CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI L’AQUILA IN STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA. CIG 6525819C30.
Art. 1- Oggetto del Capitolato
Il presente Capitolato regolamenta l’appalto tra il Comune di L’Aquila e il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica espletata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, per l’affidamento del servizio di trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani ex randagi presenti sul territorio comunale, in struttura privata autorizzata.
Il detto servizio consiste nello svolgimento delle attività, dettagliatamente specificate negli articoli del presente Capitolato, attribuite al Comune dell’Aquila dalle normative vigenti in materia di prevenzione del randagismo nonché di tutela e benessere animale.
Il soggetto che si aggiudicherà il servizio è denominato, negli articoli successivi, anche con la dizione abbreviata “Gestore” mentre il Comune di L’Aquila – Settore Ambiente e Partecipate – Ufficio Randagismo, verrà denominato anche con la dizione abbreviata di “Amministrazione”.
Tutte le attività poste in essere dal Gestore in virtù del presente Capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali e, pertanto, la gestione dovrà ispirarsi rigorosamente ai principi di salvaguardia del benessere psico-fisico e di una elevata qualità della vita dei cani ospiti della struttura, con particolare riguardo al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ottimali, di possibilità di svago e socializzazione e con la 1
finalità precipua di ridurne la permanenza in canile favorendo e incentivando le adozioni
da parte di privati e/o Associazioni Animaliste.
La gestione dovrà garantire, altresì, l’attuazione di quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, fatti salvi gli eventuali aspetti non accolti e non valutati da parte dell’Amministrazione Comunale, nonché eventuali variazioni non sostanziali, che potranno avvenire nel corso della gestione esclusivamente per motivate ragioni concordate e approvate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 2 – Caratteristiche generali del Gestore e della Struttura
Le Associazioni di Volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste interessate all'affidamento del servizio, dovranno essere regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo delle Associazioni Animaliste della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 47/2013, mentre le Ditte Private dovranno essere iscritte presso la CCIAA di competenza per attività coerenti con l’oggetto dell’affidamento.
Costituisce titolo referenziale anche l’iscrizione al Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Abruzzo di cui alla Legge 11.08.1991, n. 266.
I soggetti di cui al punto precedente, dovranno esibire certificazione comprovante il possesso di una struttura adibita a canile, regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero di cui all’art. 6 c.3 della L.R. n. 47/2013 e munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla A.S.L. competente territorialmente, indicante tra l'altro, la ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della gara. La struttura dovrà essere in grado di ospitare sin dall’aggiudicazione provvisoria del servizio, n. 430 (quattrocentotrenta) cani anche se l’importo a base di gara di cui all’art. 24 del Capitolato Tecnico prevede esclusivamente il rimborso di soli 390 cani.
In detta struttura, inoltre, dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste l’obbligo
giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di L’Aquila, con la finalità prioritaria della permanenza limitata, nelle forme e modalità di cui alla Legge Regione Abruzzo 18.12.2013, n. 47, successivamente specificate nell’art. 7 del Capitolato.
Si fa presente che, sino alla scadenza del contratto stipulato con il Gestore non si terrà conto dei limiti di capienza previsti dal combinato disposto degli artt. 7 - All. A e 30 del summenzionato testo normativo regionale in quanto, al momento, i cani di proprietà comunale eccedono tale limite.
Tuttavia l’Amministrazione Comunale, richiede all’aggiudicatario un programma di gestione delle adozioni che preveda una riduzione, nell’arco di un anno, dei cani di proprietà comunale presenti presso l’attuale rifugio convenzionato (ovvero 430 cani) alla data del 01.12.2015, di almeno il 15%.
La struttura ricettiva, oltre ad avere i requisiti minimi di cui all’art. 7 - All. A (Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri) della Legge Regione Abruzzo 18.12.2013, n. 47 e ad avere ubicazione in un raggio di 100 Km dalla sede comunale, dovrà essere necessariamente in possesso delle ulteriori, seguenti caratteristiche:
a) presenza di box adeguatamente attrezzati, con annesso locale infermeria, per il ricovero dei cani ammalati o per l’eventuale degenza post-operatoria;
b) previsione di un reparto contumaciale isolato, destinato all'isolamento dei casi di malattie virali non prevedibili, situato in una zona nettamente distinta e separata dai box destinati al ricovero dei cani;
c) presenza di box appositamente riservati ai cuccioli e ben distinti dai box destinati ai cani adulti;
d) i box dei cani adulti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un'area totale di almeno 9 mq per singolo cane aumentata di un terzo per gli altri cani come prescritto dal Regolamento Comunale per la Tutela, Detenzione e Circolazione di animali;
e) i recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate e non potranno 2
ospitare un numero superiore a 4 cani secondo le attitudini comportamentali e le compatibilità caratteriali attestate dal Direttore Sanitario e dall’Educatore Cinofilo della struttura;
f) predisposizione di un’area di sgambamento attrezzata per ottimizzare il rapporto uomo- animale, animale-animale e limitare lo stress dovuto alla permanenza in canile;
g) i box o i recinti dovranno essere strutturati in modo da rendere agevoli le operazioni di pulizia e di igiene ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche della zona di ubicazione della struttura;
f) i box o i recinti dovranno essere costruiti in modo tale da evitare danni agli animali.
