Contract
Regolamento per prestazioni di lavoro accessorio di natura meramente occasionale da svolgersi a favore dell’Ente retribuite con “buoni lavoro”
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 17 febbraio 2017
I N D I C E
Art. 1 – Oggetto Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Attività ed ambito d’applicazione Art. 4 – Soggetti destinatari
Art. 5 – Requisiti Art. 6 – Compenso
Art. 8 – Presentazione delle istanze
Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria
Art. 12 – Coperture assicurative Art. 13 – Tutela della salute Art. 14 - Entrata in vigore
Art. 15 – Xxxxxx a successive disposizioni normative
Art. 1
1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio, con cui si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente.
2. Tali attività sono regolamentate dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 32, della L. n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successivamente dall’art. 46 bis, comma 1, lett. d), del D.L. n. 83/2012, (Decreto Sviluppo 2012) convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012, dall’art. 7, comma 2, L. 99/2013 e dall’ art. 8, comma 2 ter, L. 15/2014.
3. Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite “accessorie” poiché riguardano attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, e sono svolte in modo saltuario.
4. Il lavoro occasionale di tipo accessorio permette all’Ente committente di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e al prestatore di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione, è cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari.
Art. 2
1. Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio consente all’Ente di svolgere attività di carattere temporaneo ed occasionale, difficilmente realizzabili con il personale dipendente in servizio, ed offre, nel contempo, la possibilità di occupazioni temporanee a determinate categorie di soggetti, come indicati nel successivo art. 4, con priorità e preferenza per coloro che si trovano in momentanea situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare.
Art. 3
Attività ed ambito d’applicazione
1. Nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni normative, il presente regolamento stabilisce che il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere prestato in favore del Comune per lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:
• lavori di giardinaggio, sfalcio delle aree verdi, cigli strade e pulizia degli spazi pubblici e della stessa sede comunale e scolastica;
• interventi nell’ambito di manifestazioni culturali, sportive, fieristiche o caritatevoli, lavori di emergenza o solidarietà e assistenza;
• altre attività comunque compatibili con la normativa.
2. Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell’osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del
patto di stabilità interno.
Art. 4
1. Il presente Regolamento stabilisce che le prestazioni di lavoro accessorio ed il relativo trattamento economico, tramite erogazione dei “buoni lavoro” (Voucher), siano rivolti esclusivamente alle seguenti categorie di individui:
- soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritti al Centro per l’Impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
Art. 5
1. Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 4, i soggetti destinatari devono:
- essere cittadini italiani;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- essere immuni da condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi;
- essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività richiesta, che verrà, comunque, valutata dal Medico competente dell’Ente.
2. I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell’incarico e nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Art. 6
1. Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni lavoro (voucher) il cui valore nominale unitario è pari a euro 10,00. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore è pari al 75% del valore nominale del voucher.
2. I voucher sono riscuotibili da parte del prestatore presso gli uffici INPS o tabaccai accreditati, nel territorio nazionale.
3. Si precisa che i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale accessorio sono completamente esenti da qualunque imposizione fiscale e non vanno dichiarati ai fini IRPEF.
4. Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Responsabile del Servizio.
5. La consegna dei voucher avverrà con cadenza mensile, previa verifica del numero di ore effettivamente prestate.
Art. 7
1. Il Responsabile del Servizio redige un avviso pubblico per almeno giorni 10(dieci).
2. Durante il periodo di validità dell’avviso, i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 4 potranno presentare domanda con le modalità indicate nei modelli predisposti dall’Ente.
Art. 8
1. I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed interessati a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio, dovranno presentare la domanda, con allegato il curriculum personale, formativo e professionale, redatti secondo gli schemi predisposti dall’ Ente, inoltrando, altresì, la dichiarazione ISEE (qualora l’attestazione ISEE non sia immediatamente disponibile, è concesso al candidato fornire l’autocertificazione che ne attesti la cifra, con l’obbligo di fornire, entro e non oltre i 15 giorni successivi, il modello ISEE in corso di validità, pena esclusione dalla graduatoria).
