Durata dello sciopero Clausole campione

Durata dello sciopero. Nell’ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potrà supe- rare le 24 ore consecutive. Le azioni di sciopero successive alla prima non potranno in ogni caso superare le 48 ore consecutive.
Durata dello sciopero. Lo sciopero non può avere durata superiore ad un’intera giornata di lavoro. Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei giorni precedenti o successivi alle giornate non lavorative o festive. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno per un periodo di ore continuativo. Tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo dovrà essere assicurato un intervallo di almeno tre giorni. Non è consentito lo sciopero ad oltranza. Non sono ammesse forme anomale di lotta quali lo sciopero a scacchiera, la non collaborazione, l’ostruzionismo, ecc..
Durata dello sciopero. Lo sciopero non può avere durata superiore ad un’intera giornata di lavoro. Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei giorni precedenti o successivi alle giornate non lavorative o festive. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno per un periodo di ore continuativo. 1 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003): “In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga: a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx: l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari; l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro; l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro I termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate; l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro; b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate; c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti. Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l’invi...
Durata dello sciopero. L'intesa prevede che le astensioni dal lavoro che non coprono l'intero turno saranno attuate possibilmente all’inizio o alla fine dei periodi di lavorazione e che la durata massima sia pari: Durata massima dello sciopero Primo sciopero 8 ORE PER TURNO Successivi 8 ORE PER TURNO PER UN MASSIMO DI DUE TURNI CONSECUTIVI (PER OGNI SQUADRA) In merito le parti hanno convenuto che "ai soli fini del presente punto, gli scioperi possono essere raggruppati in due tipologie, la prima che coinvolge l'intera categoria, un suo settore o un territorio (regione, provincia etc.) ed una seconda che riguarda la singola impresa o un suo stabilimento.

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  • DURATA DELL’APPALTO L’accordo quadro che verrà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari del procedimento di gara ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo quadro, ove per durata dell’accordo quadro s’intende il periodo entro il quale CEM Ambiente S.p.A. può procedere alla stipula dei Contratti Applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, com- ma 4, del D.lgs. n. 50/2016. La stipula di contratti applicativi del terzo e quarto anno di accordo quadro è subordinata ad un ac- cordo consensuale intervenuto tra le parti, come specificato nel disciplinare di gara e nello schema di accordo quadro. Contestualmente all’individuazione degli operatori economici con cui CEM Ambiente S.p.A. sotto- scriverà l’accordo quadro, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, con la medesima procedura saranno altresì aggiudicati gli appalti specifici applicativi dell’accordo quadro relativi al primo biennio di accordo, ciascuno della durata di mesi 24 (ventiquattro) L’appaltatore è tenuto a dare inizio all’esecuzione del servizio con decorrenza dalla data del 1° gen- naio 2018, previa comunicazione di aggiudicazione che la stazione appaltante trasmetterà via tele- fax con un preavviso di almeno 24 ore da tale data. Qualora, dopo la scadenza del contratto applicativo in vigore, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara d’appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta di CEM Ambiente S.p.A., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle mede- sime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi quattro, senza poter pretendere inden- nizzo alcuno.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • Durata dell’incarico Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile. Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n° 626/94 le tutele previste dalla legge n° 300/70. Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.

  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • DURATA DELLA FORNITURA L’Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione.

  • REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.