SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria
Allegato A1
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUI TERME
SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA
Il Comune di Acqui Terme, nella persona del ,
E
La Società , con sede in , nella persona del Legale Rappresentante Pro tempore ,
PREMESSO CHE
- il Comune di Acqui Terme, ha indetto una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell’art.14, comma 1, D.Lgs n.164/2000 e dell’art. 30, commi 4 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di distribuzione gas naturale e per la realizzazione delle connesse reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali sul territorio comunale, come da piano degli investimenti e secondo il presente contratto di concessione del servizio assorbente il contratto di servizio.
- i poteri di indirizzo di vigilanza di programmazione, di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale di cui al succitato art.14, comma 1, D.Lgs n.164/2000 vengono esercitati dal Comune di Acqui Terme con le modalità previste nel presente contratto di concessione del servizio assorbente il contratto di servizio.
- in relazione agli aspetti terminologici in linea con le definizioni fornite dall’art. 46-bis, L. 222/2007 e art. 2, cc. 445 e 461, L. 244/2007, il presente disciplinare individua come utenti le società (qui e nel seguito da intendersi come una delle forme giuridiche ammesse dall’ordinamento) della vendita e come consumatori (o clienti) i destinatari finali (civili e industriali) del servizio di distribuzione del gas naturale.
- alla procedura si applicano le indicazioni del «Libro verde dei partenariati pubblico privato (PPP) e del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni», COM (2004) 0327, approvato dalla Commissione europea il 30/4/2004;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 14/10/2010 il Comune di Acqui Terme ha approvato gli elaborati tecnico amministrativi necessari per lo svolgimento della gara di cui trattasi incaricando il Responsabile del Procedimento testé individuato all’espletamento degli atti consentiti;
- conseguentemente con determina Settore Lavori Pubblici e Urbanistica n. 223 del 18/10/2010 veniva approvato l'avvio a contrattare del servizio in argomento;
- il Comune di Acqui Terme, con determina , ha aggiudicato la gara alla società
ed ha affidato alla medesima l’esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale nell’intero territorio comunale;
- la società , presa visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, non ha riscontrato difformità tra questi e lo stato di consistenza, come risultante dagli allegati …….;
- la società , in data , ha prestato le garanzie richieste nel bando di gara;
- la società , in data , ha pagato al Comune tutti gli oneri previsti nel bando di gara, ivi compreso il corrispettivo per l’affidamento del servizio;
- la società , in data , ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, così come richiesto nel disciplinare di gara;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, tra la parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue.
Art.1 – DEFINIZIONI.
Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni di cui all’Art. 2 del D.Lgs. n. 164/2000, alcune delle quali vengono di seguito riportate:
• “cliente finale”: il consumatore che acquista gas per uso proprio
• “cliente grossista”: la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita od opera
• “clienti”: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
• “distribuzione”: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
• “fornitura”: la consegna o la vendita di gas naturale;
• “sicurezza”: la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonché la sicurezza tecnica;
• “trasporto”: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
• “utente del sistema”: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema; Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:
• Comune : Comune di Acqui Terme
• Gestore o distributore o esercente è la società , affidataria del servizio di distribuzione
del gas;
• Autorità è l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, (AEEG) istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481;
• Bando di gara è il bando di gara, approvato dal Comune di Acqui Terme, con deliberazione Giunta comunale n. 177 del 14/10/2010 con la quale si approvava il disciplinare di gara e la documentazione della procedura di gara per la concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale;
• Cartografia è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza ed i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala adeguata, posta a base di gara e così come sarà necessariamente aggiornata dal gestore;
• Contratto è il presente contratto di servizio;
• Intervento di sviluppo, potenziamento è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza e di efficienza;
• Manutenzione ordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell’attività;
• Manutenzione straordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo ed il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell’attività;
• Offerta è l’offerta sulla base della quale alla società ………è stato affidato il servizio di distribuzione di gas;
• Piano degli investimenti è l’insieme degli interventi di sviluppo, potenziamento e di rinnovo, nonché la manutenzione straordinaria previsti nell’offerta;
• Parti sono il Comune di Acqui Terme ed il gestore;
• Servizio è il servizio di distribuzione di gas;
• Stato di consistenza è l’insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell’anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, redatti dalla società gestore uscente ed allegati al verbale di consegna degli impianti e delle reti;
• Decreto legislativo n. 164/00 è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
• Decreto legislativo n. 267/00 è il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
• Codice di rete è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
• Chiusura del punto di riconsegna è l’operazione di intercettazione del flusso del gas mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta presso il gruppo di misura del punto di riconsegna;
• Impegno giornaliero è la quantità massima di gas prelevabile su base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno;
• Impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo delle quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di gasdotto locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;
• Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna è l’operazione di intercettazione del flusso di gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione a monte del punto di riconsegna;
• Potere calorifico superiore effettivo è il valore del potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito in una località in un anno termico;
• Punto di consegna dell’impianto di distribuzione, o punto di consegna, è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l’utente rende direttamente o indirettamente disponibile all’impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
• Punto di riconsegna dell’impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, è il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all’utente per la fornitura al cliente finale;
• Utente del servizio di distribuzione o utente, è l’utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
2.1 Il contratto disciplina, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/00, i rapporti tra il Comune di Acqui Terme e il Gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nel territorio del Comune di Acqui Terme;
2.2 Il servizio pubblico oggetto del presente contratto si articola in una serie di attività di seguito sinteticamente enucleate, in via esemplificativa e non esaustiva:
• la manutenzione ordinaria;
• la manutenzione straordinaria;
• il rinnovo, lo sviluppo e il potenziamento degli impianti e/o delle reti;
• gli allacciamenti dei clienti finali alla rete del gas e attività connesse (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamento dei contatori, ecc.);
• l’attività di posa, manutenzione, verifica del contatore dei clienti finali;
• il servizio di pronto intervento, ovvero tempestiva ed efficace gestione delle emergenze e incidenti da gas.