Art. 3 – Osservanza di leggi, regolamenti e indirizzi
Il Gestore, nell’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale e/o volontari, la normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, con particolare riguardo alla Legge Quadro Nazionale 14.08.1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), alla Legge Regione Abruzzo 18.12.2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione) e al Regolamento Comunale per la Tutela, la Detenzione e la Circolazione di animali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 74 del 25.03.2002, a cui espressamente si rinvia, nonché le eventuali nuove disposizione di legge e/o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.
Il Gestore, inoltre, è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle direttive e delle indicazioni impartite dal Settore Ambiente e Partecipate – Ufficio Randagismo del Comune di L’Aquila e dell’osservanza degli indirizzi impartiti
dall’Amministrazione Comunale con propri atti regolamentari e deliberativi all’uopo emanati.
Art. 4 – Durata del servizio di gestione
L’Amministrazione stipulerà, con il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura concorsuale, apposito contratto con decorrenza a far data dalla sottoscrizione dello stesso e per un periodo di dodici mesi, purché il medesimo soddisfi tutti gli adempimenti previsti per l’assegnazione definitiva.
Alla scadenza del contratto, l’Amministrazione, laddove sulla base di oggettive e motivate esigenze connesse alle peculiarità del servizio non avesse ancora individuato il nuovo affidatario, si riserva la facoltà di predisporre una proroga tecnica nei confronti dell’aggiudicatario della presente procedura di gara per il tempo necessario al completamento della nuova procedura di gara e comunque non oltre tre mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo nonché a garantire il graduale passaggio di consegne, per un periodo minimo di 20 giorni, ad eventuale altro soggetto gestore.
Art. 5 – Obblighi del Gestore
Il Gestore, relativamente all’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si impegna:
a) ad accudire gli animali ospiti della struttura, compresi i cani eventualmente mordaci o con problemi comportamentali, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità quali
somministrazione di cibo e di acqua potabile; somministrazione di eventuali terapie; 3
mantenimento della corretta igiene e pulizia degli animali anche mediante toelettatura secondo necessità; effettuazione di attività di sgambamento dei cani e di relazione/socializzazione uomo/animale–animale/animale; rieducazione e gestione dei soggetti problematici;
b) a tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni;
c) a nominare un Responsabile Amministrativo, un Direttore Sanitario e un Educatore Cinofilo della Struttura;
d) a nominare e comunicare all’ Amministrazione il Responsabile dei Trattamenti dei dati sensibili (che può coincidere con il Responsabile Amministrativo), in esecuzione della Legge 196/2003 s.m.i. all’atto della stipula del Contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione;
e) ad annotare il movimento dei cani (entrate, uscite, decessi) con relative motivazioni su apposito file da trasferire mensilmente al Settore Ambiente e Partecipate – Ufficio Randagismo del Comune di L’Aquila, mediante supporto informatico ovvero on line al fine di consentire all’Amministrazione di avere, in tempo reale, tutte le informazioni sui cani;
f) a presentare semestralmente, al Settore Ambiente e Partecipate – Ufficio Randagismo del Comune di L’Aquila, una relazione sull’andamento della gestione e sulle iniziative promosse per favorire la riduzione della permanenza dei cani in rifugio all’uopo esplicate;
g) a garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento degli animali secondo quanto previsto dal successivo art. 19;
h) a comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione fatti e situazioni rilevanti per lo stato del servizio;
i) a non rilasciare informazioni, dati, interviste sull’attività svolta per conto dell’Amministrazione, senza preventiva autorizzazione del Comune;
l) ad effettuare periodici interventi di disinfestazioni antiparassitarie dell’intera area adibita a canile.
Art. 6 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale si impegna a:
a) corrispondere il corrispettivo dovuto per l’espletamento del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. n. 24.
b) fornire al gestore tutte le informazioni, il supporto e la collaborazione per il corretto svolgimento delle attività inerenti il presente Capitolato o altre iniziative volte alla riduzione della permanenza dei cani in canile.
Art. 7 – Consegna, ritiro e trasporto degli animali
Il servizio di prelevamento dei cani vaganti nel territorio comunale sarà effettuato, a norma dell’art. 11 della L.R n. 47/2013, dal Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano- Sulmona-L’Aquila, secondo le direttive emanate dal Comune di L’Aquila con D.G.C. n 237 del 03.07.2015 e/o con successivi atti integrativi e modificativi della stessa.
Il Gestore può prendere in consegna i cani di proprietà comunale dal Canile Sanitario esclusivamente dopo aver chiesto ed ottenuto il nulla osta da parte del Settore Ambiente e Partecipate.
