Assicurazione CPI Multirischi – Sezione coperture danni
Assicurazione CPI Multirischi – Sezione coperture danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419)
Prodotto: “Coperto Premium per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato”
La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Coperto Premium per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato è una polizza collettiva facoltativa accessoria al finanziamento che indennizza il debito residuo in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Grave e le rate mensili in caso di Perdita di Impiego o Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, in base alla posizione lavorativa al momento del Sinistro.
Che cosa è assicurato?
✓Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio non inferiore al 60%, calcolata secondo le Tabelle INAIL: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento dell’accertamento dell’invalidità.
✓Perdita di Impiego: la Società si impegna a
corrispondere al Beneficiario per ogni mese di durata del Sinistro, un indennizzo pari alla somma tra l’ammontare delle rate mensili del finanziamento che l’Assicurato deve ancora corrispondere secondo il piano di rimborso in essere a tale data e il 20% di tale ammontare. La copertura Perdita di Xxxxxxx opera solo per coloro che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Privato di età non superiore a 69 anni e che abbiano un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana.
Le seguenti coperture operano solo per l’Assicurato che, in seguito alla variazione della posizione lavorativa, al momento del Sinistro non possa usufruire della copertura Perdita di Impiego.
✓Malattia Grave: in caso di Tumore, Chirurgia
Cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale e Trapianto d’Organo, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un indennizzo pari alla somma tra il debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del Sinistro ed un indennizzo di 500€.
✓Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario per ogni mese di durata del Sinistro, un indennizzo pari alla somma tra l’ammontare delle rate mensili del finanziamento che l’Assicurato deve ancora corrispondere secondo il piano di rimborso in essere a tale data e il 20% di tale ammontare.
Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva (c.d. limiti di Indennizzo).
Che cosa non è assicurato?
🗶Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio: non è assicurata l’Invalidità Totale Permanente inferiore al 60%;
🗶Perdita di Impiego: non sono assicurati i Lavoratori
Dipendenti di Ente Pubblico, i Lavoratori Autonomi, i Lavoratori i Dipendenti di Ente Privato di età superiore ai 69 anni e i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato che abbiano un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana;
🗶Malattia Grave: non sono assicurate le Malattie Gravi
derivanti da Sinistri differenti da quelli espressamente previsti dalle condizioni di assicurazione;
🗶Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero: non
sono assicurati i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato di età non superiore ai 69 anni e coloro che abbiano un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana.
Ci sono limiti di copertura?
Dalle coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Ricovero Ospedaliero da Infortunio sono esclusi:
!le conseguenze di Infortuni già note e/o già diagnosticate al
momento dell’adesione;
!Infortuni derivanti da atti di autolesionismo;
!Infortuni derivanti da interventi di carattere estetico;
!Infortuni causati da pratica di sport estremi o pericolosi;
!Infortuni causati da partecipazione attiva dell’Assicurato a
tumulti e sommosse;
!eventi determinati o correlati ad infermità mentale.
Dalle coperture Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale da Malattia e Ricovero Ospedaliero da Malattia sono esclusi:
!Malattie derivanti da atti di autolesionismo;
!Malattie derivanti da interventi di carattere estetico;
!eventi determinati o correlati ad infermità mentale.
Dalla copertura Perdita di Impiego sono esclusi:
!stato di disoccupazione o di prossima disoccupazione già conosciuto dall’Assicurato al momento dell’adesione;
!licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo
soggettivo, licenziamento disciplinare, licenziamento tra congiunti, discendenti e ascendenti.
!risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato,
salvo il caso di dimissioni per giusta causa;
!i casi in cui l’Assicurato non abbia prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in
modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro.
Dove vale la copertura?
✓Le coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
✓La copertura Perdita di Impiego vale anche per i Sinistri verificatisi all’estero, purché ciò avvenga nell’ambito di
un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana.
Che obblighi ho?
− Pagare il Premio convenuto con la Società;
− denunciare tempestivamente il Sinistro;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
− fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende
assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è unico e viene versato in via anticipata dall’Assicurato alla Società per il tramite del Contraente al momento dell’erogazione del finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: 1. sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione; 2. erogazione del finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio.
La durata delle coperture è pari alla durata del Contratto di Finanziamento.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
L’Assicurato non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative.
Assicurazione CPI Multirischi – Sezione copertura vita
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: CACI Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00420) Prodotto: Coperto Premium per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
La presente informativa fornisce una sintesi della copertura Caso Morte e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Dalla copertura Caso Morte sono esclusi:
- Suicidio o atti di autolesionismo se avvenuti nei 12 mesi successivi all’adesione;
- Infortuni causati da pratica di sport estremi o pericolosi;
- Infortuni causati da partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti e sommosse e fatti di guerra.
Ci sono limiti di copertura?
Non sono assicurati coloro che hanno un’età superiore ai
65 anni al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.
Che cosa NON è assicurato?
Copertura Caso Morte
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del verificarsi del Sinistro.
La Società indennizza fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva (c.d. limiti di Indennizzo).
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Coperto Premium per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato è una polizza collettiva facoltativa accessoria al finanziamento che indennizza il debito residuo in caso di decesso.
La copertura assicurativa per il Caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo.
Dove vale la copertura?
−Pagare il Premio convenuto con la Società;
− gli aventi causa devono denunciare tempestivamente il Sinistro;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società. In particolare, i
beneficiari devono trasmettere all'impresa i seguenti documenti per la liquidazione della prestazione assicurativa:
•eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
•certificato di morte;
•questionario medico o relazione che attesti le cause del decesso;
•copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali degenze dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
•dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o eventuale copia autentica del testamento (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
•copia dei documenti di identità degli eredi (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
•scheda di morte oltre il 1° anno di vita (Modulo ISTAT D4);
•in caso di morte violenta copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro, da cui si desumano le precise circostanze del decesso e copia del referto autoptico nel caso fosse stato eseguito.
−Fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende
assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Che obblighi ho?
Il Premio è unico e viene versato in via anticipata dall’Assicurato alla Società per il tramite del Contraente al momento dell’erogazione del finanziamento.
Quando e come devo pagare?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: 1. sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione; 2. erogazione del finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio.
La durata delle coperture è pari alla durata del Contratto di Finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
L’Assicurato non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative.
La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’Assicurato di revocare la proposta, né di risolvere il contratto.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
La polizza collettiva non prevede riscatti o riduzioni.
NO
SI
Sono previsti riscatti o riduzioni?
Assicurazione CPI Multirischi
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Imprese: CACI Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00420) CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419) Prodotto: Coperto Premium per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 - Il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. L’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Caci Life dac, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, sito internet xxx.xx-xxxx.xx; e-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
Caci Non-Life dac, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, sito internet xxx.xx-xxxx.xx; e-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono Compagnie assicuratrici di diritto irlandese appartenenti al Gruppo francese Crédit Agricole S.A. Indirizzo della sede legale: Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx.
