ACCORDO NAZIONALE TRASFERTE E MISSIONI
Allegato B
ACCORDO NAZIONALE TRASFERTE E MISSIONI
(Artt. 81 e 136 del Contratto)
Art. 1 - Si considerano in trasferta i dipendenti comandati a prestare la loro opera fuori dell’abituale sede di lavoro e del relativo centro abitato, nell’ambito del comprensorio consortile o all’esterno dello stesso, senza che i dipendenti stessi, a causa dell’incarico loro affidato, pernottino in una località diversa dal proprio domicilio.
Art. 2 - Non vengono considerati in trasferta:
a) i dipendenti comandati a prestare la loro opera in località distanti meno di 8 Km dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato, sempreché la durata dell’assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore.
In ogni caso, a prescindere dalla distanza, non vengono considerati in trasferta i dipendenti comandati, durante l’orario di lavoro, a prestare la propria opera fuori dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato per l’espletamento di incarichi presso uffici, sempreché la durata dell’assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore;
b) il personale comunque addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica e irrigue, richiedenti istituzionalmente o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell’ambito del comprensorio consortile ovvero nell’ambito della zona o del reparto cui il dipendente è destinato, nell’ipotesi in cui il comprensorio sia o venga suddiviso in zone o reparti.
Art. 3 - Si considerano in missione i dipendenti che, comandati a prestare la propria opera fuori dell’abituale sede di lavoro, nell’ambito del comprensorio consortile o all’esterno dello stesso, pernottino, a causa dell’incarico loro affidato, in una località diversa dal proprio domicilio.
Art. 4 - Il trattamento di trasferta non si applica ai dipendenti addetti in via esclusiva alla guida di automezzi di proprietà del Consorzio (autisti di ufficio).
I dipendenti di cui al precedente comma hanno diritto al rimborso delle spese per il pasto consumato fuori sede entro gli importi massimi fissati dall’art. 5. In caso di pernottamento in località diverse dal proprio domicilio, ai dipendenti di cui al precedente comma compete il trattamento contemplato per la missione dal successivo art. 6.
Art. 5 - Al personale considerato in trasferta ai sensi del precedente art. 1 e con le esclusioni di cui al precedente art. 2, in aggiunta alla normale retribuzione, compete il seguente trattamento:
a) L. 750 (c 0,39) per servizi prestati in trasferta entro l’arco della mezza giornata sia antimeridiana che pomeridiana;
b) L. 1.700 (c 0,88) per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata in riferimento all’intero orario d’obbligo.
La previsione di cui alla precedente lettera b) ricorre nell’ipotesi in cui il dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, consumare il pasto in trasferta con prosecuzione della sua attività successivamente alla consumazione del pasto.
Nei Consorzi presso i quali sia in vigore l’orario unico, il trattamento di L. 1.700 (c 0,88) compete nell’ipotesi che i servizi prestati in trasferta coincidano con l’intero orario d’obbligo; in ogni altro caso compete il trattamento di L. 750 (c 0,39).
Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta non deve essere computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla propria abitazione all’abituale sede di lavoro.
Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta, deve essere computato il tempo necessario per il
viaggio di andata e ritorno dalla sede abituale di lavoro alla destinazione assegnata al dipendente.
Nella durata della trasferta resta escluso il tempo di interruzione del servizio per il consumo del pasto ed altri motivi convenuti in sede aziendale.
Qualora le modalità di svolgimento della trasferta siano affidate all’iniziativa del dipendente, resta escluso il
diritto alla corresponsione, in aggiunta alla indennità di cui al 1° comma, di qualsiasi compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
E’ fatta eccezione a quanto previsto dal comma precedente nel solo caso in cui, in base a indilazionabili
esigenze di servizio, il personale in trasferta sia preventivamente autorizzato, con apposita richiesta scritta dell’Ente, ad effettuare prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo.
Qualora i dipendenti in trasferta ai sensi dell’art. 1, con l’esclusione di cui all’art. 2, rientrino nella sede
abituale di lavoro dopo le 7 ore di assenza o dopo le ore 14, agli stessi compete, dietro esibizione del relativo documento, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per il pasto consumato fuori sede presso esercizi pubblici, ristoranti, trattorie e simili di media categoria.
In alternativa al rimborso a piè di lista di cui al precedente comma i dipendenti comandati in trasferta possono chiedere, per il pasto consumato fuori sede, sempre nelle ipotesi indicate al precedente comma, un rimborso forfettario, che viene fissato nella misura di L. 10.000 (c 5,16).
Art. 6 - Al dipendente comandato in missione è corrisposto il seguente trattamento:
a) il rimborso a piè di lista, dietro esibizione della relativa documentazione, delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, pernottamento in alberghi di 2ª categoria e per la consumazione dei pasti in esercizi pubblici di media categoria;
b) in alternativa al trattamento di cui alla precedente lett. a), il dipendente comandato in missione può chiedere un rimborso forfettario delle spese sostenute, che viene fissato nella misura di L. 80.000 (c 41,32) giornaliere per missioni effettuate entro il territorio nazionale e di L. 120.000 (c 61,97) giornaliere per missioni effettuate all’estero.
Nel caso in cui si faccia luogo a trattamento forfettario e la missione prosegua oltre le 24 ore e per una durata inferiore ad altre 24 vengono corrisposti, per le ore successive alle prime 24, tanti ventiquattresimi del trattamento forfettario di missione quante sono le ore in eccedenza.
Il trattamento di missione esclude il diritto alla corresponsione di qualsiasi ulteriore compenso per prestazione di lavoro straordinario.
Art. 7 - Ai dipendenti in trasferta od in missione compete, per gli spostamenti effettuati utilizzando i mezzi di trasporto ferroviari, il rimborso delle tariffe di 2ª classe per gli spostamenti sino a 200 Km di percorrenza complessiva e di 1ª classe per quelli di distanza superiore.
Art. 8 - Il Consorzio, qualora la località da raggiungere non sia collegata col servizio ferroviario o con altri mezzi di linea, deve mettere a disposizione del personale, comandato in trasferta od in missione, il mezzo di trasporto necessario.
Nell’ipotesi in cui non venga messo a disposizione il mezzo di proprietà del Consorzio, i Consorzi possono richiedere ai dipendenti, con apposita domanda scritta, di utilizzare, per l’espletamento delle mansioni inerenti al posto occupato, i mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti medesimi.
L’accettazione dei dipendenti interessati dovrà pervenire al Consorzio entro quindici giorni dalla ricezione della domanda.
La domanda e l’accettazione devono redigersi secondo il modello Allegato A) al presente accordo trasferte e missioni.
Art. 9 - Nell’ipotesi, prevista dal precedente articolo 8, di utilizzazione del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, quest’ultimo ha diritto, per ogni Km percorso, ad un rimborso così determinato:
a) 19% del prezzo della benzina per autovetture di cilindrata fino a 900 c.c.;
b) 21% del prezzo della benzina per autovetture di cilindrata da 901 a 1100 c.c.;
c) 22% del prezzo della benzina per autovetture di cilindrata oltre 1100 c.c.;
d) 8% del prezzo della benzina per i motocicli;
e) 5,74% del prezzo della benzina per i ciclomotori.
Il prezzo della benzina su cui calcolare le predette percentuali è quello in vigore al momento dell’utilizzazione del mezzo proprio.
I rimborsi di cui sopra competono anche al personale di cui all’art. 2 lett. a) e b) del presente accordo, per gli spostamenti effettuati con mezzi propri nelle ipotesi riguardate da tale norma.
Per il personale di cui al precedente comma, può essere individuata, d’intesa tra il Consorzio e le
R.S.A./R.S.U., una percorrenza media mensile, su cui determinare l’importo della indennità chilometrica.
Art. 10 - Per il personale operaio di cui alla lett. b) dell’art. 2 le Amministrazioni dei Consorzi provvederanno a determinare, d’intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, la località costituente il punto iniziale di computo della percorrenza chilometrica, ai fini della corresponsione della relativa indennità.
Art. 11 - Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano, tramite le loro Organizzazioni territoriali, ad intervenire presso i competenti organi pubblici perché venga assicurato il collegamento, con mezzi pubblici, tra i centri abitati più importanti ricadenti nel comprensorio e le sedi abituali di lavoro.
Art. 12 - Il pagamento delle indennità e rimborsi previsti dal presente accordo deve essere effettuato entro il mese successivo a quello nel quale sono state effettuate le singole prestazioni lavorative.
Art. 13 - I dipendenti consorziali che, a norma del punto 8, articolo 11 dell’accordo 27-10-1978, hanno optato per il mantenimento del trattamento economico e normativo per le trasferte e missioni, loro complessivamente attribuito dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali in vigore al 27-10-1978, possono, tramite comunicazione raccomandata A.R., da inviare al Consorzio dal quale dipendono, optare per il complessivo trattamento economico e normativo previsto per le trasferte e missioni dal presente contratto.
ALLEGATO “A” ALL’ACCORDO NAZIONALE TRASFERTE E MISSIONI
Il Consorzio di Bonifica ................................. richiede al Sig. alle dipendenze
del Consorzio medesimo con la qualifica di ...................... di utilizzare, per l’espletamento delle mansioni affidategli, il mezzo di trasporto di proprietà del medesimo Sig. ........................................
Con la presente il Sig. ............................. dipendente del Consorzio ..................... con la qualifica di
..................... dichiara di accettare la proposta del Consorzio medesimo di utilizzare, per l’espletamento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, il mezzo di trasporto di sua proprietà.
Con un preavviso di tre mesi, il dipendente potrà, mediante comunicazione scritta da inviare al Consorzio,
recedere dall’impegno di utilizzare per l’espletamento delle sue mansioni l’automezzo di sua proprietà.
Allegato C
TABELLA DELLE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE SPETTANTI A TITOLO DI INDENNITA' DI ANZIANITA' PER SERVIZIO PRESTATO FINO AL 31 MAGGIO 1982
Anni di servizio utile | Mensilità Di retribuzione spettanti | Anni di servizio utile | Mensilità di retribuzione spettanti |
1 | 1 | 21 | 29 ½ |
2 | 2 | 22 | 31 ½ |
3 | 3 | 23 | 33 ½ |
4 | 4 | 24 | 35 ½ |
5 | 5 | 25 | 37 ½ |
6 | 6 | 26 | 39 ½ |
7 | 7 | 27 | 41 ½ |
8 | 8 | 28 | 43 ½ |
9 | 9 | 29 | 45 ½ |
10 | 10 | 30 | 47 ½ |
11 | 11 ½ | 31 | 50 |
12 | 13 | 32 | 52 ½ |
13 | 14 ½ | 33 | 55 |
14 15 16 17 18 19 20 | 16 17 ½ 19 ½ 21 ½ 23 ½ 25 ½ 27 ½ | 34 35 36 37 38 39 ecc. | 57 ½ 60 62 ½ 65 67 ½ 70 ecc. |
Allegato D
ACCORDO SULLE “FESTIVITA’ SOPPRESSE” 20 MAGGIO 1977
Il giorno 20 maggio 1977, in Roma, presso la sede dello SNEBI, via di X. Xxxxxx, 23 tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, dal Comm. Xxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
e
la Federbraccianti-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx;
la FNITA-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali: Sigg.
Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xx Xxxxx e dai Sigg. Xxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, presente il Segretario Nazionale della FISBA Sig. Xxxxxx Xxxxxx;
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Nazionale Sig.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, si stipula il presente accordo collettivo nazionale.
Art. 1 - A tutti i dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL. 25.3.1976, che prestino la loro opera nelle cinque festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54 (art. 1, 1° comma), sono concessi 5 giorni di riposo compensativo.
Qualora in alcune delle predette festività soppresse non venga effettuata prestazione lavorativa, il numero dei giorni di riposo compensativo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al numero dei giorni di omessa prestazione lavorativa.
Il periodo di godimento del predetto riposo compensativo, non cumulabile con le ferie ordinarie annuali, sarà concordato tra gli interessati assistiti dalla R.S.A. ed il Consorzio, in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative degli uffici e degli impianti consortili e tenuto anche conto, per quanto possibile, delle richieste dei lavoratori.
Art. 2 - Qualora alla concessione del riposo compensativo ostino esigenze di produttività, funzionali ed organizzative, può concordarsi tra il Consorzio e le R.S.A. che, in luogo del riposo compensativo di cui al precedente articolo, ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti, di cui al precedente articolo, si attribuisca il seguente trattamento economico: per le prestazioni lavorative effettuate nelle cinque festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54 (art. 1 - 1° comma), viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile, una giornata di retribuzione ordinaria (costituita da stipendio base, aumenti periodici, ISTAT ed indennità integrativa) per ogni giorno di lavoro effettuato in occasione di festività soppresse.
Art. 3 - Per il personale appartenente alla 1ª, 2ª, 3ª fascia funzionale con esclusione del personale ausiliario di ufficio e per il personale appartenente alla 4ª fascia funzionale limitatamente, per quest’ultima, al personale previsto al 2° comma, trova applicazione, per le due festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, rispettivamente, alla prima domenica di giugno e di novembre, la norma di cui all’art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche che disciplina l’ipotesi di festività nazionale coincidente con la domenica.
Al restante personale, qualora il 2 giugno e il 4 novembre non ricadano di domenica e ci sia prestazione lavorativa, è riconosciuto il corrispondente giorno di riposo compensativo in aggiunta e con le stesse modalità stabilite ai precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4 - Per gli operai con rapporto a tempo determinato, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL. 25.3.1976 il trattamento economico per le feste nazionali e per le festività, soppresse e vigenti, è soddisfatto con la percentuale di maggiorazione della retribuzione (c.d. 3° elemento) di cui all’art. 89 del CCNL. 25.3.1976, quando non vi sia prestazione lavorativa. Conseguentemente la predetta percentuale viene confermata nella misura vigente.
Qualora gli operai di cui al precedente comma prestino la loro opera nelle cinque festività soppresse e nei giorni 2 giugno e 4 novembre, agli stessi sarà corrisposta la retribuzione ordinaria per le ore di lavoro svolte, senza la maggiorazione del lavoro festivo.
Art. 5 - Le norme contenute nel presente accordo trovano applicazione anche per i dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario.
Art. 6 - Le norme contenute nel presente accordo decorrono dall’8.3.1977 e hanno validità fino al 31 dicembre 1977, e sono automaticamente prorogate di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l’accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti riconoscono che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 28/12/1985, n. 792, che ha ripristinato gli effetti civili dell’Epifania, e della L. 20/11/2000, n. 336, che ha ricollocato la Festa della Repubblica nel giorno 2 giugno, le norme dell’accordo collettivo di lavoro 20/5/1977 sulle “Festività soppresse” non riguardano più le festività dell’Epifania e della Festa della Repubblica.
Allegato E
REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI
(Art. 29 del Contratto)
Art. 1 - Le trattenute per contributi sindacali, da effettuarsi qualora sia stata rilasciata apposita delega da parte dell’interessato, vengono operate dal Consorzio nei confronti dei dipendenti tanto in servizio quanto in pensione nonché degli eventuali aventi causa da questi ultimi, beneficiari di pensione di reversibilità, il cui rapporto di lavoro, ovvero trattamento di pensione, sia disciplinato dal contratto cui è allegato il presente regolamento.
Art. 2 - La delega di cui all’articolo precedente deve essere redatta su apposito modulo, conforme all’accluso fac-simile, predisposto dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, firmatarie del contratto cui è allegato il presente regolamento.
Art. 3 - L’importo delle trattenute da operarsi mensilmente, in quote posticipate, deve essere unico per ciascuna delle Organizzazioni sindacali di cui all’articolo precedente e viene calcolato in ragione dell’1% della paga base in vigore nel mese considerato e dell’indennità di contingenza in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’importo di tali trattenute indicato nella delega rilasciata dal dipendente subirà le variazioni derivanti dagli accordi all’uopo stipulati tra le Organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto cui è allegato il presente regolamento.
Art. 4 - Il Consorzio, con periodicità trimestrale, dispone il versamento, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, delle quote sindacali a favore delle Organizzazioni interessate, mediante accredito su apposito conto corrente che le Organizzazioni stesse provvederanno a precisare tempestivamente ai singoli Consorzi.
Art. 5 - La delega ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre di ogni anno, e s’intende tacitamente rinnovata per ogni anno solare ove non venga revocata dall’interessato entro la stessa data, salvo le ipotesi di cessazione del rapporto senza corresponsione della pensione consorziale.
La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega.
In caso di revoca della delega, la trattenuta viene a cessare dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui la revoca è stata validamente esercitata.
Art. 6 - Il rilascio e la revoca della delega, nonché la cessazione dal servizio con la corresponsione dell’intera indennità di anzianità, debbono essere comunicati nominativamente e trimestralmente dai Consorzi alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori interessati, firmatarie del contratto cui è allegato il presente regolamento.
Art. 7 - Le deleghe già rilasciate alla data di stipulazione del presente contratto, ai sensi dell’art. 89 del CCNL. 7 agosto 1969, conservano integralmente la propria validità ed efficacia sempreché non revocate dagli interessati ai sensi del precedente articolo 5.
Fac-simile
DELEGA PER LA TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
Spett.le CONSORZIO DI BONIFICA
......................................................
......................................................
......................................................
Io sottoscritto con la presente delego codesto Consorzio, ai sensi del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro a trattenere sulla mia (1) ................ in quote mensili posticipate coincidenti col pagamento delle retribuzioni o ratei di pensione, la somma mensile indicata, ai sensi del regolamento delle trattenute per contributi sindacali allegato all’anzidetto contratto, dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, e ad effettuarne il versamento, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, per mio conto, quale mio contributo sindacale, a favore della Organizzazione sindacale ......................... a partire dal mese ..................
dell’anno .................. .
La presente annulla e sostituisce ogni altra delega precedentemente rilasciata a tale titolo dal sottoscritto. In fede.
...................................
(Firma)
Data ..........................
Allegato F
REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER IL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 1 - Il contributo di assistenza contrattuale che i dipendenti in servizio dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, ecc., intendono versare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto cui è allegato il presente regolamento sarà corrisposto a tali Organizzazioni, unitariamente, tramite ritenuta sulla retribuzione da effettuarsi dai singoli Consorzi nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.
Art. 2 - Le ritenute saranno effettuate dai Consorzi, salva sempre la volontà contraria dei singoli dipendenti da manifestare, in ogni momento, attraverso l’inoltro al Consorzio dal quale dipendono di una espressa dichiarazione conforme all’allegato fac-simile, che sarà a cura dei Consorzi medesimi consegnato a ciascun dipendente che ne faccia espressa richiesta, a seguito di apposita comunicazione scritta del Consorzio da consegnarsi nel mese antecedente a quello in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta.
Resta comunque salva per il dipendente la possibilità di manifestare la volontà contraria alle ritenute in una forma equipollente a quella indicata nel comma precedente.
Art. 3 - L’importo delle ritenute, da effettuarsi sull’ammontare netto delle retribuzioni, viene fissato in L. 400 mensili per i dipendenti fissi e L. 15 giornaliere per i dipendenti avventizi.
Le ritenute saranno effettuate dai Consorzi mensilmente o a più brevi intervalli in coincidenza col pagamento
della retribuzione ai singoli dipendenti.
Art. 4 - Mensilmente il Consorzio dispone il versamento delle relative somme a favore delle Organizzazioni sindacali, mediante accredito sull’apposito conto corrente intestato unitariamente alle Organizzazioni medesime.
Fac-simile
AL CONSORZIO
................................................
................................................
.....................
Il sottoscritto ................................... con la presente dichiara espressamente che non intende effettuare alcun versamento per contributo di assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
In conseguenza, nessuna ritenuta sulla retribuzione deve essere effettuata (o proseguita) da codesto Consorzio, per il titolo sopra specificato dalla data di ricezione della presente dichiarazione la quale deve intendersi anche, per quanto di ragione, quale revoca espressa di ogni e qualsiasi assenso al riguardo prestato dal sottoscritto.
In fede.
....................................
(Firma)
Data ................
Allegato G
TABELLA DELLA QUOTA ISTAT NON CONGLOBATA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 1977
(3% CALCOLATO SUI MINIMI DI STIPENDIO TABELLA ALLEGATO “A” AL CCNL 25-3-1976)
1ª fascia funzionale L. 3.027 (euro 1,56)
2ª fascia funzionale L. 3.198 (euro 1,65)
3ª fascia funzionale | (1° livello | L. 3.723 | (euro 1,92) |
(2° livello | L. 3.513 | (euro 1,81) | |
4ª fascia funzionale | (1° livello (2° livello | L. 3.723 L. 3.513 | (euro 1,92) (euro 1,81) |
(1° livello | L. 4.128 | (euro 2,13) | |
5ª fascia funzionale | (2° livello | L. 3.918 | (euro 2,02) |
6ª fascia funzionale | (1° livello (2° livello | L. 5.448 L. 5.013 | (euro 2,81) (euro 2,59) |
(3° livello | L. 4.563 | (euro 2,36) | |
7ª fascia funzionale | (1° livello (2° livello (3° livello | L. 7.638 L. 7.203 L. 6.543 | (euro 3,94) (euro 3,72) (euro 3,38) |
Allegato H |
INDENNITÀ DI CONTINGENZA MATURATA FINO AL 31/12/1991 (CFR. LEGGE N. 191 DEL 13/7/1990)
1ª fascia funzionale 2ª fascia funzionale 3ª fascia funzionale | L. 969.099 L. 973.144 (1° livello | (euro 500,50) (euro 502,59) L. 979.617 | (euro 505,93) |
(2° livello | L. 974.734 | (euro 503,41) | |
4ª fascia funzionale | (1° livello | L. 987.008 | (euro 509,75) |
(2° livello | L. 980.202 | (euro 506,23) | |
5ª fascia funzionale | (1° livello (2° livello | L. 990.010 L. 984.075 | (euro 511,30) (euro 508,23) |
(1° livello | L. 1.010.266 | (euro 521,76) | |
6ª fascia funzionale | (2° livello (3° livello | L. 994.950 L. 990.120 | (euro 513,85) (euro 511,35) |
7ª fascia funzionale | (1° livello (2° livello | L. 1.032.159 L. 1.021.159 | (euro 533,07) (euro 527,38) |
(3° livello | L. 1.013.178 | (euro 523,26) |
Allegato I
ACCORDO 20 SETTEMBRE 1983 PER L’ATTUAZIONE
della legge 31 marzo 1979 n. 92
Il giorno 20 settembre 1983, in Roma tra
lo SNEBI, rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx e
la Federbraccianti-C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario del Settore bonifica Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
la FISBA-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Nazionali della Consulta degli Impiegati e Tecnici Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Generali Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, e dai Segretari Nazionali Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, si stipula quanto segue:
premesso
- che gli operai consorziali vanno inquadrati a fini previdenziali nel settore dell’agricoltura;
- che, peraltro, fino all’entrata in vigore della legge 54/1982, il predetto inquadramento non ha trovato piena ed incondizionata applicazione su tutto il territorio nazionale, per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di ruolo e non di ruolo;
- che, inoltre, anche allo stato attuale, nonostante l’entrata in vigore della citata legge, si riscontra che non tutti i predetti operai consorziali sono inquadrati a fini previdenziali nel settore dell’agricoltura, con notevole disparità di trattamento fra dipendenti svolgenti analoghe mansioni;
- che la predetta legge 54/1982 ha, con decorrenza 1-1-1982, arrecato rilevanti e positive innovazioni in materia di prestazioni assicurative e previdenziali, con il conseguente venir meno di quasi tutte le differenze esistenti tra i settori industria e agricoltura in tema di prestazioni previdenziali ed assicurative per gli operai con rapporto a tempo indeterminato, sia di ruolo che non di ruolo;
- che, con l’accordo raggiunto in data odierna in materia di erogazione anticipata degli assegni familiari e di trattamento garantito in caso di sospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione, vengono eliminate le residue differenze;
- che, nonostante ciò, il passaggio, al momento attuale, dal settore industria a quello dell’agricoltura presso quei Consorzi che non hanno dato puntuale applicazione alla citata legge sin dal 1979 incontra notevoli resistenze;
- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, pur non potendo misconoscere il carattere imperativo delle disposizioni contenute nei citati provvedimenti legislativi, frappongono ostacoli all’applicazione della citata legge in relazione alle istanze in tal senso avanzate dagli operai tuttora inquadrati nel settore industria;
- che, peraltro, tale atteggiamento è collegato alla posizione previdenziale di tali operai per cui, da un lato, si chiede per gli operai inquadrati nel settore agricolo in data successiva all’1.1.1982 la irretroattività di tale inquadramento, dall’altro che in ogni caso sia garantito, all’atto del collocamento a riposo degli operai attualmente in servizio, il calcolo dell’intera pensione sulla base della legge 54/1982 che garantisce la parità di trattamento previdenziale tra settore agricolo e settore industriale;
- che lo SNEBI contesta la legittimità e la fondatezza di tale richiesta, atteso che le norme previdenziali sono disposizioni di ordine pubblico non derogabili con atti dispositivi tra le parti;
- che, peraltro, dopo lungo e approfondito dibattito, tenuto conto delle situazioni in atto, al solo scopo di favorire un’immediata, piena ed incondizionata applicazione su tutto il territorio nazionale dell’inquadramento nel settore agricolo di tutti gli operai consorziali, di ruolo e non di ruolo, addetti alla manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) nonché all’esercizio delle opere e degli impianti consortili,
le parti ravvisano l’opportunità di convenire quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;
2) ai sensi dell’art. 6 lett. b) della legge 92/1979 gli operai consorziali di ruolo e non di ruolo, addetti alla manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) ed all’esercizio delle opere e degli impianti consortili sono inquadrati, a fini previdenziali, nel settore agricolo;
3) nell’ambito di applicazione della citata legge 54/1982, le parti rinverranno in sede sindacale l’individuazione delle soluzioni che consentano, per gli operai consorziali attualmente in servizio, inquadrati nel settore industria prima dell’applicazione della legge 92/1979, il perseguimento dell’obiettivo che la retribuzione su cui è calcolata la contribuzione previdenziale nei cinque anni precedenti la data di risoluzione del rapporto, che si verifichi successivamente all’entrata in vigore del presente accordo, sia quella effettivamente percepita: tale finalità potrà essere raggiunta o consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età ovvero, per gli operai il cui inquadramento nel settore agricolo è intervenuto in data successiva all’1-1-1982, non aderendo a richieste di retroattività della modifica d’inquadramento, ovvero con altre diverse modalità che saranno definite in sede sindacale tra le R.S.A., assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, ed i Consorzi, assistiti dalle Circoscrizioni SNEBI. Qualora entro sei mesi dall’inizio dell’esame in sede territoriale non sia rinvenuta una soluzione, la questione sarà deferita in sede nazionale ove le relative determinazioni saranno assunte entro i quattro mesi successivi.
Ai fini di un sicuro e valido conseguimento delle intese sopra indicate le parti convengono che, nelle ipotesi sopra indicate, il proseguimento del rapporto oltre il 60° anno d’età deve essere dal Consorzio accordato a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui al 2° comma dell’art. 85 del CCNL. 16 novembre 1982.
La disposizione di cui al precedente comma ha efficacia fino al 31.12.1986;
4) resta comunque inteso che con il presente accordo nulla si intende modificare o rinunciare per quanto attiene ai diritti degli operai in materia pensionistica previdenziale obbligatoria.
X.xx S.N.E.B.I
Il giorno 20 settembre 1983, in Roma tra
X.xx Federbraccianti-C.G.I.L. X.xx F.I.S.B.A.-C.I.S.L.
