Condizioni generali di manutenzione e di revisione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx, telefono. x00 00 000 00 00
Condizioni generali di manutenzione e di revisione
2017
1. Campo d’applicazione
Le presenti condizioni si applicano all’assunzione di la- vori di manutenzione, riparazione e modifica, nonché per lavori di rimessa in servizio (di seguito denominati
«Servizi») in ambito commerciale e industriale.
2. Entità delle prestazioni
L’entità delle prestazioni risulta dalla conferma d’ordine dell’appaltatore o dal contratto relativo ai Servizi (di se- guito entrambi denominati «Contratto»).
3. Conclusione del Contratto
3.1 Il Contratto viene stipulato con la ricezione della con- ferma scritta, con cui l’appaltatore dichiara di accettare l’incarico («Conferma d’ordine»), o ricevendo i Servizi.
3.2 Le presenti condizioni sono vincolanti, se sono state dich- iarate applicabili nell’offerta o nella Conferma d’ordine. Condizioni di altro tenore del committente sono valide soltanto nella misura in cui sono state accettate dall’ap- paltatore espressamente e per iscritto.
3.3 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contrattuali richiedono la forma scritta per la loro validità.
3.4 Qualora una disposizione delle presenti condizioni doves- se rivelarsi totalmente o parzialmente inefficace, le parti contrattuali la sostituiranno con un nuovo accordo che vi si avvicini, economicamente e giuridicamente, il più possibile.
4. Informazioni per i Servizi
Ciascuna parte contrattuale mantiene i propri diritti rela- tivi alle informazioni utilizzate per i Servizi, quali ad es. piani, documentazione tecnica, software, ecc.
5. Diritti e obblighi del committente
5.1. Il committente deve comunicare all’appaltatore irregola- xxxx, danni o difetti all’oggetto dei Servizi.
5.2 Il committente mette a disposizione dell’appaltatore la documentazione tecnica necessaria e utile per l’esecu- zione dei Servizi. Qualora l’appaltatore richiedesse un’in- tegrazione a tale documentazione tecnica, il committente s’impegna a procurarla.
5.3 Qualora i Servizi vengano eseguiti presso il committente, il committente mette a disposizione del personale de- ll’appaltatore delle officine adatte e sicure, nonché, se necessario, uno specialista a titolo gratuito, e procura un accesso sicuro all’oggetto dei Servizi (inclusi i diritti di passo pedonale e veicolare necessari).
5.4 Qualora i Servizi vengano eseguiti presso l’appaltatore, il committente si occupa dello smontaggio e del montag- gio, nonché dei trasporti, conformemente alle istruzioni dell’appaltatore.
5.5 Il committente è tenuto a procurarsi tempestivamente eventuali pezzi di ricambio e a metterli a disposizione del personale dell’appaltatore, a meno che la conferma d’ordine non preveda che sia l’appaltatore a fornire i pezzi di ricambio.
5.6 Il committente deve informare l’appaltatore per iscritto ri- guardo a disposizioni e norme da rispettare concernenti l’oggetto dei Servizi, nonché riguardo a circostanze che gli impongono di prestare particolare attenzione nei suoi confronti o nei confronti di terzi. In assenza di un accordo particolare, i Servizi sono prestati conformemente alle di- sposizioni e norme vigenti presso la sede dell’appaltatore.
5.7 Al più tardi al momento dell’ordinazione, il committente è tenuto a informare l’appaltatore per iscritto in merito alle disposizioni e alle norme da rispettare concernenti la pre- venzione di malattie e infortuni. Il committente è tenuto ad adottare misure adeguate per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, a prestare sostegno adeguato in caso di infortunio o malattia del personale e a documen- tare le istruzioni in materia di sicurezza impartite.
6. Diritti e obblighi dell’appaltatore
6.1 L’appaltatore si impegna ad eseguire i Servizi a regola d’arte, avvalendosi di personale qualificato, o a farli ese- guire da terzi come subappaltatori.
6.2 Ai fini della quantificazione del dispendio in termini di mate- riale e lavoro, l’appaltatore è tenuto a ispezionare l’oggetto dei Servizi (ispezione). L’appaltatore può eseguire even- tuali prestazioni constatate, che non rientrano nell’ambito dei Servizi convenuti, previo accordo con il committente.
6.3 L’appaltatore esegue i Servizi a sua scelta presso il com- mittente o nelle proprie officine.
6.4 L’appaltatore può effettuare, prima dell’inizio dell’ese- cuzione dei Servizi, una valutazione dei pericoli ed un controllo di sicurezza; egli ha il diritto di rifiutare o inter- rompere in ogni momento l’esecuzione dei Servizi, se la sicurezza del personale non è garantita o se il commit- tente non adempie ai propri obblighi.