All’atto della consegna, il Gestore dovrà farsi rilasciare la scheda di iscrizione all’anagrafe canina di cui all’art. 12 c. 2 della L.R. n. 47/2013 intestata al Comune di L’Aquila e contenente, quale detentore, gli estremi del Gestore nonché la Scheda di Cattura di cui alla D.G.C. n. 237 del 03.07.2015.
Ai sensi dell’art. 16 c. 8 della L.R. n. 47/2013, inoltre, il Gestore, unitamente alla scheda di iscrizione all’anagrafe canina, dovrà farsi rilasciare apposito certificato sanitario contenente i trattamenti effettuati, sottoscritto dal veterinario responsabile del Canile 4
Sanitario ASL.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di L’Aquila – Settore Ambiente e Partecipate a cura del Gestore, entro 7 (sette) giorni dalla consegna del cane da parte del Servizio Veterinario.
Dal giorno della consegna, il Gestore sarà direttamente responsabile del benessere psico- fisico del cane e della sua salute, fermo restando l’obbligo in capo all’Amministrazione, della vigilanza e controllo sull’operato del Gestore come specificato al successivo art. 26.
Il Gestore non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previo espletamento della procedura prevista dal presente articolo. Nel caso in cui dovesse prendere in consegna cani dal Canile Sanitario senza preventivo nulla osta del Comune, l’Ente non ne riconoscerà le titolarità e il gestore dovrà immediatamente procedere al cambio di proprietà a suo nome.
Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi autorizzati a norma di legge, al trasporto dal Canile Sanitario presso la struttura ospitante.
Art. 8 – Ricovero cani di proprietà
Per il ricovero dei cani di proprietà presso il rifugio convenzionato, si applica quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 17.10.2014 “Atto di indirizzo in merito alle modalità di affidamento dei cani di proprietà al rifugio comunale”, cui si fa espresso rinvio.
Art. 9 – Apertura al pubblico
Il Gestore dovrà garantire l’apertura della struttura per l’accesso del Pubblico e dei Volontari delle Associazioni Animaliste accreditate presso il Comune di L’Aquila, in tutti i giorni feriali e festivi dell'anno, per almeno due ore consecutive al giorno.
L’orario di apertura al pubblico ed eventuali modificazioni dello stesso dovrà essere comunicato preventivamente al Settore Ambiente e Partecipate del Comune di L’Aquila e al Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
Il Gestore, inoltre, dovrà garantire l’apertura della struttura a semplice richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale o del Servizio Veterinario della , al fine di consentire alla stessa l’effettuazione dei controlli e dei riscontri di competenza.
Art. 10 – Responsabile Amministrativo della Struttura
Il Gestore deve comunicare al Comune di L’Aquila – Settore Ambiente e Partecipate ed al Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, all’atto della stipulazione del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione, il nominativo del Responsabile Amministrativo della Struttura che terrà i rapporti inerenti la gestione del servizio con l’Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente capitolato.
Art. 11 – Direttore Sanitario della Struttura
Il Gestore, ai sensi dell’art. 6 della L. 47/2013, dovrà assicurare l’assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospiti della struttura, attraverso un Medico Veterinario iscritto all’Albo che assume l’incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di L’Aquila – Settore Ambiente e Partecipate e al Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, all’atto della stipulazione del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione.
Il Direttore Sanitario è responsabile dello stato di salute e del benessere psico-fisico degli animali all’interno del rifugio.
Il Direttore Sanitario, deve compilare e sottoscrivere, per ogni cane ospite della struttura,
apposita Scheda Sanitaria contenente tutti i trattamenti sanitari di cui all’art. 14, ai quali è 5
stato sottoposto il cane, nonché la data di effettuazione dell’intervento chirurgico di
sterilizzazione.
Le Schede Sanitarie degli animali dovranno essere a disposizione dell’Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all’affidatario/adottante nel momento dell’uscita del cane dal rifugio, debitamente sottoscritte.
Il Direttore Sanitario, inoltre, deve garantire l’esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori (Leishamnia, Rickettsia ed Ehrlichia ).
Il Direttore Sanitario, altresì, deve verificare eventuali segnalazioni da parte dei visitatori, Associazioni di volontariato e Comune di L’Aquila in merito alla salute dei cani ospiti del rifugio.
Art. 12 – Educatore Cinofilo della Struttura
Il Gestore deve garantire la presenza, almeno bisettimanale, di un Educatore Xxxxxxxx in possesso di regolare diploma, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di L’Aquila – Settore Ambiente e Partecipate e al Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, all’atto della stipulazione del Contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione.
L’Educatore cinofilo dovrà assicurare la corretta collocazione dei cani nei box secondo le loro attitudini caratteriali, garantire il trattamento dei cani che presentano sintomatologie di “stress da canile”, favorire la socializzazione uomo/animale – animale/animale, consigliare gli adottanti dei cani presenti nella struttura.
Per ogni cane, l’Educatore Xxxxxxxx dovrà compilare e sottoscrivere apposita Scheda Etologica nella quale inserire le risultanze dell’analisi comportamentale, al fine di una migliore conoscenza dell’animale sia per i volontari del rifugio che per i soggetti che manifestano interesse all’adozione.