X.xx F.I.L.B.I.-U.I.L.
lo S.N.E.B.I., rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
e
la Federbraccianti - C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario del Settore Bonifica Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
la F.I.S.B.A.-C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Nazionali della Consulta degli Impiegati e Tecnici Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
la F.I.L.B.I.-U.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Generali Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, e dai Segretari Nazionali Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
si stipula quanto segue:
premesso
- che, ai sensi dell’art. 6 lett. b) della L. 92/1979, gli operai consorziali, di ruolo e non di ruolo, addetti alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e all’esercizio delle opere e degli impianti di bonifica vanno inquadrati a fini previdenziali nel settore dell’agricoltura;
- che, a seguito dell’emanazione della citata legge 54/1982, avente decorrenza dall’1.1.1982, la regolamentazione vigente in tema di prestazioni assicurative e previdenziali nel settore dell’agricoltura ha subito rilevanti positive innovazioni, con conseguente venir meno delle differenze esistenti tra i settori industria e agricoltura in tema di prestazioni agli operai con rapporto a tempo indeterminato, di ruolo e non di ruolo;
- che peraltro rimane ancora vigente, per gli anzidetti operai inquadrati a fini previdenziali nel settore dell’agricoltura, la regola della corresponsione degli assegni familiari da parte dell’INPS, che li eroga con notevole ritardo rispetto alla scadenza mensile;
- che l’intervento della Cassa integrazione nei casi previsti dalla L. 8-8-1972, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, è limitato all’80% della retribuzione in atto nel periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificata la sospensione;
- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, viste le regolamentazioni già in atto in altri settori in tema di garanzia del salario ed in virtù dell’elevato tasso inflazionistico, hanno richiesto che anche agli anzidetti operai consorziali sia garantita la puntuale percezione degli assegni familiari, nonché la garanzia del cento per cento della retribuzione nell’ipotesi in cui gli stessi siano posti in Cassa integrazione;
- che lo SNEBI, d’intesa con le predette Organizzazioni, ha già chiesto, con nota 10-1-1983, all’INPS un incontro per la soluzione del problema relativo alla corresponsione degli assegni familiari, dichiarando la propria disponibilità per una cessione ai Consorzi del credito vantato dai dipendenti nei confronti dell’INPS medesimo, in modo che i Consorzi corrispondano direttamente gli assegni familiari, detraendo tali somme da quelle dovute per contributi previdenziali allo stesso INPS;
- che, peraltro, finora non è stato possibile definire in seno all’INPS tale problema per cui si rende necessario, in relazione alle attese della categoria ed alla volontà manifestata dai Consorzi, di trovare una soluzione transitoria volta a risolvere momentaneamente il problema;
- che si è ritenuto, quindi, di procedere provvisoriamente ed in attesa che la questione sia risolta in seno all’INPS, attraverso una richiesta dei dipendenti interessati predisposta secondo lo schema che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- che, tenuto conto delle disposizioni già vigenti in altri settori dove ricorrono le sospensioni dal lavoro, con conseguente erogazione dei trattamenti da parte della Cassa integrazione, si è convenuto di garantire agli operai, il cui rapporto sarà sospeso per i casi previsti dalla L. 8-8-1972, n. 457 e successive modificazioni, una retribuzione pari al cento per cento di quella in atto nel periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificata la sospensione e per tutta la durata della stessa;
tutto ciò premesso
le parti convengono quanto segue:
1) le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente accordo;
2) in attesa che il problema venga definitivamente risolto in via amministrativa in seno all’INPS, gli operai consorziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia di ruolo che non di ruolo, inquadrati a fini previdenziali nel settore agricoltura, possono chiedere, a titolo di anticipazione, al Consorzio dal quale dipendono l’erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall’INPS a titolo di assegni familiari, impegnandosi a restituire le stesse, nei modi e nei termini di cui all’allegato schema di domanda, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo. Il Consorzio, verificata la conformità delle richieste al predetto schema, provvederà all’erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall’INPS a titolo di assegni familiari, riscontrando la sussistenza dei requisiti di legge e visto l’impegno assunto per la restituzione come sopra indicato;
3) agli operai consorziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se con garanzia di stabilità, nell’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per le cause indicate nella L. 8.8.1972, n. 457 e
successive modificazioni, con conseguente intervento della Cassa integrazione, deve essere garantita dal Consorzio, mediante anticipazione ed integrazione delle somme corrisposte dalla Cassa integrazione, una retribuzione mensile pari al cento per cento di quella in atto nel periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale si è verificata la sospensione.
X.xx S.N.E.B.I.
X.xx Federbraccianti-C.G.I.L. X.xx F.I.S.B.A.-C.I.S.L.
X.xx F.I.L.B.I.-U.I.L.
SCHEMA DI DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
Il sottoscritto ............................................................................................
nato a ....................................................................................il................…………………
dipendente dal Consorzio..........................................................…………………..
con la qualifica di..................................................................................…………………..
e con rapporto di lavoro (1).................................................................………………….
chiede, ai sensi dell’accordo collettivo nazionale..........................……………………
che il Consorzio voglia provvedere, a titolo di anticipazione, all’erogazione mensile delle somme spettanti al sottoscritto secondo l’allegata certificazione, a titolo di assegni familiari, e a tal fine cede al Consorzio stesso il credito vantato nei confronti dell’INPS allo stesso titolo.
Peraltro in attesa di poter definire con l’intervento dell’INPS medesimo tale cessione di credito, in forza della quale possa aver luogo il pagamento diretto delle predette somme dell’INPS al Consorzio, si impegna a restituire direttamente al Consorzio stesso le somme percepite a titolo di erogazione anticipata degli assegni familiari, effettuata dal Consorzio in luogo dell’INPS. Tale restituzione avverrà non appena il sottoscritto riceverà dall’INPS le predette somme e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione dell’assegno dell’INPS, quale risulta dal timbro postale apposto sulla relativa raccomandata spedita dall’INPS.
L’inadempimento nei termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione, determina automaticamente la sospensione da parte del Consorzio, dell’erogazione delle predette somme, salva la trattenuta legale della retribuzione, sin d’ora dal sottoscritto autorizzata, delle somme già riscosse e non restituite.
Nel caso di cessazione del rapporto che intervenga in data in cui il sottoscritto non abbia potuto procedere alla restituzione di tutte le somme anticipate dal Consorzio a titolo di assegni familiari per mancata erogazione da parte dell’INPS, il sottoscritto autorizza con il presente atto il Consorzio ad effettuare una trattenuta, d’importo pari al residuo debito, dal trattamento di fine rapporto.
Il sottoscritto s’impegna altresì a comunicare al Consorzio, tempestivamente e comunque non oltre un mese dalla data in cui l’evento si sia verificato, ogni variazione del proprio nucleo familiare che abbia rilevanza ai fini della determinazione dei soggetti per i quali il sottoscritto ha diritto alla percezione degli assegni familiari. In caso di mancato adempimento di tale comunicazione nei termini, il Consorzio è autorizzato a sospendere automaticamente l’erogazione diretta degli assegni familiari ed a trattenere dalla retribuzione mensile il corrispondente importo indebitamente erogato.
Allegato L
ACCORDO 30 MARZO 1983, COME MODIFICATO DALL’ACCORDO 24 APRILE 1985 E DALL’A.C.N.L. 11 LUGLIO 2000, PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL T.F.R. DI CUI ALL’ART. 2120 COD. CIV. NUOVO TESTO
Il giorno 30 marzo 1983, in Roma presso lo SNEBI, via di X. Xxxxxx, n. 23, tra
- lo SNEBI rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx; e
- la Federbraccianti-CGIL rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx;
- la FISBA-CISL rappresentata dai Sigg. Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx;
- la FILBI-UIL rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; premesso
- che ai sensi dell’art. 1 della L. 297/1982 i dipendenti consorziali in possesso di specifici requisiti
indicati nella legge stessa possono chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione sul trattamento di fine rapporto, d’importo non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
- che la stessa legge 297/1982 prevede che su tale materia possono intervenire accordi collettivi anche allo scopo di stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste;
- che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno avanzato una serie di richieste volte, da un lato, a stabilire i criteri d priorità per una equa applicazione della legge e, dall’altro, condizioni di miglior favore in ordine alla sfera di applicabilità;
- che dopo una attenta valutazione congiunta delle diverse richieste si è convenuto di rinvenire un accordo della durata di due anni che pone in essere una disciplina di miglior favore rispetto a quella legislativa, nei termini di seguito indicati;
- che, per un’esigenza di completezza, si è ritenuto di riportare altresì nell’accordo le disposizioni già vigenti per effetto delle norme contenute nella legge stessa, trattandosi di una regolamentazione nuova della quale è opportuno fornire un quadro completo.
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;
2) i dipendenti consorziali, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso Xxxxxxxxx, possono chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione, non superiore al 70 per cento, sul trattamento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto;
3) le richieste degli aventi diritto di cui al precedente numero 2) sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente numero 2) e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
Conseguentemente, nel caso in cui il numero degli aventi titolo sia inferiore a 10 unità ed il numero complessivo dei dipendenti sia inferiore a 25 unità, si avrà, applicando le anzidette percentuali, l’individuazione di una frazione di unità, che non darà titolo ad alcuna anticipazione fino a quando tale frazione sommandosi a quella dell’anno o degli anni successivi non raggiunga l’unità.
Le frazioni di unità scattano a prescindere dall’esistenza di domande di anticipazione e si sommano negli anni fino a raggiungere l’unità.
Nell’anno in cui il cumulo di frazioni raggiunge l’unità, ciascun dipendente interessato avente titolo
potrà richiedere l’anticipazione, che verrà riconosciuta seguendo l’ordine di priorità indicato al successivo numero 4).
Riconosciuta l’anticipazione riprenderà automaticamente, anche in assenza di domande di
anticipazione, il cumulo delle frazioni di unità che darà luogo, al termine del periodo di tempo necessario al raggiungimento dell’unità attraverso la somma delle frazioni, al riconoscimento di un’altra anticipazione;
4) nell’accoglimento delle richieste di anticipazione, nei limiti indicati al precedente numero 3), i Consorzi seguiranno il seguente ordine di priorità:
a) interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità in Italia o all’estero dietro presentazione di idonea documentazione medica;
b) l’acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi sul quale grava un provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti
proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente, o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente senza familiari conviventi sul quale grava un provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto;
d) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lett. b); che l’alloggio da acquistare sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro; che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;
e) costruzione di prima casa di abitazione nella stessa ipotesi di cui alla precedente lett. d), a condizione che il suolo risulti nella piena proprietà e disponibilità del richiedente. In tale ipotesi la richiesta di anticipazione verrà ritenuta ammissibile solo se alla domanda sarà allegata la copia autenticata della concessione edilizia accompagnata dal preventivo di spesa per la costruzione. L’erogazione della somma oggetto di anticipazione avverrà per “tranches” sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, e secondo le modalità in vigore per la corresponsione di mutui ipotecari per la costruzione delle case di abitazione da parte dell’ENPAIA.
Le domande accolte ai sensi della presente lettera e) rientrano tra quelle dell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando, sulle quote non ancora erogate, le rivalutazioni previste dalla legge fino alla erogazione dell’intero importo richiesto;
f) costruzione in cooperativa di prima casa di abitazione nelle stesse ipotesi di cui alla precedente lett. d);
g) ristrutturazione della prima casa di abitazione, necessaria a rendere la medesima idonea alle esigenze abitative del nucleo familiare del dipendente;
h) acquisto della prima casa di abitazione per i figli o costruzione della medesima alle condizioni e nei limiti di cui alla precedente lett. e);
i) spese sanitarie per terapie ed interventi anche per i familiari a carico, non rientranti nella lett. a), la cui necessità va documentata con certificato rilasciato dalla competente Unità Sanitaria Locale all’atto della richiesta di anticipazione. La spesa dovrà risultare da regolare fattura attestante la spesa sostenuta in data successiva al 31 maggio 1982.
Sarà valido anche il preventivo di spesa, riconosciuto dall’Unità Sanitaria Locale, purché accompagnato da una dichiarazione d’impegno a presentare la regolare fattura;
l) spese per il sostentamento dei lavoratori durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 53 dell’8/3/2000.
L’anticipazione sul trattamento di fine rapporto potrà essere riconosciuta, nelle ipotesi contemplate dalla lett. b) alla lett. h) comprese, anche a lavoratori che abbiano perfezionato l’acquisto dell’abitazione per sé o per i figli o ne abbiano iniziato la costruzione in un momento antecedente alla data di richiesta dell’anticipazione purché non risulti ancora saldato il prezzo od estinto il mutuo. L’anticipazione in tali ipotesi verrà riconosciuta nei limiti del residuo prezzo da saldare o delle residue rate di mutuo;
5) le domande di anticipazione per i titoli di cui alle lettere da b) ad e) del precedente numero 4) dovranno essere accompagnate da atto notorio, con dichiarazione di responsabilità attestante che il richiedente versa in una delle condizioni previste alle lettere testé citate. Farà seguito la documentazione relativa.
Nell’ipotesi di cui alla lett. f) del precedente numero 4) la domanda di anticipazione deve essere accompagnata:
- dall’atto notorio di cui al primo comma;
- dalla dichiarazione del Presidente della cooperativa, con sottoscrizione autenticata, da cui risulti: che la cooperativa è iscritta al Tribunale Civile; che il richiedente è socio della cooperativa; che la cooperativa ha acquisito la proprietà del suolo; che la cooperativa ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia assumendo l’impegno degli oneri concessori e risulti altresì l’entità dell’importo previsto per l’alloggio;
- dall’atto di assegnazione provvisoria comprovata dall’estratto notarile della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa;
- da una dichiarazione resa davanti a un notaio con la quale il richiedente si impegna a presentare l’atto notarile di assegnazione definitiva dell’immobile, con trasferimento della proprietà in capo all’assegnatario entro 90 giorni dalla data della medesima.
Il richiedente dovrà inoltre produrre annualmente una dichiarazione del Presidente della cooperativa, con sottoscrizione autenticata, attestante il permanere della qualità di socio. In caso di cessione della quota il lavoratore è obbligato a restituire le somme conseguite a titolo di anticipazione, maggiorate secondo quanto previsto al successivo numero 12).
L’erogazione della somma oggetto dell’anticipazione avverrà nei tempi e con le modalità previste alla precedente lett. e) del precedente numero 4) e sarà effettuata a favore della cooperativa. A tale scopo l’interessato dovrà rilasciare al Consorzio apposita delegazione di pagamento;
Nell’ipotesi di cui alla lett. l) del precedente numero 4) la domanda di anticipazione deve essere accompagnata dalle indicazioni di cui al comma 9 dell’art. 22 del c.c.n.l. cui è allegato il presente accordo.
All’inizio del corso di studio o dell’attività formativa il lavoratore dovrà produrre al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa. Durante il corso di studio o formativo il lavoratore dovrà produrre il certificato di frequenza ed alla sua conclusione il certificato di avvenuta frequenza.
6) tutte le domande di anticipazione dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata A.R.;
7) l’accettazione della domanda di anticipazione per l’acquisto della casa nei limiti sopra indicati è subordinata alla presentazione di una copia dell’atto notarile di compravendita. L’anticipazione viene concessa anche qualora, prima dell’acquisto, sia stato stipulato compromesso di vendita con atto notarile da allegarsi alla domanda. Per i soci di cooperative l’anticipazione verrà erogata dietro presentazione dell’atto notarile di assegnazione definitiva o della documentazione di cui al precedente numero 5);
8) le domande di anticipazione, motivate e documentate come indicato agli alinea del precedente numero 5), dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle R.S.A./R.S.U., sarà formata entro i due mesi successivi ed approvata entro gli ulteriori due mesi dal Comitato appositamente istituito presso l’ENPAIA, ovvero dai competenti organi del Consorzio qualora quest’ultimo non risulti iscritto al Fondo di accantonamento gestito dall’ENPAIA. Per il 1983 il termine del 28 febbraio si intende spostato al 15 maggio.
Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno e per il 1983 al 15 maggio;
9) per i casi urgenti di cui alla lett. a) del numero 4) si riconoscerà, d’intesa con le R.S.A./R.S.U., l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.
Nei casi urgenti è compreso il caso di richiesta di anticipazione per spese per il sostentamento delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri durante i periodi di astensione facoltativa di cui all’art. 7, 1° comma, della legge n. 1204 del 30/12/1971 come sostituito dall’art. 3, 2° comma, della legge n. 53 dell’8/3/2000.
L’anticipazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla L. 29/5/1982, n. 297, può essere richiesta nella misura massima necessaria a garantire, mediante integrazione dell’indennità spettante ai sensi dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, una retribuzione mensile pari a quella percepita dalla lavoratrice o dal lavoratore nel mese precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria. Resta fermo che l’interessato, qualora l’importo complessivo delle somme anticipate non raggiunga il 70% dell’accantonato, potrà, in un momento successivo, chiedere un’ulteriore anticipazione per ottenere la differenza tra quanto già percepito e il predetto 70% dell’accantonato, nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste nel presente accordo;
10) nei casi di cui al comma 2 del numero 9) ed alla lett. l) del precedente numero 4), l’anticipazione è corrisposta nel mese precedente la data di inizio del congedo;
11) fermi restando i criteri di priorità di cui al precedente numero 4), l’ordine di graduatoria, ad eccezione dell’ipotesi di cui alla lett. a) del numero 4) e al numero 9), sarà predisposto sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande;
12) in tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari;
13) i dipendenti consorziali, i quali abbiano percepito l’anticipazione del trattamento di fine rapporto ai sensi della L. 29/5/1982, n. 297, ed il cui rapporto di lavoro cessi per infortunio o malattia professionale (art. 89 c.c.n.l. 6/3/1996), per dispensa nell’interesse del servizio (art. 98 c.c.n.l. 6/3/1996) o per collocamento in disponibilità nell’ipotesi di godimento, a titolo personale, della stabilità di impiego (cfr. art. 144 c.c.n.l. 6/3/1996), possono optare per il trattamento di pensione consortile, sempreché sussistano le condizioni previste dal citato c.c.n.l. 6/3/1996, previa restituzione delle somme ottenute come anticipazione, maggiorate degli interessi legali;
14) il presente accordo ha validità fino al 31-12-1984. S’intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale rinnovo. Allegato M
DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA INTERSINDACALE COMPOSTA DALLO SNEBI E DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI FEDERBRACCIANTI-CGIL, FISBA-CISL E UISBA-UIL
premesso
- che l’entrata in vigore della L. 29-5-1982, n. 297, recante “Norme sulla disciplina del trattamento di fine rapporto e in materia pensionistica” ha posto, con riferimento al settore consorziale, numerosi problemi applicativi collegati all’incidenza che il citato testo legislativo ha dispiegato sulla disciplina contrattuale previgente in materia;
- che le parti hanno ritenuto necessario effettuare una serie di incontri di studio allo scopo di verificare le rispettive posizioni in ordine ai problemi sollevati dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 e possibilmente pervenire a valutazioni comuni, in ordine alla sua interpretazione, che consentissero di diramare al riguardo direttive concordate volte ad eliminare onerose conflittualità;
- che a tale scopo, durante i numerosi incontri effettuati, è stato condotto un approfondito esame del testo dell’intera L. 29-5-1982, n. 297.
- Da tali incontri sono emersi gli orientamenti comuni sui punti di seguito indicati.
1) Nozione di retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto
• Visto il 2° comma dell’art. 1 della L. 29-5-1982, n. 297 che impone di computare ai fini del trattamento di fine rapporto, a decorrere dall’1-6-1982, “tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”;
• esaminate, alla luce di tale criterio, le varie voci retributive contrattuali previste dalla vigente disciplina collettiva;
si ritengono computabili, a decorrere dall’1-6-1982, ai fini del trattamento di fine rapporto:
a) lo stipendio base;
b) gli aumenti periodici;
c) l’indennità di contingenza scattata successivamente all’entrata in vigore della L. 29-5-1982, n. 297 (ossia a decorrere dall’1-8-1982);
d) l’indennità integrativa;
e) le mensilità aggiuntive;
f) il corrispettivo del godimento di beni in natura che non rivesta carattere occasionale (orto, energia elettrica e simili);
g) alloggio di servizio;
h) le maggiorazioni per lavoro notturno ordinario previste dall’art. 63 del CCNL 16-11-1982;
i) i compensi per lavoro straordinario corrisposti in via forfettaria;
l) i compensi per indennità di trasferta corrisposti in via forfettaria, esclusi i rimborsi spese anche se forfetizzati.
In ordine all’elencazione di cui sopra le parti precisano quanto segue.
Con riferimento alla lettera g), ed in particolare al caso di godimento dell’alloggio di servizio il cui valore non sia stato già individuato dalle parti e detratto dalla retribuzione, le parti hanno ritenuto che in tal caso o trattasi di “comodato” ossia prestito gratuito per uso senza corrispettivo di sorta, ed in tal caso non assume alcuna rilevanza ai fini del trattamento di fine rapporto, ovvero trattasi di alloggio di servizio attribuito in funzione delle particolari mansioni svolte dal dipendente e in tal caso, dovendosi riconoscere allo stesso un valore, atteso che trattasi di godimento conferito in aggiunta alla retribuzione ed in funzione del servizio svolto, occorrerà determinare l’equivalente in denaro. A tale fine le parti convengono che si faccia riferimento ai valori individuati nelle tabelle provinciali predisposte in materia per la determinazione dell’equivalente dell’alloggio per gli impiegati agricoli.
Circa le maggiorazioni per lavoro straordinario corrisposto non in via forfettaria, le parti convengono che, qualora tale straordinario venga effettuato con periodicità costante e non in via occasionale, dello stesso occorrerà tener conto ai fini del trattamento di fine rapporto.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per le indennità di trasferta corrisposte non in via forfettaria, ma con periodicità costante. Ovviamente la commutabilità è limitata alle somme corrisposte a titolo di indennità e non di rimborso spese.
Con riferimento all’esistenza di eventuali trattamenti extracontrattuali le parti, in applicazione della L. 297 del 1982, convengono che devono computarsi ai fini del trattamento di fine rapporto:
a) gli eventuali superminimi;
b) gli eventuali assegni “ad personam”.
Per quanto riguarda l’indennità di contingenza scattata dall’1-2-1977 al 31-5-1982, presa visione della norma transitoria di cui al 2° comma dell’art. 5 della L. 297 del 1982, ai sensi della quale detta indennità tornerà ad essere computata nella retribuzione annua utile a scaglioni di 25 punti con periodicità semestrale decorrente dall’1-1-1983, le parti convengono che sui punti di contingenza via via reinseriti torneranno a produrre i loro effetti, anche ai fini del trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, secondo la disciplina del ricalcolo prevista contrattualmente.
In ordine alla particolare situazione in materia di indennità di contingenza nel settore consortile, nell’ambito del quale l’importo della contingenza “congelata” ammonta a 166 punti anziché a 175, dato che gli aumenti del costo della vita verificatisi nel trimestre novembre 1976 - gennaio 1977 sono stati computati in parte conglobando negli stipendi una percentuale di adeguamento ISTAT pari al 135% ed in parte con una percentuale ISTAT non conglobata del 3%, le parti convengono quanto segue: la contingenza congelata verrà reinserita a scaglioni di 25 punti a semestre con decorrenza 1-1-1983. Il 3% di ISTAT non conglobata ed i residui 16 punti verranno reinseriti con decorrenza 1-1-1986.
2) Sospensione della prestazione lavorativa
Esaminata la disposizione di cui al 3° comma dell’art. 1 della L. 297 del 1982, le parti convengono sulla computabilità, ai fini del trattamento di fine rapporto, nei casi di sospensione del rapporto per malattia od infortunio, per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, per richiamo alle armi e nel caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, dell’equivalente della
retribuzione, a cui il dipendente o la dipendente avrebbero avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Le parti convengono altresì che la sospensione del rapporto durante il periodo di astensione facoltativa per
puerperio comporta la computabilità, ai fini del trattamento di fine rapporto, esclusivamente delle somme effettivamente corrisposte dal Consorzio.
In caso di chiamata alle armi le parti convengono di computare, ai fini del trattamento di fine rapporto, una
retribuzione figurativa pari alla retribuzione percepita all’atto della chiamata. Roma, lì 29 marzo 1983
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti contraenti espressamente riconoscono la computabilità, ai fini del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di funzione spettante ai quadri.
Roma, lì 30 luglio 1991.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti contraenti espressamente riconoscono la computabilità, ai fini del trattamento di fine rapporto dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art. 71.
Roma, lì 6 marzo 1996
Allegato N
ACCORDO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE SUL TFR DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE 24 MAGGIO 0000 X. 000
Xx giorno 24 aprile 1985, in Roma presso lo SNEBI, via di X. Xxxxxx, n. 23, tra
- lo SNEBI rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx e
- la Federbraccianti-CGIL rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- la FISBA-CISL rappresentata dai Sigg. Xxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- la FILBI-UIL rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; premesso
- che tra i problemi sorti dopo l’entrata in vigore della L. 29-5-1982, n. 297 era rimasto irrisolto quello relativo all’applicazione dei benefici bellici previsti all’art. 2 della L. 24-5-1970, n. 336, in ordine al quale lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori avevano assunto posizioni divergenti;
- che, nelle more, sulla questione della sopravvivenza dei benefici combattentistici di cui all’art. 2 della citata legge, anche dopo l’entrata in vigore della L. 297 del 29-5-1982, sono stati elaborati numerosi studi che hanno permesso un maggior approfondimento del problema;
- che si è reso pertanto possibile un riesame dello stesso alla luce dei nuovi elementi di giudizio;
tutto ciò premesso
le parti convengono sulla seguente interpretazione del combinato disposto della L. 29-5-1982, n. 297 e dell’art. 2 della L. 24-5-1970, n. 336.
I benefici previsti a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti dall’art. 2 della L. 24-5-1970, n. 336 trovano applicazione sull’ultima retribuzione utile ai fini della determinazione della quota di T.F.R. (indennità di anzianità) maturata al 31-5-1982, calcolata ai sensi degli artt. 1 e 5 della L. 29-5-1982, n. 297, ed esauriscono la loro efficacia a tale data non dispiegando effetto alcuno sulle retribuzioni percepite successivamente.
* * *
In sede di stesura definitiva del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro cui è allegato il presente accordo si è altresì convenuto quanto segue:
“I benefici di cui all’art. 2 della L. 24-5-1970, n. 336 trovano applicazione anche sull’ultima
retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di pensione, spettante nelle ipotesi di cessazione del rapporto per infortunio o malattia per cause di servizio, per dispensa nell’interesse del servizio e per soppressione del posto di ruolo”.
Allegato O
ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
(Art. 38 del contratto)
1) Le parti contraenti considerano i contratti di formazione e lavoro uno strumento utile per l’inserimento di giovani nel settore consortile e per una loro preparazione professionale adeguata alle nuove esigenze di sviluppo dell’attività dei Consorzi, anche con riferimento agli interventi derivanti dallo svolgimento delle finalità istituzionali per la difesa e la tutela del territorio e dell’ambiente.
Pertanto, le parti con il presente accordo convengono, ai sensi dell’art. 3 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell’art. 16 del D.L. 16.5.1994, n. 299, convertito nella legge 19.7.1994, n. 451, una disciplina dei contratti di formazione e lavoro che risponde alle particolari esigenze del settore e che contribuisce a snellire le procedure di attuazione dei contratti stessi.
2) Lo SNEBI si impegna a dare la più ampia informazione ai propri associati ed a promuovere l’utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, al fine di contribuire all’occupazione ed alla qualificazione professionale dei giovani.
3) I progetti di formazione e lavoro predisposti ai sensi della presente regolamentazione vengono inviati all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che ne accerta la mera conformità ai contenuti della regolamentazione stessa.
Una volta accertata da parte competente ufficio la conformità dei progetti all’accordo quadro, i contratti di formazione e lavoro conclusi in attuazione dei progetti verificati vengono presentati alla Sezione circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente e danno luogo all’immediata assunzione. Copia dei contratti va notificata alle Organizzazioni sindacali provinciali.
4) Xxxxx quanto espressamente previsto dal presente accordo ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano, per quanto concerne il trattamento economico e normativo, le disposizioni del CCNL cui l’accordo stesso è allegato.
5) I contratti di formazione e lavoro sono finalizzati all’acquisizione delle professionalità intermedie (tipologia a1, art. 16 D.L. 16/5/1994, n. 299) ed elevate (tipologia a2, art. 16 D.L. 16/5/1994,
n. 299), previste dal CCNL, diverse da quella dell’operaio comune nonché ad agevolare l’inserimento
professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (tipologia b, art. 16 D.L. 16-5-1994, n. 299). Al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, indipendentemente dalla qualifica da conseguirsi, verrà attribuito il livello retributivo iniziale della fascia funzionale immediatamente inferiore a quella nella quale rientra la predetta qualifica.
6) Il contratto di formazione e lavoro avrà la durata massima di dodici mesi per l’acquisizione di qualifiche intermedie rientranti nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 4ª e di due anni per le qualifiche elevate rientranti nelle fasce funzionali 5ª, 6ª e 7ª. Il contratto di formazione e lavoro ha durata di dodici mesi anche quando è finalizzato ad agevolare l’inserimento professionale. Il periodo di prova è stabilito in mesi uno di prestazione effettiva per i contratti di durata annuale ed in mesi due per quelli di durata biennale.
La durata del periodo di prova viene ridotta in proporzione nelle ipotesi di contratti di formazione e lavoro di durata inferiore a quella stabilita al precedente comma.
7) Il contratto di formazione e lavoro deve contenere le indicazioni di cui allo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. La proposta di contratto deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’Ente datore di lavoro attestante:
a) che per le qualifiche per le quali si svolge l’attività formativa non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti, risoluzioni di rapporto per le cause indicate alle lettere h) ed m) dell’art. 80 del CCNL. 3-8-1990 e che non s’intende operarne nell’arco di durata dei contratti di formazione;
b) che è stato convertito in rapporto a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro scaduti nel biennio precedente;
c) l’adesione allo SNEBI.
