D.M. dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx’Xxxxxxxxxxxxxx 00/0/0000 (X.X. del 16/3/1987, n. 62) - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autoriz- zato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…) L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. I. L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [1914].