6.5 L’appaltatore è tenuto a stilare, per il committente, un rapporto di servizio relativo ai Servizi eseguiti.
7. Notifica
L’ispezione e le comunicazioni dell’appaltatore al com- mittente o al suo rappresentante in merito allo stato, alla disponibilità operativa, alla sicurezza, all’idoneità all’im- piego dell’oggetto dei Servizi, ecc., nonché pareri diver- genti relativi a istruzioni, misure, ecc. del committente, sono da considerarsi notifiche e liberano l’appaltatore dalla sua responsabilità.
8. Termine d’esecuzione
8.1 Salvo diversa pattuizione, tutte le indicazioni relative ai termini di esecuzione sono basate su stime e pertanto non sono vincolanti.
8.2 La pattuizione di un termine d’esecuzione vincolante pre- suppone la conoscenza dell’entità dei Servizi.
8.3 Un termine d’esecuzione vincolante viene adeguatamen- te prorogato:
- se le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei Ser- vizi non pervengono tempestivamente all’appaltatore o se vengono modificate successivamente da parte del committente; o
- se il committente viene meno ai propri obblighi de- rivanti dal contratto, in particolare se non adempie tempestivamente, o non adempie proprio, agli obb- lighi di cui alla cifra 5 o agli obblighi di pagamento di cui alla cifra 10; o
- se si verificano degli impedimenti inevitabili per l’ap- paltatore, nonostante l’impiego della dovuta diligen- za, e ciò a prescindere che si verifichino presso di lui, presso il committente o presso terzi. Rientrano tra questi impedimenti, ad esempio, epidemie, mobilita- zioni, guerra, guerra civile, atti terroristici, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggi, seri problemi operativi, incidenti, scioperi, ritardata o errata fornitu- ra dei materiali necessari, provvedimenti o omissioni di autorità, organi nazionali o sovranazionali consigli di viaggio di autorità, embarghi, impedimenti del tras- porto imprevedibili, incendio, esplosione, catastrofi naturali.
8.4 Se l’appaltatore, per motivi ascrivibili a propria colpa, non rispetta un termine d’esecuzione vincolante, il committente ha diritto - nella misura in cui abbia subito un danno - ad un risarcimento per ritardo dello 0.5% per ogni settimana completa di ritardo, fino ad un massimo del 5%. La base di calcolo del risarcimento per ritardo è costituita dal prezzo dei Servizi relativa alla parte dell’impianto che a causa del ritardo non può essere messa in servizio per tempo. Sono escluse ulteriori pretese e diritti per mora, in particolare pretese di risarcimento del danno.
Raggiunto il massimo del risarcimento per ritardo, il com- mittente deve assegnare per iscritto all’appaltatore un adeguato termine supplementare. Qualora l’appaltatore, per motivi ascrivibili a propria colpa, non rispetti nemme- no questo termine supplementare, il committente potrà rifiutare l’accettazione della parte tardiva dei Servizi e, in questa misura, recedere dal contratto, chiedendo la restituzione delle somme già versate per le prestazioni oggetto del recesso.
8.5 Un termine d’esecuzione vincolante si considera rispetta- to anche ove manchino parti o siano necessari interventi successivi, se l’esercizio conforme è reso nuovamente possibile o non ne sia pregiudicato.
8.6 Qualora sia stata pattuita una determinata data, anziché un termine d’esecuzione, la data vale quale ultimo giorno del termine d’esecuzione. In tal caso, le cifre da 8.1 a 8.5 si applicano per analogia.
8.7 Il committente non può vantare ulteriori diritti o prete- se per ritardi dei Servizi, all’infuori di quelli menzionati espressamente in questa cifra. La presente limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave dell’appal- tatore.
9. Prezzi
9.1 Salvo diversa pattuizione, i Servizi vengono fatturati se- condo il dispendio di tempo e di materiale, applicando le tariffe dell’appaltatore. Ciò vale in particolare anche per l’elaborazione, in relazione al Contratto, di documenta- zione tecnica, rapporti, perizie, analisi di misurazioni e verifiche tecniche. Rientrano nel dispendio di materiale anche i costi per l’utilizzo di attrezzi speciali ed equipag- giamento, nonché per materiali di consumo e piccola attrezzatura.