2.3 L’affidamento è dato al Gestore con diritto d’esclusiva su tutto il territorio del Comune di Acqui Terme;
2.4 Per la finalità del presente contratto, il Gestore provvede al riscatto dal concessionario uscente, con le modalità fissate nel disciplinare di gara, degli impianti e quant’altro risultante dal verbale di consistenza redatto all’atto della consegna degli stessi e del servizio.
2.5 Le premesse, gli allegati, l’offerta che il Gestore ha proposto in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
ART. 3 – OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO.
3.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 41, comma 1, della Legge 17 maggio 1999,
n. 144, nonché delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:
a. assicurare che il servizio sia svolto in condizioni di sicurezza, affidabilità e continuità;
b. garantire l’imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall’Autorità, l’accesso paritario a tutti gli utenti;
c. promuovere, nell’ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell’ambiente.
ART. 4 – PRINCIPI GENERALI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO.
4.1 Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, nel rispetto delle normative tecniche di settore a decorrere dal loro effettivo recepimento.
4.2 Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall’Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.
4.3 Costituiscono altresì obblighi di servizio quelli risultanti dal Capitolato Tecnico di esecuzione lavori e di Gestione, dal Regolamento per gli allacciamenti e per la fornitura del gas ai clienti, allegati al presente contratto nonché gli obblighi eventualmente assunti con l’offerta di gara. Ove gli obblighi del presente comma risultassero in contrasto con quelli dei precedenti due commi prevarranno per il rispetto delle condizioni contrattuali quest’ultimi.
ART. 5 – CONSEGNA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI - SUBENTRO NEL SERVIZIO.
5.1 Le attività propedeutiche alla consegna delle reti e degli impianti saranno avviate almeno 15 giorni prima della data fissata per il subentro nella attività di distribuzione, affinché, in tale intervallo di tempo, il nuovo Gestore possa prendere esatta e circostanziata visione dei luoghi ove sono ubicati gli impianti e le reti, e sia posto nelle condizioni di subentro assicurando la sicurezza e la funzionalità del servizio.
5.2 Delle operazioni di consegna sarà redatto apposito verbale dalle parti incaricate dai contraenti che sarà sottoscritto tempestivamente dagli intervenuti.
5.3 Con il subentro operativo al Gestore uscente, il nuovo Gestore avrà in proprietà gli impianti, le reti e le altre dotazioni che costituiscono il sistema di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale e assumerà la gestione del servizio in virtù del presente contratto e conseguentemente tutte le responsabilità civili e penali collegate passeranno a suo carico.
5.4 È fatto obbligo al Gestore di conservare i beni consegnati per restituirli a fine affidamento efficienti e funzionali e nelle stesse quantità di come sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento d’uso, gli incrementi e decrementi.
ART. 6 – DURATA.
6.1 L’affidamento ha la durata di anni 12 (dodici) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle reti e degli impianti;
6.2 Dopo la scadenza del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la continuità del servizio in sicurezza fino al subentro del nuovo Gestore.
6.3 Il Gestore alla scadenza avrà l’obbligo di liquidare le pendenze passive e il diritto di incassare quelle attive relative al periodo della propria gestione.
6.4 È esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo del presente contratto.
ART. 7 – CORRISPETTIVO PER IL GESTORE.
