Tutela della salute. 1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.
Tutela della salute. Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le Rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività: - controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia; - presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa; - partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori; - controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi, laddove esistenti; - presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e comunque legate all'ambiente di lavoro. Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
Tutela della salute. Con riferimento all’art. 52 del CCNL vigente, ed a quanto disposto dal decreto legislativo 81/08 (e dalle successive eventuali modifiche) si precisa che le visite facoltative ed obbligatorie previste saranno effettuate presso strutture sanitarie pubbliche specializzate che verranno scelte in accordo con le R.S.A. Dell’esito complessivo di tali visite verrà data semestralmente informazione scritta alle R.S.A. Le risultanze diagnostiche verranno consegnate, da parte dell’Ente, agli interessati e, al datore di lavoro, verrà fornito esclusivamente un giudizio di idoneità o inidoneità. Nel quadro del comune interesse per la salute dei dipendenti, le Società si impegnano ad adibire ad equivalenti mansioni, compatibilmente con le oggettive possibilità organizzative aziendali, verificate con la collaborazione delle R.S.A., i dipendenti per i quali, a seguito della visita suddetta, risultasse diagnosticata l’inidoneità a proseguire nella mansione svolta. In relazione all’adibizione dei dipendenti ai video terminali, l’Azienda ritiene che la normativa vigente, concernente prescrizioni in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte con videoterminali, debba assumere una precisa connotazione di riferimento ai fini della propria organizzazione. Le Parti concordano di limitare la permanenza operativa in modo continuativo ed esclusivo ai terminalisti video a 6 ore giornaliere. Si premette che non è solo dovere ma interesse precipuo delle Società adottare, nell’ambiente di lavoro, ogni misura necessaria, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela della salute, dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti. Al fine della tutela della salute, della sicurezza dei dipendenti e del superamento delle barriere architettoniche, le Società affideranno agli istituti specializzati ed a medici competenti (così come definiti dal decreto legislativo 81/08) un’analisi degli ambienti di lavoro iniziando dai progetti di ristrutturazione in atto per poi passare a quelli che interverranno successivamente. Di tale analisi sarà data ampia informazione alle R.S.A. Nel quadro di un fattivo rapporto di reciproca collaborazione, che le Parti hanno dichiarato e ribadito di voler sviluppare, le stesse si incontreranno su richiesta delle R.S.A. e le Società forniranno completa ed ampia informazione in merito.
Tutela della salute. A) In attuazione di quanto previsto dall’art. 52 CCNL, le visite oculistiche verranno effettuate all’interno della Sede dell’Azienda su richiesta del dipendente. Per i soli dipendenti che operino al di fuori della Sede di Roma, l’Azienda rimborserà fino ad un massimo di € 35,00 per ogni visita effettuata. In tal caso in aggiunta alla durata della visita, che deve essere indicata nella certificazione da allegare al permesso, verrà considerato, in relazione alla distanza dal luogo di lavoro, il tempo necessario per gli spostamenti fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti. I responsi medici saranno strettamente riservati alla discrezionalità degli interessati. L’azienda adotterà tutti gli accorgimenti necessari affinché l’installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.
Tutela della salute. Sviluppo della sanità di prossimità e della medicina territoriale, rafforzamento della medicina predittiva e incremento dell'organico di medici e operatori sanitari • Aggiornamento dei piani pandemici e di emergenza e revisione del Piano sanitario nazionale • Oltre la pandemia: ripristino delle prestazioni ordinarie e delle procedure di scre- ening, abbattimento dei tempi delle liste di attesa • Estensione prestazioni medico sanitarie esenti da ticket • Contrasto alla pandemia da Covid-19 attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali - come la ventilazione meccanica controllata e il potenziamento dei trasporti - senza compressione delle libertà individuali • Riordino delle scuole di specializzazione dell'area medica • Revisione del piano oncologico nazionale
Tutela della salute. Le Parti fanno espresso rimando al Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Il personale che presta lavoro nei turni notturni avrà facoltà di godere di pause per un totale di 30 minuti.
Tutela della salute. Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti (Allegato “E”, Verbale di Accordo 18 dicembre 1996).
Tutela della salute. L’Impresa e le Rappresentanze Sindacali Aziendali convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute. In relazione a tale convincimento, l’Impresa si impegna a favorire la rilevazione dell’insorgenza di eventuali affezioni patologiche sin dalle primissime fasi. L’Impresa si impegna a mantenere in funzione un locale attrezzato a sala medica ed infermeria. Ove si verifichino situazioni che ne richiedano l’intervento, l’Impresa si farà carico di chiamare un’ambulanza e ne sosterrà l’onere.
Tutela della salute. E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA
Tutela della salute. Ferme le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 626/1994, la Società sottoporrà ogni anno, a proprie spese e a richiesta degli interessati: