Scambio di dati Clausole campione

Scambio di dati. Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti: – notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE; – notifiche di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.
Scambio di dati. Se necessario trasmettiamo i dati a terzi interessati, in particolare a co- e riassicura- tori e altri assicuratori privati o sociali svizzeri o esteri coinvolti. Inoltre, nell’ambito del diritto di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi responsabili e alle loro assicurazioni responsabilità civile. Al fine di offrire una copertura assicurativa globale, una scelta di prodotti ottimale e prezzi convenienti, in parte le nostre prestazioni sono erogate da aziende svizzere ed estere legalmente indipendenti. Si tratta in questo caso di compagnie del gruppo o di partner esterni. Per questo motivo, nel quadro dello scopo del rapporto contrat- tuale e nel rispetto delle prescrizioni legali siamo obbligati a trasmettere e a trattare i dati sia all’interno sia all’esterno del gruppo. Le compagnie di assicurazione svizzere gestiscono un sistema centrale di informa- zione (ZIS) contro l’abuso assicurativo. La banca dati ZIS è registrata presso l’incaricato federale alla protezione dei dati e le iscrizioni avvengono sulla base del regolamento ZIS.
Scambio di dati. 1. Per comunicare con il Partner, la Compagnia fa ricorso ai seguenti mezzi di comunicazione:
Scambio di dati. Il Servizio Cloud può includere (1) l'invio o la ricezione di dati tra il Cliente e i suoi Partner; (2) la trasmissione di dati da e per i Partner del Cliente tramite collegamenti diretti con IBM o interconnessioni tramite uno o più gateway o reti forniti da terzi ("Servizi di Interconnessione" e ogni terza parte come "Provider di Interconnessione"); o (3) determinati servizi di conversione o altri servizi associati. IBM può trasferire o memorizzare i dati al di fuori del paese in cui si trovano il Cliente o i relativi Partner Commerciali solo allo scopo di fornire il Servizio Cloud o, quando richiesto dalla legislazione applicabile o da processi legali. SALVO QUANTO STABILITO IN UN ACCORDO SEPARATO TRA IL CLIENTE E UN PROVIDER DI INTERCONNESSIONI, IN NESSUN CASO ALCUN PROVIDER DI INTERCONNESSIONI SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO CLOUD.
Scambio di dati. Il cliente accetta in tal modo che i dati aziendali da lui inseriti in TecCom siano resi accessibili ad altri utenti con licenza di TecCom.
Scambio di dati. La Fondazione è autorizzata a scambiare con le sue banche di deposito e con i terzi incaricati dalla persona assicurata tutti i dati e le informazioni inerenti ai conti/depositi di libero passaggio della persona assicurata. Il trasferimento di dati può avvenire tramite posta elettronica o internet. Benché il traffico di dati sia di regola codificato, non è possibile escludere un accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati. Né la Fondazione, né i terzi incaricati o le banche di deposito po- tranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti dalla trasmissione elettronica di dati, sempre che non sia loro imputabile una negligenza grave.
Scambio di dati. Le prestazioni di servizio dell’assicurazione Home Assistance vengono erogate da Mobi24 Call-Service-Center AG, Bunde- xxxxxx 00, 0000 Xxxxx. Si applicano le seguenti disposizioni: Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx 16, tel.. 000 000 00 00, Fax 000 000 00 00, xxx.xxxxxx.xx

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  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo