Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data di attivazione dell’affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.
9.2 Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall’AEEGSI.
9.3 Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
9.4 Il Gestore garantirà la gestione del Servizio secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e alla luce degli indirizzi e del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando altresì l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.
9.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio.
9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all’art. 12.3 la responsabilità dello stesso, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all’ambiente.
9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di grav...
Responsabilità del Gestore. Il gestore è responsabile: di eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle attrezzature tecniche del teatro, anche causati da terzi, fermo il diritto di rivalsa del gestore stesso nei confronti dei terzi. dell’inosservanza anche da parte di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il gestore è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa. Inoltre: - si assume, inoltre, l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti, collaboratori, terzi utenti, o soggetti da esso comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dallo stesso gestite, espressamente manlevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o stragiudizialmente. - è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con questo capitolato, nonché dell’ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e regolamentari in materia di appalto e diritto del lavoro. - ha l’obbligo di fornire al Comune, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l’effettività di tale ottemperanza. A tal fine si impegna ad assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose o persone derivanti dall’uso proprio od improprio di beni mobili od immobili del Comune utilizzati nell’ambito dei servizi previsti da questo appalto. Esso è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a strutture e materiali, che a giudizio del Comune risultassero causati dal personale dipendente del gestore stesso, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso, il gestore stesso dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento degli oggetti danneggiati e alla riparazione o sostituzione delle parti o strutture deteriorate. Se, nel corso di questa concessione, si verificano irregolarità, problemi, ammanchi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il gestore deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
Responsabilità del Gestore. Il Gestore affidatario sarà responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento degli accordi contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita della gestione affidata; in caso di esecuzione non conforme alle indicazioni date da GIT SpA e alle prescrizioni contrattuali al Gestore affidatario non spetterà alcun compenso. Sarà, inoltre, in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti da GIT SpA, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del contratto, ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la GIT SpA, i dirigenti o dipendenti della stessa.
Responsabilità del Gestore. 16.1 Dalla data di attivazione del servizio il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
16.2 Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi esercitati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive o degli atti di coordinamento del Consiglio di Bacino, esonerando questa e gli Enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.
16.3 In caso di danni recati ai beni destinati al servizio, il Gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.
16.4 Resta ferma, comunque, la facoltà, in capo agli Enti locali proprietari dei beni e delle opere del servizio idrico integrato affidate al Gestore, di agire direttamente a tutela dei beni e delle opere medesime.
16.5 Nell’espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.
Responsabilità del Gestore. 24.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del Servizio, in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
24.2. Il Gestore terrà sollevati e indenni ATERSIR e gli Enti locali nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni responsabilità connessa con la gestione.
Responsabilità del Gestore. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi dalla data di attivazione dell’affidamento, secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le attrezzature alle vigenti normative in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando nella tariffa gli oneri relativi agli adeguamenti non previsti fra le varianti al programma degli interventi, disciplinate dall’art.24 della presente convenzione. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.
Responsabilità del Gestore. Il Gestore si impegna a fornire il Servizio di Posta Elettronica Certificata in osservanza di quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dagli Allegati ad essi relativi, non assumendo alcuna responsabilità al di fuori di quanto in essi espressamente stabilito. In particolare, il Gestore, fatto salvo quanto previsto dalle normative di legge applicabili al Servizio di Posta Elettronica Certificata, non assume alcun obbligo di conservazione dei messaggi trasmessi e ricevuti dal Cliente e/o dagli Utilizzatori con la casella di Posta Elettronica Certificata oggetto del Servizio se non in caso di attivazione dell'apposito Servizio Aggiuntivo. Tale conservazione è di esclusiva responsabilità del Cliente e/o degli Utilizzatori medesimi. Il Gestore, salvo il caso di dolo o colpa grave, non incorrerà in responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Cliente, agli Utilizzatori e/o a terzi in conseguenza dell'uso e/o del mancato uso del Servizio di Posta Elettronica Certificata anche a fronte di ritardi o interruzioni, o per errori e/o malfunzionamenti dello stesso qualora rientranti nell'ambito dei parametri di indisponibilità indicati nel relativo Allegato ovvero derivanti dall'errata utilizzazione del servizio da parte del Cliente e/o degli Utilizzatori. Il Gestore inoltre, salvo il caso di dolo o colpa grave, non sarà gravato da oneri o responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Cliente e/o agli Utilizzatori causati da manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature effettuati dal Cliente e/o dagli Utilizzatori e/o da parte di terzi non autorizzati dal Gestore. Il Cliente, in caso di superamento dei parametri di indisponibilità stabiliti nei livelli di servizio indicati in Allegato, salvo le ipotesi di intervento per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, avrà diritto ad ottenere, a titolo di risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti, il rimborso del prezzo pagato per il Servizio di Posta Elettronica Certificata correlato al periodo di mancata fruizione dello stesso. Il rimborso non potrà essere richiesto qualora la mancata fruizione sia imputabile al gestore della rete di telecomunicazioni ovvero derivante da caso fortuito, forza maggiore o cause comunque non imputabili al Gestore , quali, a titolo esemplificativo, scioperi, sommosse, terremoti, atti di terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio org...