7.1 Per le attività e le prestazioni di gestione ordinaria e straordinaria, per gli oneri di distribuzione del gas naturale, per gli altri oneri generali, per ogni altra prestazione (nessuna esclusa) del presente affidamento prevista a suo carico, al Gestore sono riconosciuti tutti gli importi derivanti dalle tariffe di distribuzione del gas ed accessori alle stesse, determinate secondo le vigenti disposizioni. Nessun onere potrà gravare sul Comune in conseguenza al presente affidamento.
7.2 Qualora i costi effettivi sostenuti dal Gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo
delle tariffe di distribuzione definite dai provvedimenti dell’Autorità, il Gestore ne darà immediata comunicazione al Comune.
7.3 Nel caso previsto dal comma precedente, il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso per motivi di interesse pubblico.
ART. 8 – CORRISPETTIVO AL COMUNE.
8.1 Il corrispettivo (di seguito anche solo “canone”) sarà pari a (offerta) ;
8.2 Il canone dovrà essere pagato al Comune in due rate semestrali; la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 31 luglio di ogni anno. Il pagamento dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo rispetto a quello di emissione della fattura da parte del Comune.
8.3 Il primo canone sarà rapportato al numero di giorni intercorrenti tra la data del subentro e quella della fine dell’anno termico in corso.
8.4 Il canone (corrispettivo) è soggetto ad IVA di legge.
8.5 In caso di ritardato pagamento anche di una sola delle rate del canone, e senza che si renda necessaria la previa costituzione in mora, verrà applicato un interesse di mora pari al doppio dell'interesse legale al momento vigente.
8.6 Il mancato pagamento di due rate consecutive o il ripetersi per più di tre volte alternate costituisce presupposto per la risoluzione del presente contratto.
ART. 9 – SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI RETI ED IMPIANTI.
A) PREVISTI NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI.
9.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti previsti nel piano degli investimenti. La proprietà di quanto realizzato a norma del presente comma è trasferita al Comune alle condizioni previste dall’offerta.
9.2 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le specifiche tecniche offerte nel piano e più in generale a regola d’arte ed in conformità alle normative tecniche di settore vigenti.
9.3 Entro tre mesi dalla data di consegna del servizio e successivamente con cadenza annuale entro il mese di marzo, il Gestore comunica al Comune il programma operativo di attuazione degli interventi proposti nel Piano da realizzare nell’anno in corso e nel rispetto di quanto proposto con il Piano stesso.
9.4 Con la medesima cadenza, il Gestore comunica al Comune gli interventi realizzati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione di tutti gli aspetti tecnici delle opere realizzate, degli effettivi tempi di esecuzione, nonché il rendiconto delle spese sostenute.
9.5 Il Gestore comunicherà al Comune almeno 15 giorni, prima di dare corso all’attuazione del programma, il dettaglio delle fasi lavorative, con esclusione delle manutenzioni ordinarie e emergenze, il nominativo (ove diverso da quello del Gestore stesso) dell’impresa esecutrice e i tempi previsti. Il Comune entro i successivi 7 gg. potrà formulare osservazioni in merito, compreso la possibilità di imporre diversa operatività al Gestore per esigenze connesse al pubblico servizio, manifestazioni o interventi di diversa natura in fase di svolgimento.
B) NON PREVISTI NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
9.6 Il Gestore può proporre al Comune la realizzazione di interventi di sviluppo e potenziamento degli impianti e reti non previsti nel Piano degli investimenti offerto in gara, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e le condizioni economiche.
9.7 Qualora il Comune a sua volta, ravvisi la necessità di analoghi interventi, invita il Gestore a presentare, entro il termine di trenta giorni, una proposta contenente gli elementi di cui al punto precedente.
9.8 Il Comune valuta l’adeguatezza delle proposte di cui ai commi precedenti avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, acquisendo dal Gestore ogni ulteriore elemento utile alla valutazione.
9.9 Il Comune può rigettare la proposta fornendo adeguata motivazione, ovvero possono chiedere al Gestore di formulare una proposta alternativa, indicandone i requisiti ed il termine per la presentazione.
9.10 Se il Gestore non presenta la proposta entro il termine prefissato, o se la proposta alternativa viene rifiutata, il Comune può procedere in proprio, o affidando ad altre imprese, la definizione e realizzazione degli interventi.
9.11 La proprietà di quanto realizzato a norma dei precedenti commi è trasferita al Comune alle condizioni seguenti:
a. a titolo gratuito con riferimento agli interventi realizzati a spese del Comune o con il contributo totale di terzi;
b. a titolo oneroso con riferimento agli interventi realizzati nel corso dell’affidamento a spese del Gestore sulla base del piano di ammortamento allegato alle proposte degli interventi medesimi;
9.12 La stima dei costi di ogni intervento dovrà essere effettuata con l’elenco prezzi regionale vigente.
9.13 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Gestore comunica al Comune gli interventi realizzati nel corso dell’anno precedente con l’indicazione degli effettivi tempi di esecuzione, nonché il rendiconto delle spese sostenute.