Sito internet: xxx.xx-xxxx.xx Telefono: x00 00 00000000 Fax:x0000 00 000 00 00 E-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
Caci Life dac è autorizzata ad operare nel ramo vita I, Codice IVASS Impresa n° 20174 iscrizione all’Elenco annesso all'Albo Imprese per le Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi n° II.00420.
Caci Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1, 2, 8, 9 e 16), Codice IVASS Impresa n° 10685, iscrizione all’Elenco annesso all'Albo Imprese per le Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi n° II.00419.
Caci Life dac e CACi Non-Life dac operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Le Compagnie sono soggette alla vigilanza di Central Bank of Ireland, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Il Premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Al 31 Dicembre 2017 il patrimonio netto di CACI Life dac è pari a € 216.305.046 (di cui € 140.138.240 costituiscono il capitale sociale ed € 76.166.806 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali). Al 31 Dicembre 2017 il patrimonio netto di CACI Non–Life dac è pari a € 163.463.605 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed € 90.272.565 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle Società (SFCR) è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxx-0-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx. L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 184% per la parte vita e 132% per la parte danni.
Al contratto si applica la legge italiana.
Ramo Vita:
Copertura Caso Morte: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
L’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà, in ogni caso, eccedere il massimale di Euro 78.500,00. Xxxx Xxxxx:
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali, in particolare:
Invalidità Totale Permanente da Infortunio: l’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà eccedere il massimale di Euro 78.500,00;
Malattia Grave: l’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà eccedere il massimale di Euro 79.000,00; Perdita di Impiego: l’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 2.400,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso sinistro e n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura.
Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero: l’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 2.400,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso sinistro e n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura.
La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’aderente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
Ramo Vita: ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Vita, sono esclusi dalla Copertura caso Morte:
• dolo dell’Assicurato;
• incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
• uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
• alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
• nessun Indennizzo per Morte sarà corrisposto al Beneficiario qualora la Società abbia già corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o per Malattia Grave.
Xxxx Xxxxx: ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalla copertura caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio, dalla copertura caso Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e dalla copertura caso Ricovero Ospedaliero da Infortunio:
• Infortuni causati all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X);
• mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).
Sono esclusi dalla copertura Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale da Malattia e Ricovero Ospedaliero da Malattia:
• Malattie causate all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• Malattie causate da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X);
• mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati ad eventi verificatisi successivamente alla stipula della polizza e accertati tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).
Ad Integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalla copertura caso Perdita di Impiego:
• la Perdita di Impiego conseguenza della scadenza di un termine contrattuale;
• la Perdita di Impiego quando l’Assicurato non è iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o risulti iscritto nel suddetto elenco come precario, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
• la Perdita di Impiego è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero;
• il percepimento di qualsivoglia forma di cassa integrazione ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente;
• l’assoggettamento a contratti di solidarietà;
• la Perdita di Xxxxxxx sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
• la perdita di Impiego quando il contratto di lavoro è regolato da una legge diversa da quella italiana;
• i casi in cui l’Assicurato non si presenta al lavoro a causa di una condanna penale. Franchigia per la copertura Perdita di Impiego: 90 giorni (franchigia assoluta). Franchigia per la copertura Inabilità Temporanea Totale: 30 giorni (franchigia assoluta). Franchigia per la copertura Ricovero Ospedaliero: 7 giorni ( franchigia relativa).
Inoltre, solo per importi superiori ad Euro 30.000,00 sono esclusi da tutte le coperture:
• malattie e malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi e già diagnosticati all’Assicurato sia prima della Data di Decorrenza sia nei 30 giorni successivi a tale data;
• gravidanza a rischio già nota all’Assicurato alla Data di Decorrenza delle coperture e che è associata ad un pericolo per la salute della madre.
Pag. 2 di 7
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro | Denuncia di Sinistro: In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente e potranno richiedere informazioni al seguente numero: 02/6994.3001. La denuncia di Xxxxxxxx, unitamente alla documentazione necessaria alla istruzione del Sinistro, dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante trasmissione ad: AGOS DUCATO SPA, Xxx Xxxxxxx 0 00000 Xxxxxx. Documentazione da presentare in caso di Sinistro: -copertura caso morte: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita; -coperture danni: l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare al Contraente la seguente documentazione: Invalidità Totale e Permanente da Infortunio -eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa; -questionario del medico che attesti le cause dell’invalidità; -verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto, la relazione del medico legale che attesti l’Invalidità Totale Permanente, il suo grado e la causa; nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento: -eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro; -eventuale verbale di Pronto Soccorso. Perdita di Impiego: -eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa; -copia del libretto di lavoro o scheda professionale, copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione riportante il monte ore lavorate; -copia della lettera di licenziamento o documento equipollente; -eventuale attestazione del ricevimento della NaspI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego); -copia di un documento comprovante l’iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o l’inserimento nelle liste di mobilità e l’eventuale permanenza in tali liste; -i successivi documenti comprovanti la continuazione del Sinistro (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Disoccupazione). Malattia Grave -Eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa; -questionario medico che attesti la diagnosi di Malattia Grave ed eventuale documentazione medica necessaria; -attestato che certifichi la condizione lavorativa al momento del Sinistro. Inabilità Temporanea Totale: -eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa; -questionario medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica (anche per la continuazione del Sinistro); -copia del certificato INPS di inabilità temporanea; -eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro; -eventuale verbale di Pronto Soccorso; -i successivi certificati che prolunghino lo stato di Inabilità Temporanea Totale (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale); - attestato che certifichi la condizione lavorativa al momento del Sinistro. Ricovero Ospedaliero: -eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa; -eventuale copia completa della cartella clinica relativa al ricovero, oppure, se l’Assicurato è ancora ricoverato, copia del certificato di ricovero; -questionario medico sulle cause del ricovero; -i successivi certificati di ricovero in ospedale alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Ricovero Ospedaliero); - attestato che certifichi la condizione lavorativa al momento del Sinistro. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione danni si prescrivono in due anni dal Sinistro (art. 2952, secondo comma, c.c.). I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal decesso dell’Assicurato (art. 2952, secondo comma, c.c.). Si richiama l’attenzione sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della polizza che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. | |
Liquidazione della prestazione: la Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria a valutare il Sinistro. | |
Dichiarazio ni inesatte o reticenti | La formulazione di dichiarazioni false, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare da parte dell’aderente può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la stessa cessazione della copertura ai sensi dell’art. 1892, 1893 e 1894 c.c. La Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato o al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle modalità di pagamento del Premio, non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Vita e al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta ed è finanziato da Agos Ducato. Xxxx riceve comunque il Premio al momento dell’erogazione del finanziamento e l'aderente dovrà restituire il prestito ottenuto per il pagamento del Premio secondo le modalità previste dal Contratto di Finanziamento stipulato. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento la Compagnia restituisce al debitore/assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Compagnia trattiene la somma di Euro 25,00 a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le coperture hanno una durata pari al Contratto di Finanziamento. Le coperture cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; (ii) in caso di estinzione anticipata integrale del Contratto di Finanziamento; (iii) in caso di recesso; (iv) al raggiungimento del 75esimo anno di età (limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego, al raggiungimento del 69esimo anno di età o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata); (v) al pagamento del capitale assicurato a seguito di Indennizzo per Morte, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Grave. La Copertura Perdita di Impiego è soggetta ad un Periodo di Carenza di 90 giorni. La Copertura Malattia Grave è soggetta ad un Periodo di Carenza di 90 giorni. La Copertura Inabilità Temporanea Totale è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni solo in caso di Inabilità Temporanea Totale da Malattia. La Copertura Ricovero Ospedaliero è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni solo in caso di Ricovero Ospedaliero da Malattia. |
Sospensione | Non è prevista la facoltà di risolvere la Polizza sospendendo il pagamento dei premi. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Recesso, Revoca e Risoluzione | L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. E’ altresì previsto che l’Assicurato possa recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo Premio Assicurativo, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. |
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Il prodotto è rivolto al Lavoratore Dipendente di Ente Privato, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-65 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 75 anni.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Costi di emmissione del contratto: non previsti.