8) Nei casi in cui il contratto di formazione e lavoro sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, la durata dell’attività formativa viene considerata utile a tutti i fini per le quali ha rilevanza l’anzianità di servizio.
Al termine del contratto il Consorzio è tenuto ad attestare la qualifica conseguita dal lavoratore e a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio.
9) Il presente accordo ha validità fino al 31-12-1997 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza con raccomandata
A.R.. Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno ogni anno in sede nazionale per verificarne l’efficacia.
SCHEMA DI PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO
a) Dati sull’attività svolta e sui contratti:
• denominazione ed ubicazione del Consorzio;
• descrizione dell’attività (esecuzione, manutenzione ed esercizio di tutte quelle opere ed impianti destinati all’utilizzazione delle acque, alla difesa, alla tutela e alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente);
• numero degli addetti, distinti per se sso e per qualifiche;
• numero dei contratti richiesti, loro durata, figure professionali (qualifica e mansione) a cui è finalizzata la formazione, fascia funzionale finale di inquadramento e tipologia del contratto di formazione e lavoro (1);
• mansione o mansioni a cui il giovane è adibito durante la formazione o l’inserimento professionale, qualifica e trattamento retributivo e previdenziale.
b) Programma di formazione:
• attività formativa, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa di almeno:
„ 80 ore per i contratti di formazione mirati all’acquisizione di professionalità intermedie (tipologia a1);
„ 130 ore per i contratti di formazione mirati all’acquisizione di professionalità elevate (tipologia a2);
„ 20 ore per i contratti mirati ad agevolare l’inserimento professionale (tipologia b);
• materie di insegnamento e di attività tecnico-pratica;
• attrezzature, macchinari, ecc.;
• eventuali strutture esterne di cui ci si intende avvalere;
• esistenza o meno di convenzione con la Regione. Allegato P
FAC-SIMILE
Spett.
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
...........................................
OGGETTO:
PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO; ART. 3, 3° COMMA, DELLA LEGGE 19.12.1984, N. 863.
Lo scrivente Consorzio di bonifica Ente pubblico economico (oppure di miglioramento fondiario)................................ con sede in svolgente attività di progettazione,
esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di bonifica (o di miglioramento fondiario), intende
assumere un giovane di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 19.12.1984, n. 863 e dell’art. 16 del D.L. 16.5.1994, n.
299, convertito nella L. 19.7.1994, n. 451.
Il Consorzio ha attualmente alle proprie dipendenze n. ............... addetti, di cui ............ uomini e
................ donne, così distinti per qualifica:
n. | .................... | dirigenti; |
n. | .................... | capi ufficio-quadri; |
n. | .................... | collaboratori di concetto; |
n. | .................... | impiegati d’ordine; |
n. | .................... | capi operai; |
n. | .................... | operai specializzati; |
n. | .................... | operai qualificati; |
n. | .................... | operai comuni (1). |
Il predetto contratto di formazione e lavoro è finalizzato al conseguimento della qualifica di “................................”, rientrante nella tipologia (2) oppure “all’inserimento professionale
del giovane nel contesto produttivo e organizzativo del Consorzio”, fascia funzionale, ...................
con le seguenti mansioni .................................................
Il predetto contratto verrà stipulato in conformità alla regolamentazione dettata dall’Accordo-quadro Allegato O) al contratto collettivo nazionale 6 marzo 1996.
Il contratto avrà la durata di mesi (3), durante i quali al giovane assunto verrà attribuito il
............. livello della ............. fascia funzionale, come previsto al punto 5 del succitato Accordo- quadro.
Il rapporto che si instaurerà con la stipulazione del suddetto contratto sarà disciplinato dalle norme
delle citate leggi 19-12-1984, n. 863 e 19-7-1994, n. 451, nonché da quelle contrattuali collettive sopra richiamate.
La formazione ed il lavoro si svolgeranno presso gli uffici della sede consorziale, nel rispetto
dell’orario settimanale di lavoro di ............... ore, delle quali .................. saranno destinate alla formazione teorica e alla formazione pratica.
La formazione teorica consisterà nell’impartire, al giovane da assumere, lezioni nelle seguenti materie: ......................................................
Le lezioni di cui al precedente comma verranno impartite da................
La formazione pratica consisterà nella esecuzione di compiti inerenti alle materie sopra elencate.
Nello svolgimento dei predetti compiti il giovane da assumere sarà assistito da
.....................................................
La formazione pratica prevede, inoltre, l’utilizzo delle seguenti macchine:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Esiste la possibilità che il contratto di formazione e lavoro, al suo termine, venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Si precisa che lo scrivente Consorzio:
a) nei dodici mesi precedenti la data del presente atto, non ha effettuato risoluzioni di rapporti di lavoro, relativamente alla qualifica oggetto del contratto di formazione e lavoro, per le cause indicate alle lettere h) ed m) dell’articolo 92 del CCNL 3/8/1990 e che non intende operarne nell’arco di durata del contratto di formazione;
b) non ha in atto sospensioni dal lavoro, con intervento della cassa integrazione guadagni, di dipendenti con qualifiche uguali a quella per la quale viene stipulato il presente contratto;
c) ha convertito in rapporti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione scaduti nel biennio che precede la data di redazione del presente progetto;
d) ha richiesto (oppure non ha richiesto) finanziamenti pubblici dell’attività formativa;
e) ha stipulato (oppure non ha stipulato e non intende stipulare) apposita convenzione con la Regione ;
f) aderisce al Sindacato Nazionale Enti di Bonifica e Irrigazione (SNEBI), parte stipulante il succitato Accordo-quadro Allegato O) al contratto collettivo nazionale 6 marzo 1996.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
FAC-SIMILE
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
L’anno .............. il giorno .......... del mese di presso la sede del Consorzio di bonifica
................. in .......................... via ;
tra
il ........................................................................ nato a ............................ il che
agisce in qualità di presidente (1) e legale rappresentante del Consorzio di bonifica
................................... C.F. ......................, con sede in ........................... e in quanto autorizzato al
presente atto di deliberazione n. ............ del della Deputazione amministrativa;
e
il Sig. ...................... nato a ....................... il .............. e residente a ......................... C.F. ......................
premesso che
- il Consorzio di bonifica ................................... con sede in
...................................................................................................................
a) ritiene di instaurare un rapporto di formazione e lavoro rientrante nella tipologia (2)
........................... per il conseguimento della qualifica di (3) mediante un contratto
da stipularsi in conformità alle norme di cui alle leggi 19-12-1984, n. 863 e 19-7-1994, n. 451, art. 16, nonché alla regolamentazione dettata dall’Accordo-quadro Allegato O) al contratto collettivo nazionale 6 marzo 1996;
b) ha individuato nel Sig. ................................... nato a .............................. e residente a ............................
la persona con la quale instaurare il predetto rapporto di formazione e lavoro;
- il testé indicato Sig. ...................................... si è dichiarato disponibile all’instaurazione di tale rapporto di formazione e lavoro;
- l’Ufficio regionale del Lavoro ha verificato la conformità del progetto di formazione e lavoro alla regolamentazione dettata dall’Accordo-quadro Allegato O) al CCNL 6 marzo 1996;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Il Consorzio di bonifica (oppure di miglioramento fondiario) .............................. con sede in
................................ come sopra rappresentato, assume alle proprie dipendenze il Sig. ......................
che accetta, con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell’art. 3 della legge 19-12-1984, n. 863 e dell’art. 16 del D.L. 16-5-1994, n. 299, convertito in L. 19-7-1994, n. 451 e alle condizioni previste dai seguenti articoli.
Art. 3 - Il presente contratto rientrante nella tipologia (4) viene stipulato per l’acquisizione
della qualifica di “......................”, per la quale sono previste le se guenti mansioni...................................
(5)
Art. 4 - Il presente contratto avrà decorrenza dal ....................... e durata pari a mesi
......................................
E’ prevista la possibilità che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Sig.
........................... venga assunto con rapporto a tempo indeterminato e con inquadramento nella
.............. fascia funzionale, livello.
Art. 5 - E’ stabilito un periodo di prova della durata di mesi .............. di effettiva prestazione lavorativa.
Art. 6 - Durante l’intera durata del presente contratto, al Sig. verrà attribuito il
seguente trattamento economico e previdenziale, come previsto dall’Accordo-quadro Allegato O) al contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1996:
- stipendio base (................... f.f. ................ livello) ;
- contingenza ;
- indennità integrativa ;
- elemento distinto della retribuzione ;
- iscrizione all’INPS, ai fini previdenziali ed assistenziali;
- iscrizione all’ENPAIA per l’assicurazione infortuni e malattie professionali nonché per il fondo di previdenza (6).
Art. 7 - L’orario di lavoro settimanale è di ore, così ripartite:
- formazione teorica n. ore;
- formazione pratica n ore (7);
- ore lavorative residue ...................
Art. 8 - La formazione teorica consisterà nell’impartire al Sig. ................................... lezioni nelle seguenti materie:
............................................................................................................……………………..
............................................................................................................…………………….
Le lezioni di cui al precedente comma vengono impartite da
...................................................................................................................
Art. 9 - La formazione pratica consisterà nella esecuzione di compiti inerenti alle materia elencate al precedente art. 8.
Nello svolgimento dei predetti compiti, il Sig. ........................... sarà assistito da
....................................................................................................
La formazione pratica prevede, inoltre, l’utilizzo delle seguenti macchine:
............................................................................................................……………………..
.............................................................................................................…………………….
Art. 10 - Al termine dell’esecuzione del presente contratto, il Consorzio rilascerà al Sig.
......................................... un’attestazione riguardante l’attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal medesimo (8).
Copia di tale attestazione verrà consegnata alla sezione circoscrizionale per l’impiego di (9)
..............................
Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle Leggi 19-12-1984, n. 863 e 19-7- 1994, n. 451 e successive modificazioni nonché all’Accordo-quadro Allegato O) al contratto collettivo nazionale 6 marzo 1996 e alle norme di quest’ultimo.
Art. 12 - Il presente contratto viene presentato alla Sezione circoscrizionale dell’impiego (10)
..................................
Art. 13 - Copia del presente contratto sarà notificata alle Organizzazioni sindacali provinciali, aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie degli accordi e del contratto di cui al precedente art. 11.
Allegato Q
PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
(Art. 101 del contratto)
Il giorno 4 novembre 1988, presso la sede dello SNEBI, in Roma, via di X. Xxxxxx n. 23, a seguito dei lavori svolti dalla Commissione paritetica di cui a pag. 19, primo capoverso, dell’accordo collettivo nazionale 2 giugno 1987 che ha rinnovato il CCNL 18-7-1985, si sono incontrati:
- per lo SNEBI i Signori: Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx e Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- per la FLAI-CGIL i Signori: Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx;
- per la FISBA-CISL i Signori: Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- per la FILBI-UIL i Signori: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx.
La riunione odierna segue e conclude una serie di incontri che hanno avuto luogo il 13 e 29 luglio 1988, il 21 settembre 1988 ed il 7 ottobre 1988.
La Commissione,
- visto quanto stabilito in materia di prestazioni sanitarie integrative dall’accordo collettivo nazionale 2 giugno 1987, pagine 18 e 19;
- considerato che il predetto accordo affida alla Commissione stessa i compiti di individuare le prestazioni sanitarie integrative di quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, da assicurare ai dipendenti consorziali in servizio all’1-1-1988 che esplichino la loro attività in modo esclusivo e continuativo per i Consorzi, definendo altresì le modalità per la loro erogazione e gli strumenti a garanzia di tali prestazioni;
- svolto un ampio dibattito sia in ordine all’individuazione delle prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale da assicurare ai dipendenti consorziali, sia in ordine al modo come garantire tali prestazioni;
- esaminate, con riferimento a tale ultimo proposito, più soluzioni tra le quali quella della stipula diretta da parte dei Consorzi, a beneficio dei dipendenti, di polizze con Compagnie di assicurazione;
- preso atto delle pressanti richieste dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in seno alla Commissione, dirette a far sì che le prestazioni sanitarie integrative siano garantite ed erogate tramite un apposito Fondo, che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si sono impegnate a costituire;
- atteso che in data 3-11-1988, a seguito dell’iniziativa assunta per la costituzione del predetto fondo, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno comunicato che le prestazioni sanitarie integrative di quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, che saranno assicurate ai dipendenti consorziali di cui al penultimo capoverso di pagina 18 dell’accordo 2 giugno 1987, sono le seguenti:
a) Identificazione degli iscritti
Per nucleo familiare si intende l’iscritto, il coniuge o il convivente “more uxorio” e i figli fino a 26 anni risultanti, al momento del sinistro, dallo stato di famiglia.
b) Garanzie obbligatorie
1. In caso di intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura pubblico o privato, in conseguenza di infortunio, di malattia o di parto, il rimborso:
• delle spese per i relativi accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura o in ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero;
• delle spese per gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento);
• delle spese per l’assistenza medica, per le cure, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami effettuati durante il periodo di ricovero;
• delle spese per la retta di degenza;
• delle spese di trasporto in ambulanza all’istituto di cura e viceversa;
• delle spese rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha determinato l’intervento, sostenute dopo la cessazione del ricovero, per esami, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche chirurgiche ed infermieristiche, nonché per trattamenti fisioterapici o rieducativi e per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero stesso.
Tali garanzie sono prestate fino alla concorrenza di complessive L. 12.000.000 (dodicimilioni) (euro 6.197,48) da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.
Qualora l’iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’iscritto nella misura del 100%.
Nel caso in cui l’iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale o di ricoverarsi in istituto di cura non convenzionato (o in branca non convenzionata di Istituto convenzionato), il Fondo rimborserà le spese sopraelencate nella misura del 75% di quelle effettivamente sostenute e documentate.
2. Qualora, in caso di intervento chirurgico o di “grande intervento chirurgico” effettuato in istituto di cura gli assicurati non abbiano sostenuto alcuna spesa avranno diritto ad una indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero di L. 50.000 (euro 25,82) con massimo di 60 giorni per anno assicurativo, e qualora non sia stato richiesto alcun rimborso in base al precedente punto 1.
3. Il rimborso, fino alla concorrenza di complessive L. 2.000.000 (duemilioni) (euro 1.032,91) da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie, domiciliari o ambulatoriali rese necessarie da malattia o infortunio:
• xxxxxxx xxxxxx per visite specialistiche, escluse comunque le visite pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche;
• analisi ed esami diagnostici di laboratorio, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio denunciati.
Il rimborso di tali spese è effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 25% con un minimo di L.