ART .10 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE.
10.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel piano degli investimenti.
10.2 Entro tre mesi dalla data di consegna delle reti e degli impianti, e successivamente con cadenza annuale entro il mese di marzo, il Gestore comunica al Comune gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell’anno,con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio, con l’indicazione dei relativi tempi di esecuzione e delle modalità di finanziamento, qualora non già previste nel piano.
10.3 Il Gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza del servizio.
10.4 Con la cadenza annuale entro il mese di marzo, il Gestore comunica al Comune gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.
10.5 Gli interventi dovranno essere realizzati a regola d’arte ed in conformità alle previsioni del Piano degli investimenti e alle vigenti normative.
ART. 11 – STIMA DI NUOVE OPERE.
11.1 La stima di qualsiasi nuova opera non compresa nel piano degli investimenti sarà effettuata utilizzando l’elenco prezzi posto a base di gara o se non sufficiente con quello regionale vigente o con prezzi di mercato previa analisi prezzi.
ART. 12 – AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI CONSISTENZA.
12.1 Il Gestore ha l’obbligo di tenere un registro dove annoterà tutte le opere che comportano una variazione dello stato di consistenza consegnato.
12.2 Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Gestore trasmetterà al Comune copia del predetto registro con le annotazioni delle variazioni intervenute nell’anno precedente.
12.3 Sul registro devono essere annotati gli introiti avuti da terzi (utenti, Comune, Enti regionali, nazionali e comunitari, ecc.) per la costruzione delle opere.
12.4 In caso di contestazione, sul contenuto del registro, si procederà affidando il giudizio ad un tecnico esperto indipendente nominato d’intesa tra le parti.
ART. 13 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN GENERE.
13.1 Il Gestore è obbligato per la costruzione delle opere al rispetto del Capitolato Tecnico di Gestione e Capitolato di Esecuzione dei Lavori a base di gara che sono parti integranti e sostanziali del presente contratto.
ART. 14 - DIRITTTI SUI BENI COSTITUENTI IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.
14.1 Il Comune ha il diritto di proprietà esclusivo degli impianti, con le limitazioni dipendenti dall’affidamento in possesso qualificato al Gestore delle strutture, attrezzature e impianti, anche mobili, costituenti il sistema in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.ù
14.2 Al termine dell’affidamento, il Comune rientrerà nel possesso di tutti i beni in oggetto (allacciamenti e contatori d’utenza inclusi), acquisendo altresì la proprietà dei beni realizzati durante l’affidamento con le modalità specificate nel precedente art. 9 “sviluppo e potenziamento reti e impianti”.
ART. 15 – CAUZIONI.
15.1 Il Gestore dovrà costituire, e mantenere per l’intero periodo contrattuale, prima della stipulazione del presente contratto le seguenti cauzioni:
a) a favore del Comune a garanzia del corretto svolgimento del servizio, per un importo non inferiore a € ( );
b) a favore del Comune, da presentarsi all’atto della sottoscrizione del contratto di servizio, in misura pari ad € ( ) a garanzia del pagamento dei canoni nonché dell’estensione e/o potenziamento della rete e degli impianti.
15.2 Le cauzioni potranno essere costituite, a scelta dell’aggiudicatario, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Compagnia Assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, all’uopo autorizzato.
15.3 La quota a garanzia eventualmente escussa dovrà essere reintegrata dall’esercente entro trenta giorni dall’avvenuta escussione.
15.4 Lo svincolo della cauzione avverrà entro novanta giorni dalla conclusione dell’affidamento e, per le cauzioni aggiuntive, dalla conclusione dello specifico intervento, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il gestore. Le fideiussioni dovranno contenere l’espressa condizione che l’Istituto fidejubente è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del beneficiario, con esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile ed alla facoltà di opporre le eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile, nonché l’esplicita operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicataria.
ART. 16 – ASSICURAZIONI.