Costi di intermediazione: sono pari al 50,00% calcolati sul Premio (al netto delle imposte). Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario). Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili della Società.
Quali costi devo sostenere?
La polizza collettiva non prevede riscatti o riduzioni.
NO
SI
Sono previsti riscatti o riduzioni?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei Sinistri rivolgersi a : CACI Life dac e CACI Non-Life dac Casella Postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) E-mail: xxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx Le Compagnie risponderanno nel termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre il termine di 45 giorni previsto dalla normativa regolamentare), è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx L’aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria. |
Negoziazione assistita | L’aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014. Tale procedura è volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia, tramite richiesta del proprio avvocato nei confronti della Compagnia. La Compagnia dovrà rispondere all’aderente tramite il proprio avvocato. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Detrazione fiscale dei premi: se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del Premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. |
L’aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014.
Tale procedura è volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia, tramite richiesta del proprio avvocato nei confronti della Compagnia. La Compagnia dovrà rispondere all’aderente tramite il proprio avvocato.
AVVERTENZE
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA SOCIETA’ HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA SOCIETA’ LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, SE PREVISTO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Gruppo Crédit Agricole S.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizze Collettive n. “L-2042-10-06-232-1” (CACI Life dac) e n. “N-2042-10-06-232-1” (CACI Non Life dac) denominate COPERTO PREMIUM PER LAVORATORI DIPENDENTI DI ENTE PRIVATO stipulate tra AGOS DUCATO S.p.A e CACI.
La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa
(aggiornamento al 1 Gennaio 2019)
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.1. La Società si impegna, nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli successivi, a corrispondere al Beneficiario la prestazione che:
• per il caso Morte, è determinata ai sensi dell’art. 22 delle presenti condizioni di assicurazione;
• per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, è determinata ai sensi dell’art. 23 delle presenti condizioni di assicurazione;
• per il caso Perdita di Impiego, è determinata ai sensi dell’art. 24 delle presenti condizioni di assicurazione. Qualora, nel corso della durata contrattuale l’Assicurato dovesse variare la propria posizione lavorativa, come specificato nell’art. 6 (Modifica della Posizione Lavorativa) delle condizioni di assicurazione e in tutti i casi in cui la copertura assicurativa per Perdita di Impiego non potrà essere fatta valere nei confronti della Società in base alla Polizza Convenzione, troveranno applicazione le seguenti coperture (a condizione che sussistano i presupposti previsti da tali garanzie):
• per il caso di Malattia Grave, è determinata ai sensi dell’art. 25 delle presenti condizioni di assicurazione;
• per il caso di Inabilità Temporanea Totale, è determinata ai sensi dell’art. 26 delle presenti condizioni di assicurazione;
• per il caso di Ricovero Ospedaliero, è determinata ai sensi dell’art. 27 delle presenti condizioni di assicurazione.
1.2. Le coperture assicurative sopra elencate sono offerte congiuntamente dalla Società e costituiscono un unico pacchetto assicurativo. I Clienti del Contraente potranno aderirvi mediante un unico atto di adesione.
ART. 2 - REQUISITI DI ASSICURABILITA’ E MODALITA’ DI ADESIONE
2.1. Prima di essere vincolato dall’adesione alla Polizza Convenzione, al Cliente sarà consegnato il presente Set Informativo, unitamente a tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente.
2.2. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018, al Cliente viene fornita l’informazione relativa:
a. al diritto di scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b. al diritto, nel caso di cui alla lettera a) di modificare la modalità prescelta per le comunicazioni successive.
2.3. L’adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
2.4. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che l’Assicurato:
1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione;
2. per i Contratti di Finanziamento di importo superiore a € 30.000, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, abbia compilato il Questionario Sanitario, che costituisce parte integrante del presente contratto di assicurazione, in modo veritiero e fornito risposta negativa a tutte le domande in esso contenute;
3. al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti;
4. al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, sia un Lavoratore Dipendente di Ente Privato.
Si specifica che, nel caso in cui il Cliente non presenti i requisiti richiesti di cui al presente art. 2, tale soggetto non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere.
Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione non è prevista un’apposita visita medica.
2.5. Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto congiuntamente da due o più soggetti diversi, si considera Assicurato esclusivamente la persona che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione, a condizione che ricorrano per tale persona le condizioni di assicurabilità di cui al precedente paragrafo 2.4.
2.5. Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Assicurato e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
ART. 3 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLE GARANZIE
3.1. Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il secondo dei seguenti eventi (la “Data di Decorrenza”):
1. la sottoscrizione del Modulo di Adesione;
2. l’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio di cui al successivo art. 5.
3.2. Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento e cessano di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
(i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista;
(ii) in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento;
(iii) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione;
(iv) al raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età (limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego, al raggiungimento del 69esimo anno di età o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata);
(v) al pagamento del capitale assicurato a seguito di indennizzo per Decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Grave.
Resta inteso che in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall’Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata integrale. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato di mantenere le coperture assicurative espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione anticipata, la Società fornirà le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alla scadenza contrattuale in favore del Beneficiario secondo il piano di ammortamento in essere al momento dell’estinzione anticipata integrale.
ART. 4 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia.
La Società restituirà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo (R1 + R2 - X) a titolo di parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall’Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata.