50.000 (cinquantamila) (euro 25,82), un tetto massimo di L. 200.000 (duecentomila) (euro 103,29), per ogni visita specialistica e un tetto massimo di L. 1.000.000 (un milione) (euro 516,46) per ogni analisi ed esame diagnostico, fermo il tetto massimo annuo di L. 2.000.000 (duemilioni) (euro 1.032,91) sopra stabilito.
Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata risulta inequivocabile il titolo di specializzazione del medico che ha effettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le prestazioni di medicina generica (1);
ha convenuto quanto segue
1) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dell’accordo 2 giugno 1987, si impegnano a garantire le prestazioni di cui in premessa agli aventi diritto tramite un Fondo sanitario da esse stesse costituito e gestito;
2) secondo quanto stabilito all’ultimo capoverso di pag. 18 dell’accordo 2 giugno 1987, l’adesione al Fondo da parte dei lavoratori è volontaria;
3) il dipendente comunicherà al Consorzio l’avvenuta adesione al Fondo servendosi dello schema di lettera allegato al prese nte verbale;
4) successivamente alla comunicazione di avvenuta adesione al Fondo sorge per il Consorzio l’obbligo di versare, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui viene richiesta l’iscrizione, la quota di contribuzione a suo carico nell’importo annuo di L. 210.000 (euro 108,46) (2).
Tale quota di contribuzione sarà versata direttamente al Fondo, unitamente alla quota di pari importo a carico del lavoratore che abbia rilasciato al Consorzio specifica delega scritta secondo lo schema allegato al presente accordo.
SNEBI FLAI-CGIL
Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
FISBA-CISL
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
FILBI-UIL
Allegato R
FAC-SIMILE
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE E DELEGA PER LA TRATTENUTA ED IL VERSAMENTO AL FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DELLA QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE
Al Consorzio
................................
Il sottoscritto ...................................... comunica con la presente di aver aderito con atto in data
..................... di cui allega copia, al Fondo per l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative istituito con atto del .........................
In conseguenza autorizza il Consorzio a trattenere in un’unica soluzione sulla retribuzione del mese di dicembre, salvo disdetta da presentarsi entro il precedente mese di ottobre, l’importo di L. 210.000 e delega il Consorzio stesso a versare contestualmente tale importo al Fondo Integrativo sanitario di cui all’art. 95 del CCNL 6 marzo 1996.
Distinti saluti.
...........................................
Firma Allegato S
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22/1/96 RECANTE NORME PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME
IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Il giorno 22 gennaio 1996, in Roma tra
lo SNEBI rappresentato dal Presidente Prof. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, dal Vice Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, assistiti dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
e
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx;
la FISBA-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxxx;
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
- considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
- ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio e la formazione di detta rappresentanza;
- ritenuto che la logica sulla quale il D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 fonda i rapporti tra le parti nella
materia è diretta a superare posizioni di conflittualità e si ispira a criteri di partecipazione; si è convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
1°) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato di norma dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
In assenza di rappresentanze sindacali aziendali il rappresentante per la sicurezza è eletto dai
lavoratori nel loro interno.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi.
Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Il verbale è comunicato al Consorzio entro cinque giorni dalla data della elezione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso il Consorzio alla data in cui si svolgono le elezioni. Possono essere eletti rappresentanti per la sicurezza tutti i lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, alla stessa data.
La durata dell’incarico è di tre anni.
L’elezione del rappresentante per la sicurezza dovrà svolgersi in ore corrispondenti alle ultime dell’orario giornaliero di lavoro per il periodo di tempo strettamente necessario agli adempimenti elettorali.
2°) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione
In ciascun Consorzio il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà di:
- 1 rappresentante nei Consorzi che occupano sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nei Consorzi che occupano più di 200 dipendenti.
Per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 19 D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 ciascun rappresentante per la sicurezza può dedicare le seguenti ore di lavoro retribuito, nell’ambito dell’orario ordinario di lavoro contrattualmente previsto:
- 20 ore annue nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
- 25 ore annue nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti;
- 30 ore annue nei Consorzi che occupano oltre 101 dipendenti;
Le predette ore di lavoro retribuite da dedicare alle funzioni previste all’art. 19 D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, non vengono utilizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19.
Ai fini del computo dei dipendenti di cui al presente punto 2°) i dipendenti da prendere in considerazione sono esclusivamente quelli titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei confronti dei quali trova applicazione il CCNL 6 marzo 1996.
CHIARIMENTO A VERBALE
Tenuto conto della definizione che il D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni danno dell’unità produttiva, le parti si danno atto che nell’ambito dei Consorzi non è dato ravvisare
l’esistenza di unità produttive per le quali sorga problema di nomina di rappresentanti per la sicurezza.
IMPEGNO A VERBALE
Non appena saranno state definite anche nel settore consortile le modalità di elezione delle r.s.u. e di trasferimento alle medesime r.s.u. dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele già attribuiti alle r.s.a., le parti si incontreranno per riesaminare le modalità di elezione dei rappresentanti per la sicurezza.
3°) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
3.1 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze operative con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Xxxx visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
3.2 Modalità di consultazione
Laddove il D. Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria
firma sul verbale della stessa.
3.3 Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 626/1994.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento sulla valutazione dei rischi di
cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994, custodito presso il Consorzio ai sensi dell’art. 4 comma 3 del citato D. Lgs..
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la
documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto d’ufficio.
4°) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett g) del D. Lgs. n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si
svolgerà durante l’orario ordinario di lavoro. Il programma formativo deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del rappresentante per la sicurezza.
IMPEGNO A VERBALE
Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire la durata e le modalità di svolgimento dell’attività formativa non appena il Ministero del lavoro e della previdenza sociale avrà provveduto agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 7, del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626.
5°) Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994 la riunione periodica prevista dal comma 1 del predetto art. 11 è convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere, anche prima della scadenza annuale, la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
PARTE SECONDA
Organismi paritetici territoriali
Vengono istituiti, a livello regionale, organismi paritetici cui sono affidati i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
• definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
• promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
• conciliazione delle eventuali controversie che dovessero insorgere presso i Consorzi sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e dal presente accordo.
Gli organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri: tre designati dalla Unione Regionale dei Consorzi su richiesta dello SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
PARTE TERZA
Uso di attrezzature munite di videoterminali
Fermo restando quanto previsto al titolo Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 00/0/0000, x. 000, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale per almeno 4 ore giornaliere consecutive, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa.
Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
E’ vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
PARTE QUARTA
Decorrenza e durata
Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 1999. Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l’accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
IMPEGNO A VERBALE
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell’accordo medesimo alle innovazioni legislative.
SNEBI FLAI-CGIL
FISBA-CISL FILBI-UIL
Allegato T
Accordo per la definizione degli indirizzi
di attuazione della contrattazione integrativa aziendale (art. 143 c.c.n.l. 6/3/1996) stipulato il 24/7/1996
1. Il premio di risultato viene riconosciuto in funzione dei risultati, economicamente quantificabili, conseguiti da ciascuna unità operativa nella realizzazione degli obiettivi concordati tra le parti.
Le parti, allo scopo di promuovere una maggiore produttività dell’organizzazione, convengono sulla necessità di individuare, in ogni Consorzio, una serie di obiettivi per il miglioramento dei servizi resi all’utenza, che coinvolgano il maggior numero possibile di unità operative.
2. Una volta individuati gli obiettivi ed i risultati dei programmi, è opportuno che l’importo del premio relativo venga predeterminato, in modo da poter prevedere l’apposita voce di bilancio. Ovviamente l’effettiva corresponsione del premio rimane subordinata al raggiungimento dei risultati.
Tale corresponsione può essere, in termini predeterminati, graduata in proporzione a parziali risultati conseguiti.
Per una migliore realizzazione degli obiettivi concordati le parti, ogni sei mesi, effettueranno il monitoraggio del meccanismo concordato verificandone l’andamento ed introducendo eventuali correttivi ritenuti utili a garantire l’efficacia dei programmi.
3. La valutazione circa i risultati raggiunti e la conseguente erogazione del premio di risultato deve avvenire al termine del biennio in una riunione congiunta tra le parti nella quale il Consorzio esporrà gli obiettivi conseguiti, quelli non realizzati o realizzati solo parzialmente. In tale occasione le parti ricercheranno correttivi utili alla realizzazione degli obiettivi nel biennio successivo. Nella medesima occasione saranno altresì individuati i nuovi obiettivi per il biennio successivo.
4. Elenco esemplificativo di obiettivi relativamente ai quali possono determinarsi incrementi di produttività:
a) efficienza funzionamento specifici servizi (catasto, espropri, sistema informatico, ecc.) determinata attraverso comparazione con risultati anni pregressi;
b) riscossione dei contributi (con particolare riguardo al problema della identificazione e reperibilità contribuenti);
c) efficienza servizio irriguo e/o di scolo (con riferimento ottimizzazione utilizzo acqua, turni,
piani in relazione alle colture, regolarità interventi manutentori);
d) risparmi di consumi (energia, carburante, telefono, cancelleria, ecc.);
e) riduzione prestazioni lavoro straordinario a parità di risultato;
f) risparmi costi di manutenzione di mezzi meccanici;
g) riduzione appalti a conto terzisti, fermo rimanendo il numero dei dipendenti;
h) miglioramento rapporti con altri enti operanti sul territorio;
i) miglioramento rapporti con i consorziati;
l) censimento scarichi per dare attuazione all’art. 27 della L. n. 36 del 1994;
m) concessioni;
n) altri obiettivi di altra natura che potranno essere individuati in sede aziendale.
5. Il premio di risultato di cui al punto 1 può essere individuato attraverso un importo percentuale riferito alle retribuzioni degli appartenenti al settore. Oppure in cifra fissa che viene poi ripartita secondo i parametri.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che i Consorzi rientrano in quanto previsto dal comma 2 del D.L. 27/5/1996 n. 295.
XXXXX XXXX - XXXX
XXXXX - XXXX
XXXXX - XXX
Allegato U
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA
E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Accordo per l’elezione delle RSU
Il giorno 27 luglio 1999, in Roma, presso la sede dello SNEBI, in via di X. Xxxxxx, n. 23 tra
lo SNEBI, rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, assistita dal Xxxx.
Xxxxxxx Xxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxx Xxxx e dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx; la FISBA-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxx;
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxxxxx Xxxx;
in applicazione dell’impegno a verbale all’art. 8 del vigente CCNL, si è raggiunto il seguente accordo per la elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
PARTE PRIMA
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Le RSU vengono costituite in ogni Consorzio che occupi più di 15 dipendenti ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie di CCNL applicato ed abbiano espresso adesione formale al presente accordo ovvero delle Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte 2° , a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e siano firmatarie di CCNL applicato.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nei Consorzi che occupino più di 15 dipendenti, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
Nei Consorzi che occupino meno di 15 dipendenti, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL in materia di RSA.
Per i successivi rinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU.
2. Composizione della RSU
La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre il residuo terzo è assegnato alle liste presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie di CCNL applicato e che abbiano espresso adesione formale al presente accordo, e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione.
La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per quella riservata alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di CCNL applicato e che abbiano espresso adesione formale al presente accordo.
Il 67% dei seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell’ordine di presentazione della lista.
Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà desi gnato o eletto dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in proporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e FILBI si impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quota. Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi dagli elettori non avrà diritto alla designazione o elezione del proprio componente.
Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri
La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i
seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria di personale.
4. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel prot. d’intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), la composizione numerica delle RSU è così definita:
3 rappresentanti nei Consorzi che occupino da 16 a 50 dipendenti; 6 rappresentanti nei Consorzi che occupino da 51 a 100 dipendenti; 9 rappresentanti nei Consorzi che occupino più di 100 dipendenti.
5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL i seguenti diritti:
- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi, per le Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL applicato, il diritto di convocare assemblee non retribuite fuori dall’orario di lavoro ed il diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24 della L. 20/5/1970, n. 300.
6. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
Le RSU esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo le modalità stabilite dal contratto.
7. Xxxxxx e sostituzione nell’incarico
Le RSU restano in carica 3 anni. Trascorso tale termine i loro poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere rieletti.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le Organizzazioni sindacali intervengono per
promuovere il rinnovo stesso.
La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:
- alla scadenza prevista;
- in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte di un numero di lavoratori aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%.
Le firme dovranno essere opportunamente certificate.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato, per elezione o designazione, da FILBI, FISBA e FLAI, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse Organizzazioni.
Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al 50% dei componenti
pena la decadenza della RSU e l’obbligo a procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
8. Funzionamento della RSU
La RSU oltre che da sé medesima, può essere convocata su richiesta di almeno due Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL, o qualora lo richieda il 20% dei delegati, con avviso affisso recante l’ordine del giorno, fatti salvi i casi di eccezionale urgenza.
La riunione è valida se è presente il 50% + 1 dei suoi componenti.
La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di due terzi dei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all’inizio della riunione. In tal caso la RSU decide all’unanimità.
9. Delegati sindacali
I delegati sindacali, eletti a norma del vigente CCNL nei Consorzi che occupino sino a 15 dipendenti, continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.
Rinvio all’accordo quadro
Le regole dell’accordo interconfederale 20/12/1993 e del Protocollo 23/7/1993 non modificate dal presente accordo, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.
Clausola finale
L’applicazione del presente accordo è vincolante per tutte le parti che lo sottoscrivono.
Esso comporta per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e per quelle che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, di non richiedere l’applicazione degli articoli di legge attinenti le RSA, in tutti i Consorzi dove tale accordo è applicabile.
Per i Consorzi al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le norme contrattuali o di legge.
In caso di inadempienza le Organizzazioni firmatarie svolgeranno i necessari interventi per garantire l’applicazione del presente accordo unitario.
PARTE SECONDA
Disciplina delle elezioni della RSU
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 dell’accordo per la costituzione della RSU, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo, che il Consorzio metterà a disposizione della RSU, e da inviare alla Direzione consortile. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni
sindacali prenderanno ogni determinazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nel Consorzio.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, operai, impiegati e quadri che al momento della convocazione delle elezioni lavorano nel Consorzio.
Sono eleggibili tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, operai, impiegati e quadri
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono essere eletti anche i lavoratori con rapporto a tempo determinato il cui contratto di lavoro, alla data delle elezioni, abbia una durata residua di almeno tre mesi.
In ogni caso la cessazione del rapporto di lavoro comporta la cessazione della qualità di componente la RSU.
In caso di elezione a componente la RSU di un dipendente titolare di rapporto di lavoro a tempo
determinato, il mandato si interrompe alla cessazione del rapporto di lavoro e si riattiva in caso di successiva riassunzione, a meno che le Organizzazioni sindacali, di cui al punto 1 del presente accordo, non decidano di sostituire il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.