16.1 Il Gestore si obbliga a garantire e manlevare il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni in genere, ed all’uopo si obbliga a stipulare e mantenere operante, con una primaria compagnia di assicurazioni, a proprie spese e per tutta la durata dell’affidamento, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, per danni a persone e/o cose, a copertura dei rischi connessi con l’esercizio e la gestione del servizio, della vigilanza delle imprese appaltatrici cui sia stata eventualmente affidata l’esecuzione dei lavori, e degli eventuali fornitori e/o chiunque abbia a che fare con i lavori stessi; per quanto concerne i danni a terzi, la polizza dovrà comprendere oltre ai danni diretti, anche le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dagli eventi stessi, quali a titolo esemplificativo, i danni derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sulle reti e/o impianti, i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
16.2 I relativi massimali da assicurare dovranno essere adeguati al rischio, e pertanto gli stessi non dovranno essere inferiori, per ciascun sinistro, a Euro per la RCT e
Euro per la RCO, (con il limite per ciascuna persona di Euro
).
16.3 In alternativa alla specifica polizza RCT/O richiesta, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni cagionati a terzi in genere.
ART. 17 – OBBLIGHI DEL COMUNE.
17.1 Il Comune s’impegna per tutta la durata dell’affidamento a non consentire a terzi il collocamento di condutture di gas per le attività di distribuzione nel sottosuolo di sua proprietà e nel demanio comunale.
17.2 Il Comune s’impegna ad avvisare tempestivamente l’esercente prima di iniziare ed autorizzare qualsiasi lavoro nel sottosuolo delle vie e delle piazze ove siano collocate tubazioni del gas.
ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI DEL GESTORE.
18.1 Con riferimento alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Gestore s’impegna dunque per tutta la durata dell'affidamento a:
a. organizzare e gestire tutti i servizi tecnici, amministrativi e di assistenza, tenuto conto delle caratteristiche del servizio stesso, connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze;
b. garantire e manlevare il Comune, anche in sede di contenzioso, da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa con lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento e con la sua gestione;
c. informare tempestivamente il Comune degli adempimenti o iniziative di propria competenza, di fatti o circostanze che, anche in ipotesi, possano costituire violazione delle norme poste in genere a tutela della sicurezza o pericolo per la pubblica incolumità;
d. promuovere idonee iniziative pubblicitarie dirette a sensibilizzare i clienti finali sulla necessità di una costante manutenzione degli impianti interni;
e. trasmettere al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sull'andamento della gestione dell'anno termico decorso, nella quale siano altresì indicati i metri cubi di gas acquistati ed erogati, i clienti complessivi suddivisi per tipologia, con distinta indicazione di quelle attivati e disattivati durante l'anno;
f. trasmettere al Comune, per conoscenza, ogni corrispondenza che dovesse intercorrere tra il Gestore e terzi con funzione di regolamentazione e controllo del servizio;
g. fornire tempestivamente documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio a semplice richiesta del Comune;
h. consentire l’accesso agli impianti e reti anche avvalendosi di terzi, allo scopo incaricati, a semplice preavviso del Comune.
ART. 19 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE.
19.1 Il Gestore dovrà mantenere e far mantenere la perfetta disciplina nei cantieri, impegnandosi ad osservare e far osservare alle imprese esecutrici, ed agli ausiliari di cui intenda avvalersi, le obbligazioni nascenti dal presente contratto.
19.2 L’organo di vigilanza del Comune potrà esigere la sostituzione di personale per incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità della esercente per i danni e le inadempienze causate da tali mancanze.
19.3 Il Gestore dovrà altresì far osservare alle imprese terze le norme e le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e previdenza dei lavoratori.
19.4 Il Gestore è l’unico responsabile dell’esecuzione dell’affidamento e delle opere del presente contratto in conformità alle migliori regole per la gestione del servizio pubblico e delle regole dell’arte per la rispondenza delle opere, parti di esse e degli impianti alle condizioni di affidamento, nonché per il rispetto di tutte le norme di legge e regolamento.
19.5 Le disposizioni impartite dalla commissione di vigilanza, la presenza nei cantieri di personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione di tipi, procedimenti e dimensioni strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi alla miglior tutela del Comune. Ciò non esclude o diminuisce la responsabilità del Gestore, che inizierà a sussistere, in modo incondizionato ed esclusivo, dalla consegna dei beni concernenti il servizio, per tutta la durata dell’affidamento.
ART. 20 – TARIFFE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AI CLIENTI FINALI.
20.1 Per l’erogazione del servizio, il Gestore applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell’Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall’Autorità.
20.2 L’offerta di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri costituisce presupposto per la risoluzione del presente contratto.
20.3 Il Gestore comunica al Comune, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie elaborate conformemente alle deliberazioni dell’AEEG dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende procedere. Il Comune può chiedere al Gestore di pubblicare a proprie spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sui predetti conguagli. In caso di inerzia, il Comune può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al Gestore un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.
20.4 Il Comune ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al Gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.
20.5 Per l’anno termico in corso al momento della consegna del servizio, il Gestore applicherà le tariffe applicate dal Gestore uscente e approvate dall’AEEG.