Il calcolo dell’importo (R1 + R2 - X) che verrà restituito all’Assicurato a titolo di parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto avverrà applicando le seguenti formule:
• R1=P1 x (N–K) /N + P2 x ((N-K) x (N-K+1)) / (N x (N+1))
• R2= P3 x (N-K) /N
dove:
N= Durata complessiva della copertura (espressa in mesi interi) K= Mese in corso (numero di mesi scaduti)
N-K= Durata residua
Tali durate sono da riferirsi al piano di ammortamento in essere al momento dell’estinzione anticipata integrale
• X= € 25,00 che la Società tratterrà dall’importo dovuto (R1 + R2) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio; qualora l’importo dovuto (R1 + R2) risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all’Assicurato.
Il Premio originariamente corrisposto dall’Assicurato e finanziato tramite il Contratto di Finanziamento si compone di Premio totale = P1 + P2 + P3 + imposte
dove:
P1= quota parte di premio puro (al netto imposte) relativa alle garanzie di rata P2= quota parte di premio puro (al netto imposte) relativa alle garanzie di capitale
P3= quota parte di Premio (al netto imposte) percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione
Per premio puro si intende la parte di Premio (al netto di imposte) al netto della quota parte percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione.
Di seguito sono riportate le percentuali da applicare al Premio al netto delle imposte ai fini del calcolo dell’importo da restituire all’Assicurato e corrispondenti al periodo di assicurazione non goduto.
Durata del Finanziamento | Premio puro (P1+P2): quota parte di Premio (al netto di imposte) al netto della quota parte percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione | Quota parte di Premio al netto di imposte in percentuale percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione (P3) | Quota parte di premio puro relativo alle garanzie di rata: Perdita di impiego, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero (P1) | Quota parte di premio puro relativo alle garanzie di capitale: Morte, Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave (P2) |
0-84 mesi | 50% | 50% | 58,58% | 41,42% |
85-120 mesi | 50% | 50% | 38,59% | 61,41% |
Di seguito si riporta un esempio calcolato su una durata complessiva del Contratto di Finanziamento pari a 48 mesi, importo: €10.000,00, estinzione anticipata integrale avvenuta dopo 24 mesi dall’adesione:
Premio totale | Premio totale al netto di imposte | Quota parte di Premio al netto di imposte in valore assoluto percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione (P3) | Premio puro (P1+P2) * | P1 | P2 |
€ 675,00 | € 664,00 | € 332,00 | € 332,00 | € 194,50 | € 137,50 |
• R1=€ (332,00 x 58,58%) x (48–24) /48 + € (332,00 x 41,42%) x ((48-24) x (48-24+1)) / (48 x (48+1)) = € 131,63
• R2= € 332,00 x (48-24) /48 = € 166,00
• R1+R2 = € 297,63
• X= € 25
• Importo corrisposto all’Assicurato a titolo di parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto (R1+R2 –X) = € 272,63
In alternativa al rimborso del Premio, la Società, su richiesta dell’Assicurato di mantenere le coperture assicurative, espressa per iscritto da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata integrale del Contratto di Finanziamento, fornirà le coperture assicurative in favore del Beneficiario fino alla scadenza contrattuale prevista precedentemente all’estinzione anticipata integrale. Ai fini della determinazione della prestazione assicurativa che sarà corrisposta dalla Società al Beneficiario, l’ammontare del debito residuo e della rata mensile saranno quelle risultanti dal piano di ammortamento in essere al momento dell’estinzione anticipata integrale.
In caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento avvenuta nei primi 60 giorni dalla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione, il Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto sarà equiparato a quello conseguente all’esercizio del diritto di recesso secondo quanto previsto nell’art. 14 (Diritto di Recesso).
In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni assicurate nella misura corrispondente alla quota rimborsata di capitale. L’Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo per il quale il rischio diminuisce per effetto dell’estinzione parziale calcolata secondo la seguente formula:
Rimborso Premio Parziale = Rimborso Premio Totale * Capitale Rimborsato/Debito Residuo
Dove:
Capitale Rimborsato: quota parte del capitale finanziato rimborsato dall’Assicurato
Debito Residuo: debito residuo dell’Assicurato al momento dell’estinzione anticipata parziale del finanziamento.
Rimborso Premio Totale = rimborso dovuto all’Assicurato in caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento (R1
+ R2). Tale importo viene poi moltiplicato per il coefficiente di riproporzionamento del debito residuo
Rimborso Premio Parziale = (P1 x (N–K) /N + P2 x ((N-K) x (N-K+1)) / (N x (N+1)) + P3 x (N-K) /N)) * Capitale Rimborsato/Debito Residuo
La Società tratterrà dall’importo dovuto (Rimborso Premio Parziale) € 25,00 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora l’importo dovuto (R1 + R2) risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all’Assicurato.
Capitale finanziato | Rimborso premio totale (R1+R2) | Capitale rimborsato | Debito residuo dopo 24 mesi dall’adesione * |
€ 10.650 | € 297,63 | € 2.000,00 | € 5.811,52 |
Riprendendo l’esempio precedente, in caso di estinzione parziale pari a € 2.000 dopo 24 mesi dall’adesione, l’importo del rimborso parziale sarà così calcolato:
(*) calcolato sulla base di un piano di ammortamento alla francese con TAN pari a 5% Calcolo premio parziale non goduto = € 297,63 * (2 000/5.811,52) = € 102,41
Importo corrisposto all’assicurato: € 102,41 - €25 = €77,41
A seguito di estinzione anticipata parziale, in alternativa al rimborso parziale del Premio, la Società, su richiesta dell’Assicurato di non procedere alla restituzione della parte di premio pagato, espressa per iscritto da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, corrisponderà al Beneficiario, in caso di Sinistro, un indennizzo pari all’ammontare del debito residuo o delle rate mensili risultanti dal piano di ammortamento in essere prima dell’estinzione anticipata parziale, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà calcolato in base al piano di ammortamento in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali.
In caso di estinzioni anticipate parziali successive alla prima o di estinzione totale che segue precedenti estinzioni parziali, il debito residuo risultante dal piano di ammortamento in essere a tale data verrà conseguentemente riproporzionato in ragione delle riduzioni che lo stesso ha registrato per effetto delle precedenti estinzioni anticipate parziali intervenute e lo stesso avviene per le diverse componenti del premio, come segue:
P1 riproporzionato = P1 * (1-Capitale Rimborsato/Debito residuo) P2 riproporzionato = P2 * (1-Capitale Rimborsato /Debito residuo) P3 riproporzionato = P3 * (1-Capitale Rimborsato /Debito residuo)
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO
5.1. Le coperture assicurative offerte dalla Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dell’Assicurato di un Premio unico, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il tramite del Contraente al momento dell’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione.
5.2. La determinazione del Premio avviene moltiplicando il tasso corrispondente alla relativa fascia di durata del Contratto di Finanziamento per il capitale iniziale del finanziamento richiesto.