Le schede etologiche degli animali dovranno essere a disposizione dell’Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta.
L’Educatore cinofilo, infine, dovrà individuare percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale dei soggetti con problematiche comportamentali e predisporre interventi specifici per la gestione dei cani morsicatori presenti nel rifugio.
Art. 13 – Registro di carico/scarico
Il Gestore dovrà assicurare, per il tramite del Direttore Sanitario, la corretta tenuta del registro di carico-scarico di cui all’art. 6 c. 2 della L.R. n. 47/2013.
In particolare, il registro di presa in carico del cane deve contenere apposita scheda segnaletica nella quale siano chiaramente riportati la foto del cane, i dati identificativi dell'animale, il numero di microchip, la data d’ingresso, la data di effettuazione dell’intervento chirurgico di sterilizzazione, la data di adozione con le generalità dell’adottante nonché la data e motivo dell’uscita ovvero del decesso. Ad ogni cane, inoltre, dovrà essere collegata la Scheda Sanitaria sottoscritta dal Direttore Sanitario e la Scheda Etologica sottoscritta dall’Educatore Xxxxxxxx.
Il registro di carico e scarico, a norma dell’All. A della L.R. n. 47/2013, dovrà essere vidimato dal Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L ’Aquila e trasmesso in copia conforme, con cadenza semestrale, al Comune di L’Aquila.
Art. 14 – Trattamenti sanitari
Il Gestore dovrà garantire, tramite il Direttore Sanitario della struttura, ai cani ospiti del rifugio, i seguenti trattamenti sanitari:
A) Trattamenti sanitari ordinari:
• Trattamenti antiparassitari con cadenza semestrale;
• Trattamenti antielmintici con cadenza semestrale; 6
• Vaccinazione eptavalente annuale;
• Test ematologico per Leishamnia annuale avvalendosi di istituti di analisi abilitati ovvero della collaborazione del Servizio Veterinario ASL;
B) Trattamenti sanitari straordinari:
• Prestazioni chirurgiche;
• Trattamenti per malattie della pelle;
• Trattamenti e profilassi per malattie virali non prevedibili;
• Assistenza veterinaria a cani anziani o affetti da neoplasie;
• Assistenza e cura di cani affetti da Leishmania;
• Tutte le cure di emergenza, necessarie a garantire la salute degli animali ospiti della struttura.
Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, all’esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dalla ASL competente che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali.
Tutti i trattamenti di cui al presente articolo dovranno essere registrati nella Scheda Sanitaria a cura del Direttore Sanitario della struttura.
Art. 15 – Sterilizzazioni
I cani ricoverati nella struttura, sia di sesso maschile che femminile, dovranno essere tassativamente sterilizzati.
Gli interventi di sterilizzazione dei cani dovranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 16 c. 8 della L.R. n. 47/2013, dal Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
Il Gestore, pertanto, dovrà provvedere, a proprie spese e con i propri mezzi a condurre gli animali presso il Canile Sanitario per l’effettuazione di tali interventi, previo accordo con il Responsabile della Struttura ASL.
La data dell’intervento chirurgico di sterilizzazione dovrà risultare dalla Scheda Sanitaria del cane e dal Registro di carico/scarico.
Il Gestore non potrà prendere in consegna dal Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila un cane non sterilizzato. Nel caso di cuccioli, il Gestore dovrà, al compimento del sesto mese di età, provvedere a proprie spese e con i propri mezzi a condurre gli animali presso il Canile Sanitario per l’effettuazione dell’intervento di sterilizzazione, previo accordo con il Responsabile della Struttura ASL.
E’ fatto assoluto divieto consentire l’accoppiamento e/o la riproduzione all’interno del rifugio.
Il Gestore, inoltre, si impegna, anche attraverso la collaborazione con gli Enti preposti e con la collaborazione delle Associazioni Animaliste anche Nazionali, a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione in merito alla sterilizzazione degli animali quale principale strumento per la prevenzione e l’arginazione della problematica del randagismo.
Art. 16 – Sgambamento dei cani
La struttura del rifugio deve essere dotata di apposita area per lo sgambamento dei cani.
Il Gestore deve assicurare lo sgambamento dei cani, anche per gruppi compatibili caratterialmente tra loro, per almeno 10 minuti al giorno al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli animali.
Il Gestore, inoltre, deve attivare tutte le iniziative utili a garantire lo svago, la socializzazione e la ricreazione dei cani ospiti della struttura al fine di limitare, il più possibile, lo stress da canile. 7
Art. 17 – Decesso e fuga dei cani ricoverati
In caso di decesso di un cane ospite della struttura, il Gestore provvederà a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano- Sulmona-L’Aquila e al Comune di L’Aquila – Settore Ambiente e Partecipate entro 3 (tre) giorni dal decesso del cane mediante riconsegna della scheda anagrafica del cane accompagnata da un certificato sanitario redatto a cura del Direttore Sanitario della struttura contenente le cause di morte dell’animale.
Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti è a carico del Gestore e dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.
E’ consentita la soppressione eutanasica dei cani esclusivamente nei casi in cui venga diagnosticata una malattia incurabile da parte di un Medico Veterinario che cagioni all’animale gravi sofferenze. Tale decisione dovrà essere assunta dal Direttore Sanitario del rifugio, supportato da parere di altro veterinario anch’egli iscritto all’Ordine Professionale o di un Medico Veterinario della ASL e solo previa comunicazione scritta al Comune di L’Aquila – Settore Ambiente e Partecipate alla quale dovrà essere allegato il suddetto certificato firmato da entrambi i veterinari.
In caso di fuga degli animali, la stessa deve essere notificata al al Servizio Veterinario della
A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e al Comune di L’Aquila – Settore Ambiente e Partecipate entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dall’evento. ENTRO E NON OLTRE…IN CASO DI RITRDO CHE GLI FACCIAMO?
Art. 18 – Associazioni di volontariato animaliste
Il Gestore deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali accreditate presso il Comune di L’Aquila, per la promozione delle adozioni, delle
campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani ospiti della struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita.
Art. 19 – Adozioni dei cani ospiti della struttura
Il Comune di L’Aquila, promuove le adozioni dei cani di sua proprietà, detenuti presso la struttura del Gestore, esclusivamente per il tramite delle Associazioni Animaliste di cui al precedente articolo.
Il Gestore, pertanto, deve attivare, anche in collaborazione con il Comune di L’Aquila e con le suddette Associazioni, tutte le iniziative finalizzate a favorire l’adozione degli animali presenti nella struttura perseguendo l’obiettivo prioritario di diminuire la permanenza in canile e il numero medio di presenza dei cani, anche in virtù del combinato disposto degli artt. 7 - All. A e 30 della L.R. n. 47/2013.
In particolare, deve redigere un programma di gestione adozioni che prevenda, nell’arco di un anno, la riduzione dei cani di proprietà comunale di almeno il 15% rispetto a quelli presenti nella struttura convenzionata alla data del 01.12.2015.
A tal fine, il Gestore è tenuto a promuovere campagne di adozione anche a livello nazionale, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione idonei allo scopo.
Possono prendere in affido i cani del Comune di L’Aquila, in via temporanea o definitiva, i seguenti soggetti:
a) il privato cittadino (sia residente che non residente nel Comune di L’Aquila);
b) le Associazioni Animaliste (sia residenti che non residenti nel Comune di L’Aquila).
Il Gestore, all’atto di ricevimento della domanda di adozione, direttamente (nel caso in cui l’aggiudicatario definitivo risultasse un’Associazione Animalista) ovvero per il tramite di un’Associazione Animalista di cui al precedente articolo, deve procedere ad effettuare un controllo preaffido volto a verificare l’idoneità del soggetto a detenere un cane in 8
condizione di benessere psichico e fisico.
All’esito del controllo preaffido, se positivo, il Gestore deve comunicare al Comune di L’Aquila - Settore Ambiente e Partecipate l’uscita del cane per adozione dalla struttura con allegata Scheda di affido e dichiarazione circa l’idoneità del soggetto.
L’uscita del cane dal Rifugio dovrà essere annotata nel registro di carico e scarico a cura del Direttore Sanitario della Struttura e comunicata tempestivamente al Servizio Veterinario della A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L ’Aquila per le operazioni di anagrafe canina di competenza nonché, in caso di adozione fuori regione, alla A.S.L. di destinazione.
Le Associazioni di Volontariato di cui all’art. 18 del presente Capitolato, che volessero prendere in affido temporaneo – ai fini della promozione delle adozioni – o definitivo un cane di proprietà comunale, devono inoltrare domanda al Sindaco del Comune di L’Aquila presso il Settore Ambiente e Partecipate secondo il modello di cui all’allegato A del presente Capitolato.
Il Settore Ambiente e Partecipate procederà al rilascio del nulla osta all’adozione comunicandolo al gestore del canile che dovrà procedere alla consegna del cane alla data e ora stabilite con l’Associazione richiedente nonché al Servizio Veterinario della della A.S.L. 01 Avezzano-Sulmona-L ’Aquila per gli adempimenti di anagrafe canina.
L’uscita del cane dal Rifugio dovrà essere annotata nel registro di carico e scarico a cura del Direttore Sanitario della Struttura.
L’affidamento sia temporaneo che definitivo alle associazioni animaliste è rigorosamente a titolo gratuito.
Art. 20 – Tutela dei lavoratori
Il Gestore dovrà utilizzare, per l'espletamento di tutte le attività indicate nel presente Capitolato, personale e manodopera in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni
connesse con la gestione del servizio siano adeguatamente eseguite giornalmente e con regolarità ed in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere.
Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi, territoriali ed aziendali riferiti al settore di attività e alla località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di L’Aquila effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è l’unica e direttamente responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di L’Aquila e di ogni indennizzo.