20.6 Il Gestore si obbliga ad inviare al Comune prima del loro utilizzo, i dati che inserirà nel calcolo delle opzioni tariffarie.
20.7 Nel caso in cui, durante il periodo di affidamento, dovesse venire a mancare una specifica regolamentazione di calcolo delle tariffe da parte dell’AEEG, le tariffe saranno determinate d’intesa tra Gestore, Comune e Comune applicando riferimenti di calcolo che non danneggino le parti contraenti ed i clienti finali.
20.8 In caso di conguaglio il Gestore non potrà procedervi senza averne informato il Comune in merito alle modalità di applicazione.
20.9 Se la metodologia di calcolo delle opzioni tariffarie regolamentate da AEEG consente scelte discrezionali da parte del Gestore, queste dovranno essere concordate con il Comune, fermo restando il diritto del Gestore a vedersi riconosciuto il massimo di VRD consentito dal metodo.
ART. 21 – CARATTERISTICHE DEL GAS.
21.1 L’esercente s’impegna a trasportare nella rete di distribuzione gas avente le stesse caratteristiche di quello immesso dai venditori, fatta salva l’aggiunta di odorizzanti.
21.2 Fino a quando il gas distribuito sarà metano puro, l’esercente s’impegna a distribuire il gas ai clienti finali a una pressione minima non inferiore a 16 millibar e non superiore a 25 millibar, misurata immediatamente a monte dei singoli contatori, indipendentemente dall’ubicazione della presa, del relativo contatore e del calibro dello stesso, fatte salve esigenze particolari evidenziate dai clienti stessi. La pressione in rete sarà opportunamente regolata e realizzata con criteri tecnici del Gestore, sotto la sua esclusiva responsabilità e a suo insindacabile giudizio, ma potrà essere controllata dal Comune.
21.3 Il potere calorifico superiore del gas sarà pari a quello del gas fornito in cabina principale attraverso le reti nazionali.
21.4 Il potere calorifico convenzionale è fissato in 38,52 M/J per metro cubo standard di gas misurato a 15° e 1,01325 bar, salvo le tolleranze ammissibili.
21.5 È facoltà del Comune ed obbligo del Gestore sottostare, procedere all’accertamento del potere calorifico con idonea strumentazione.
21.6 I controlli saranno effettuati a campione senza programmazione ma con solo preavviso dato in tempo utile per consentire la presenza del personale addetto sul posto prescelto. Dei controlli e delle risultanze sarà redatto un verbale.
21.7 Sia nel caso di riscontro di pressioni al di sotto di quanto indicato al precedente comma che nel caso di scostamenti significativi del potere calorifico, il Gestore dovrà darne ampie esaustive giustificazioni con diritto del Comune ad azioni congruenti di salvaguardia del diritto dei clienti.
21.8 Le spese per i controlli saranno a carico del Gestore se i risultati non corrisponderanno a quelli di norma; saranno a carico del Comune se invece saranno regolari.
21.9 Se durante i controlli il Gestore non dovesse essere presente nonostante il preavviso, saranno ritenuti validi i prelievi e i risultati dell’esperto incaricato dal Comune.
ART. 22 – RAPPORTI CON I CLIENTI FINALI.
22.1 I rapporti con i clienti finali del servizio oggetto del presente contratto saranno regolati dall’allegato Regolamento del servizio di distribuzione ai clienti che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 23 – RAPPORTI CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.
23.1 I rapporti con gli utenti del servizio di distribuzione sono regolati dall’allegato Regolamento del servizio di distribuzione ai clienti, che è parte integrale e sostanziale del presente contratto.
ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE.
24.1 Per effetto dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 164/00 spettano al Comune, per quanto di rispettiva competenza, i compiti di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione.
24.2 Per quanto sopra il controllo della perfetta e puntuale esecuzione delle obbligazioni assunte dal Gestore con il presente contratto potrà essere effettuato dal Comune con le seguenti modalità:
• con proprio personale all’uopo incaricato;
• per il tramite di apposita commissione in grado di garantire competenze sia tecniche che giuridico/amministrative.
• Il Comune potrà invitare il gestore a costituire un organo misto ad hoc formato dai rappresentanti delle parti. L’organo si riunirà periodicamente con funzione di controllo dei risultati intermedi e finali raggiunti dal Gestore, e con funzione di impulso all’attività.