Rientrano nel tempo di lavoro il tempo di viaggio, un tem- po adeguato di preparazione e di chiusura. Il committente deve sottoscrivere il rapporto di servizio di cui alla cifra
6.5. Se il committente non sottoscrive il rapporto di servi- zio senza motivo, o non lo sottoscrive tempestivamente, vengono poste alla base della fatturazione le registrazi- oni del personale dell’appaltatore.
9.2 Salvo diversa pattuizione, i trasporti, lo smontaggio, il
montaggio, l’installazione e prestazioni simili vengono ef- fettuate per conto e a rischio e pericolo del committente.
9.3 L’appaltatore fattura al committente le spese di viaggio, trasporto, soggiorno (dislocamento) ed eventuali altre spese secondo il dispendio.
9.4 Salvo pattuizione contraria, tutti i prezzi si intendono netti, in franchi svizzeri liberamente disponibili e senza alcuna ritenuta.
Tutte le spese come x.xx. spese per il trasporto, l’assi- curazione, le autorizzazioni all’esportazione, al transi- to, all’importazione e per eventuali altre autorizzazioni, nonché per certificazioni, sono a carico del committen- te. Sono ugualmente a carico del committente tutte le imposte, tasse, emolumenti, dazi e simili, nonché tutti i relativi costi amministrativi, che vengono prelevati in re- lazione al Contratto o alla sua esecuzione. Nella misura in cui tali costi vengano prelevati presso l’appaltatore o i suoi ausiliari, il committente è tenuto a rifonderli previa presentazione dei giustificativi.
9.5 L’appaltatore deve comunicare al committente l’esito de- ll’ispezione prima dell’inizio dei Servizi. L’appaltatore non si assume alcuna responsabilità in merito ad indicazioni relative all’entità dei costi presumibili. Se il committente rinuncia all’esecuzione dei Servizi dopo l’ispezione, l’ap- paltatore gli fattura i costi dell’ispezione, nonché dello smontaggio e del rimontaggio.
10. Condizioni di pagamento
10.1 Salvo diversa pattuizione, l’appaltatore fattura mensil- mente il prezzo ed i costi di cui alla cifra 9. Il pagamen- to diviene esigibile 30 giorni dopo la data della fattura. L’appaltatore può richiedere un acconto pari al 20% del presunto dispendio di tempo e materiale.
Il committente effettua i pagamenti al domicilio dell’ap- paltatore senza deduzioni (p. es. sconto, imposte, tasse e simili). L’obbligo di pagamento è adempiuto, se sono stati messi franchi svizzeri a libera disposizione dell’ap- paltatore al suo domicilio (salvo diverso accordo).
10.2 Il committente non può trattenere o ridurre i pagamenti per reclami, pretese o contropretese non riconosciute dall’appaltatore. I pagamenti devono essere effettuati anche se i Servizi sono ritardati o divenuti impossibili per cause per cui l’appaltatore non è tenuto a rispon- dere.
10.3 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento concordati, questi deve corrispondere, senza interpellazi- one, un interesse del 5% annuo a far data dalla scadenza pattuita. Resta riservato il risarcimento di ulteriori danni. Il pagamento di interessi di mora non libera dall’obbligo di pagamento contrattuale.
11. Proprietà, passaggio dei rischi e assicurazione
11.1 Se non diversamente pattuito, eventuali parti sostituite rimangono di proprietà del committente.
11.2 Salvo pattuizione contraria, durante l’esecuzione dei Ser- vizi (anche se questa avviene negli stabilimenti dell’ap- paltatore), o durante un trasporto resosi necessario risp. durante uno stoccaggio, il committente sopporta il rischio di danneggiamento o perdita dell’oggetto dei Servizi da trattare, di una sua parte, così come dei materiali, pezzi di ricambio e strumenti ausiliari messi a disposizione da parte del committente.
11.3 L’assicurazione contro danni di qualsiasi tipo incombe al committente.
11.4 Al committente incombe lo smaltimento dei pezzi sostituiti o dei materiali di consumo risultanti dall’esecuzione dei Servizi (oli, gas, polvere, ecc.).
12. Garanzia, responsabilità per difetti
12.1 L’appaltatore garantisce l’esecuzione diligente e regola d’arte dei Servizi per 12 mesi dopo la loro fine, confor- memente alle seguenti disposizioni.
Qualora i Servizi vengano interrotti per i motivi menzi- onati alla cifra 8.3, il termine di garanzia per i Servizi terminati prima dell’interruzione inizia a decorrere al più tardi 30 giorni dopo l’inizio dell’interruzione.