Di seguito si riportano le fasce di durata e i relativi tassi necessari ai fini della determinazione del Premio:
Durata del Finanziamento | Componente Vita | Componente Danni | Premio Totale |
0-84 mesi | 2,14% | 4,61% | 6,75% |
85-120 mesi | 3,72% | 4,18% | 7,90% |
Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale, alla componente danni relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Perdita di Impiego, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero offerte da CACI Non-Life, è applicata una riduzione rispetto alla componente danni della tariffa del prodotto annuale di riferimento nella misura di quanto indicato nella seguente tabella:
Durata (in mesi) | Sconto% |
0 -12 | 1,30% |
13-24 | 46,66% |
25-36 | 34,87% |
37-48 | 32,58% |
49-60 | 29,09% |
61-72 | 26,37% |
73-84 | 23,37% |
85-120 | 36,46% |
I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al 50,00%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
Il Contraente percepisce inoltre ogni anno una partecipazione agli utili della Società.
ART. 6 – MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
Qualora, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, l’Assicurato modifichi la propria posizione lavorativa e non risulti più essere Lavoratore Dipendente di Ente Privato, il diritto alla copertura Perdita di Impiego viene meno; l’Assicurato si impegna a comunicare alla Società la modifica della suddetta posizione lavorativa e la Società, preso atto di tale comunicazione, si impegna ad attivare le coperture per il caso Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, previa comunicazione dell’Assicurato.
Resta tuttavia inteso che la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato della modifica della posizione lavorativa non comprometterà il diritto alla prestazione dovuta ai sensi della presente Polizza Convenzione.
ART. 7 - DENUNCIA DEI SINISTRI
7.1. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente e potranno richiedere informazioni al seguente numero:
02/6994.3001
7.2. La denuncia del Sinistro dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a:
AGOS DUCATO S.p.A.
Xxx Xxxxxxx 0
00000 Xxxxxx
7.3. Unitamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare al Contraente la seguente documentazione:
Per la copertura assicurativa per il caso Morte:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• certificato di morte;
• questionario medico o relazione che attesti le cause del decesso;
• copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali degenze dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o eventuale copia autentica del testamento (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
• copia dei documenti di identità degli eredi (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
• scheda di morte oltre il 1° anno di vita (Modulo ISTAT D4);
nel caso in cui il Sinistro sia imputabile a morte violenta devono inoltre essere prodotti i seguenti documenti:
• eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
• eventuale copia del referto autoptico nel caso fosse stato eseguito.
Per la copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale e Permanente da Infortunio:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• questionario medico che attesti le cause dell’Invalidità;
• verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto, la relazione del medico legale che attesti l’Invalidità Totale Permanente, il suo grado e la causa;
nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento:
• eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro;
• eventuale verbale di Pronto Soccorso.
Per la copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• copia del libretto di lavoro o scheda professionale, copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione riportante il monte ore lavorate;
• copia della lettera di licenziamento o documento equipollente;
• eventuale attestazione del ricevimento della NaspI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego);
• copia di un documento comprovante l’iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o l’inserimento nelle liste di mobilità e l’eventuale permanenza in tali liste;
• i successivi documenti comprovanti la continuazione del Sinistro (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Disoccupazione).
Per la copertura assicurativa per il caso Malattia Grave:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• questionario medico che attesti la diagnosi di Malattia Grave ed eventuale documentazione medica necessaria;
• attestato che certifichi la condizione lavorativa al momento del Sinistro.
Per la copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• questionario medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica (anche per la continuazione del Sinistro);
• copia del certificato INPS di inabilità temporanea;
• eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro;
• eventuale verbale di Pronto Soccorso;
• i successivi certificati che prolunghino lo stato di Inabilità Temporanea Totale (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale);
• attestato che certifichi la condizione lavorativa al momento del Sinistro.
Per la copertura assicurativa per il caso Ricovero Ospedaliero:
• eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
• eventuale copia completa della cartella clinica relativa al ricovero, oppure, se l’Assicurato è ancora ricoverato, copia del certificato di ricovero;
• questionario medico sulle cause del ricovero;
• i successivi certificati di ricovero in ospedale alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Ricovero Ospedaliero);
• attestato che certifichi la condizione lavorativa al momento del Sinistro.
Eventuali documenti aggiuntivi
• Se necessario la Società potrà richiedere documenti aggiuntivi ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare con la Società per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare i medici curanti dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla presente Polizza. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
7.4. In seguito al pagamento di un Indennizzo per Perdita di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti, in aggiunta all’invio al Contraente dell’avviso scritto di Sinistro con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2, ad inviare al Contraente la documentazione relativa alla continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo 7.2, entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurare del diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza.
7.5. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
7.6. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita di Impiego, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita di Impiego se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 90 giorni consecutivi durante il quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente di Ente Privato.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative o derivanti dall’adesione alla presente Polizza Convenzione sono a carico dell’Assicurato, restando inteso che il loro versamento verrà effettuato ad onere e cura e responsabilità della Società.
ART. 9 - MODIFICHE DELLA POLIZZA
Le eventuali modifiche alla presente Polizza Convenzione o a ciascuna delle coperture assicurative ivi previste devono essere provate per iscritto.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza, è applicabile la legge italiana.
ART. 11 - LIMITI TERRITORIALI
La copertura assicurativa per il caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo. Le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
ART. 12 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ. La Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato o al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze.
ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene che la copertura assicurativa può cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 14 - DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurato può recedere dall’adesione alla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative.
La comunicazione di recesso deve essere inviata a:
- CACI Life dac e CACI Non-Life dac (a seconda della copertura assicurativa cui l’Assicurato ha aderito) via fax al seguente numero: 0035 31 603 96 49;
ovvero
- al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
AGOS DUCATO S.p.A.
Xxx Xxxxxxx 0
00000 Xxxxxx
Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. Il Premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il debito residuo dell’Assicurato ovvero potrà essere restituito all’Assicurato sotto forma di maggiore erogato.
E’ altresì previsto che l’Assicurato possa recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo Premio assicurativo secondo le disposizioni di cui all’art. 4 delle condizioni di assicurazione, mediante comunicazione da
inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.
ART. 15 - DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti del Contraente e dell’Assicurato.
ART. 16 - COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE
16.1. Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato o dei suoi aventi causa nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
16.2. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
CACI Life dac e CACI Non-Life dac
Casella postale chiusa 90 Presso Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV)
16.3. Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
Agos Ducato S.p.A. Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
E-mail: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
16.4. Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell’Autorità Giudiziaria. L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
16.5. Pima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero:
• la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia tramite richiesta dal proprio avvocato nei confronti della Società. La Società dovrà rispondere all’Assicurato tramite il proprio avvocato;
• la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”).
In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un
ART. 17 - COLPA GRAVE, TUMULTI
17.1. In deroga all’art. 1900 cod. civ., le coperture assicurative si estendono ai Sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato.