Art. 21 – Tutela della salute e della sicurezza
Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sono a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti e le azioni dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dovrà imporre, inoltre, al proprio personale e ai soggetti interessati il
rispetto della normativa sulla sicurezza nonché verificare che i preposti controllino tale 9
rispetto.
Il Gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
Considerato che lo svolgimento del servizio avviene in una struttura di proprietà del Gestore che non prevede la presenza di personale comunale né interventi di diversa natura presso tale struttura da parte dell’Ente, non sono possibili attività interferenti per cui gli oneri sulla sicurezza, trattandosi di fattispecie esentative del DUVRI, sono pari a zero.
Art. 22 – Responsabilità e obblighi assicurativi
L’Aggiudicatario è direttamente responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e verso terzi, per tutto quanto concerne l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio e dei danni che, in relazione a proprie azioni e/od omissioni, possano derivare al Comune dell’Aquila o a terzi.
L’Aggiudicatario, inoltre, solleva il Comune dell’Aquila da ogni responsabilità per danni a persone o cose che venissero provocati nell’esecuzione dell’incarico nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi avverso le attività facenti parte del servizio affidato con la presente procedura di gara.
L'Affidatario si impegna, in ogni caso, a dare immediata comunicazione al Comune dell’Aquila di eventuali problemi, di qualunque natura ed entità, che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento delle attività afferenti l’incarico.
Il Gestore, pertanto, è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto che dovrà essere presentata all’atto di sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall’affidamento.
La polizza dovrà specificare che tra le persone, si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi e dovrà coprire l’intero periodo del servizio.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’aggiudicatario.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente del Gestore, impegnato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
L’Amministrazione Comunale è responsabile esclusivamente per il proprio personale per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere allo stesso nel corso del servizio di vigilanza e controllo sulla struttura del gestore e garantisce che ogni onere relativo è a carico della stessa.
Art. 23 – Divieto di sub-appalto e di cessione
E’ vietata, sotto pena di risoluzione del contratto e dell’incameramento della cauzione versata, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio.
E’ vietata la cessione del presente appalto; ogni atto in tal senso è nullo. La cessione del credito è disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs 163/2006.
Art. 24 – Importo del servizio a base di gara
L’importo complessivo del servizio, per tutta la durata di cui all’art. 4, è pari a € 206.407,50 (duecentoseimilaquattrocentosette/50), più Iva ai sensi di legge.
L’importo giornaliero, posto a base di gara, è pari a € 1,45 (iva esclusa) per singolo cane ricoverato ed è omnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale impiegati per l’espletamento del servizio. 10
L’importo massimo rimborsabile di cani è pari a n. 390 ancorché il numero effettivo sia
maggiore.
L’offerta economica dovrà riferirsi alla quota giornaliera a base di gara e il prezzo offerto, al netto di Iva, dovrà essere mantenuto tale per l’intera durata dell’appalto.
Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto alla quota giornaliera
Art. 25 – Fatturazione, pagamento del compenso e imposte
I compensi spettanti per effetto dell’appalto – corrispondenti all’importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero - verranno corrisposti entro gg. 30 (trenta) dal ricevimento della fattura mensile emessa a norma di legge e accompagnata da una scheda riepilogativa riportante:
- il numero dei cani ospitati presso la struttura;
- la data di entrata con l’indicazione del microchip;
- la data di uscita e/o decesso con l’indicazione del microchip;
- i relativi giorni di presenza.
Agli effetti fiscali si dà atto che il presente appalto è soggetto all’imposta dell’IVA ai sensi della vigente legislazione.
In base all’art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nei rapporti con gli Enti Pubblici, gli obblighi di versamento dell’IVA vengono assolti con il meccanismo dello Split Payement ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 a cura della stessa Pubblica Amministrazione. In conseguenza di ciò, le fatture emesse dal Gestore dovranno continuare ad indicare l’imponibile, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’IVA dovuta a fronte dell’operazione, ma allo stesso verrà corrisposto esclusivamente l’importo al netto di IVA. Il Gestore, inoltre, dovrà specificare in fattura che il pagamento dell’IVA dovrà essere
eseguito dal cessionario/committente riportando nel documento contabile la seguente dicitura “L’IVA riportata in fattura deve essere versata all’Erario ex art. 17-ter del D.P.R.
n. 633/72”. I soggetti senza scopo di lucro, che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla L. 398/91 s.m.i. sono esclusi dall’ambito applicativo dello Split Payement come specificato dalla circolare 15/E del 13.04.2015 e quindi dalla presente procedura.
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.
Art. 27 – Controlli
Il controllo sull'esatto svolgimento del servizio è demandato al Settore Ambiente e Partecipate del Comune di L’Aquila per il tramite del proprio personale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa. In base ai controlli sopraccitati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull’andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nel canile.
All’Amministrazione è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali del canile (presenti e non), che deve essere conservata presso gli uffici del canile, per gli accertamenti necessari.
L’Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, 11
senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante
personale proprio o incaricato, visite periodiche alla struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati, le loro condizioni igienico-sanitarie e l’effettiva attività di sgambamento.