12.2 Se durante il termine di garanzia l’oggetto dei Servizi trattato, parti dello stesso o parti di ricambio fornite ri- sultino difettose, e ciò sia in maniera comprovata ricon- ducibile ad un’esecuzione non a regola d’arte o non di- ligente dei Servizi, o a materiale fornito dall’appaltatore in relazione al Contratto, l’appaltatore è tenuto, entro un adeguato termine, ad eliminare il difetto a propria scel- ta tramite riparazione o tramite sostituzione delle parti difettose. Tale obbligo è sottoposto alla condizione che il committente, durante il termine di garanzia, segnali all’appaltatore per iscritto i difetti immediatamente dopo averli scoperti.
12.3 L’appaltatore garantisce per le riparazioni allo stesso modo che per i Servizi originariamente effettuati.
12.4 Il termine di garanzia scade in ogni caso due anni dopo la stipulazione del Contratto.
12.5 L’appaltatore risponde per prestazioni effettuate dal personale del committente solo per colpa grave nell’is- truzione e sorveglianza degli stessi.
12.6 La garanzia è esclusa se il committente o terzi effettu- ano modifiche o riparazioni senza il consenso scritto dell’appaltatore, o se il committente, insorto un difetto, non prende immediatamente tutte le misure atte a ri- durre il danno, o se non dà la possibilità all’appaltatore di eliminare il difetto.
12.7 Sono esclusi dalla garanzia e responsabilità dell’appal- tatore eventuali difetti riconducibili a circostanze non imputabili all’appaltatore, quali p. es. usura naturale, utilizzo o manutenzione inappropriate, inosservanza di prescrizioni sul funzionamento, impiego eccessivo, misure di riduzione del danno inappropriate, mezzi di esercizio inadeguati, fattori chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dall’appal- tatore.
Sono esclusi altri diritti o pretese per difetti all’infuori di quanto menzionato alle cifre da 12.1 a 12.5,
13. Inadempimento o adempimento non conforme e sue conseguenze
13.1 In tutti i casi di adempimento non conforme o d’ina- dempimento non disciplinati esplicitamente dalle pre- senti condizioni, in special modo se l’appaltatore inizia senza motivo l’esecuzione dei Servizi con tale ritardo per cui non è più prevedibile il loro tempestivo com- pletamento, oppure per colpa dell’appaltatore è pre- vedibile con certezza un’esecuzione non conforme al contratto, oppure per colpa dell’appaltatore sono stati eseguiti Servizi non conformi al contratto, il committen- te è autorizzato a fissare all’appaltatore un adeguato termine supplementare, con comminatoria di reces- so dal contratto in caso di inadempimento. Qualora l’appaltatore lasciasse colpevolmente scadere questo termine supplementare, il committente può recedere dal contratto per quanto concerne i Servizi eseguiti in maniera non conforme al contratto o per cui è pre- vedibile con certezza l’esecuzione non conforme al contratto, ed esigere il rimborso della relativa parte di pagamenti già effettuati.
13.2 In tal caso valgono le disposizioni della cifra 18, per quanto attiene a eventuali pretese di risarcimento dan-
ni del committente, nonché all’esclusione di ulteriori responsabilità. La pretesa di risarcimento danni è li- mitata al 10 % del prezzo contrattuale dei Servizi, per cui è stato dichiarato il recesso.
14. Modificazione e risoluzione del contratto
14.1 Qualora avvenimenti imprevisti modifichino sensibilmen- te la portata economica o il contenuto del Contratto, o avessero considerevoli ripercussioni sui Servizi dell’ap- paltatore, nonché nel caso in cui l’esecuzione risultasse successivamente impossibile, il contratto sarà adegua- tamente adattato dalle parti.
14.2 Se, per motivi non prevedibili, l’esecuzione fosse divenuta per l’appaltatore dal punto di vista economico non più ragionevolmente esigibile, questi ha diritto alla risoluzi- one del Contratto o delle relative parti del medesimo, a condizione che lo notifichi al committente immediata- mente dopo aver preso conoscenza delle circostanze. In tal caso, l’appaltatore ha diritto alla remunerazione dei Servizi già forniti. È esclusa ogni pretesa di risarcimento danni da parte del committente.
15. Controllo delle esportazioni
Il committente riconosce che i Servizi sottostanno alle disposizioni e normative svizzere e/o straniere in mate- ria di controllo delle esportazioni, che possono essere sottoposti a obblighi d’autorizzazione delle autorità e che può rendersi necessaria una dichiarazione d’utilizzazione finale. Ciò può comportare che beni, software, tecnologie (dati tecnici) ecc. non possano essere né esportati né utilizzati per uno scopo diverso da quello pattuito senza un’autorizzazione di esportazione o ri-esportazione rila- sciata dall’autorità competente. Il committente è tenuto a rispettare tali disposizioni e normative.
