Organismi paritetici territoriali Clausole campione

Organismi paritetici territoriali. Le parti danno attuazione all'art.20 del DLgs n.626/94, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.
Organismi paritetici territoriali. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs.626/94.
Organismi paritetici territoriali. 1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs.626/94. 2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
Organismi paritetici territoriali. A livello regionale o interregionale sono costituiti Organismi paritetici territoriali con i seguenti compiti: - composizione delle controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate si impegnano ad adire l’OPT per ogni controversia in materia; - elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della sicurezza e salute dei lavoratori; - informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza; - tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell’organismo; - trasferimento dei dati di cui sopra all’OPN. ART. 1 Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto nazionale di lavoro per gli attori, i ballerini, i coristi, gli orchestrali ed i tecnici scritturati dai teatri stabili, dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché dalle formazioni sociali, cooperative o in qualsiasi altra forma costituite. Il direttore di scena o di palcoscenico ha l'obbligo di vigilare sull'attività lavorativa, di richiamare gli scritturati all'osservanza dei loro doveri e di riferire alla direzione della ditta capocomicale o del teatro stabile - d'ora in poi per brevità chiamata "la direzione" - od al suo eventuale delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comitato di compagnia e reso noto alla compagnia attraverso l'ordine del giorno, sulle eventuali infrazioni alla disciplina contrattuale ed al presente regolamento. La responsabilità artistica dello spettacolo in sede di allestimento è del regista. Durante la normale attività della compagnia ed in sede di riallestimento è del regista e della direzione artistica o di persona da questa delegata, il cui nominativo dovrà essere reso noto alla compagnia attraverso l'ordine del giorno. ART. 2 Le infrazioni alla disciplina contrattuale ed al regolamento saranno punite dalla direzione, a seconda della gravità, con: − rimprovero verbale; − rimprovero scritto; − multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione con esclusione del trattamento dovuto nelle località diverse dalla sede legale dell'impresa; − sospensione dal compenso (come sopra indicato) per un periodo non superiore a cinque giorni; − risoluzione in tronco del contratto per colpa dello scritturato ai sensi dell'art. 21 del contratto nazion...
Organismi paritetici territoriali. (Art. 59 del CCNI 31.08.1999)
Organismi paritetici territoriali. Vengono istituiti, a livello regionale, organismi paritetici cui sono affidati i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro: • definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; • promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni; • conciliazione delle eventuali controversie che dovessero insorgere presso i Consorzi sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e dal presente accordo. Gli organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri: tre designati dalla Unione Regionale dei Consorzi su richiesta dello SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Organismi paritetici territoriali. (Art. 20, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) Le parti danno attuazione all'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.
Organismi paritetici territoriali. A livello regionale o interregionale sono costituiti Organismi paritetici territoriali con i seguenti compiti: - composizione delle controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate si impegnano ad adire l'OPT per ogni controversia in materia; - elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della sicurezza e salute dei lavoratori; - informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza; - tenuta di un elenco contenente i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell'Organismo; - trasferimento dei dati di cui sopra all'OPN. Monosale e multisale Multiplex e megaplex 1° 100 A 100 2° 112 B 122 3° 132 C 140 3°S 137 D 150 4° 159 E 165 4°S 165 F 185 5° 176 QB 220 5°S 185 QA 240 Q 220 Importi indennità di contingenza per monosale e multisale Importi indennità di contingenza per multiplex e megaplex Liv. Importo indennità di contingenza Liv. Importo indennità di contingenza 1° 504,11 A 504,11 2° 505,37 B 506,49 3° 507,80 C 508,80 3°S 508,36 D 509,92 4° 510,45 E 511,12 4°S 511,12 F 513,34 5° 512,34 QB 517,51 5°S 513,34 QA 519,74 Q 517,51 Per gli impiegati già in forza alle aziende alla data del 6 dicembre 1980 verrà mantenuto sino al 31 dicembre 1980 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 10 dicembre 1977, mentre dal 1° gennaio 1981 si opererà nei seguenti termini: - in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 31 dicembre 1980 a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati successivamente al 14 febbraio 1954 si corrisponderà: a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità maturati successivamente al 14 febbraio 1954 calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 1° gennaio 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° gennaio 1981 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 6 dicembre 1980 (1); b) la somma di € 3,10 per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1980 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. Per gli impiegati dipendenti dagli esercizi ad attività saltuaria o il cui rapporto di lavoro sia costituito per prestazioni di durata inferiore ai 5 giorni settimanali la somma è fissata in € 2,48 per ci...
Organismi paritetici territoriali. Le parti danno attuazione all'art.20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.
Organismi paritetici territoriali. Le parti, in attuazione dell'art. 5l del D.Lgs. n. 8l/ 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, concordano quanto segue.