Al Servizio Veterinario dell’ASL competente è demandata l’attività di vigilanza e controllo di competenza ex L.R. n. 47/2013, sulla struttura convenzionata.
Per la funzionalità dei controlli l’affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.
Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il Responsabile Amministrativo della struttura.
Art. 28 – Penalità
In caso di accertate inadempienze contrattuali, l’Ente provvederà a contestare per iscritto al gestore quanto rinvenuto, assegnando un termine per l’adempimento o per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Decorso il termine assegnato, in caso di mancato riscontro da parte del gestore ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, l’Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:
- omessa presentazione della relazione semestrale di cui all’art. 5 lett. f) 🡪 € 1.000,00;
- rilascio di dati, informazioni e interviste sull’attività svolta per conto dell’Amministrazione senza autorizzazione del Comune 🡪 € 2.500,00;
- presa in consegna di cani dal canile sanitario nel mancato rispetto dell’art. 7 e senza preventivo nullaosta del Comune 🡪 obbligo di intestazione del cane in capo al gestore ed € 1.000,00 a violazione;
- omessa trasmissione della documentazione di cui all’art. 7 entro i termini previsti 🡪 € 100,00 per giorno di ritardo;
- Omessa comunicazione dei giorni di apertura al pubblico 🡪 € 500,00;
- Omessa comunicazione, entro i termini previsti, del nominativo dei soggetti di cui agli artt. 10/11/12 € 100,00 per giorno di ritardo;
- Omessa compilazione delle Schede sanitarie di cui all’art. 11 🡪 € 150,00 a Scheda;
- Omessa compilazione delle Schede sanitarie di cui all’art. 12 🡪 € 50,00 a Scheda;
- Omessa tenuta o irregolarità nonché mancata vidimazione da parte del Servizio veterinario del registro carico-scarico di cui all’art. 13 🡪 € 3.000,00;
- Omessa effettuazione dei trattamenti ordinari di cui all’art. 14 🡪 € 50,00 a trattamento per cane;
- Avvenuto accoppiamento o riproduzione di cani fertili all’interno del canile 🡪 € 10.000,00 oltre alla eventuale azione di risarcimento del danno;
- Omesse comunicazioni di cui all’art. 17 entro i tempi previsti 🡪 € 50,00 per giorno di ritardo;
- Soppressione eutanasica senza osservare le procedure di cui all’art. 17 🡪 € 10.000,00 oltre alla eventuale azione penale nei confronti dei responsabili;
- Omessa redazione del programma delle adozioni di cui all’art. 19 🡪 € 5.000,00;
- Omessa attuazione del programma delle adozioni di cui all’art. 19 🡪 € 100,00 a cane eccedente;
- Violazione delle norme igienico-sanitarie e/o di benessere psico-fisico dei cani (mancata attività di sgambamento) 🡪 € 1.500,00;
- Danni irreversibili arrecati agli animali per negligenza del Gestore 🡪 € 5.000,00 oltre alla eventuale azione penale.
L’applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore, a tale proposito si applica il disposto dell’articolo successivo.
Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione 12
da parte dell’aggiudicatario di note di credito sulle stesse per un importo pari alle penalità
irrogate.
Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
Art. 29 – Cauzione
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del servizio iva esclusa (€ 207.831,00), costituita con le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e e nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di Gara
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Il Gestore dovrà provvedere, nei modi e termini stabiliti nel Disciplinare di Gara e, in ogni caso, prima di procedere alla stipulazione del Contratto, alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo iva esclusa dell’appalto aggiudicato, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006. In tal caso, l’Amministrazione Comunale, è tenuta allo svincolo della cauzione, immediatamente dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al servizio di cui al presente appalto, salvo non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuale o per risarcimento di danni.
Art. 30 – Sottoscrizione del contratto
L’aggiudicazione definitiva del servizio sarà predisposta con Atto Dirigenziale e verrà comunicata al concorrente risultato vincitore della procedura di gara mediante Posta Elettronica Certificata.
La stipulazione del Contratto avrà luogo entro il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla suddetta comunicazione.
L’Amministrazione fa salvo il diritto di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge, anche nelle more della formale sottoscrizione del contratto.
Il contratto sarà stipulato per atto pubblico amministrativo.
L’aggiudicatario, in sede di sottoscrizione del contratto, sarà obbligato a presentare, pena la decadenza dell’aggiudicazione, i seguenti documenti:
- cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. come prescritto all’art. 28;
- copia della polizza assicurativa di cui all’art. 22;
- versamento dell’importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dall’Ufficio Contratti del Comune di L’Aquila;
- eventuale, ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la stipula.
Art. 31 – Spese
L’aggiudicatario è tenuto a sostenere tutte le spese inerenti alla stipula del contratto.
Nel caso in cui, l’aggiudicatario del servizio dovesse risultare un’associazione iscritta al “Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Abruzzo”, il Contratto sarà esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8 c. 1 della Legge 11.08.1991, n. 266.