2. Tutta la documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune non oltre il termine di scadenza dell’avviso.
3. La selezione avverrà attraverso l’assegnazione di un punteggio che verrà reso pubblico al fine di garantire la massima trasparenza.
Art. 9
Criteri per la predisposizione della graduatoria
. Ad ogni soggetto interessato a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente Regolamento, che ha prodotto, in tempo utile, la relativa istanza, si provvederà ad assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:
Indicatore ISEE | Punti assegnati |
Pari a zero | 20 |
Inferiore a 7.500 Euro | 18 |
Da 7.500 a 10.000 Euro | 15 |
Da 10.001 a 12.500 Euro | 12 |
Da 12.501 a 15.000 Euro | 9 |
Da 15.001 a 20.000 Euro | 6 |
Oltre 20.000 Euro | 0 |
Numero di familiari presenti nel nucleo, oltre il partecipante | Punti assegnati |
Maggiore di 2 | 10 |
Minore o uguale a 2 | 5 |
Nessun familiare presente | 0 |
Per ogni familiare minorenne presente saranno assegnati ulteriori 2 punti oltre a quelli su indicati | 2 |
Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti | Punti assegnati |
Servizio specifico per cui è richiesta la prestazione svolto già alle dipendenze dirette di un Ente Pubblico e/o di ditte affidatarie di servizio pubblico(da documentare con regolare contratto di assunzione e/o di incarico fiscalmente valido): punti 0,50 per ogni mese | Max 12 |
Servizio specifico per cui è richiesta la prestazione svolto già presso privati(da documentare con regolare contratto di assunzione e/o di incarico fiscalmente valido): punti 0,30 per ogni mese | Max 8 |
Punteggio massimo attribuibile per Xxxxxx Specifici: 20 punti;
Fra tutte le domande pervenute si formerà la graduatoria, entro dieci giorni, secondo i punteggi attribuiti a ciascun richiedente. In fase di avvio sarà chiamato per la collaborazione il primo lavoratore in graduatoria.
In caso di rinunce o in caso di avvio di ulteriori collaborazioni si provvederà a scorrere la graduatoria.
Art. 10
Criteri per l’assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale
1. Nel caso in cui il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei lavoratori individuati come necessari, è facoltà del Comune utilizzare gli stessi nel rispetto del principio di rotazione.
2. A parità di punteggio sarà preferito il candidato residente nel luogo di minore distanza dalla sede lavorativa (distanza in km misurata sulla sede stradale tra indirizzo di residenza e sede del palazzo comunale). In caso di ulteriore parità sarà preferito il più giovane d’età.
3. La graduatoria verrà predisposta da una Commissione Interna, presieduta dal Segretario Comunale che nomina altri due membri.
4. Il conferimento della prestazione di lavoro accessorio compete al Responsabile di Servizio direttamente interessato alle mansioni da svolgere.
Art. 11
Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale
1. Il Comune committente, con l’attivazione di prestazioni di lavoro accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di carattere temporaneo ed occasionale da parte del “prestatore” del lavoro.
2. Il soggetto selezionato dovrà improntare lo svolgimento della mansione al diligente rispetto degli orari assegnati
3. La prestazione di lavoro occasionale dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al lavoratore dal Responsabile del competente Servizio, nell’osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.
4. Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell’Ente committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.
5. In caso di violazione di dette regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il Responsabile del Servizio competente può, dopo un preventivo richiamo scritto, procedere alla revoca dell’assegnazione dei “Voucher” al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio, liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.
Art. 12
1. Il “Voucher” comprende l’assicurazione infortuni INAIL.
Art. 13
1. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, trovano applicazione il D.Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) successivamente modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 e tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.
Art. 14
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
Art. 15
Rinvio a successive disposizioni normative
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono automaticamente disapplicate nel caso di contrarie disposizioni normative sopravvenute nel tempo.
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