17.2. In deroga all’art. 1912 cod. civ., la copertura assicurativa per il rischio Inabilità Temporanea Totale si estende ai Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
ART. 18 - CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione.
ART. 19 - PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
ART. 20 - CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’Infortunio o della Malattia e sulla misura dell’indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo medico, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali di comune accordo tra essi o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 21 – SANZIONI INTERNAZIONALI
Caci Life dac e Caci Non Life dac, Società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, si conformano alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.
Caci Life dac e Caci Non Life dac non potranno pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 22 - COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE (operante per tutti gli Assicurati):
In caso di Morte dell’Assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del verificarsi del Sinistro. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di un parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data. L’indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 78.500,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Nel caso in cui l’importo finanziato su una o più operazioni di finanziamento assicurate sia superiore a detto importo, il capitale liquidabile viene comunque limitato a Euro 78.500,00. La presente copertura assicurativa non contempla la possibilità di riscatto delle somme assicurate.
ART. 23 - COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
(operante per tutti gli Assicurati):
In caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato derivante da Infortunio, di grado non inferiore al 60% intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, accertata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30/6/65 n°1124 e successive modificazioni ed integrazioni, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento dell’accertamento dell’invalidità. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di un parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data. L’indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 78.500,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Nel caso in cui l’importo finanziato su una o più operazioni di finanziamento assicurate sia superiore a detto importo, il capitale liquidabile viene comunque limitato a Euro 78.500,00.
ART. 24 - COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO PERDITA DI IMPIEGO (operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano Lavoratori dipendenti di Ente Privato di età non superiore a 69 anni che abbiano un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana):
Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Sinistro dal quale derivi la Perdita di Impiego dell’Assicurato, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 90 giorni di Franchigia Assoluta, per ogni mese di durata del Sinistro, un indennizzo pari alla somma dei seguenti importi:
a) ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data;
b) 20% dell’ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data.
La data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento o della lettera di messa in mobilità con attestazione del ricevimento della NaspI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) ovvero di una comunicazione equivalente, deve essere successiva alle ore 24 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 90 giorni. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di un parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Si precisa inoltre che l’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti di Finanziamento che siano pendenti tra l’Assicurato e il Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale di Euro 2.400,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è tenuta ad effettuare è di 12 indennizzi per lo stesso sinistro e 36 nel corso dell’intera durata della copertura assicurativa.
Qualora, nel corso della durata contrattuale, l’Assicurato dovesse variare la propria posizione lavorativa, come specificato nel precedente art. 6 (Modifica della Posizione Lavorativa) e in tutti i casi in cui la Copertura assicurativa per Perdita di Impiego non potrà essere fatta valere nei confronti della Società in base alla Polizza Convenzione, troveranno applicazione le seguenti coperture (a condizione che sussistano i presupposti previsti da tali garanzie):
ART. 25 - COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MALATTIA GRAVE (operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico o Lavoratori Autonomi o Non Lavoratori o Lavoratori dipendenti di Ente Privato di età superiore a 69 anni o che abbiano un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana):
In caso di Malattia Grave dell’Assicurato, intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un indennizzo pari alla somma dei seguenti importi:
a) debito residuo in linea capitale che al momento del verificarsi del Sinistro l’Assicurato deve ancora corrispondere secondo il piano di rimborso in essere a tale data;
b) indennizzo di € 500,00.
La garanzia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 90 giorni. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di un parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimorso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data. L’indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 79.000,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Nel caso in cui l’importo finanziato su una o più operazioni di finanziamento assicurate sia superiore a detto importo, il capitale liquidabile viene comunque limitato a Euro 79.000,00.
Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi: Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata
dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla copertura vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Xxxxxxx. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). Chirurgia cardiovascolare - Cardiopatia coronarica con necessità d’intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico. Infarto miocardico - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell’ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci. Ictus cerebrale - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l’origine, riconosciuta l’entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza. Insufficienza renale - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica. Trapianto d’organo - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E’ necessaria la certificazione dell’inserimento in lista d’attesa presso un centro qualificato.
ART. 26 - COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE (operante per coloro
che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico o Lavoratori Autonomi o Non Lavoratori o Lavoratori dipendenti di Ente Privato di età superiore a 69 anni o che abbiano un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana):
Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Totale Temporanea medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia non lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 30 giorni di Franchigia Assoluta, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini previsti dalle Polizza Convenzione, un indennizzo pari alla somma dei seguenti importi:
a) ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data;
b) 20% dell’ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data.
La garanzia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni per la sola Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di un parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimorso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in
tal caso l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Si precisa inoltre che l’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti di Finanziamento che siano pendenti tra l’Assicurato e il Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale di Euro 2.400,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è tenuta ad effettuare è di 12 Indennizzi per lo stesso sinistro e 36 Indennizzi nel corso dell’intera durata della copertura assicurativa.
ART. 27 - COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO RICOVERO OSPEDALIERO (operante per coloro che, al
momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico o Lavoratori Autonomi o Non Lavoratori o Lavoratori dipendenti di Ente Privato di età superiore a 69 anni o che abbiano un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana):
Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un Ricovero Ospedaliero, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 7 giorni di Franchigia Relativa, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini previsti dalle Polizza Convenzione, un indennizzo pari alla somma dei seguenti importi:
a) ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data;
b) 20% dell’ammontare delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data.
La garanzia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni per il solo Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia. In caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta dell’Assicurato formulata per iscritto, alla restituzione di un parte del Premio, l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimorso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato alla rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. Si precisa inoltre che l’indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti di Finanziamento che siano pendenti tra l’Assicurato e il Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale di Euro 2.400,00.
Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è tenuta ad effettuare è di 12 Indennizzi per lo stesso sinistro e 36 Indennizzi nel corso dell’intera durata della copertura assicurativa.
ART. 28 - MASSIMALI
28.1. L’indennizzo non potrà superare il massimale di:
- € 78.500,00 in caso di Morte e Invalidità Totale Permanente da Infortunio;
- € 79.000,00 in caso di Malattia Grave;
- € 2.400,00 mensili in caso di Perdita di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero.
28.2. I massimali sopra descritti sono da intendersi per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente.
28.3. Nessun Indennizzo per Morte sarà corrisposto al Beneficiario qualora la Società abbia corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o per Malattia Grave.
28.4. Nessun Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà corrisposto all’Assicurato qualora la Società abbia corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Malattia Grave o viceversa.
28.5. Nessun Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero sarà corrisposto se l’Assicurato abbia già ottenuto n. 36 indennizzi mensili per il caso Perdita di Impiego o viceversa.
28.6. Nessun Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale sarà corrisposto se l’Assicurato abbia già ottenuto n. 36 indennizzi mensili per il caso Ricovero Ospedaliero o viceversa.
