Condizioni Generali di Lealta Fondazione di libero passaggio
Lealta Fondazione di libero passaggio
Condizioni Generali di Lealta Fondazione di libero passaggio
Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante dei Regolamenti della Fondazione e disciplinano i rapporti tra la persona assicurata e/o da lei incaricata («persona assicurata») da un canto e Lealta Fondazione di libero passaggio («Fondazione») dall’altro.
Preambolo
Fanno fede i Regolamenti della fondazione. In caso d’incongruenza tra le pre- senti Condizioni Generali e i Regolamenti della Fondazione, le disposizioni dei Regolamenti della Fondazione hanno la precedenza.
La gestione avviene conformemente alla propensione al rischio e capacità di rischio definite con la persona assicurata, e al presente Accordo.
L’acquisizione e la detenzione dei valori patrimoniali avviene a nome della Fon- dazione, ma a rischio e pericolo della persona assicurata.
La rimessa di titoli è possibile solo limitatamente e necessita in tutti i casi dell’ accordo della Fondazione.
1. Depositi, investimenti e mandati di vendita
1.1 La persona assicurata trasferisce la prestazione di libero passaggio come indicato nella Domanda. I capitali ricevuti, detratte eventuali commissioni d’in- termediazione, sono investiti al primo termine d’investimento possibile.
1.2 I mandati d’investimento o di vendita vanno inoltrati per iscritto alla Fon- dazione e sono generalmente eseguiti al primo termine possibile. Eventuali cambiamenti nelle disposizioni vigenti della documentazione di vendita degli investimenti collettivi di capitale possono comportare modifiche dei termini d’in- vestimento o di vendita.
1.3 Per il periodo tra la ricezione del pagamento e l’esecuzione dell’investimento la persona assicurata beneficia del tasso d’interesse preferenziale.
1.4 Per essere investiti i depositi devono essere accreditati al conto/deposito della persona assicurata almeno quattro giorni lavorativi di valuta prima del termine d’investimento ed essere contabilizzati quattro giorni lavorativi prima del termine d’investimento. La Fondazione non è responsabile di eventuali ritardi nell’investimento, sempre che non le sia imputabile una negligenza grave.
1.5 Una volta avvenuta la disdetta, a ricezione del ricavato della vendita la Fondazione trasferisce immediatamente il ricavato alla persona assicurata.
2. Cambiamenti della struttura di rischio del deposito
La persona assicurata può modificare la struttura del rischio concordata con la Fondazione una volta all’anno senza spese, comunicando per iscritto alla Fondazione il nuovo stile di gestione. In caso di cambiamenti più frequenti la Fondazione può richiedere un indennizzo.
3. Estratto conto / Estratto di deposito
Alla fine di ogni anno civile la persona assicurata riceve dalla Fondazione un estratto conto o deposito dettagliato indicante la consistenza del deposito al giorno di riferimento.
4. Indennizzi
4.1 La Fondazione preleva degli indennizzi ai sensi del Regolamento dei costi di cui la persona assicurata è a conoscenza. La Fondazione pubblica senza indugio ogni eventuale modifica. Possibili indennizzi da parte degli intermediari finan- ziari a favore della Fondazione sono esibiti su richiesta della persona assicurata.
4.2 La Fondazione si riserva espressamente il diritto di modificare in qualsiasi momento il suo Regolamento dei costi.
5. Durata della relazione d’affari
5.1 La persona assicurata e la Fondazione possono recedere in qualunque momento dalla relazione d’affari conformemente all’art. 404 CO. Il recesso va comunicato alla controparte per iscritto e comporta automaticamente la risolu- zione del mandato di gestione patrimoniale. In mancanza di istruzioni contrarie, la Fondazione disinveste nei tempi più brevi nel quadro della regolamentazione in vigore sugli investimenti collettivi di capitale e a ricezione del ricavato della vendita trasferisce immediatamente il ricavato al conto di libero passaggio.