Responsabilità del Gestore. 10.2.1 Salvo quanto disposto dall’Articolo 1 e dalle disposizioni del Codice di Accesso che impongono obblighi in capo al Gestore il relazione al presente Inter-User Agreement:
(a) Il Gestore non sarà responsabile per ogni eventuale perdita, responsabilità, reclamo, danno, costi subiti da qualsiasi Utente o da un loro dipendete, appaltatore, agente e/o terzi che agiscono per conto di tale Utente, dovuti, direttamente o indirettamente, al mancato adempimento delle proprie obbligazioni da parte del Gestore o di un dipendente, appaltatore, agente o terzi, ivi inclusa la Società Appaltatrice O&M o qualunque altro Subappaltatore, che agiscono per conto del Gestore, o di qualsiasi obbligo di quest’ultimo derivante da qualsiasi disposizione dell’Inter-User Agreement o comunque altrimenti derivante da o in connessione con (ivi inclusa la Responsabilità extracontrattuale) il presente Inter-User Agreement;
(b) il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi Utente o Utente Ricevente in relazione alla Garanzia del Credito Inter-User Richiesta e la relativa Garanzia Inter-User della Società del Gruppo e/o Garanzia di Credito Inter-User;
(c) con la presente ciascun Utente rinuncerà a qualsiasi eventuale pretesa o azione nei confronti del Gestore derivanti da o in connessione al presente Inter-User Agreement fatto eccezione per eventuali responsabilità dovute a dolo o a colpa grave del Gestore.
Responsabilità del Gestore. 19.1 Il Gestore dovrà mantenere e far mantenere la perfetta disciplina nei cantieri, impegnandosi ad osservare e far osservare alle imprese esecutrici, ed agli ausiliari di cui intenda avvalersi, le obbligazioni nascenti dal presente contratto.
19.2 L’organo di vigilanza del Comune potrà esigere la sostituzione di personale per incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità della esercente per i danni e le inadempienze causate da tali mancanze.
19.3 Il Gestore dovrà altresì far osservare alle imprese terze le norme e le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e previdenza dei lavoratori.
19.4 Il Gestore è l’unico responsabile dell’esecuzione dell’affidamento e delle opere del presente contratto in conformità alle migliori regole per la gestione del servizio pubblico e delle regole dell’arte per la rispondenza delle opere, parti di esse e degli impianti alle condizioni di affidamento, nonché per il rispetto di tutte le norme di legge e regolamento.
19.5 Le disposizioni impartite dalla commissione di vigilanza, la presenza nei cantieri di personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione di tipi, procedimenti e dimensioni strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi alla miglior tutela del Comune. Ciò non esclude o diminuisce la responsabilità del Gestore, che inizierà a sussistere, in modo incondizionato ed esclusivo, dalla consegna dei beni concernenti il servizio, per tutta la durata dell’affidamento.
Responsabilità del Gestore. 6.1. Il GESTORE è l’unico responsabile della gestione del SERVIZIO e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
6.2. In particolare, per tutta la durata di efficacia del CONTRATTO, il GESTORE si impegna:
a) a tenere manlevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del CONTRATTO, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente CONTRATTO;
c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
d) ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.