4. Presentazione delle liste
All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
b) Organizzazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1. accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dal Consorzio pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i componenti della
Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste. In assenza di opzione il lavoratore perde l’elettorato passivo.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti della RSU del collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nei singoli Consorzi viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore del Consorzio, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio
delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
10. Xxxxxx elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire le segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnalando il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione consortile, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovesse ro richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Le votazioni avranno luogo comunque contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso la sede consorziale e presso gli eventuali uffici e impianti periferici, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composi zione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui all’art. 14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi del Consorzio.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della
votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a
sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi. Il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi intercorsi tra la Commissione elettorale e la Direzione consortile in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissi one elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini, senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne da atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle
Organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, allo SNEBI, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione al Consorzio.
19. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. all’apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante del Consorzio ed è presieduto dal Direttore dell’Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
20. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione consortile a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
21. Adempimenti del Consorzio
Il Consorzio metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
22. Clausole finali
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di quattro anni.
Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno 4 mesi prima della scadenza.
Nell’ipotesi in cui vengano emanate disposizioni di legge che regolino la specifica materia, i contenuti del presente accordo verrano adeguati a tali disposizioni.
per lo SNEBI per la FLAI-CGIL
il Segretario Nazionale il Segretario Nazionale (Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx) (Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx)
per la FISBA-CISL
il Segretario Nazionale (Sig. Xxxxxx Xxxxxxx)
per la FILBI-UIL
Allegato V
il Segretario Generale (Sig. Xxxxxxxx Xxxx)
PROTOCOLLO DI INTESA 11 LUGLIO 2000 SULLA “PREVIDENZA INTEGRATIVA”
Premesso
che nel corso delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l. 6/3/1996, il cui vigore è stato prorogato al 31/12/1999 dall’a.c.n.l. 9/6/1998, le parti hanno proseguito il confronto, da tempo in atto, per l’istituzione di un sistema di previdenza complementare nel settore consortile, ai se nsi e nei limiti del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
che dagli approfondimenti fatti è emersa in maniera chiara l’impossibilità di istituire un “Fondo chiuso”, specifico del settore consortile, in considerazione dell’esiguo numero degli addetti, del tutto insufficiente a garantire, al netto dei costi di esercizio, rendimenti adeguati agli accantonamenti dei lavoratori;
che è stata inoltre ravvisata l’inopportunità di risolvere il problema dell’istituzione della previdenza complementare nel settore consortile in modo semplicistico prevedendo la possibilità per i dipendenti di aderire ad un “Fondo di previdenza complementare aperto”, che sfugge a qualunque valutazione puntuale di gestione e di funzionamento;
che le parti hanno di conseguenza convenuto sull’opportunità che la previdenza complementare nel settore consortile sia realizzata negoziando l’adesione dei Consorzi e dei dipendenti consortili ad un “Fondo chiuso” di altra categoria produttiva;
che tale “Fondo chiuso” deve essere costituito da una categoria di lavoratori numericamente consistente, sufficiente a garantire un numero di adesioni al “Fondo” tale da ammortizzarne le spese di funzionamento e da garantire idonei rendimenti della contribuzione accantonata;
che allo stato attuale lo scenario esistente non offre la possibilità di valutazioni comparative all’uopo necessarie;
che l’individuazione del “Fondo chiuso” al quale dovrebbe aderire il settore consortile comporta altresì una serie di valutazioni ed accertamenti che vanno compiuti con estrema attenzione, al fine di garantire la massima convenienza per i lavoratori agli accantonamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori medesimi;
che è quindi opportuno dedicare un congruo periodo di tempo alla individuazione della soluzione più conveniente e più idonea;
tutto ciò premesso
le parti convengono di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all’individuazione del “Fondo” con il quale negoziare l’adesione del settore consortile in modo tale da poter riprendere gli incontri per l’istituzione della previdenza complementare entro il mese di ottobre del corrente anno.
Allegato Z
Il giorno 24 aprile 2001, presso la sede dello S.N.E.B.I., in Roma, via di X. Xxxxxx, n. 23 tra
lo S.N.E.B.I., rappresentato dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, assistito dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
e
la F.LA.I. – C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
la F.I.S.B.A. – C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxxx Xxxxx;
la F.I.L.B.I. – U.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxx Xxxx, dal Sig. Xxxxx Xxxxxx e dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx;
premesso
„ che in sede di applicazione dell’a.c.n.l. 11/7/2000, di rinnovo del c.c.n.l. 6/3/1996, è sorta controversia tra le parti in ordine agli importi dei minimi di stipendio base da attribuire ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato assunti a decorrere dal 15 luglio 2000;
„ che tale controversia è nata dalla diversa interpretazione data dalle parti alla norma che prevede un aumento del 5% dei minimi di stipendio base, aggiuntivo agli aumenti derivanti dall’applicazione di tassi di inflazione programmata, per i dipendenti assunti a decorrere dal 15/7/2000, assumendosi, da parte dello SNEBI, che l’erogazione del citato 5% dovesse essere limitata ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione al nuovo sistema retributivo per essi posto in essere, mentre le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che il testo della norma sull’aumento del 5% degli importi degli stipendi base abbia portata generale, considerando la parità di trattamento retributivo sempre garantita tra il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
„ che la divergenza interpretativa sopra richiamata ha avuto riflessi in sede aziendale con l’insorgere di alcune vertenze riguardanti in particolare gli operai avventizi e rischia di divenire una fonte generale di turbativa nei rapporti tra i Consorzi e i predetti operai, suscettibile di estendersi a tutti i dipendenti con rapporto a termine;
„ che le parti, in tale situazione, ritengono opportuno appianare la divergenza interpretativa di cui alle premesse stipulando un accordo transattivo che elimini lo stato di tensione in atto;
tutto ciò premesso
le parti, come sopra costituite, in via transattiva, convengono quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo;
2) l’aumento del 5%, degli importi dei minimi di stipendi base di cui alle premesse, è esteso ai dipendenti assunti con rapporto a termine, a decorrere dall’1/4/2001.
Allegato a
Accordo per l’attuazione della L. 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000,
n. 83, recante norme sull’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati, e per l’individuazione delle prestazioni indispensabili
Il giorno 18 giugno 2001, presso la sede dello S.N.E.B.I., in Roma, via di X. Xxxxxx, n. 23 tra
il Sindacato degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.), rappresentato dal Presidente Prof. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, assistito dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
e
la F.L.A.I. – C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
la F.I.S.B.A. – C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Xxxxxx Xxxxxxx e dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
la F.I.L.B.I. – U.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxxxxx Xxxx; premesso
„ che la Commissione di garanzia per l’attuazione della L. 12 giugno 1990, n. 146, già da alcuni
anni ed anche di recente ha rivolto alle parti reiterati inviti a stipulare un accordo nazionale che regolamenti l’esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile;
„ che le parti già in passato si sono impegnate, con l’accordo collettivo di lavoro del 31 luglio 1994, a regolamentare l’esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile contemperandolo con i diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all’art. 1, comma 1, della L. 12 giugno 1990, n. 146 sopra citata;
„ che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 146 del 12 giugno 1990 rientrano, come riconosciuto anche dalla Commissione di garanzia con la deliberazione del 7 luglio 1994, allegato A al presente accordo, tra i servizi pubblici essenziali, le seguenti attività svolte dai Consorzi:
- scolo dei terreni e difesa del suolo e salvaguardia dell’ambiente;
- irrigazione dei terreni;
- fornitura di acqua ad uso idropotabile e presidio dei relativi impianti, comprese le dighe;
„ che di recente è stata emanata un’ulteriore legge, la n. 83 dell’11/4/2000, relativa all’esercizio del diritto di sciopero, che ha modificato la L. n. 146 del 12 giugno 1990;
si è stipulato il seguente accordo collettivo nazionale riguardante la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile meglio precisato al successivo art. 3
ARTICOLATO
Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo. Art. 2
Diritto di sciopero
Come sancito dall’art. 40 della Costituzione, il diritto di sciopero costituisce un diritto garantito, il cui esercizio è disciplinato dalle leggi n. 146 del 12 giugno 1990 e n. 83 dell’11 aprile 2000.
Art. 3
Ambito di applicazione
Il presente accordo trova applicazione nel settore dei Consorzi di bonifica, enti consortili similari di diritto pubblico, Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamento comunque denominati.
Art. 4 Titolarità
La titolarità a proclamare, sospendere o revocare gli scioperi è, singolarmente o congiuntamente, delle strutture nazionali, regionali e provinciali unitamente a quelle aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.
Art. 5
Tentativo preventivo di conciliazione e procedura di raffreddamento
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione.
Art. 6
Proclamazione e preavviso
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dal precedente art. 5, i lavoratori potranno esercitare il diritto di sciopero.
L’effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l’indicazione della data e dell’ora di inizio e termine dell’astensione nonché l’indicazione dell’estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di effettuazione dello sciopero, sia al Consorzio sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146 del 12 giugno 1990.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle Organizzazioni sindacali allo S.N.E.B.I. che provvede a trasmetterla ai Consorzi. In tal caso, le Organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 7
Durata dello sciopero
Lo sciopero non può avere durata superiore ad un’intera giornata di lavoro.
Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei giorni precedenti o successivi alle giornate non lavorative o festive.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno per un periodo di ore continuativo.
Tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo dovrà essere assicurato un intervallo di almeno tre giorni.
Non è consentito lo sciopero ad oltranza.
Non sono ammesse forme anomale di lotta quali lo sciopero a scacchiera, la non collaborazione, l’ostruzionismo, ecc..
Art. 8
Revoche e sospensioni
La R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A. aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno che le revoche o le sospensioni di scioperi già proclamati siano comunicate tempestivamente per scritto ai Consorzi.
La comunicazione della revoca o della sospensione dello sciopero deve essere data per scritto ai Consorzi almeno sei giorni prima della data fissata per l’effettuazione dello sciopero.
In caso di avvenimenti di particolare gravità tali da richiedere l’immediata ripresa del servizio nonché in caso di calamità naturali, gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i provvedimenti dell’autorità competente.
Art. 9
Adempimenti dei Consorzi e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, i Consorzi, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvedono a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 6, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
I Consorzi hanno altresì l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono sanzionate a norma dell’art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146 del 12 giugno 1990.
Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere nota all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, secondo le norme del c.c.n.l., la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.
Art. 10
Individuazione delle prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 146 del 12 giugno 1990:
1) per l’attività di scolo, difesa del suolo e salvaguardia dell’ambiente:
„ l’esercizio dei macchinari e degli impianti per lo scolo delle acque e lo svolgimento di quelle attività di competenza dei Consorzi indispensabili alla difesa del suolo ed alla salvaguardia dell’ambiente;
„ la custodia degli impianti di sollevamento nonché gli interventi necessari in caso di emergenza del sistema idraulico conseguenti ad eventi meteorologici od eventi imprevedibili che impediscono la funzionalità degli impianti medesimi;
2) per l’attività di irrigazione:
„ l’esercizio di tutti gli impianti ed i manufatti per l’adduzione delle acque che permetta la captabilità dell’acqua a cura degli utenti;
3) per l’attività di fornitura di acqua per uso idropotabile e presidi dei relativi impianti comprese le dighe:
„ l’esercizio dei macchinari ed impianti e la custodia delle dighe.
Art. 11
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 10, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.
Il Consorzio predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 90 giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di garanzia.
Il piano, sottoposto all’esame preventivo delle RSA o RSU per la valutazione della rispondenza ai contenuti del presente accordo, resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo. In tal caso, il Consorzio reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.
B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
a) ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l’ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.
Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo settimanale qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.
Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti della
R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. e/o delle Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all’art. 12.
Il Consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione.
I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario
prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e dei compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all’art. 10.
Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per
malattia o infortunio, il Consorzio procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Il Consorzio dà tempestiva comunicazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A., degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
Art. 12
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il personale di cui al precedente art. 11 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell’integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
Art. 13
Astensione collettiva dal lavoro straordinario
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.
Art. 14
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
In ottemperanza all’art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente c.c.n.l., proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificato dall’art. 3 della legge n. 83 dell’11 aprile 2000.
Art. 15
Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore dopo che la Commissione di garanzia sull’attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali avrà espresso il giudizio di idoneità prescritto dalla legge.
L’accordo ha carattere sperimentale e verrà riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti, dopo quattro anni di vigenza.
Nel caso in cui non venga inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, la richiesta di riesame di cui al precedente comma, l’efficacia del presente accordo è prorogata automaticamente di altri quattro anni.
Allegato: Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990.
Il presente codice di regolamentazione è trasmesso a cura dello S.N.E.B.I. alla Commissione di garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 12, 13 e 19 della legge n. 146 del 12 giugno 1990.
ALLEGATO ALL’ACCORDO NAZIONALE 18 GIUGNO 2001
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE,
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2,
DELLA LEGGE N. 146 DEL 12 GIUGNO 1990
Art. 1
Fermo restando che l’interpretazione delle norme del c.c.n.l. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate all’art. 31 del
c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive – con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari – sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Art. 2
A) Livello aziendale
La titolarità dell’iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU, o in mancanza alle RSA, costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente.
La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione al Consorzio di apposita domanda scritta che deve contenere l’indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma dell’accordo collettivo aziendale in ordine alla quale è insorta la controversia.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Consorzio convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA, per l’esame della controversia di cui al comma precedente.
Questa fase è ultimata entro i 10 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno
specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.
B) Livello territoriale (provinciale o regionale)
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i Consorzi convocano le competenti strutture territoriali, provinciali o regionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del controtto collettivo applicato aziendalmente per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Questa fase è ultimata entro i 15 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale: in caso di mancato accordo, le parti possono congiuntamente decidere di accedere a livello nazionale.
C) Livello nazionale
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, lo SNEBI convoca le competenti Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Questa fase è ultimata entro i 20 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura.
Art. 3
Al fine di garantire la continuità del servizio, l’attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l’autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né, da parte dei competenti livelli sindacali, si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo se da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all’art. 2, lett. A), lett. B), lett. C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 5
I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà – in coerenza con il fine di cui all’art. 1 – di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Art. 6
Fatte salve le disposizioni del c.c.n.l. relative alle procedure di rinnovo del c.c.n.l., nei casi di controversia collettiva di rilevanza nazionale, la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, è la seguente:
1. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l., lo SNEBI convoca l’incontro;
2. questa fase si esaurisce entro i 15 giorni successivi al primo incontro;
3. qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata;
4. qualora il soggetto competente ad effettuare la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.