5.2 In caso di chiusura del conto gli indennizzi già addebitati non vengono restituiti.
6. Scambio di dati
La Fondazione è autorizzata a scambiare con le sue banche di deposito e con i terzi incaricati dalla persona assicurata tutti i dati e le informazioni inerenti ai conti/depositi di libero passaggio della persona assicurata. Il trasferimento di dati può avvenire tramite posta elettronica o internet. Benché il traffico di dati sia di regola codificato, non è possibile escludere un accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati. Né la Fondazione, né i terzi incaricati o le banche di deposito po- tranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti dalla trasmissione elettronica di dati, sempre che non sia loro imputabile una negligenza grave.
7. Controllo delle firme e dell’identità
La persona assicurata risponde dei danni derivanti da una legittimazione insuffi- ciente del diritto di disporre o da falsificazioni nella misura in cui la Fondazione non poteva riconoscere eventuali carenze usando la normale diligenza.
8. Capacità limitata
La persona assicurata risponde dei danni derivanti da una capacità limitata della sua persona o di terzi, a meno che la Fondazione non ne sia stata informata per iscritto.
9. Comunicazioni
La persona assicurata deve comunicare alla Fondazione, senza indugio e per iscritto, ogni informazione essenziale alla relazione d’affari, in particolare even- tuali cambiamenti di indirizzo, cognome e stato civile. Le comunicazioni per la persona assicurata spedite all’ultimo indirizzo indicato per iscritto alla Fon- dazione dalla persona assicurata o messe a disposizione di quest’ultima sono considerate come legalmente avvenute.
La data di spedizione è la data delle copie in possesso della Fondazione o delle liste di spedizione.
10. Ordini conferiti via telefono, fax o altri mezzi di comunicazione elettronici
Sempre che non le sia imputabile una negligenza grave, la Fondazione non risponde dei danni derivanti dal trasferimento di ordini via telefono, fax o altri mezzi di comunicazione elettronici come la posta elettronica. Tutte le istruzioni telefoniche riguardanti il conto/deposito devono essere confermate per iscritto alla Fondazione.
11. Esecuzione lacunosa di mandati
In caso di danni derivanti dalla mancata esecuzione o dall’esecuzione lacunosa di mandati, la Fondazione risponde unicamente per la perdita di interessi. La Fondazione risponde dei danni ulteriori solamente se nel singolo caso è stata resa attenta per iscritto sul rischio di un possibile danno.
12. Reclami della persona assicurata
Reclami della persona assicurata legati a ordini di qualsivoglia natura, contesta- zioni degli estratti conto o di deposito così come ogni altra comunicazione vanno inoltrati per iscritto e senza indugio alla Fondazione a ricezione della relativa notifica, al più tardi tuttavia entro quattro settimane. In caso di mancato avviso, gli affari sono considerati come confermati e accettati. La persona assicurata risponde delle conseguenze derivanti da reclami tardivi.
13. Responsabilità della Fondazione
La responsabilità della Fondazione nei confronti della persona assicurata si limita ai danni dovuti a negligenza grave da parte della Fondazione.
14. Disposizioni varie
La Fondazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni. Le eventuali modifiche sono comunicate alla persona assicurata in modo appropriato. Nel caso in cui singole parti delle presenti condizioni fos- sero o divenissero nulle, la validità delle rimanenti condizioni non ne verrebbe condizionata. In quest’ultimo caso, la parte nulla dovrà essere riformulata o completata in modo tale da permettere il raggiungimento dello scopo economico. La Fondazione non ritiene vincolanti le spiegazioni e garanzie fornite oralmente o per iscritto da terzi. La persona assicurata è tenuta a chiarire direttamente con degli specialisti gli aspetti fiscali inerenti alla tenuta e alla gestione presso la Fondazione del suo avere di previdenza.
15. Diritto applicabile e foro competente
Tutti i rapporti giuridici derivanti dal rapporto contrattuale tra la persona assicurata e la Fondazione sottostanno al diritto svizzero. Il luogo dell’adempimento è il luogo in cui ha sede la Fondazione. Il foro competente è conforme all’art. 73 LPP.
Lealta Fondazione di libero passaggio | Rubiswilstrasse 14 | Casella postale 51 | 0000 Xxxxxx
x00 00 000 00 00 | xxxx@xxxxxx.xx | xxx.xxxxxx.xx
07.10.2022