Responsabilità del Gestore. Il Servizio è erogato da Intesi Group nei limiti e nelle modalità di quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Contratto nel modulo d’ordine, nel Manuale Operativo e nell’informativa privacy; il Gestore non assume pertanto alcuna responsabilità al di fuori di quanto ivi contenuto. In particolare, Intesi Group non assume alcun obbligo di conservazione dei messaggi, al di fuori di quelli stabiliti per legge, inviati e ricevuti dal Cliente e/o dall’Utilizzatore mediante le proprie Caselle PEC; tale conservazione è di esclusiva responsabilità del Cliente e/o dell’Utilizzatore medesimi. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Intesi Group non è responsabile: - per i danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero derivare al Cliente e/o all’Utilizzatore e/o ai terzi in conseguenza dell’uso o del mancato uso del Servizio anche nel caso di ritardi o interruzioni, o di errori e/o malfunzionamenti dello stesso qualora rientranti nell’ambito dei parametri di indisponibilità indicati nel Manuale operativo del Servizio ovvero derivanti dall’errata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente e/o dell’Utilizzatore; - per danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Cliente e/o all’Utilizzatore e/o ai terzi e che siano causati da manomissioni o interventi sul Servizio o sulle apparecchiature effettuati da soggetti non autorizzati dal Gestore; - per i danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore e da cause comunque non imputabili a Intesi Group quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: scioperi, sommosse, terremoti, atti di terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio organizzato, eventi chimici e/o batteriologici, guerra, alluvioni, provvedimenti delle competenti autorità in materia, inadeguatezza delle strutture, denial of service, inadeguatezza dell’hardware e/o dei software utilizzati dal Cliente o dall’Utilizzatore. Salvo le ipotesi di intervento per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il Cliente, in caso di superamento dei parametri di indisponibilità stabiliti nei livelli di Servizio indicati nel Manuale operativo, ha diritto di ottenere, a titolo di risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti, il rimborso del corrispettivo i.v.a. esclusa pagato per il Servizio correlato al periodo di mancata fruizione dello stesso. In ogni caso, la responsabilità del Gestore non può in alcun caso superare il valore del corrispettivo annuale pagato dal Cliente ed è in ogni...
Responsabilità del Gestore. Il Gestore affidatario sarà responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento degli accordi contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita del contratto affidato; in caso di esecuzione non conforme alle indicazioni date da GIT SpA e alle prescrizioni contrattuali al Gestore affidatario non spetterà alcun compenso. Sarà, inoltre, in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti da GIT SpA, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del contratto, ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la GIT SpA, i dirigenti o dipendenti della stessa.
Responsabilità del Gestore. 16.1 Dalla data di attivazione del servizio il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Responsabilità del Gestore. 24.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del Servizio, in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data di attivazione dell’affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.
Responsabilità del Gestore. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi dalla data di attivazione dell’affidamento, secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le attrezzature alle vigenti normative in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando nella tariffa gli oneri relativi agli adeguamenti non previsti fra le varianti al programma degli interventi, disciplinate dall’art.24 della presente convenzione. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.
Responsabilità del Gestore. Il gestore dichiara di accettare l’affidamento e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all'uso degli impianti. Il gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. Il gestore risponde dell’agibilità e dell’apertura al pubblico della struttura, dell’esatto rispetto delle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente, dell’osservanza delle norme di pubblica sicurezza nonché dell’ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge. Deve essere inoltre garantito dal gestore il controllo costante della rispondenza degli impianti elettrici, dei mezzi di estinzione incendi (estintori), di riscaldamento e sanitari alle norme di sicurezza in vigore, nonché al corretto funzionamento degli stessi una volta attivati. Sono altresì a carico del gestore, in qualità di titolare dell’impianto ovvero dell’attività, gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno 16/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’esercizio di impianti sportivi (con particolare riferimento agli aspetti di "gestione della sicurezza"). Lo stesso dicasi per quanto concerne gli obblighi del gestore nell’aggiornare e/o rinnovare certificazioni, licenze ed autorizzazioni utili ed indispensabili allo svolgimento dell’attività (es. certificato prevenzione incendi, autorizzazione commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verifica periodica impianti messa a terra, ecc.). Il gestore dovrà poi attenersi a quanto stabilito dalle normative vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro. Nei confronti dei dipendenti il gestore osserverà le norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il gestore anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse. Il concorrente dovrà inoltre garantire che i volontari inseriti nelle attività siano assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il costo del personale compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. Quest’ultimo risponde in ogni caso...
Responsabilità del Gestore. 10.2.1 Salvo quanto disposto dall’Articolo 1 e dalle disposizioni del Codice di Accesso che impongono obblighi in capo al Gestore il relazione al presente Inter-User Agreement:
Responsabilità del Gestore. 6.1. Il GESTORE è l’unico responsabile della gestione del SERVIZIO e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
Responsabilità del Gestore. Il Servizio è erogato da Namirial nei limiti di quanto stabilito nel Contratto; il Gestore non assume pertanto alcuna responsabilità al di fuori di quanto ivi contenuto. In particolare, Namirial non assume alcun obbligo di conservazione dei messaggi inviati e ricevuti dal Cliente e/o dall’Utilizzatore mediante le proprie Caselle PEC; tale conservazione è di esclusiva responsabilità del Cliente e/o dell’Utilizzatore medesimi. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Namirial non è responsabile per i danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero derivare al Cliente e/o all’Utilizzatore e/o ai terzi in conseguenza dell’uso o del mancato uso del Servizio anche nel caso di ritardi o interruzioni, o di errori e/o malfunzionamenti dello stesso qualora rientranti nell’ambito dei parametri di indisponibilità indicati nel Manuale operativo del Servizio Sicurezza postale® ovvero derivanti dall’errata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente e/o dell’Utilizzatore. Namirial, inoltre, salvo il caso di dolo o colpa grave, non sarà gravata da oneri o responsabilità per danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Cliente e/o all’Utilizzatore e/o ai terzi e che siano causati da manomissioni o interventi sul Servizio o sulle apparecchiature effettuati da soggetti non autorizzati dal Gestore. Salvo le ipotesi di intervento per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il Cliente, in caso di superamento dei parametri di indisponibilità stabiliti nei livelli di Servizio indicati nel Manuale operativo, avrà diritto di ottenere, a titolo di risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti, il rimborso del corrispettivo i.v.a. esclusa pagato per il Servizio correlato al periodo di mancata fruizione dello stesso. Il rimborso non potrà essere richiesto qualora la mancata fruizione sia imputabile al Gestore della rete di telecomunicazioni ovvero sia derivante da caso fortuito, forza maggiore o cause comunque non imputabili a Namirial (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: scioperi, sommosse, terremoti, atti di terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio organizzato, eventi chimici e/o batteriologici, guerra, alluvioni, provvedimenti delle competenti autorità in materia, inadeguatezza delle strutture, denial of service, inadeguatezza dell’hardware e/o dei software utilizzati dal Cliente o dall’Utilizzatore). Il Gestore si impegna a trattare e conservare i dati nel rispetto del Reg. UE 2016/679....