24.3 L’organo di controllo dovrà provvedere:
• a verificare annualmente, in contraddittorio con l’esercente, lo stato di consistenza e di manutenzione e conservazione delle strutture, impianti ed attrezzature, costituenti il sistema di distribuzione;
• a ricercare la definizione amministrativa di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti nel corso dello svolgimento dell’affidamento;
• ad esaminare in via preliminare i progetti e i programmi che il Gestore dovrà predisporre per l’attuazione del complesso delle attività derivanti dalla prevista programmazione annuale;
• a controllare con continuità, anche disponendo prove, campionature e verifiche, la qualità dei materiali e dei componenti impiegati dall’esercente, il rispetto delle previsioni di programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di avanzamento dei lavori, comunicando al Gestore le disposizioni che si rendessero necessarie;
• ad assistere ai collaudi delle nuove opere;
• ad esaminare e valutare preliminarmente, sotto il profilo tecnico economico costruttivo, eventuali varianti progettuali;
• ad esprimere pareri in ordine all’adeguamento del corrispettivo gestionale in caso di richieste di modifiche;
• a porre in essere, in generale, tutti gli atti che, nel rispetto dell’autonomia organizzativa ed imprenditoriale del Gestore, la vigilanza riterrà utili o necessari per il corretto espletamento delle attività e prestazioni oggetto dell’affidamento;
• a segnalare al Comune le eventuali inadempienze contrattuali e proporre la revoca dell’affidamento;
• ad attivare la procedura per l’esecuzione di lavori in danno del Gestore qualora questi si renda inadempiente a eventuali disposizioni tecniche o obblighi contrattuali, attingendo le relative risorse dalla fideiussione prestata dall’esercente.
24.4 Il Gestore è tenuto all’osservanza delle predette disposizioni che, in nessun caso, potranno modificare o ridurre la piena ed esclusiva responsabilità di quest’ultimo nell’esecuzione della presente contratto.
24.5 Il Gestore s’impegna ad assicurare la massima collaborazione e cooperazione all’organo di controllo, assicurando in ogni momento l’accesso alla documentazione, alle unità produttive, agli impianti, alle strutture varie, ai cantieri organizzati per le attività manutentive ordinarie e straordinarie, e a quelli per l’esecuzione di nuove opere. A tal fine il Gestore comunicherà al Comune i nominativi dei responsabili delle attività oggetto dell’affidamento. Dei controlli sarà dato congruo preavviso al Gestore.
ART. 25 – CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DIFFIDA AD ADEMPIERE.
25.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l’invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, ove necessario, dall’intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento. Se l’inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell’Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest’ultima.
25.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l’addebito è imputato può inviare alle altre parti e, nel caso previsto nell’ultimo periodo del comma precedente, all’Autorità, le proprie osservazioni.
25.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, le parti non inadempienti diffidano la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.
25.4 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono sempre inviate per conoscenza anche alle parti non inadempienti.
ART. 26 – CONTROVERSIE DI NATURA TECNICA.
26.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinino l’insorgenza di una controversia in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto, e la cui risoluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d’accordo tra le parti.
26.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l’esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Comune.
26.3 L’esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell’esperto è definitiva e vincolante per le parti.
ART. 27 – CONSEGUENZE DEGLI INADEMPIMENTI.
27.1 In caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui all’art. 9, l’inutile decorrenza del termine fissato a norma dell’art. 25, comporta il pagamento di una penale pari alla maggior
somma fra € 200,00 lo 0,1% del costo dell’intervento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
27.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente e dal successivo art. 28, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’inutile decorrenza del termine fissato a norma dell’art. 25 comma 2 comporta per il gestore il pagamento di una penale pari a euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
27.3 Le penali di cui ai commi precedenti sono in ogni caso versate al Comune.
ART. 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
28.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verifichino le condizioni previste dal presente contratto di seguito indicate:
a. Art. 8, comma 6;
b. Art. 20, comma 2.
28.2 Il contratto si risolve altresì di diritto:
a. in caso di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente o qualora a carico del Gestore sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
b. nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell’Autorità, ovvero con provvedimento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all’interno del mercato locale del gas;
c. in caso di ritardo nella realizzazione del programma del piano degli investimenti di cui all’art. 9, protratto per più di 60 giorni;
d. in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 25, comma 3.
28.3 In ogni caso, la risoluzione del contratto ha effetto nei confronti di tutte le parti.
28.4 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata mediante l’invio di lettera raccomandata con le modalità di cui all’art. 25, comma1.
ART.29 – RECESSO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.
29.1 Il Comune può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione al Gestore di una indennità pari a 10% del mancato introito della quota di VRD di competenza del Gestore stesso valutato a valore di ricavo alla data del recesso per il periodo residuo di affidamento.
29.2 Il recesso deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 25.1, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.
ART. 30 – DECADENZA FACOLTATIVA.