Art. 7
La parti si danno atto di aver adempiuto con il presente accordo a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
INDICE
INDICE
Premessa
PARTE I
Disciplina Comune
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto pag. 9 Art. 2 - Classificazione del personale “ 10
Art. 3 - Piani di organizzazione variabile “ 13
Titolo II - RAPPORTI SINDACALI
Capo I - Sistema di informazione sulle attività consortili. Programmi di attività. Occupazione
Art. 4 - Sistema di informazione sulle attività consortili pag. 14 Art. 5 - Divieto di ricorso all’appalto per le attività di
esercizio delle opere e impianti consortili “ 15
Art. 6 - Contratto d’appalto “ 15
Art. 7 - Esecuzione degli interventi di manutenzione
ordinaria “ 16 Art. 8 - Mobilità “ 16
Capo II - Diritti sindacali e controversie
Art. 9 Art. 10 | - Rappresentanza si ndacale dei dipendenti nell’azienda pag. 16 - Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti nell’azienda “ | 17 |
Art. 11 | - Locali delle R.S.A./R.S.U. “ 18 | |
Art. 12 Art. 13 | - Affissioni “ 18 - Compiti dei dirigenti R.S.A./R.S.U. “ | 18 |
Art. | 14 - Espletamento delle funzioni di dirigenti delle | ||
Art. | R.S.A./R.S.U. “ 21 15 - Trasferimento dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. | “ | 22 |
Art. | 16 - Tutela dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. “ | 22 | |
Art. | 17 - Aspettativa e permessi dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive | “ | 23 |
Art. 18 - Permessi retribuiti e non retribuiti “ 24
Art. 19 - Aspettativa dei dipendenti chiamati
a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali | “ | 26 | |||
Art. 20 | - Lavoratori studenti “ | 27 | |||
Art. 21 Art. 22 | - Diritto allo studio “ - Congedi per la formazione | 27 “ | 28 | ||
Art. 23 | - Formazione professionale | “ | 29 | ||
Art. 24 | - Aggiornamento e formazione professionale dei quadri “ 30 | ||||
Art. 25 Art. 26 Art. 27 | - Commissione nazionale per le pari opportunità - Ambiente di lavoro e nocività “ 31 - Assemblea dei lavoratori “ 32 | “ | 31 | ||
Art. 28 Art. 29 Art. 30 | - Referendum “ 33 - Contributi sindacali “ 33 - Contributo per assistenza contrattuale “ | 33 | |||
Art. 31 Art. 32 Art. 33 | - Distacco sindacale retribuito “ 34 - Controversi e individuali “ 35 - Controversie collettive “ 35 | ||||
Art. 34 | - Commissione paritetica nazionale “ 36 |
Titolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE CHE ESPILICA LA
PROPRIA ATTIVITA’ IN MODO ESCLUSIVO
E CONTINUATIVO PER I CONSORZI
Art. 35 - Requisiti per l’assunzione | pag. | 37 |
Art. 36 - Assunzione del personale | “ | 38 |
Art. 37 - Diritti di precedenza “ | 38 |
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Contratti di formazione e lavoro “ 38
Art. 39 - Promozione “ 39
Art. 40 - Forme di concorso “ 40
Art. 41 - Norme per l’espletamento del concorso “ 40
Art. 42 - Periodo di prova “ 41
Art. 43 - Costituzione del rapporto di lavoro “ 41
Capo II - Doveri del personale
Art. 44 - Doveri del personale pag. 42 Art. 45 - Orario di lavoro “ 43
Art. 46 - Festività “ 46
Art. 47 - Reperibilità “ 46
Capo III - Provvedimenti disciplinari
Art. 48 | - Disposizioni generalipag. | 47 | |||
Art. 49 | - Sanzioni disciplinari “ | 48 | |||
Art. 50 | - Censura scritta “ | 49 | |||
Art. 51 | - Sospensione dal servizio | “ | 49 | ||
Art. 52 | - Licenziamento in tronco | “ | 51 | ||
Art. 53 | - Licenziamento di diritto | “ | 52 | ||
Art. 54 | - Sospensione cautelare obbligatoria | “ | 53 | ||
Art. 55 | - Sospensione cautelare facoltativa “ | 53 |
Art. 56 - Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale “ 54
Art. 57 - Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare “ 54
Art. 58 - Assegno alimentare “ 55
Art. 59 - Opposizione avverso il procedimento disciplinare “ 55
Art. 60 - Premorienza del dipendente alla decisione del ricorso “ 56
Capo IV - Diritti del personale
Art. 61 - Elementi costitutivi della retribuzione mensile pag. 56 Art. 62 - Minimi di stipendio base “ 57
Art. 63 - Cumulo di mansioni “ 58
Art. 64 - Cambiamento di mansioni. Effetti “ 58
Art. 65 - Prestazioni del quadro a favore di più consorzi “ 59
Art. 66 - Partecipazione dei quadri ad iniziative di carattere interconsortile “ 59
Art. 67 - Aumenti periodici di anzianità “ 59
Art. 68 - Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento economico “ 61
Art. 69 - Anzianità convenzionale ai fini degli
aumenti periodici “ 61
Art. 70 - Svolgimento della carriera economica “ 62
Art. 71 - Effetti della promozione e dello svolgimento della
carriera economica sugli aumenti periodici “ 62
Art. 72 - Indennità integrativa “ 63
Art. 73 - Retribuzione annua “ 63
Art. 74 - Indennità di funzione per i quadri “ 63
Art. 75 - Elemento distinto dalla retribuzione “ 64
Art. 76 - Indennità per gli operai con incarico di capo degli operai avventizi “ 64
Art. 77 - Compenso per lavoro straordinario e festivo “ 64
Art. 78 - Banca delle ore “ 65
Art. 79 - Compenso per lavoro ordinario notturno “ 66
Art. 80 - Compenso per lavoro prestato in turni “ 66
Art. 81 - Trasferte e missioni “ 67
Art. 82 - Rimborso danni all’automezzo di proprietà del dipendente “ 67
Art. 83 | - Indennità di trasferimento | “ | 67 |
Art. 84 | - Ritenute “ 68 | ||
Art. 85 - Responsabilità civile verso terzi “ | |||
Art. 86 | - Rimborso spese legali | “ | 69 |
Art. 87 | - Innovazioni e invenzioni | “ | 70 |
69
Capo V - Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 88 Art. 89 | - Ferie annuali pag. - Permessi ordinari | 71 “ | 72 | ||
Art. 90 | - Permessi straordinari | “ | 72 | ||
Art. 91 Art. 92 | - Congedi per eventi e cause particolari “ 73 - Congedo matrimoniale “ 73 | ||||
Art. 93 | - Chiamata o richiamo alle armi “ 73 | ||||
Art. | 94 - Infortunio e malattia extraprofessionali “ | 74 | |||
Art. | 95 - Infortunio e malattia per cause di servizio “ | 75 | |||
Art. Art. | 96 - Accertamenti sanitari “ 78 97 - Mantenimento dell’alloggio in caso di malattia o di infortunio “ 78 | ||||
Art. Art. | 98 - Anticipazione, cumulo e detrazione delle prestazioni assicurative e previdenziali “ 99 - Gravidanza e puerperio “ 80 | 79 | |||
Art. | 100 - Aspettativa senza diritto a retribuzione “ | 81 |
Capo VI – Prestazioni sanitarie e previdenziali integrative
Art. | 101 | - Prestazioni sanitarie integrative | pag. | 81 |
Art. | 102 | - Previdenza integrativa “ | 81 |
Capo VII - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. | 103 | - Cause di cessazione del rapporto | pag. | 82 | |
Art. | 104 | - Dispensa nell’interesse del servizio | “ | 83 | |
Art. | 105 | - Dimissioni volontarie “ | 85 | ||
Art. | 106 | - Dimissioni d’ufficio “ 85 | |||
Art. | 107 | - Limiti di età “ 86 | |||
Art. 108 - Divieto di contratti d’opera con ex dipendenti | |||||
Art. | 109 | consorziali - Certificato di servizio | “ | 86 “ | 86 |
Art. | 110 | - Consegne “ | 87 | ||
Art. | 111 | - Preavviso “ | 87 | ||
Art. | 112 | - Indennità sostitutiva del preavviso “ | 89 | ||
Art. | 113 | - Computo del periodo di preavviso “ | 89 |
Capo VIII - Trattamento di fine rapporto
Art. | 114 | - Diritto al trattamento di fine rapporto | pag. | 89 |
Art. | 115 | - Anzianità di servizio “ 90 | ||
Art. | 000 | - Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx | “ | 90 |
Art. | 117 | - Anzianità per benemerenze belliche ai fini | del | |
T.F.R. maturato dai dipendenti dei Consorzi di bonifica fino al 31/5/1982 “ 91 | ||||
Art. 118 | - Anzianità per benemerenze belliche ai fini del T.F.R. maturato dai dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario fino al 31/5/1982 “ | 91 | ||
Art. 119 | - Reversibilità dei trattamenti di pensione liquidati fino al 31/5/1982 o spettanti nei casi speciali di cui agli artt. 95 e 104 “ 92 | |||
Titolo IV | - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | |||
Art. 120 | - Rapporti di lavoro a tempo parziale pag. 94 |
Titolo V - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI OPERAI AVVENTIZI
Art. 121 | - Classificazione degli operai pag. | 99 | |||
Art. 122 Art. 123 | - Requisiti per l’assunzione “ - Periodo di prova “ 100 | 99 | |||
Art. 124 Art. 125 Art. 126 | - Costituzione del rapporto di lavoro - Doveri degli operai “ 101 - Orario di lavoro. Festività “ | “ 102 | 100 | ||
Art. 127 Art. 128 Art. 129 | - Cambiamento di mansioni. Effetti - Provvedimenti disciplinari “ - Retribuzione “ 105 | “ 104 | 104 | ||
Art. 130 | - Trattamento economico per ferie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, festività e trattamento di fine rapporto (3° elemento) “ 106 | ||||
Art. 131 Art. 132 Art. 133 | - Minimi di paga base “ 107 - Cumulo di mansioni “ 107 - Indennità integrativa “ 107 | ||||
Art. 134 Art. 135 | - Elemento distinto della retribuzione “ - Compenso per lavoro straordinario e festivo | 108 “ | 108 | ||
Art. 136 | - Trasferte e missioni “ 109 | ||||
Art. 137 Art. 138 Art. 139 | - Indennità di trasferimento “ 110 - Ritenute “ 111 - Impossibilità sopravvenuta della prestazione | “ | 111 | ||
Art. 140 Art. 141 Art. 142 | - Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti - Cause di cessazione del rapporto “ 112 - Consegne “ 113 | “ | 111 | ||
Art. 143 | - Preavviso “ 113 | ||||
Art. 144 | - Riassunzione operai a tempo determinato “ | 114 | |||
Art. 145 | - Trasformazione rapporto operai avventizi “ | 114 |
PARTE II
Disciplina Specifica
Titolo I - DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA
Art. 146 - Estensione del fondo di previdenza pag. 116 Titolo II - DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Capo I - Apprendistato
Art. 147 - Apprendistato pag. 117
Art. 148 - Anticipazione dell’assegno per il nucleo familiare e della indennità C.I.S.O.A. agli operai
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “ 117
PARTE III
Contrattazione integrativa aziendale
Art. 149 | - Contrattazione integrativa aziendale | pag. | 119 |
Art. 150 PARTE IV | - Incentivi all’attività di progettazione | “ | 119 |
Disposizioni transitorie e finali
Titolo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 151 Art. 152 | - Mantenimento a titolo personale della stabilità del rapporto di lavoro pag. 121 - Copertura automatica dei posti di ruolo vacanti | |
all’1/8/1994 “ 121 | ||
Art. 153 | - Accorpamenti o fusioni di più Consorzi “ | 122 |
Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 154 | - Decorrenza e durata del contratto pag. | 122 | ||
Art. 155 | - Disposizioni irretroattive “ 123 | |||
Art. 156 - Procedure di rinnovo del contratto collettivo | ||||
di lavoro | “ | 125 | ||
Art. 157 | - Allegati | “ | 126 |
Allegati
A) Tabelle delle retribuzioni mensili dei dipendenti consortili distinte nei loro elementi costitutivi e tabelle | ||
delle retribuzioni orarie degli operai avventizi. pag. B) Accordo nazionale trasferte e missioni. “ 153 C) Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo | 131 | |
di indennità di anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982. pag. 159 D) Accordo 20-5-1977 sulle “Festività soppresse”. pag. | 160 | |
E) Regolamento delle trattenute per contributi sindacali. F) Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale. pag. 166 | pag. | 163 |
G) Tabelle delle quote ISTAT non conglobate relative al mese di gennaio 1977. pag. 168 H) Indennità di contingenza maturata fino al 31.12.1991. | pag. | 169 |
I) Accordi 20-9-1983 per l’attuazione della L. 31.3.1979, n. 92. pag. 170 L) Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall’accordo | ||
24 aprile 1985, per la concessione delle anticipazioni sul T.F.R. di cui all’art. 2120 cod. civ. nuovo testo. pag. | 179 | |
M) Documento della commissione tecnica intersindacale | ||
in ordine all’attuazione della legge 29.5.1982, n. 297. pag. N) Accordo 24 aprile 1985 relativo all’applicazione sul T.F.R. dei benefici di cui all’art. 2 della | 187 | |
L. 24 maggio 1970 n. 336. pag. 192 O) Accordo-quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro. pag. 194 | ||
P) Fac-simile progetto e contratto di formazione e lavoro. Q) Prestazioni sanitarie integrative. pag. 206 R) Schema di autorizzazione e delega per la trattenuta | pag. | 198 |
ed il versamento al Fondo integrativo sanitario della quota a carico del lavoratore. pag. 211 S) Accordo collettivo nazionale 22/1/96 recante norme | ||
per l’applicazione del nuovo regime in materia di |
sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 19/9/94, n.626). pag. 212
T) Accordo collettivo nazionale 29/7/1996 per la definizione degli indirizzi di attuazione della contrattazione integrativa aziendale. pag. 220
U) Accordo collettivo nazionale 27/7/1999 per l’elezione della RSU. pag. 222
V) Protocollo d’intesa 11/7/2000 sulla “previdenza integrativa”. pag. 234
Z) Accordo collettivo nazionale 24/4/2001 sulla
determinazione dei minimi di stipendio base spettante
al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto successivamente al 15/7/2000. pag. 236
a) Accordo 18/6/2001 per l’attuazione della
legge 12/6/1990, n. 146, recante norme sull’esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. pag. 238