16. Protezione dei dati
L’appaltatore ha diritto di trattare dati personali del com- mittente nell’ambito dell’esecuzione del contratto. In quest’ambito, il committente si dichiara in particolare d’accordo alla comunicazione di tali dati anche a terzi, in Svizzera e all’estero, da parte dell’appaltatore.
17. Dispositivi aggiuntivi, dati tecnici e software L’appaltatore ha diritto, nell’ambito dell’esecuzione dei Ser- vizi, di installare sull’oggetto dei Servizi dispositivi aggiunti- vi e/o software che permettano, in particolare, di scaricare
e raccogliere dati tecnici, nonché relativi all’utilizzo ed alla localizzazione, di utilizzare e aggiornare tali dati, di procur- arsi informazioni sull’interfaccia, di permettere l’accesso a protocolli e test, e di collegare tali dispositivi e/o software a dispositivi di servizio e/o a piattaforme di elaborazione dei dati dell’appaltatore. I dispositivi e/o i software aggiuntivi, se forniti dall’appaltatore, nonché in ogni caso i relativi diritti immateriali, rimangono di proprietà dell’appaltatore e potranno essere disattivati o rimossi alla fine del Con- tratto, nonché in caso di violazione delle disposizioni di utilizzo o e/o di licenza applicabili. L’appaltatore ha diritto di trattare e far trattare da terzi i dati del committente rac- colti nell’ambito dell’esecuzione del Contratto ai fini della fornitura delle prestazioni al committente, a fini statistici, per l’analisi di dati interna, per la protezione di dispositivi e/o di software, nonché per il miglioramento e lo sviluppo di prodotti e servizi dell’appaltatore. Il committente è in particolare d’accordo al trasferimento all’estero di tali dati da parte dell’appaltatore.
Salvo diverso accordo, al committente viene concesso il diritto non esclusivo all’utilizzo del software esclusi- vamente insieme all’oggetto dei Servizi. Il committente non è autorizzato a creare copie o a elaborare il soft- ware. In particolare, il committente non può disassem- blare, decompilare, decodificare o effettuare operazioni
di «reverse engineering» del software senza preventiva approvazione scritta dell’appaltatore. In caso di violazi- one, l’appaltatore può revocare il diritto d’utilizzo.
In caso di software di terzi valgono le condizioni d’utiliz- zo del concedente, il quale - oltre all’appaltatore - potrà avanzare pretese in caso di violazione.
18. Esclusione di ulteriori responsabilità dell’appaltatore Le presenti condizioni disciplinano in maniera esaus- tiva tutti i casi di violazioni contrattuali ed i relativi ef- fetti giuridici, nonché tutte le pretese del committente,
a prescindere dal titolo giuridico su cui poggiano. Nel caso in cui il committente vantasse pretese derivanti dal o in relazione al Contratto o al suo adempimento non conforme, l’importo totale di queste pretese è limitato al prezzo corrisposto dal committente. Per contro, sono escluse tutte le pretese di risarcimento dei danni non esplicitamente menzionate, in particolare la rivendicazi- one di danni come p. es. interruzioni della produzione, mancato utilizzo, perdita di incarichi, costi di ritiro, man- cato guadagno, nonché di altri danni diretti o indiretti, nonché l’azione estimatoria, l’annullamento o il recesso dal contratto.
È esclusa anche la responsabilità per il risarcimento di pretese di terzi fatte valere nei confronti del committente per violazione di diritti immateriali.
La menzionata esclusione di ulteriori responsabilità de- ll’appaltatore non vale in caso di dolo o colpa grave de- ll’appaltatore, o se vi ostino delle norme imperative.
19. Diritto di regresso
Qualora azioni o omissioni del committente o di suoi aus- iliari comportino il ferimento di persone, o il danneggia- mento di cose di terzi, e per tale motivo dovesse essere chiamato in causa l’appaltatore, questi ha un diritto di regresso sul committente.
20. Durata del contratto
Ad eccezione di incarichi singoli e se non diversamen- te pattuito, il Contratto ha inizialmente una durata di un anno dalla sua stipulazione. Il Contratto si rinnova di volta in volta di un ulteriore anno, se non è disdetto per iscrit- to con un termine di disdetta di 3 mesi per la fine di un mese.
21. Foro e diritto applicabile
Foro competente per il committente e per l’appalta- tore è la sede dell’appaltatore. L’appaltatore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio il committente anche alla sua sede.
Il Contratto è retto dal diritto materiale svizzero. È esclu- sa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita inter- nazionale di merci.