Art. 32 – Risoluzione del contratto 13
Nel caso di inadempienze gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione.
L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’affidatario del servizio.
Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ogni azione, omissione o ritardo nell’esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali ospiti della struttura;
- inidonea decisione per l’inserimento in box di cani tra loro incompatibili tale da cagionare danni gravi agli animali;
- accertato maltrattamento degli animali;
- omessa effettuazione delle terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria;
- accoppiamento o riproduzione all’interno del rifugio;
- mancata somministrazione di acqua e/o alimenti riscontrata anche solo per una volta;
- diniego a consentire l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 26 del capitolato;
- mancata promozione della adozioni nei modi e termini di cui al presente capitolato;
- omesso sgambamento dei cani riscontrato anche solo per una volta;
- danno grave provocato all’immagine del Comune;
- abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
- inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie;
- procedure concorsuali e/o frode;
- non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune di L’Aquila. Restano salve le fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C.
Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune di L’Aquila all’esito dei controlli di cui all’art. 26 del presente Capitolato, ovvero dai competenti organi di controllo (A.S.L. , C.F.S., A.G., P.M. ecc.) mediante regolare verbale oppure dagli operatori, visitatori e Associazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, che provvederà alle verifiche conseguenziali.
Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore ed esporrà il Gestore all’impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di L’Aquila per cinque anni (art. 38 del D.Lvo n. 163/06).
Il Gestore potrà chiedere la risoluzione del contratto a seguito di reiterato inadempimento da parte dell’Amministrazione comunale nell’erogazione del corrispettivo maturato, previa formale diffida a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In tal caso, al Gestore, spetterà la sola liquidazione del corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data della risoluzione.
Art. 33 – Diritto di recesso dal contratto
Considerata la natura del servizio, al Gestore non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 14
senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il diritto al corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data di cessazione del rapporto.
Art. 34 – Esecuzione in danno
Qualora il Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando i relativi costi e gli eventuali danni derivati al Comune dell’Aquila al Gestore stesso.
Art. 35 – Disposizioni antimafia
Per ottenere la definitiva assegnazione della gestione, il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione ed i dati prescritti per il rilascio delle certificazioni antimafia.
Qualora, per qualsiasi motivo, mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell’ambito del Soggetto aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo darne comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi all’evento per mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata al Settore Ambiente e Partecipate del Comune di L’Aquila corredando la stessa, dei certificati di residenza e stato di famiglia dei nuovi soggetti subentranti in dette cariche .
Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione antimafia, il contratto si intenderà risolto d’ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Art. 36 – Trattamento dei dati personali
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 37– Controversie
Successivamente all’affidamento, in caso di contestazioni, dispute o divergenze in ordine all’applicazione e all’interpretazione del Contratto e/o alla corretta gestione del servizio, il Gestore e il Dirigente del Settore Ambiente e Partecipate dell’Ente, dovranno esperire, in via preventiva, la composizione bonaria delle stesse. In caso di esito infruttuoso, Foro competente è quello di L’Aquila. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 38 – Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.
15
ALL. A – Domanda di Affido Associazioni
Al Sig. Sindaco
COMUNE DI L’AQUILA
Via Xxxx Xxxx n. 30 67100 L’AQUILA
Richiesta di affido cane ex L.R. Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 47.
Il/La sottoscritto/a ……………………… nato/a a …………… (……….) il e
residente in ……………. via …………….. n.c. ……. CAP ……….., C.F. …………….., tel.
…………………….. identificata con documento di identità …………. n° …………………………
in qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione animalista con sede legale
in via ………………, n. …, CAP …………., Città ………… C.F Iscritta
all’Albo Regionale delle Associazioni Animaliste della Regione ………….. con num. ………
CHIEDE
di prendere in affido temporaneo gratuito, ai fini della promozione dell’adozione ai sensi dell’art. 5 della L.R. Abruzzo n. 47/2013 ovvero in affido definitivo gratuito il cane di razza sesso
……………….., di età …………., colore ………………., identificato con n. di microchip
……………., di proprietà del Comune di L’Aquila, attualmente custodito presso il canile di
………………………………...;
DICHIARA 16
di accettare, pertanto, l’iscrizione all’anagrafe canina del cane suddetto e delega il/la sig./sig.ra
………………., identificato/a con documento di identità ………………. n. ……………. – tel.
…………… a ritirarlo e trasportarlo a proprio nome e per proprio conto (nel caso in cui all’associazione non fosse possibile ritirare personalmente il cane affidato).
Si comunica che la ASL di riferimento è la seguente: …………………….
Via ……………………., n. ………, cap………………, Città ……………… - Tel. …………… - Fax ………………………………...
Si allega, alla presente dichiarazione, una copia fotostatica non autenticata e firmata di un documento valido di identità* che, ai sensi dell’art. 38 c. 1,3 del T.U. 445/2000 e della Risoluzione
n.116 del 29/03/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per autenticare la firma apposta sulla presente.
………………… lì ……………….. In fede
*Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx posta.