30.1 Il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione:
a) in caso di sospensione dell’erogazione del gas per almeno cinque giorni consecutivi, non derivante da causa di forza maggiore debitamente comprovata;
b) per ogni altra inadempienza dell’esercente alle obbligazioni assunte con il presente contratto e agli obblighi stabiliti dalla legge o dalle deliberazioni degli Organismi competenti in materia.
ART. 31 – CONSEGUENZE DELLA DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO.
31.1 Nel caso di decadenza dell’affidamento il Gestore dovrà effettuare la consegna al Comune ovvero ad altro Gestore di tutto quanto occorra per non interrompere la distribuzione del gas, prestandosi ad ogni effetto a redigere apposito verbale di ricognizione, di consistenza e di stato di manutenzione e conservazione degli impianti e reti.
31.2 Qualora il Gestore non ottemperi alla redazione di tale verbale ed alla consegna di strutture e impianti, il Comune potrà provvedervi d’ufficio, previa notifica scritta.
31.3 Il Comune potrà anche obbligare il Gestore a continuare per conto dello stesso l’esercizio del servizio alle condizioni del presente contratto, fino a che la gestione non sia assunta da un nuovo Gestore, e ciò per un periodo non superiore a dodici mesi.
31.4 Nessun utile o lucro cessante sarà in ogni caso riconosciuto al Gestore, al quale sarà invece rimborsato il valore netto contabile dei beni realizzati a sue spese secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente contratto, fatto salvo, in ogni caso, quanto spettante al Comune a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione alle cause che hanno determinato la decadenza.
ART. 32 – CONDIZIONI DI SCADENZA.
32.1 Alla scadenza dell’affidamento tutti i beni costituenti l’impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Acqui Terme gestiti dal Gestore rientreranno nella piena disponibilità del Comune secondo le modalità di cui al precedente art. 9.
32.2 Su richiesta del Comune, il Gestore sarà comunque tenuto a proseguire la gestione del servizio alle medesime condizioni previste nel presente contratto, fino a che l’Ente affidante stesso non sia in grado di provvedervi a mezzo di altra impresa, e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
ART. 33 – RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI.
33.1 In ogni caso di inadempimento, il Gestore terrà indenne il Comune degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.
ART. 34 – AVVALIMENTO DI TERZI.
34.1 Il Gestore può avvalersi, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto entro i limiti della normativa vigente in materia di appalti pubblici per l’esecuzione materiale di opere, servizi e forniture.
34.2 Il Comune può autorizzare il gestore ad affidare a terzi in possesso dei requisiti dal bando di gara per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio la gestione del servizio medesimo alle stesse condizioni previste dal contratto.
34.3 In ogni caso il gestore risponde degli obblighi previsti dal contratto.
ART. 35 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI COLLABORAZIONE.
35.1 Il Comune assicura al Gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.
35.2 Nei limiti delle sue competenze, il Comune assicura al Gestore ogni fattiva collaborazione nell’ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.
35.3 Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il Comune comunica al Gestore l’avvio della procedura di gara per l’assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/00.
35.4 Analogamente il Gestore assicura al Comune le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio.
35.5 Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di accesso, necessarie all’esercizio delle reciproche competenze.
ART. 36 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
36.1 Le controversie in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, che non sia stato possibile definire bonariamente, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dal Comune ed il terzo, in difetto di accordo tra i due arbitri, nominati dalle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il territorio dell’Ente affidante ovvero il Tribunale di Acqui Terme.
36.2 Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma giudica secondo diritto.
ART. 37 – NORME APPLICABILI.
37.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell’Autorità, degli Enti Locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.
37.2 Le pattuizioni contenute nel presente contratto, ove in contrasto con norme e/o regolamenti o disposizioni diell’AEEG intervenute successivamente alla stipulazione del medesimo, saranno automaticamente recepite senza bisogno che le parti diano luogo a nuova pattuizione.
ART. 38 – SPESE CONTRATTUALI E UFFICI.
38.1 Le spese relative alla stipulazione del presente contratto sono a totale carico del Xxxxxxx.Xx Gestore
38.2 dovrà avere uno sportello WEB con sede operativa ubicata nel raggio di 40 km ed un centro chiamate con un numero verde.
38.3 Inoltre il Gestore dovrà assicurare l’apertura al pubblico di un ufficio sul territorio comunale.
ART. 39 – ALLEGATI.
39.1 Regolamento per gli allacciamenti e per la fornitura del gas ai clienti (Allegato A1.1) A1.2, A1.3, A1.4). Capitolato tecnico di gestione (Allegato A1.4) e di esecuzione lavori per il potenziamento, sviluppo (Allegato A1.3), prezziario (Allegato A1.2).