In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per i casi di Perdita di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero più di n. 12 indennizzi per lo stesso sinistro e n. 36 indennizzi nel corso dell’intera durata della copertura assicurativa.
ART. 29 - ESCLUSIONI
ESCLUSIONI GENERALI
SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE:
1. dolo dell’Assicurato;
2. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
3. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari;
4. incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
5. uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
6. uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
7. suicidio o atti di autolesionismo dell’Assicurato se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza;
8. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
9. alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
10.pratica di immersioni subacquee non in apnea, sport aerei in genere, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport estremi in genere.
SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO:
1. Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato, o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Infortuni causati all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
3. Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
4. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
5. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X);
6. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
7. trattamenti di carattere estetico, richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
8. conseguenze di Infortuni avvenuti antecedentemente alla Data di Decorrenza della copertura e/o già noti e/o diagnosticati in tale data all’Assicurato;
9. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati ad eventi verificatisi successivamente alla stipula della polizza e accertati tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici);
10. Infortuni causati da:
• paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• partecipazioni a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore;
• guida di natanti a motore per uso non privato;
• partecipazione a competizioni – o relative prove – xxxxxxx, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
• pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere.
SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL CASO MALATTIA GRAVE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA MALATTIA E RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA:
1. Malattie causate da atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato, o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Malattie causate all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
3. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
4. Malattie causate da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X,);
5. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
6. trattamenti di carattere estetico, richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
7. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati ad eventi verificatisi successivamente alla stipula della polizza e accertati tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).
SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PERDITA DI IMPIEGO I CASI IN CUI:
1. l’Assicurato, non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 15 giorni consecutivi non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro. In tal caso, non troverà applicazione la copertura assicurativa Perdita di impiego, ma le coperture assicurative per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Malattia Grave;
2. alla Data di Decorrenza, l'Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
3. la Perdita di Impiego sia conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (incluso il mancato superamento del periodo di prova), o di licenziamento disciplinare, o sia conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
4. l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà fatta eccezione per il caso di dimissioni per giusta causa;
5. l’Assicurato svolge la propria attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
6. la Perdita di Impiego è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o, comunque, è la conseguenza della scadenza di un termine contrattuale;
7. l'Assicurato non è iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o risulti iscritto nel suddetto elenco come precario, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
8. la Perdita di Impiego è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero;
9. l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o qualsivoglia forma di cassa integrazione ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente;
10. l’Assicurato è stato assoggettato a contratti di solidarietà;
11. la Perdita di Xxxxxxx sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
12. la Perdita di Xxxxxxx sia conseguenza di licenziamento tra congiunti (parenti entro il III grado e affini entro il II, come definiti dal Codice Civile), anche discendenti e ascendenti;
13. il contratto di lavoro sia regolato da una legge diversa da quella italiana; in tal caso non troverà applicazione la copertura assicurativa Perdita di Impiego, ma le coperture Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Malattia Grave;
14. l’Assicurato non si presenti al lavoro a causa di condanna penale.
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dal precedente art. 2 delle condizioni di assicurazione.
ESCLUSIONI SPECIFICHE PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO DI IMPORTO SUPERIORE A 30.000 EURO
Le coperture assicurative assunte con Questionario Sanitario, per i Contratti di Finanziamento di importo superiore a € 30.000, in aggiunta alle Esclusioni Generali di cui sopra, non includono gli Indennizzi per sinistri causati da:
• malattie e malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi e già diagnosticati all’Assicurato sia prima della Data di Decorrenza sia nei 30 giorni successivi a tale data;
• gravidanza a rischio già nota all’Assicurato alla Data di Decorrenza delle coperture e che è associata ad un pericolo per la salute della madre.
Valutazione della coerenza del contratto
Nel rispetto della vigente normativa in materia di distribuzione assicurativa, il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con i bisogni e le esigenze del Cliente tramite un apposito questionario, debitamente firmato dal Cliente la cui copia è archiviata dal Contraente.
“Tutela Privacy”
Informativa sul trattamento dei dati personali
Le Compagnie CACI Life dac e CACI Non Life dac sono titolari del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.
Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari, sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l’effetto di impedire alle Società la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l’eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.
I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per:
• l’istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte;
• lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.
In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:
i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 19 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:
o con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
o con riferimento al modulo di adesione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
o con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
o con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.
Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.
I dati relativi al Suo stato di salute sono trattati per tutta la durata del contratto e conservati per lo stesso periodo richiesto per la conclusione del contratto nonché in conformità con le norme di riservatezza specificamente previste per tali dati.
• In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale;
• con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
• in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
• in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso.
I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di Adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’Interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
I dati saranno trattati nel territorio dell’Unione europea.
Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.
In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all’ accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il contraente revochi il consenso, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l’esecuzione del contratto. L’Interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce all’Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società presso la sede delle stesse in Dublin 0, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Lower.
CACI Life dac e CACI Non Life dac hanno designato il Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile presso la sede delle Compagnie in Dublino, Irlanda, Beaux Lane House, Xxxxxx Street Lower nonché all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx.
GLOSSARIO
• Assicurato: indica il Cliente persona fisica che ha validamente aderito alla Polizza Convenzione facoltativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
• Beneficiario: indica l’Assicurato per Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Malattia Grave, Perdita di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero. Limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Morte indica i soggetti designati dall’Assicurato.
• Cliente: indica qualunque persona fisica che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento con Xxxx Xxxxxx
S.p.A. e che abbia validamente aderito alla Polizza Convenzione facoltativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
• Contraente: indica Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxx, che stipula la presente Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
• Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto, in via esemplificativa e non esaustiva, di arredamento e beni di consumo, di moto, auto, camper e nautica con il quale il Contraente concede in prestito all’Assicurato una somma di importo massimo pari ad Euro 78.500,00, che dovrà essere restituita secondo un piano di ammortamento predeterminato e di durata massima pari a 120 mesi, al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della Polizza Convenzione.
• Data di Decorrenza: indica le ore 24 del giorno in cui si verifica il secondo dei seguenti eventi: (i) la sottoscrizione del Modulo di Adesione; ovvero (ii) l’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio.
• DIP Vita: indica il documento informativo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi come disciplinato dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. Il DIP Vita contiene le principali informazioni per consentire all’aderente di valutare il prodotto e compararlo con prodotti aventi caratteristiche analoghe.
• DIP aggiuntivo Multirischi: indica il documento informativo integrativo del DIP Vita e del DIP Danni nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi sono abbinate garanzie relative ai prodotti danni come disciplinato dall’art. 16 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
• DIP Danni: indica l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
• Disoccupazione: indica lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di un Ente Privato, nel caso in cui:
i) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione che generi un reddito o un guadagno; e
ii) sia iscritto all’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o percepisca un’indennità derivante da trattamento di mobilità o qualsiasi altra indennità di disoccupazione prevista dalla legge applicabile tempo per tempo vigente.
• Ente Privato: indica soggetto giuridico diverso da un Ente Pubblico, presso il quale l’Assicurato potrà essere impiegato.
• Ente Pubblico: indica ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative pubbliche, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
• Firma Digitale: indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
• Firma Elettronica Avanzata: indica l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure collegati a un documento informatico che consentono di identificare il firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con strumenti sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi dati siano stati successivamente modificati.
• Inabilità Temporanea Totale: indica la perdita totale temporanea a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa, per l’Assicurato che sia Non Lavoratore, alle normali mansioni attinenti alla vita quotidiana.
• Indennizzo: indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Infortunio: indica un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'assideramento o il congelamento;
4. i colpi di sole o di calore;
5. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
7. l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
8. l’annegamento.
• Infocert: indica l’ente certificatore approvato dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 235/2010) di cui si avvale Agos Ducato S.p.A. per la certificazione della Firma Digitale.
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio: indica la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato dovuta ad Infortunio indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%. La garanzia è concessa all’Assicurato che sia lavoratore o non lavoratore, compreso il personale in quiescenza.
• Istituto di Cura: indica ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologhe ed estetiche.
• Lavoratore Autonomo: indica la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente alla data di sottoscrizione della presente Polizza Convenzione nella quale:
- l’ammontare dei redditi da lavoro autonomo risulti preponderante rispetto ai redditi da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata);
- sia denunciato almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere d’ingegno o brevetti, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo anche non esercitate abitualmente;
e a condizione che la persona fisica continui a svolgere al momento della sottoscrizione e durante la vigenza della presente Polizza Convenzione le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Sono comunque considerati solo ai fini della presente Polizza Convenzione Lavoratori Autonomi le seguenti figure previste dai contratti di lavoro: i “collaboratori coordinati continuativi” occasionali e non occasionali, i lavoratori che svolgono la loro attività nell’ambito di contratti di “Staff Leasing”, gli amministratori, i sindaci e i revisori di società di capitali, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali e gli agenti e/o rappresentanti. Saranno equiparati ai Lavoratori Autonomi anche i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato che abbiano un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana.
• Lavoratore Dipendente: indica la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato o con contratto di apprendistato regolato dalla legge italiana. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate, o che godono di compensi per attività libero professionale, intramuraria del personale dipendente del SSN, indennità ed altri compensi corrisposti da Stato, Regioni, Provincie e Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni. In caso di contratto a tempo determinato o di apprendistato, alla scadenza naturale dello stesso senza che vi sia l’avvio di un altro periodo di rapporto di lavoro dipendente, la persona sarà considerata come Non Lavoratore, fatto naturalmente salvo quanto previsto dalla definizione di Lavoratore Autonomo. Nel caso in cui il contratto di lavoro sia regolato da una legge diversa da quella italiana al lavoratore dipendente di Ente Privato troveranno applicazione le coperture assicurative per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Malattia Grave.
• Malattia: indica l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
• Malattia Grave: indica i casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comportino un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un Trapianto d’Organo, come meglio specificato all’art. 25 delle Condizioni di assicurazione.
• Modulo di Adesione: indica il modulo sottoscritto dall’Assicurato, con il quale si richiede l’adesione alla Polizza Convenzione.
• Morte: indica il decesso dell’Assicurato.
• Non Lavoratore: indica la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo il personale in quiescenza lavorativa, le casalinghe, il lavoratore con contratto di lavoro accessorio, o con contratto di inserimento, il lavoratore con contratto di lavoro intermittente, o assunto con un contratto di inserimento non soppresso dalla legge 92/2012, di tirocinio estivo di orientamento. In caso di contratto a tempo determinato o di apprendistato, alla scadenza naturale dello stesso senza che vi sia l’avvio
di un altro periodo di rapporto di lavoro dipendente, la persona sarà considerata come Xxx Xxxxxxxxxx, anche nel caso in cui risulti iscritta all’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato.
• Normale Attività Lavorativa: indica l'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima del sopravvenire dell’Inabilità Temporanea Totale o dello stato di Disoccupazione, ovvero una consimile attività retribuita o comunque redditizia tale da non modificare la capacità di reddito dell’Assicurato.
• Parti: indica congiuntamente il Contraente e la Società.
• Perdita di Impiego: indica la perdita involontaria del posto di lavoro da parte dell’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, che generi uno stato di Disoccupazione, ivi inclusa l’ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato all’esito della procedura di conciliazione che deve essere esperita, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966 così come modificata dalla legge n. 92/2012. Resta inteso che non rientra nella presente definizione qualsiasi altra ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato diversa da quella sopramenzionata. Non rientrano altresì nella presente definizione tutte le ipotesi di dimissioni dell’Assicurato che sia Xxxxxxxxxx Dipendente di Ente Xxxxxxx salvo le dimissioni per giusta causa. Non è considerata Perdita di Xxxxxxx la scadenza naturale del contratto a tempo determinato o di apprendistato.
• Periodo di Carenza: indica il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle coperture assicurative durante il quale le prestazioni per Perdita di Impiego, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale da Malattia e Ricovero Ospedaliero da Malattia non sono efficaci.
• Periodo di Franchigia Assoluta: indica il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Perdita di Impiego ed Inabilità Temporanea Totale, durante il quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
• Periodo di Franchigia Relativa: periodo di tempo per il quale deve protrarsi il Ricovero Ospedaliero indennizzabile ai termini di Polizza affinché l’Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo.
• Periodo di Riqualificazione: indica il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, di Inabilità Temporanea Totale o di Ricovero Ospedaliero indennizzati nei termini della Polizza Convenzione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o, per l’Assicurato che sia Non Lavoratore, le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana prima che possa presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Perdita di Impiego, Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero.
• Polizza Convenzione: indica ciascuna delle polizze collettive sottoscritte tra la Società e il Contraente.
• Premio: indica la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, indicata nel Modulo di Adesione, dovuta alla Società a fronte delle coperture assicurative.
• Questionario Sanitario: indica il documento predisposto dalla Società per accertare lo stato di salute dell’assicurando che sottoscrive un Contratto di Finanziamento di importo superiore a € 30.000.
• Ricovero Ospedaliero: indica la degenza ininterrotta dell’Assicurato, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali.
• Set Informativo: indica l’insieme di documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all’aderente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set informativo è costituito da: DIP Danni, DIP Vita, DIP aggiuntivo Multirischi, condizioni di assicurazione comprensive del glossario e del Modulo di Adesione.
• Sinistro: indica il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
• Società: indica in relazione all’adesione alla copertura assicurativa per il caso Morte, CACI Life dac; in relazione all’adesione alla copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, Perdita di Impiego, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Malattia Grave CACI Non-Life dac.